DIRITTO CANONICO
Diritto della Chiesa Cattolicadiritto non statale
Diritto concordatariomatrimonio celebrato con le regole canoniche a cui lo stato dà effetti
civili.
Canone dal greco, “regola”. Diritto canonico perché il codice non è diviso in articoli ma
in canoni.
Santa Sede sia il Pontefice, sia la curia romana.
Chiesa (cattolica)una comunità di fedeli: l’insieme dei Christi Fideliscredenti in Cristo
(concilio vaticano II “il popolo di Dio”)
Stato di Città del Vaticano Stato governato dal Pontefice. Piccolo stato con precedenti
storici stato creato nel 1929 con i patti Lateranensi (3 documenti differenti, in particolare
dal trattato che ha instituito lo stato di città del vaticano).
Breccia di porta piaconclusione del processo di unificazione dell’Italiaconquista del
Lazio e Romaconquistata Roma nel 1870 il papa si trova ad essere un suddito! Fino al
1929 il papa ha avuto pessimi rapporti con il Regno d’Italia. Mussolini chiude la questione
romana in modo strabiliantesi crea a tavolino lo stato pontificio.
Sono fedeli tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo e il diritto canonico vincola tutti i
fedeli (battezzati). Il battesimo è una sorta di cittadinanza acquisita. C’è diritto canonico
là dove c’è un battezzatodiritto sovranazionale che va oltre ai singoli diritti nazionali.
Ogni battezzato può trovarsi in conflitto norma statale o canonica?
LE LEGGI DELLA CHIESA
Le partizioni del diritto
Il diritto canonico è composto da due parti fondamentali:
Diritto divino che si divide a sua volta in:
Diritto divino rivelato : diritto che proviene direttamente da Dio, attraverso i
o libri sacri (Vecchio testamento, Nuovo testamento, lettere degli apostoli..);
questa rivelazione comporta che il diritto canonico diventi un diritto
necessitato, ossia un diritto che obbligatoriamente deve conformarsi ai
principi rivelati direttamente da Dio. In questi libri sono quindi contenuti i
principi fondamentali ai quali si deve uniformare obbligatoriamente il diritto
canonico.
Diritto divino naturale : il diritto naturale per il diritto romano era quel diritto
o comune a tutte le genti. Il diritto canonico parte da un altro presupposto: se
la creazione è dovuta a Dio, Dio creando l’universo lo ha creato secondo
delle regole ben precise che sono regole del diritto naturale. Un esempio di
questo diritto è il matrimonio. Si tratta di norme che il diritto canonico
riconosce come obbliganti per tutte le genti indipendentemente che siano
cristiane o cattoliche.
Diritto umano: norme fatte dall’uomo inspirate al diritto divino rilevato. Un esempio
può essere quello del divorzio.
Il pluralismo disciplinare si manifesta all’interno della Chiesa latina dove, accanto a un
diritto universale, valido dovunque, vigono diritti particolari, obbligatori solo in certi luoghi.
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Diritto canonico universale: regole del diritto canonico comuni a tutti i battezzati
della chiesa cattolica. Si tratta del diritto divino naturale e diritto divino rivelato.
Diritto canonico particolare: diritto destinato a porzioni del popolo di Dio. Un
esempio di questo diritto è quello prodotto dalla CEI (Conferenza episcopale
italiana), conferenza dei vescovi italiani. In questo caso i vescovi possono creare
delle norme destinate solo a quelle porzioni di popolo di Dio che sono sotto la
giurisdizione della diocesi.
Si parla in questo caso, in modo generale, di conferenze episcopale nazionale: si
usa il termine nazione e non stato perché le conferenze episcopali non
necessariamente rispecchiano i confini dei territori degli stati (in determinate
situazioni è possibile trovare conferenze episcopali che radunano un popolo con la
stessa cultura e religione, divisa però geograficamente in più stati: esempio Belgio,
Lussemburgo, Olanda).
Il diritto particolare è un diritto che deve sottostare alle regole del diritto universale e
ha la funzione di adattare meglio il diritto canonico alle singole realtà culturali.
Il diritto particolare ha svolto e svolge un ruolo di singolare importanza nella vita
della Chiesa: da un lato assicura una precisa ed efficace applicazione della
legislazione universale, specificandola, completandola e adattandola in funzione
delle esigenze concretamente poste dalle diverse circostanze, dall’altro è fattore
talmente rilevante di sviluppo e di evoluzione di tutto l’ordinamento che non poche
norme e istituti di carattere universale sono nati in sede locale, soprattutto ad opera
dei concili particolari.
