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DIRITTO CANONICO

Diritto della Chiesa Cattolicadiritto non statale

Diritto concordatariomatrimonio celebrato con le regole canoniche a cui lo stato dà effetti

civili.

Canone dal greco, “regola”. Diritto canonico perché il codice non è diviso in articoli ma

in canoni.

Santa Sede sia il Pontefice, sia la curia romana.

Chiesa (cattolica)una comunità di fedeli: l’insieme dei Christi Fideliscredenti in Cristo

(concilio vaticano II “il popolo di Dio”)

Stato di Città del Vaticano Stato governato dal Pontefice. Piccolo stato con precedenti

storici stato creato nel 1929 con i patti Lateranensi (3 documenti differenti, in particolare

dal trattato che ha instituito lo stato di città del vaticano).

Breccia di porta piaconclusione del processo di unificazione dell’Italiaconquista del

Lazio e Romaconquistata Roma nel 1870 il papa si trova ad essere un suddito! Fino al

1929 il papa ha avuto pessimi rapporti con il Regno d’Italia. Mussolini chiude la questione

romana in modo strabiliantesi crea a tavolino lo stato pontificio.

Sono fedeli tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo e il diritto canonico vincola tutti i

fedeli (battezzati). Il battesimo è una sorta di cittadinanza acquisita. C’è diritto canonico

là dove c’è un battezzatodiritto sovranazionale che va oltre ai singoli diritti nazionali.

Ogni battezzato può trovarsi in conflitto norma statale o canonica?

LE LEGGI DELLA CHIESA

Le partizioni del diritto

Il diritto canonico è composto da due parti fondamentali:

Diritto divino che si divide a sua volta in:

­ Diritto divino rivelato : diritto che proviene direttamente da Dio, attraverso i

o libri sacri (Vecchio testamento, Nuovo testamento, lettere degli apostoli..);

questa rivelazione comporta che il diritto canonico diventi un diritto

necessitato, ossia un diritto che obbligatoriamente deve conformarsi ai

principi rivelati direttamente da Dio. In questi libri sono quindi contenuti i

principi fondamentali ai quali si deve uniformare obbligatoriamente il diritto

canonico.

Diritto divino naturale : il diritto naturale per il diritto romano era quel diritto

o comune a tutte le genti. Il diritto canonico parte da un altro presupposto: se

la creazione è dovuta a Dio, Dio creando l’universo lo ha creato secondo

delle regole ben precise che sono regole del diritto naturale. Un esempio di

questo diritto è il matrimonio. Si tratta di norme che il diritto canonico

riconosce come obbliganti per tutte le genti indipendentemente che siano

cristiane o cattoliche.

Diritto umano: norme fatte dall’uomo inspirate al diritto divino rilevato. Un esempio

­ può essere quello del divorzio.

Il pluralismo disciplinare si manifesta all’interno della Chiesa latina dove, accanto a un

diritto universale, valido dovunque, vigono diritti particolari, obbligatori solo in certi luoghi.

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Diritto canonico universale: regole del diritto canonico comuni a tutti i battezzati

­ della chiesa cattolica. Si tratta del diritto divino naturale e diritto divino rivelato.

Diritto canonico particolare: diritto destinato a porzioni del popolo di Dio. Un

­ esempio di questo diritto è quello prodotto dalla CEI (Conferenza episcopale

italiana), conferenza dei vescovi italiani. In questo caso i vescovi possono creare

delle norme destinate solo a quelle porzioni di popolo di Dio che sono sotto la

giurisdizione della diocesi.

Si parla in questo caso, in modo generale, di conferenze episcopale nazionale: si

usa il termine nazione e non stato perché le conferenze episcopali non

necessariamente rispecchiano i confini dei territori degli stati (in determinate

situazioni è possibile trovare conferenze episcopali che radunano un popolo con la

stessa cultura e religione, divisa però geograficamente in più stati: esempio Belgio,

Lussemburgo, Olanda).

Il diritto particolare è un diritto che deve sottostare alle regole del diritto universale e

ha la funzione di adattare meglio il diritto canonico alle singole realtà culturali.

Il diritto particolare ha svolto e svolge un ruolo di singolare importanza nella vita

della Chiesa: da un lato assicura una precisa ed efficace applicazione della

legislazione universale, specificandola, completandola e adattandola in funzione

delle esigenze concretamente poste dalle diverse circostanze, dall’altro è fattore

talmente rilevante di sviluppo e di evoluzione di tutto l’ordinamento che non poche

norme e istituti di carattere universale sono nati in sede locale, soprattutto ad opera

dei concili particolari.

