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CAPITOLO I – LA LEGITTIMITÀ DEL DIRITTO CANONICO

1. Ratio del diritto canonico

È vero che gli uomini vivono giuridicamente e non possono che vivere giuridicamente, ma è

altrettanto vero che la Chiesa non dovrebbe in linea teorica avere bisogno di un diritto (posto che de

internis non curat praetor). La Chiesa però non esiste meramente come realtà di spirito: essa è tanto

Ecclesia triumphans quanto Ecclesia militans.

2. I diritti delle religioni

Ogni credenza religiosa – che si esplicita, infatti, come una comunità umana organizzata – produce

diritto. Tutte le grandi religioni monoteistiche hanno una tradizione giuridica. Per una parte della

dottrina, il diritto canonico è più prossimo al diritto secolare dell’Occidente (sia di common law che

di civil law) piuttosto che al diritto ebraico o islamico. Altri studiosi, invece, considerando il

fondamento di ogni legge religiosa come la rivelazione della predetta legge da Dio stesso, allora

accomunano, pur nelle singole specificità, il diritto delle regioni monoteistiche.

3. Diritto canonico e diritto secolare

Profonda è la differenziazione tra il diritto canonico e lo ius saeculare (o, con terminologia più illustre

e risalente, ius civile): il primo è infatti universale (nel senso che la Chiesa, a differenza di quanto

accade per uno Stato, non ha un territorio, ma aspira a portare orbi la sua missione) ed aperto (nel

senso che in potenza tutti gli uomini ne fanno parte, poiché chiunque può farsi battezzare, diventando

ai sensi del can. 96 persona soggetto di diritto canonico).

CAPITOLO II – LA PERIODIZZAZIONE DEL DIRITTO CANONICO

1. Le stagioni del diritto canonico nella storia

In ragione delle caratteristiche salienti che ha assunto nel tempo, si è soliti dividere l’esperienza

giuridica canonistica in quattro grandi periodi (è da notare come la periodizzazione proposta dagli

studiosi metta in evidenza una accelerazione: i periodi storici non hanno infatti pari lunghezza, ma

abbracciano archi cronologici sempre più brevi):

I-XII secolo XII-XVI secolo XVI-XIX XX-XXI

Il quarto periodo, quello

Il primo è detto Il secondo è detto periodo Il terzo è detto periodo CONTEMPORANEO, è

MODERNO: i suoi albori si

PREGRAZIANEO, perché CLASSICO: i suoi albori si dominato dal Concilio Vaticano

fanno risalire alla svolta di

precede la fondamentale fanno risalire alla II (1962-65) e dalla

opera di Graziano (XII fondamentale opera del Trento (1545-1563), periodo promulgazione del codice

secolo). È il periodo in cui si Decretum di Graziano (1140 contrassegnato dalla sempre giovanneo-paolino (25 gennaio

consolida il “credo” con la circa), forse monaco maggiore attrazione della vita 1983, costituzione apostolica

formulazione del dogma camaldolense, professore giuridica della Chiesa a Sacrae disciplinae leges),

cristiano nei Concili che si all’Università di Bologna. livello romano, ma diverso non solo formalmente

dipartono dal IV secolo Graziano, già dal titolo soprattutto dalla spinta alla dal codice pio-benedettino, ma

(Nicea, Costantinopoli, originale di Concordia secolarizzazione che, venuta anche sostanzialmente, poiché

Efeso, Calcedonia) e in cui si discordantium canonum, meno la “solidarietà” tra integra una nuova

fissano le regole (dette chiarì l’intento di superare le diritto canonico e diritto considerazione della missione

secolare (etiamsi Republica

canoni) che confluendo nella contraddizioni tra canoni. Pur ecclesiologica e determina

non daretur) costrinse Pio X,

nota silloge di Dionigi il opera privata, il Decretum un’applicazione del diritto

pontefice del massimo

Piccolo (V-VI secolo) furono divenne parte insieme alle canonico alla luce del Vaticano

poi raccolte nella Collectio decretali pontificie (il Liber isolamento della Santa Sede a II. Dalla Torre definisce il

Dionisio-Hadriana che Extra di Gregorio IX, il Liber livello internazionale, a un codice giovanneo-paolino come

precede l’età carolingia Sextus di Bonifacio VIII e le ripensamento del diritto un grande sforzo di tradurre in

(792). Negli ultimi secoli del Clementinae di Clemente V) canonico che si tradusse linguaggio canonistico

millennio, lo sviluppo del Corpus Iuris Canonici, nell’utilizzo del moderno l’ecclesiologia conciliare,

canonico conobbe la grande compilazione dei testi strumento della codificazione l’insegnamento del Vaticano II

fondamentale esperienza dei normativi che assurse a fonte e nella promulgazione del (con riguardo alle Lumen

Canones poenitentiales in ufficiale del diritto della Codex nel 1917 (regnante Gentium e Gaudium et spes).

