Le fonti del diritto canonico
Dal testo "Le basi del diritto canonico" di Giorgio Feliciani che si trova nella biblioteca della nostra facoltà, ho trovato un interessante paragrafo che spiega quali sono oggi le fonti del diritto canonico. Ne riporto un riassunto:
Il codice di diritto canonico non contiene una definizione di legge, ma tradizionalmente seguendo la dottrina di San Tommaso D'Aquino la Chiesa ritiene vincolanti soltanto le norme emanate dall'autorità competente se dotate di ragionevolezza.
Il codice però riporta le caratteristiche che esse devono avere:
- Canoni 20 e 21: le leggi si presumono perpetue, cioè in vigore fino a una loro abrogazione
- Canone 7: le leggi necessitano di una promulgazione in forma solenne da parte dell'autorità per essere portate a conoscenza della comunità e la vacatio legis è di 3 mesi per i provvedimenti di carattere generale e di 1 mese per quelli di carattere particolare.
- Canone 9: per...
quanto riguarda l'efficacia temporale le leggi valgono solo per il futuro (irretroattività) -
Can. 13: per quanto riguarda invece l'efficacia spaziale, le leggi si presumono territoriali e cioè valide per una specifica comunità a meno che non sia prevista l'efficacia generale. -
Can. 11: i soggetti destinatari del diritto canonico sono quelli battezzati o accolti comunque nella Comunità di età superiore ai 7 anni. Le leggi pontificie vengono emanate con le bolle che possono essere brevi se meno solenni, motu proprio se emanate di iniziativa personale del Papa e chirografi se scritte o sottoscritte di suo pugno. Gli atti più importanti prendono il nome di Lettere Apostoliche, quelle indirizzate a tutti invece sono le Lettere Encicliche e le Epistole Apostoliche riguardano questioni meno importanti. L'interpretazione autentica (cioè effettuata direttamente dal legislatore) può essere di semplice chiarimento e inquesto caso è retroattiva oppure, se riscrive direttamente una disposizione, è considerata alla stregua di una nuova legge e quindi è irretroattiva (can. 16).
L'interpretazione vera e propria, cioè ad opera dell'interprete deve essere prima di tutto letterale, poi può effettuarsi con il ricorso a norme che disciplinano la stessa materia e valutando anche il contesto e le circostanze del caso concreto e deve essere infine stretta nel caso delle pene e di altri casi specifici di cui diremo in seguito.
Altra fonte del diritto canonico sono le consuetudini che esso ammette anche se praeter o contra legem purché non esplicitamente proibite da leggi e rispettate per almeno 30 anni dai fedeli. Esse sono caratterizzate, oltre che per la continuità, dall'elemento psicologico della volontà di creare diritto. Ovviamente non sono ammesse quelle contro il diritto divino.
Per colmare le lacune, che ovviamente esistono sempre in.qualsiasi ordinamento, anche in quellocanonico, entra in gioco il cosiddetto diritto suppletorio costituito dall'equità e dagli atti particolari. Parlando di equità ci si ricollega all'interpretazione e al canone 19 che prescrive in caso di lacune difar ricorso alla cosiddetta analogia (similitudine) cioè di disciplinare allo stesso modo casi con la stessa ratio. Il divieto di analogia esiste in materia di pena, restrizione della libertà e dei diritti dei singoli, nullità degli atti, incapacità delle persone, impedimenti alla ricezione di sacramenti, antichi privilegi della Santa Sede. Il secondo metodo di interpretazione è il ricorso ai principi generali del diritto, inteso in generale e quindi non soltanto a quelli del diritto canonico, ma anche a quelli dell'ordinamento civile purché ovviamente non in contrasto con i canoni divini. Da questi elementi si desume l'importanza dell'equità ai fini.
Del riempimento delle lacune dell'ordinamento della Chiesa; spetta infatti agli operatori del diritto decidere discrezionalmente quali principi adoperare, mentre i divieti previsti all'analogia svolgono la funzione di evitare lo sconfinamento nell'arbitrio.
Per completare il quadro delle fonti e dei mezzi di completamento delle lacune, parliamo ora dei provvedimenti amministrativi-particolari. Abbiamo gli atti singolari che si suddividono in decreti emanati dall'autorità esecutiva anche senza istanza e precetti che invece impongono o vietano dei comportamenti a determinati soggetti.