Non si può, quindi, contrapporre diritto particolare e diritto universale, esaltando il

primo fino a mettere in crisi l’unità del sistema o dilatando il secondo in modo tale

da togliere ogni effettivo spazio alla legislazione degli episcopati locali e dei singoli

vescovi. Lo spirito e la struttura dell’ordinamento canonico esigono, invece, che

questi due diritti vivano in un rapporto di continua simbiosi che consenta un

costruttivo interscambio e un’efficace comunicazione reciproca.

Peraltro l’equilibro tra l’unità del sistema giuridico e il pluralismo disciplinare non è

determinato una volta per tutte da principi astratti e immutabili ma è condizionato

dalla concreta situazione della comunità.

Se è vero che tutto il diritto divino rivelato e naturale appartiene alla categoria del diritto

universale, è anche vero che esiste un diritto canonico umano che è un diritto universale. Il

diritto canonico umano universale è quel diritto emanato da pontefice e da collegio

episcopale.

Possiamo quindi riassumere in questo modo (elencazione segue la gerarchia):

Diritto divino rivelato: diritto universale;

­ Diritto divino naturale: diritto universale;

­ Diritto umano universale: leggi universali emanate dal pontefici e dal collegio

­ episcopale di tutti i vescovi (concilio ecumenico);

Diritto umano particolare: in questo caso le fonti sono molto più varie e

­ diversificate:

Leggi e disposizioni per un dato territorio dal pontefice, su iniziativa

o autonoma o sulla base di convenzioni o accordi con le autorità civili;

Decisioni delle conferenze episcopali nazionali;

o Decreti dei concili particolari, che riuniscono i vescovi di una provincia

o ecclesiastica;

Leggi riguardanti le singole diocesi;

o Pagina | 2

Non vanno inoltre sottovalutate, almeno da un punto di vista storico e in linea

o di principio, l’importanza delle consuetudini che peraltro sembrano

attualmente svolgere un ruolo ridotto a causa delle restrizioni imposte dalla

legislazione.

Si può ben capire dunque che nel sistema delle fonti del diritto canonico, la fonte

acquista forza in base alla autorità che l’ha emanata:

­ Dio;

­ Papa;

­ Vescovi.

Da dove deriva questa gerarchia? Dalla successione apostolica: Cristo scelse 12

apostoli, tra di loro ne scelse uno, Pietro, al quale affidò la guida della Chiesa universale;

gli altri undici hanno divulgato la parola di Dio, i vescovi. Questa immagine evangelica è

riprodotto nella struttura gerarchica della chiesa.

Il diritto canonico è quindi un diritto necessitato, obbligato a tradurre in organizzazione

giuridica episodi della vita giuridica in cui sono state date delle regole ben precise: perché

si procede a questa codificazione? Attraverso la traditio, ossia la costante interpretazione

del diritto divino nel corso dei secoli, la traduzione nella storia del diritto divino. L’unico

interprete della traditio è la chiesa.

Fonti di diritto divino:

• l’Antico Testamento, nella versione ebraica del III secolo a.c., tradotto in greco;

• Nuovo Testamento tradotto in latino da San Girolamo. Il nuovo testamento è

composto dai 4 vangeli che sono gli unici riconosciuti dalla chiesa. I vangeli apocrifi

non sono da considerarsi fonti di diritto divino;

• Atti degli apostoli e le lettere di Paolo, Giovanni, Pietro, Giacomo e Giuda;

• Apocalisse di Giovanni.

Oltre alle fonti di diritto divino elencate sopra, dobbiamo affiancare la Traditio (vera e

propria fonte del diritto canonico):

consegna, passaggio di generazione in generazione dell’interpretazione e

dell’applicazione del diritto divino; consegna che avviene ad opera della chiesa. La traditio

risulta essere un completamento e una precisazione della sacra scrittura e quindi fonte

sussidiaria utile per interpretare le sacre scritture. Può essere traditio divina e traditio

umana. Traditio divina si riferisce all’interpretazione delle verità rivelateci da Cristo, quella

umana si riferisce alle verità degli apostoli.

Origine del diritto canonico: è un diritto che vincola tutti coloro che sono stati battezzati

oppure coloro che credono in Cristo. Il diritto canonico nasce alla morte di Gesù, 33 d.c..