Non si può, quindi, contrapporre diritto particolare e diritto universale, esaltando il
primo fino a mettere in crisi l’unità del sistema o dilatando il secondo in modo tale
da togliere ogni effettivo spazio alla legislazione degli episcopati locali e dei singoli
vescovi. Lo spirito e la struttura dell’ordinamento canonico esigono, invece, che
questi due diritti vivano in un rapporto di continua simbiosi che consenta un
costruttivo interscambio e un’efficace comunicazione reciproca.
Peraltro l’equilibro tra l’unità del sistema giuridico e il pluralismo disciplinare non è
determinato una volta per tutte da principi astratti e immutabili ma è condizionato
dalla concreta situazione della comunità.
Se è vero che tutto il diritto divino rivelato e naturale appartiene alla categoria del diritto
universale, è anche vero che esiste un diritto canonico umano che è un diritto universale. Il
diritto canonico umano universale è quel diritto emanato da pontefice e da collegio
episcopale.
Possiamo quindi riassumere in questo modo (elencazione segue la gerarchia):
Diritto divino rivelato: diritto universale;
Diritto divino naturale: diritto universale;
Diritto umano universale: leggi universali emanate dal pontefici e dal collegio
episcopale di tutti i vescovi (concilio ecumenico);
Diritto umano particolare: in questo caso le fonti sono molto più varie e
diversificate:
Leggi e disposizioni per un dato territorio dal pontefice, su iniziativa
o autonoma o sulla base di convenzioni o accordi con le autorità civili;
Decisioni delle conferenze episcopali nazionali;
o Decreti dei concili particolari, che riuniscono i vescovi di una provincia
o ecclesiastica;
Leggi riguardanti le singole diocesi;
o Pagina | 2
Non vanno inoltre sottovalutate, almeno da un punto di vista storico e in linea
o di principio, l’importanza delle consuetudini che peraltro sembrano
attualmente svolgere un ruolo ridotto a causa delle restrizioni imposte dalla
legislazione.
Si può ben capire dunque che nel sistema delle fonti del diritto canonico, la fonte
acquista forza in base alla autorità che l’ha emanata:
Dio;
Papa;
Vescovi.
Da dove deriva questa gerarchia? Dalla successione apostolica: Cristo scelse 12
apostoli, tra di loro ne scelse uno, Pietro, al quale affidò la guida della Chiesa universale;
gli altri undici hanno divulgato la parola di Dio, i vescovi. Questa immagine evangelica è
riprodotto nella struttura gerarchica della chiesa.
Il diritto canonico è quindi un diritto necessitato, obbligato a tradurre in organizzazione
giuridica episodi della vita giuridica in cui sono state date delle regole ben precise: perché
si procede a questa codificazione? Attraverso la traditio, ossia la costante interpretazione
del diritto divino nel corso dei secoli, la traduzione nella storia del diritto divino. L’unico
interprete della traditio è la chiesa.
Fonti di diritto divino:
• l’Antico Testamento, nella versione ebraica del III secolo a.c., tradotto in greco;
• Nuovo Testamento tradotto in latino da San Girolamo. Il nuovo testamento è
composto dai 4 vangeli che sono gli unici riconosciuti dalla chiesa. I vangeli apocrifi
non sono da considerarsi fonti di diritto divino;
• Atti degli apostoli e le lettere di Paolo, Giovanni, Pietro, Giacomo e Giuda;
• Apocalisse di Giovanni.
Oltre alle fonti di diritto divino elencate sopra, dobbiamo affiancare la Traditio (vera e
propria fonte del diritto canonico):
consegna, passaggio di generazione in generazione dell’interpretazione e
dell’applicazione del diritto divino; consegna che avviene ad opera della chiesa. La traditio
risulta essere un completamento e una precisazione della sacra scrittura e quindi fonte
sussidiaria utile per interpretare le sacre scritture. Può essere traditio divina e traditio
umana. Traditio divina si riferisce all’interpretazione delle verità rivelateci da Cristo, quella
umana si riferisce alle verità degli apostoli.
Origine del diritto canonico: è un diritto che vincola tutti coloro che sono stati battezzati
oppure coloro che credono in Cristo. Il diritto canonico nasce alla morte di Gesù, 33 d.c..
