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Il ruolo dei fedeli nella Chiesa

I fedeli compiono individualmente azioni in nome proprio e azioni in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori. Coloro che presiedono a queste associazioni devono favorire la cooperazione con altre associazioni affinché siano di aiuto alle opere cristiane (can. 328). Soprattutto i responsabili devono curare la formazione dei consociati, non solo una formazione cristiana e generale in relazione alle finalità dell'associazione, ma anche una preparazione professionale specifica sulle attività dell'associazione (il cosiddetto volontariato).

Possiamo dire che il canone 215 positivizza un diritto naturale proprio di ogni uomo, ma sarebbe riduttivo poiché se è vero che il diritto di associazione non è mai fine a sé stesso, ma trova riconoscimento e disciplina nella misura in cui l'associazione persegue le finalità, ciò è tanto più vero in relazione all'ordinamento canonico nel quale si trova.

Realizza una compenetrazione della vita e del destino del singolo con la vita ed il destino del tutto e viceversa. Il fondamento del diritto di associazione in realtà è duplice: naturale e soprannaturale. Quest'ultimo è individuato nel Concilio Vaticano che guarda alla Chiesa come popolo di Dio. La missione della Chiesa non è propria ed esclusiva della gerarchia ma di tutto il popolo di Dio, perciò l'associarsi dei membri della comunità ecclesiale è opportuno. In questo diritto di associazione si riflette la duplice missione dei laici: nella Chiesa e nel mondo e nella cooperazione al ministero gerarchico. Nella figura dell'associazione si trova lo strumento tecnico giuridico con cui realizzare strutture più complesse per esplicitare le funzioni propriamente laicali (associazioni private) o le funzioni derivate dal ministero gerarchico (associazioni pubbliche).

Il Governo della Chiesa

La Chiesa è una societas

gerarchicamente ordinata, ha ricevuto dal suo Fondatore il compito di predicare il Vangelo a tutte le genti (munus docendi) e di amministrare i sacramenti (munus santificandi). La parola di Dio e i sacramenti sono dunque il bene più prezioso e la fonte più autentica dell'ordinamento ecclesiale e della sua organizzazione. Questa missione e i mezzi di salvezza differenziano la Chiesa da qualsiasi altra società o associazione. Infatti la Chiesa non solo fonda e organizza su questa base la sua struttura gerarchica e la potestas sacra, ma costituisce una comunità di persone legate tra loro da vincoli di comunione. La Chiesa quindi è vista come comunione istituzionale gerarchicamente ordinata, nata dalla chiamata del suo Fondatore.

La "sacra potestas"

La predicazione del Vangelo, l'amministrazione dei sacramenti e la finalità suprema della salvezza delle anime (suprema lex, can. 1752), manifestano una dimensione di giustizia nei rapporti

interpersonali all'interno della Chiesa. Nel Concilio Vaticano II infatti si dice che Cristo ha stabilito nella sua Chiesa i vari ministeri, i ministri sono rivestiti di sacra potestà e servono i loro fratelli. La sacra potestas discende dall'originario mandato apostolico e ne sono titolari supremi il Collegio episcopale e il Pontefice. Si distingue in potestà di ordine (munus sanctificandi), potestà di magistero (munus docendi) e potestà di giurisdizione (munus regendi), dette tria munera Ecclesiae, corrispondenti al triplice ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. Infatti in questa triplice potestà si manifesta il prolungamento dell'azione di Cristo nella Chiesa. Si può entrare a far parte del Collegio episcopale in virtù della consacrazione episcopale (la pienezza dell'ordine) e con la comunione gerarchica con il Capo del Collegio e con gli altri membri. Nella consacrazione troviamo un'ontologica

Partecipazione dei sacri uffici o munera, ma per essere liberi nell'esercizio della potestà (ad actum expedita) deve accedere la canonica o giuridica determinazione (iuridica determinatio) o missio canonica. Quest'ultima può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nell'assegnazione di una parte di fedeli per il loro governo pastorale. Dunque il potere della Chiesa ha carattere personale in forza della consacrazione (la persona ordinata in sacris), ma presenta anche una forte dimensione istituzionale in virtù degli stretti vincoli di comunione. L'ordinato compimento dei tria munera richiede una complessa organizzazione ecclesiastica, nella quale tali funzioni sono divise in distinte sfere di competenza, con un'unità elementare detta "ufficio ecclesiastico", definito come "qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale" (can.