C’è un periodo che viene identificato come ius vetus (diritto antico), che arriva fino al

1140/1150. Da questa data fino al Concilio di Trento (1545), definiamo diritto canonico

come ius novum (diritto nuovo). Con il Concilio di Trento la chiesa risponde alla riforma

protestante: questa controriforma viene chiamata nel diritto canonico riforma, perché il

diritto canonico non ha mai ritenuto di dover rispondere alla riforma e quindi non c’è la

necessità di definirla controriforma. Dal Concilio di Trento fino ad oggi si parla di ius

novissimum.

Ius vetus (33-1140). Ricordiamo la Scuola di Bologna, la quale crea un metodo per

a.

riordinare tutto il sistema giuridico del tempo. È da questa scuola che viene fuori il diritto

Pagina | 3

romano. Graziano, intorno al 1140 fa l’opera della concordanza dei canoni discordanti.

Graziano era un religioso che insegnava all’università di Bologna. Questa opera si avvale

di tutta l’esperienza della scuola dei glossatori che spiegavano il contenuto del testo e

aggiungevano alle varie interpretazioni del testo l’opinione dei dottori: serviva a dare

un’interpretazione univoca ad un determinato testo giuridico. Graziano riesce ad

individuare le regole del diritto canonico eliminando le regole discordanti: quest’opera

segue lo schema delle istituzioni del diritto romano.

Ius novum (1140-1545): la santa sede si rende conto della bontà dell’opera di

b.

Graziano, se ne appropria ed impedisce il ricorso a qualsiasi altra fonte che non sia l’opera

di Graziano: sancisce l’esclusività del Decretum di Graziano. Con la volontà della santa

sede di escludere il ricorso a fonti diverse dal decretum, abbiamo l’applicazione del

decretum dovunque. Viene a crearsi un ordinamento giuridico. Il decreto di Graziano

diventerà il primo documento di quello che poi sarà il Codex Iures Canonici che verrà

utilizzato fino al 1917, quando la chiesa ritiene di doversi allineare alla struttura dei codici

moderni.

Ius novissimum (dal Concilio di Trento): la chiesa ribadisce fortemente i principali

c.

dogmi della sua dottrina. Il Concilio di Trento porta ad una grande produzione normativa,

in risposta alla riforma protestante, per cui si può datare da questo momento l’inizio di

questo ius novissimum.

In questo percorso bisogna indicare una serie di episodi importanti per la chiesa cattolica:

a. i cristiani erano perseguitati fino all’editto di Milano (313).

b. Il 476 cade l’impero romano d’occidente.

c. Nel 1453 cade l’impero romano d’oriente.

d. 1545/1563: Concilio di Trento ed inizio dello ius novissimum.

e. Concilio Vaticano I: riunione di tutto l’episcopato mondiale (sono le massime

autorità della chiesa cattolica in quanto derivano la loro autorità dall’istituto della

successione apostolica). Avviene nel 1869/70 interrotto bruscamente dalla breccia

di Porta Pia. Il Concilio Vaticano I è importante perché viene sancita l’infallibilità del

Papa.

f. Concilio Vaticano II (1957/1965): la chiesa vuole adeguarsi ai cambiamenti dei

tempi. Sono stati prodotti molti documenti normativi del diritto canonico. Si sono

introdotte le lingue nazionali nella celebrazione della messa. Il sacerdote si rivolge

ai fedeli (prima dava le spalle ai fedeli). Nuovo codice del 1983 che sostituisce il

precedente.

g. Donazione di Costantino: nel 324 d.c. Costantino ha concesso a papa Silvestro I la

sovranità su 5 patriarcati (Roma, Costantinopoli, Alessandria d’Egitto,

Gerusalemme e l’intera Italia) perché Silvestro avrebbe dovuto guarire Costantino

dalla lebbra. Questo documento è poi stato dichiarato falso. La chiesa ha

rivendicato un potere temporale che è arrivato fino alla debellatio: presa del Lazio

da parte dei sardo-piemontesi (italiani)

h. 1990 Giovanni Paolo II riesce a dare un codice di diritto canonico alle chiese

orientali: si chiude definitivamente la questione delle chiese orientali.