C’è un periodo che viene identificato come ius vetus (diritto antico), che arriva fino al
1140/1150. Da questa data fino al Concilio di Trento (1545), definiamo diritto canonico
come ius novum (diritto nuovo). Con il Concilio di Trento la chiesa risponde alla riforma
protestante: questa controriforma viene chiamata nel diritto canonico riforma, perché il
diritto canonico non ha mai ritenuto di dover rispondere alla riforma e quindi non c’è la
necessità di definirla controriforma. Dal Concilio di Trento fino ad oggi si parla di ius
novissimum.
Ius vetus (33-1140). Ricordiamo la Scuola di Bologna, la quale crea un metodo per
a.
riordinare tutto il sistema giuridico del tempo. È da questa scuola che viene fuori il diritto
Pagina | 3
romano. Graziano, intorno al 1140 fa l’opera della concordanza dei canoni discordanti.
Graziano era un religioso che insegnava all’università di Bologna. Questa opera si avvale
di tutta l’esperienza della scuola dei glossatori che spiegavano il contenuto del testo e
aggiungevano alle varie interpretazioni del testo l’opinione dei dottori: serviva a dare
un’interpretazione univoca ad un determinato testo giuridico. Graziano riesce ad
individuare le regole del diritto canonico eliminando le regole discordanti: quest’opera
segue lo schema delle istituzioni del diritto romano.
Ius novum (1140-1545): la santa sede si rende conto della bontà dell’opera di
b.
Graziano, se ne appropria ed impedisce il ricorso a qualsiasi altra fonte che non sia l’opera
di Graziano: sancisce l’esclusività del Decretum di Graziano. Con la volontà della santa
sede di escludere il ricorso a fonti diverse dal decretum, abbiamo l’applicazione del
decretum dovunque. Viene a crearsi un ordinamento giuridico. Il decreto di Graziano
diventerà il primo documento di quello che poi sarà il Codex Iures Canonici che verrà
utilizzato fino al 1917, quando la chiesa ritiene di doversi allineare alla struttura dei codici
moderni.
Ius novissimum (dal Concilio di Trento): la chiesa ribadisce fortemente i principali
c.
dogmi della sua dottrina. Il Concilio di Trento porta ad una grande produzione normativa,
in risposta alla riforma protestante, per cui si può datare da questo momento l’inizio di
questo ius novissimum.
In questo percorso bisogna indicare una serie di episodi importanti per la chiesa cattolica:
a. i cristiani erano perseguitati fino all’editto di Milano (313).
b. Il 476 cade l’impero romano d’occidente.
c. Nel 1453 cade l’impero romano d’oriente.
d. 1545/1563: Concilio di Trento ed inizio dello ius novissimum.
e. Concilio Vaticano I: riunione di tutto l’episcopato mondiale (sono le massime
autorità della chiesa cattolica in quanto derivano la loro autorità dall’istituto della
successione apostolica). Avviene nel 1869/70 interrotto bruscamente dalla breccia
di Porta Pia. Il Concilio Vaticano I è importante perché viene sancita l’infallibilità del
Papa.
f. Concilio Vaticano II (1957/1965): la chiesa vuole adeguarsi ai cambiamenti dei
tempi. Sono stati prodotti molti documenti normativi del diritto canonico. Si sono
introdotte le lingue nazionali nella celebrazione della messa. Il sacerdote si rivolge
ai fedeli (prima dava le spalle ai fedeli). Nuovo codice del 1983 che sostituisce il
precedente.
g. Donazione di Costantino: nel 324 d.c. Costantino ha concesso a papa Silvestro I la
sovranità su 5 patriarcati (Roma, Costantinopoli, Alessandria d’Egitto,
Gerusalemme e l’intera Italia) perché Silvestro avrebbe dovuto guarire Costantino
dalla lebbra. Questo documento è poi stato dichiarato falso. La chiesa ha
rivendicato un potere temporale che è arrivato fino alla debellatio: presa del Lazio
da parte dei sardo-piemontesi (italiani)
h. 1990 Giovanni Paolo II riesce a dare un codice di diritto canonico alle chiese
orientali: si chiude definitivamente la questione delle chiese orientali.