  1. L'assegnazione di un ufficio avviene mediante libero conferimento, istituzione, conferma o ammissione, per liberaelezione, per accettazione dell'eletto (can. 146 ss).
  2. La potestà di ordine è ordinata alla santificazione degli uomini mediante l'azione liturgica e l'amministrazione dei sacramenti (can. 834). Viene conferita mediante il sacramento dell'ordine e ha carattere personale perché viene conferita ad una persona imprimendole un carattere indelebile. Essa conferisce al suo titolare la facoltà di compiere segni sacramentali o segni sensibili istituiti da Cristo, che producono la grazia ex opere operato. Questi segni realizzano alcune funzioni specifiche dell'azione di Cristo come capo della Chiesa, infatti il culmine di queste funzioni è agire impersonando Cristo nell'eucarestia (in persona Christi Capitis). Si tratta di una facoltà che si traduce in capacità di

Carattere ontologico a realizzare atti capaci di generare la vita soprannaturale. La potestà di magistero è il compito di predicare il Vangelo a tutte le genti e di annunciare sempre e dovunque i principi morali, è ricevuto dalla Chiesa e affidato agli Apostoli e ai suoi successori. Si tratta quindi di un duplice compito: l'annuncio della verità rivelata o depositum fidei; la riaffermazione di quei principi morali, insiti nella natura dell'uomo (diritto divino naturale). Nel passato si rivolgeva essenzialmente ai credenti per insegnare loro le verità di fede, contrastare gli errori dottrinali e richiamarli all'osservanza dei precetti della morale cristiana. Oggi il magistero della Chiesa si rivolge anche all'esterno della comunità dei credenti per riaffermare i principi morali insiti nell'uomo, quindi vincolanti per tutti gli uomini a prescindere dall'adesione di fede alla verità.

Rivelata (per questo oggi vengono attenuati gli originari caratteri di potestas). Tutti i fedeli hanno il diritto e il dovere di contribuire all'annuncio della salvezza (can. 211), questo vale soprattutto per i laici, impegnati nei vari ambiti della realtà temporale. L'ufficio di insegnare, o munus docendi, è esercitato dalla gerarchia e assume carattere vincolante per i fedeli, cioè sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa (can. 212). Esistono diverse gradazioni: il livello supremo è l'infallibilità di cui gode il Pontefice in forza del suo ufficio; analoga prerogativa spetta al Collegio episcopale quando i Vescovi si riuniscono in Concilio Ecumenico e dichiarano in un'unica sentenza da tenersi come definitiva per tutta la Chiesa una dottrina sulla fede o sui costumi (can. 749). Nessuna dottrina è infatti

infallibilmente definita se ciò non consta manifestamente (can. 749). Oggetto della fede sono tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata e che sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa (verità infallibile divina e cattolica) che dal suo magistero ordinario e universale (verità divina e cattolica) (can. 750). La fede è adesione piena dell'intelletto e della volontà a Dio, ha dunque un duplice fondamento: la rivelazione e il magistero della Chiesa. Ad un gradino inferiore troviamo il magistero autentico del Pontefice e del Collegio dei Vescovi, ossia l'insegnamento circa la fede e i costumi impartito senza proclamarlo con atto definitivo; in questo caso i fedeli sono tenuti a prestare un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà (can. 752). Quindi questo è un magistero ordinario ma non infallibile. I Vescovi non godono

dell'infallibilità ma, in comunione con il Capo e i membri del Collegio, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli a loro affidati (can. 753).

La potestà di giurisdizione

La potestà di giurisdizione, o potestas regiminis, è il potere di governare i fedeli nella vita sociale della Chiesa ed esiste per istituzione divina (can. 129). In passato, a causa del processo di assimilazione della Chiesa agli Stati, si era affievolita la coscienza dell'unitarietà della potestas sacra, portando ad una divaricazione tra potestà di ordine (riservata agli ordinati in sacris) e potestà di giurisdizione, ritenuta funzionale alle esigenze di governo della societas christiana. Il Vaticano opera un recupero della duplice e inscindibile natura misterico-sacramentale e gerarchico-istituzionale della Chiesa, ciò ha comportato l'affermazione dell'unitarietà della sacra potestas e del fondamento sacramentale del potere.

della Chiesa. L'origine della sacrapotestas discende dall'appartenenza al Collegio episcopale; una partecipazione ontologica spetta ai presbiteri in forza del sacramento dell'ordine, che li costituisce principali collaboratori del Vescovo. Anche la potestà di giurisdizione risulta quindi indissolubilmente legata alla dimensione ontologica del sacramento dell'ordine, l'ordinamento stesso della Chiesa si sviluppa sulla base del sacramento dell'ordine. Infatti riserva agli ordinati in sacris gli uffici con potestà di governo a cui i fedeli laicipossono solo cooperare a norma del diritto (can. 129). Una tecnica di trasferimento di funzioni è l'istituto della delega dei poteri, cioè una parte delle funzioni inerenti ad un ufficio di governo vengono affidate, dal diritto stesso o dal titolare del potere, ad un altro soggetto perché le svolga in nome o per conto del primo. Si fa quindi una distinzione tra potestà

La potestà ordinaria è quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio (can. 131) e può definirsi propria se è esercitata dalla persona titolare dell'ufficio, o vicaria se è esercitata in rappresentanza di altri (es. il vicario generale nella curia diocesana). La potestà esecutiva ordinaria è
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A.A. 2007-2008
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Dalla Torre Giuseppe.