Irlanda e Scozia. Chiesa fino al 1917. Benedetto XV). 2

CAPITOLO III – LE FONTI DEL DIRITTO CANONICO

1. Fonti di produzione, fonti di cognizione, fonti storiche

È ovvio che lo studio del diritto canonico presupponga un continuo contatto con le fonti:

FONTES EXISTENDI IUS VETUS

Cioè fonti di produzione Cioè le fonti storiche,

FONTES COGNOSCENDI le raccolte nelle quali

leggi ecclesiastiche consuetudine giurisprudenza sono contenute norme

Cioè fonti di cognizione

per autore per tipologia sentenze pronunciate canoniche prodotte nel

diritto oggettivo (raccolte e documenti dove

(pontificie, (universali, dai competenti organi corso del tempo, ma

non scritto sono contenute le norme

conciliari, particolari, giudiziari della Chiesa non più in vigore (il

(praeter legem canoniche, per cui il Codice

sinodali, generali, (Segnatura, Rota, c.d. ius vetus), tra cui

legittima, contra giovanneo-paolino e il

episcopali, speciali, metropolitani, ovviamente il Codex

legem Codice dei canoni delle

capitolari) territoriali) ordinari) pio-benedettino. c

illegittima) Chiese Orientali).

v v 2. Il diritto canonico come insieme di diritto divino e diritto umano

L’ordinamento giuridico della Chiesa, istituzione di origine soprannaturale, si basa sul connubio tra

un diritto di origine divina (che fa esistere la Chiesa) e un diritto di origine ecclesiale (cioè umana),

vincolato al rispetto assoluto del diritto divino, caput et fundamentum di tutto diritto canonico.

che si distingue tra

DIRITTO DIVINO NATURALE DIRITTO DIRITTO UMANO O ECCLESIASTICO

DIVINO

È composto da norme non positive, cioè non poste dal Composto dalle leggi ecclesiastiche, ma anche

POSITIVO

legislatore ecclesiastico (autorità umana), da questo fatte da altri atti come i decreti generali legislativi. Il

valere. Le sue caratteristiche sono: È composto da rapporto tra leggi generali e speciali è

norme che sono rigorosamente gerarchici (per lex specialis

META-POSITIVITÀ: INTRINSECA VALIDITÀ: state manifestate generali derogat solo se posta dal supremo

nel senso che sussiste a nel senso che vige a dalla Rivelazione legislatore, se inferiore non può derogare)

prescindere da una prescindere dal suo (infatti è un

positivizzazione. riconoscimento legislativo. diritto rivelato), La Chiesa ha una Costituzione? Evidentemente sì, se per

ricavabili dal costituzione si intende l’insieme di principi che sono al vertice

ASSIOLOGICA SUPERIORE Vecchio e Nuovo di un ordinamento primario (è chiaramente non scritta,

SUPERIORITÀ: OBBLIGARORIETÀ: nel Testamento benché Paolo VI nel 1965 fece il tentativo di approvare una

nel senso che deve senso che è superiore e nonché dalla Lex Ecclesiae fundamentalis, rigettato da Giovanni Paolo II).

costituirsi quale modello preminente, perché divino, a No, invece, se si intende la legge fondamentale che abbia tra

tradizione

cui uniformarsi per il qualsiasi legge umana, stante i suoi caratteri la partecipazione popolare alla sua formazione

apostolica.

diritto positivo. la sua origine. (la volontà del suo fondatore è indisponibile!)

3. Il rinvio del diritto canonico allo ius civile

Sono molteplici le ragioni per cui la Chiesa può rinviare al diritto secolare:

Perché in assenza di convenzioni bilaterali che Perché la Chiesa, sovrana nel Perché la Chiesa può riconoscere

possano risolvere taluni problemi di estraneità tra proprio ordine spirituale, una competenza duplice su

materie che attengono al diritto canonico e al diritto riconosce la sovranità temporale talune materie miste (res mixti

secolare, il primo può unilateralmente disporre le dello Stato e dunque si astiene fori), di cui esempio tipico è il

modalità con cui disciplinare quel rapporto, per incompetenza dal matrimonio, per cui deve rinviare

richiamando una disposizione vigente disciplinare materie che alle modalità con cui tali materie

nell’ordinamento dello Stato, facendole avere attengono all’ordine temporale, vengono giuridicamente a

effetti nell’ordinamento giuridico della Chiesa. cui dunque è costretta a rinviare. esistenza negli ordinamenti statali.

Il rinvio può essere:

FORMALE o NON RICETTIZIO, se Per PRESUPPOSIZIONE DELLA Per CANONINAZZIONE DELLA

l’ordinamento canonico, riconoscendosi LEGGE CIVILE, se l’ordinamento LEGGE CIVILE, se si richiamano leggi

incompetente, riconosca effetti giuridici canonico, prendendo atto di quanto civili che vengono assunte a contenuto di

alle norme poste dall’autorità secolare (es: prodottosi nell’ordinamento secolare, vi norme canoniche (es: il can. 1290 che

sul matrimonio, valido iure canonico e iure riconduce autonomamente effetti richiama “i contratti e i pagamenti […]

civili, il can. 1059 sancisce la competenza giuridici (es: il can. 1405 che richiama i per cui si osservino le leggi civili vigenti

dell’autorità civile sugli “effetti puramente rapporti tra il papa e i capi di stato, nel territorio, se non contrarie al diritto

civili del matrimonio stesso”. riconoscendone la condizione). divino o al diritto canonico. 3

CAPITOLO IV – IL POPOLO DI DIO

1. La Chiesa come popolo di Dio e i diversi stati di vita

La categoria di “popolo di Dio”, assunta dalla codificazione del 1983 (il cui Libro II è intitolato De

populo Dei), sarebbe comprensiva ai sensi del can. 204 par. 1 dei soli battezzati, ma poiché

l’ordinamento canonico è ordinamento aperto (e tutti in potenza ne fanno parte), bisogna considerare

soggetti di diritto anche gli estranei alla categoria così descritta, ma potenzialmente comprensibili:

can. 207

can. 206

can. 205

I soggetti che, pur avendo I soggetti che non hanno I catecumeni, cioè soggetti La nozione di christifideles, contenuta nel

ricevuto il battesimo, non ricevuto il battesimo che che hanno fatto richiesta del 204, non è univoca, ma distinta tra:

si trovano ai sensi del can. sono sempre destinatari battesimo e che, ai sensi del chierici, cioè religiosi, cioè laici, cioè

205 in piena comunione delle norme de

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreaprofeta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Lo Iacono Pietro.
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