Ritorniamo al decreto di Graziano che è la base del corpus iuris canonici che viene
adottato definitivamente nel 1580 da Gregorio XIII. Il corpus si apre con il decretum di
Graziano. Graziano utilizza la tecnica della scuola di Bologna della glossa, tecnica che
nasce dal sistema di logica ideato da Abelardo. Identificare i problemi, prospettarne le
soluzioni in quelli che vengono chiamati dictact, che vengono suffragate da varie citazioni,
dopo di che il procedimento si chiude scegliendo il dictum che meglio viene argomentato
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dalla giurisprudenza. Questo schema logico ci porta necessariamente a compiere la scelta
fra le soluzioni meglio argomentate dalle varie autorità: i dictat non prescelti risultano
immediatamente da eliminare nell’applicazione di un determinato canone. Il decretum
viene utilizzato come manuale all’inizio all’università di Bologna e Gregorio si appropria del
decretum di Graziano e aggiunge una propria legislazione che viene chiamata liber extra,
libro oltre il decreto di graziano. Nel 1234 con la bolla pontificia si sancisce il carattere
autentico del decreto e del libro extra e si vieta il ricorso ad altre fonti che non siano
contenute. Bonifacio XII aggiunge il liber sexus e successivamente con l’opera clementine
raccolte da Giovanni XXII. Il decreto viene definito autentico: il legislatore stesso (Santa
sede) riconosce che quello è il vero e unico diritto canonico prodotto dalla chiesa.
La guerra delle investiture di vescovi rivendicate dall’autorità pontificia e imperiale.
Concordato di “Warm”: Chiesacompetenza in investitura dei vescovi, riconosciuti dallo
stato.
1582pubblicazione ufficiale del Corpus Iuris Canonici che comprende:
• Decretum di Graziano
• Liber Extra (Gregorio IX)
• Liber Sextus (Bonifacio VIII)
• Clementinae
In seguito incluse:
• Extravagantes di Giovanni XII
• Extravagantes Comunes
Fino al 1917 rimane in vigore, poi promulgato il Codex Iuris Canonici
LA LEGGE NEL DIRITTO CANONICO
Leggestrumento tipico del diritto umanostrumento normativo che orienta tutte le fonti.
Legge nel diritto canonico non corrisponde alla volontà del popolo, è frutto del legislatore,
è il nome che si dà alle norme prodotte dal legislatore umano. La legge non è volontà della
volontà popolare.
Non c’è una definizione della legge.
Canone 7la legge è istituita quando è promulgata.
San Tommaso d’Aquino e Suarez danno due definizioni della legge.
SAN TOMMASO1225 muore nel 1274:
principali dogmi della Chiesa, punto di raccordo tra la filosofia classica e la
cristianità.
Offre una definizione della legge:
“la Lex è una disposizione della ragione(2) diretta al bene comune e promulgata da chi ha
la responsabilità della collettività(1)”
Strumento emanato da chi ha la responsabilità della collettività, non è una
1) volontà popolare.
Coloro che sono i pastori delle anime hanno la responsabilità, coloro che sono il
tramite tra la vita terrena e la vita eterna.
Ragionevolezza della legge è una disposizione della ragione con requisito:
2) conforme ai principi di diritto divino che ha come ultimo fine la salvezza delle
anime. E’ ragionevole quando consente la salvezza dell’anima che è un obbligo
per il legislatore da perseguire.
Intorno al VI secolo si affianca una definizione ad opera del Suarez (canonista spagnolo
vissuto tra fine 1500 e inizio 1600). Pagina | 5
Definizione giuridicamente più sottile e appropriataanche perché si affacciano in
Europa delle realtà nuovecreazione dei primi stati nazionalisi dissolve
definitivamente l’impero e si affacciano stati come la Spagna accentrati su realtà di
re assoluti.
DEFINIZIONE DEL SUAREZ:
“la Lex è un comando della legittima autorità per il bene dei sudditi, comune, perpetua e
sufficientemente promulgata”.
Legge come comando: espressione di una autorità sui sudditi;
1) Il punto di comunione con Tommaso rimane il bene dei sudditisalvezza delle
2) anime;
Dà conto anche di una reltà diversa di quella si San Tommasonon si parla
3) più di responsabilità della comunità; sorta di figura paterna nei confronti dei
figli. Suarez invece vivendo l’esperienza della nascita degli stati nazionali e
delle monarchie assolute imposta l’org della Chiesa come un’org
rigorosamente gerarchica dove l’autorità considera il popolo di Dio come
sudditi.
Comando comunedeve disciplinare fattispecie comuni
4) Perpetuavigente fino a quando non viene abrogata.
5) Occorre farla conoscere in modo solenne alla comunitàignorantia leges non
6) excusatla legge esiste soltanto quando è promulgata
Come avviene la promulgazione delle leggi:
in Italia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; nel diritto canonico avviene attraverso
una pubb
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