Ritorniamo al decreto di Graziano che è la base del corpus iuris canonici che viene

adottato definitivamente nel 1580 da Gregorio XIII. Il corpus si apre con il decretum di

Graziano. Graziano utilizza la tecnica della scuola di Bologna della glossa, tecnica che

nasce dal sistema di logica ideato da Abelardo. Identificare i problemi, prospettarne le

soluzioni in quelli che vengono chiamati dictact, che vengono suffragate da varie citazioni,

dopo di che il procedimento si chiude scegliendo il dictum che meglio viene argomentato

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dalla giurisprudenza. Questo schema logico ci porta necessariamente a compiere la scelta

fra le soluzioni meglio argomentate dalle varie autorità: i dictat non prescelti risultano

immediatamente da eliminare nell’applicazione di un determinato canone. Il decretum

viene utilizzato come manuale all’inizio all’università di Bologna e Gregorio si appropria del

decretum di Graziano e aggiunge una propria legislazione che viene chiamata liber extra,

libro oltre il decreto di graziano. Nel 1234 con la bolla pontificia si sancisce il carattere

autentico del decreto e del libro extra e si vieta il ricorso ad altre fonti che non siano

contenute. Bonifacio XII aggiunge il liber sexus e successivamente con l’opera clementine

raccolte da Giovanni XXII. Il decreto viene definito autentico: il legislatore stesso (Santa

sede) riconosce che quello è il vero e unico diritto canonico prodotto dalla chiesa.

La guerra delle investiture di vescovi rivendicate dall’autorità pontificia e imperiale.

Concordato di “Warm”: Chiesacompetenza in investitura dei vescovi, riconosciuti dallo

stato.

1582pubblicazione ufficiale del Corpus Iuris Canonici che comprende:

• Decretum di Graziano

• Liber Extra (Gregorio IX)

• Liber Sextus (Bonifacio VIII)

• Clementinae

In seguito incluse:

• Extravagantes di Giovanni XII

• Extravagantes Comunes

Fino al 1917 rimane in vigore, poi promulgato il Codex Iuris Canonici

LA LEGGE NEL DIRITTO CANONICO

Leggestrumento tipico del diritto umanostrumento normativo che orienta tutte le fonti.

Legge nel diritto canonico non corrisponde alla volontà del popolo, è frutto del legislatore,

è il nome che si dà alle norme prodotte dal legislatore umano. La legge non è volontà della

volontà popolare.

Non c’è una definizione della legge.

Canone 7la legge è istituita quando è promulgata.

San Tommaso d’Aquino e Suarez danno due definizioni della legge.

SAN TOMMASO1225 muore nel 1274:

principali dogmi della Chiesa, punto di raccordo tra la filosofia classica e la

cristianità.

Offre una definizione della legge:

“la Lex è una disposizione della ragione(2) diretta al bene comune e promulgata da chi ha

la responsabilità della collettività(1)”

Strumento emanato da chi ha la responsabilità della collettività, non è una

1) volontà popolare.

Coloro che sono i pastori delle anime hanno la responsabilità, coloro che sono il

tramite tra la vita terrena e la vita eterna.

Ragionevolezza della legge è una disposizione della ragione con requisito:

2) conforme ai principi di diritto divino che ha come ultimo fine la salvezza delle

anime. E’ ragionevole quando consente la salvezza dell’anima che è un obbligo

per il legislatore da perseguire.

Intorno al VI secolo si affianca una definizione ad opera del Suarez (canonista spagnolo

vissuto tra fine 1500 e inizio 1600). Pagina | 5

Definizione giuridicamente più sottile e appropriataanche perché si affacciano in

Europa delle realtà nuovecreazione dei primi stati nazionalisi dissolve

definitivamente l’impero e si affacciano stati come la Spagna accentrati su realtà di

re assoluti.

DEFINIZIONE DEL SUAREZ:

“la Lex è un comando della legittima autorità per il bene dei sudditi, comune, perpetua e

sufficientemente promulgata”.

Legge come comando: espressione di una autorità sui sudditi;

1) Il punto di comunione con Tommaso rimane il bene dei sudditisalvezza delle

2) anime;

Dà conto anche di una reltà diversa di quella si San Tommasonon si parla

3) più di responsabilità della comunità; sorta di figura paterna nei confronti dei

figli. Suarez invece vivendo l’esperienza della nascita degli stati nazionali e

delle monarchie assolute imposta l’org della Chiesa come un’org

rigorosamente gerarchica dove l’autorità considera il popolo di Dio come

sudditi.

Comando comunedeve disciplinare fattispecie comuni

4) Perpetuavigente fino a quando non viene abrogata.

5) Occorre farla conoscere in modo solenne alla comunitàignorantia leges non

6) excusatla legge esiste soltanto quando è promulgata

Come avviene la promulgazione delle leggi:

in Italia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; nel diritto canonico avviene attraverso

una pubb

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federica.romeo.58 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Lugli Matteo.
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