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Estratto del documento

Anche in questo caso, però, se vi è la clausola motu propriu,

non ha rilevanza che, le giustificazioni addotte per ottenere

il provvedimento, corrispondano al vero.

Il contenuto tipico del rescritto, è un provvedimento

discrezionale in genere, e, nel particolare, è un privilegio, o,

una dispensa.

37

Con l’atto amministrativo discrezionale, detto gratia, si

designano tutti quegli atti, che, operano in una sfera

amministrativa non totalmente vincolata da precedenti

norme, come avviene per gli atti dovuti.

Il rescritto, può contenere un privilegio o una dispensa.

Il privilegio, si ispira ad una ratio, collegato ad una persona,

cosa o luogo, cui, il privilegio, è concesso.

Il privilegio, non può essere solo un atto amministrativo,

ma, è un vero e proprio atto normativo, anche se di

carattere eccezionale o singolare, perché, viene concesso ad

personam.

Il privilegio, pur essendo un atto concesso a favore del

beneficiario, ciò, non toglie che possa porre, a carico del

destinatario, anche oneri, e, non solo vantaggi.

La dispensa, è un atto amministrativo in senso stretto

esecutivo, e, proviene da soggetti dotati di potere

esecutivo, o, le cui competenze, sono state attribuite da

norme di diritto, o, da un’apposita delega.

Quindi, la dispensa, è un atto di deroga a ciò che, la legge,

prescrive, capace di far sì che, ci si possa svincolare dalla

sua osservanza in un caso particolare.

Si comprende, in questo modo, come, la dispensa, si

riferisce solo alla vincolatività della legge ecclesiastica,

escludendo che, essa, possa riferirsi a leggi, che, fissano gli

elementi costitutivi essenziali degli istituti, o, degli atti

giuridici.

Sia osservato, però, che non si è avvertito che, il Corpo di

Cristo (l’eucarestia), trasforma le persone, in quanto, è un

sacramento universale di salvezza, che, è la Chiesa.

E queste persone, che sono i fedeli, mantengono, ciascuna,

una propria personalità, la cui funzione, è quella di

manifestare l’amore, che, il Padre, nutre per l’umanità,

mediante la vita del Figlio, nel Corpo mistico della Chiesa,

animato dallo Spirito vivificante. 38

Così, la salus animarum, viene ad assumere una dimensione

individuale e solidale al tempo stesso, nel senso che, la vita

del Fedele nella Chiesa, è, per il singolo, in funzione della

sua salvezza, che lo trascende, in quanto, attraverso la sua

vita di fedele, convince, l’umanità tutta intera, a salvarsi.

Si tende, così, ad una piena convergenza tra, la ratio

sacramenti, e, la ratio salutis.

La dispensa, può essere anche in senso ampio, attraverso

cui, si realizza il ministero della rivelatio/dispensatio

Ecclesiae.

Attraverso di essa, realizza uno dei misteri fondamentali

della Chiesa, ecco perché, la dispensa canonica, può

contrastare con la legge, anche in assenza di una deroga.

E’ necessario che, essa, sia rispettosa della ratio della legge

derogata.

Sappiamo, infatti, che, l’applicazione rigida di una legge,

comporta una “summa iniura”, anziché una “summa

iustitia”, e, la disapplicazione di quella prescrizione, la

realizza, perché, la disapplicazione, o, la sospensione di una

norma di legge, in un’ipotesi precisa, determinata e

concreta, in cui si realizzerebbe un’evidente ingiustizia, ne

preserva il mantenimento, in vigore, per tutti gli altri casi.

Quindi, la dispensa, serve a realizzare, quando bisogna

derogare alla legge, le ragioni prime dell’ordinamento

giuridico canonico.

In definitiva, la ratio della norma, finisce con l’essere

soddisfatta attraverso la non applicazione della norma

stessa.

Infatti, nel diritto della Chiesa, la partecipazione fruttuosa

dei fedeli, prevale sull’interesse alla prevenzione.

Dopo il Concilio Vaticano II, la prassi a ricorrere alla

dispensa, si può ridisegnare basandosi sull’economia

dispensatio, che, corrisponde ad una necessità, di una

pastorale, attenta al variare delle situazioni concrete.

39

Il potere di dispensa, viene, anche illecitamente, esercitato

dai Vescovi, quando, non vi è una giusta causa pastorale

verificabile, o, in contrasto con essa.

La dispensa, intesa in senso ampio, a differenza di quella

intesa in senso stretto, può incidere anche sulle norme di

diritto divino.

Per esempio, il matrimonio rato (celebrato) e non

consumato; lo scioglimento del matrimonio in favore della

fede.

Le persone fisiche e giuridiche e le funzioni della Chiesa.

Per soggetto giuridico, si intende non solo una persona

fisica, capace di porre in essere un atto giuridico, ma, anche

un centro di imputazione di interessi umani rilevanti, e,

tutelati dal diritto.

In questo senso, la soggettività giuridica, coincide con la

capacità di agire, cioè, con l’attitudine a diventare titolari di

diritti, di obblighi, di doveri, di poteri, eccetera.

Quest’attitudine, è posseduta non solo da persone fisiche,

cioè, da soggetti umani, ma, anche da persone giuridiche,

cioè, realtà create dal diritto.

Proprio perché non sono dotate di una qualità soggettiva, le

persone giuridiche, non possiedono la capacità di agire,

perché, non possono compiere direttamente atti.

Esse, possono compiere atti solo attraverso le persone

fisiche, che, sono titolari dei loro organi, cioè, gli uffici che

le rappresentano, e che, entrano in contatto con altri

soggetti dell’ordinamento.

Il diritto canonico, equipara, le persone giuridiche, ai minori

d’età, in quanto, questi, sono incapaci di agire, se non che

attraverso il loro rappresentante legale.

Bisogna distinguere tra rappresentanza legale, che, è

relativa ad un rapporto organico, dalla rappresentanza 40

volontaria, inerente ad un rapporto tra due soggetti di

diritto, pienamente capaci di agire.

Questi due soggetti, instaurano un rapporto sulla base di un

mandato, a differenza di quanto avviene per le persone

giuridiche, dove non vi è una relazione tra soggetti

pienamente capaci, tanto che, si parla di immedesimazione

organica della persona fisica, titolare dell’organo, con la

persona giuridica, che, essa, rappresenta.

Per quanto riguarda la rappresentanza legale, il cui esempio

tipico è quello dei genitori, differisce da quella volontaria,

perché, l’attribuzione dell’ufficio in cui, essa, si sostanzia, è

il frutto di un atto autoritativo, e non di un’autonomia.

I soggetti giuridici della Chiesa, non sono solo le persona

battezzate, anche se, il richiamo del termine “persona” del

canone 96, può far sorgere qualche dubbio.

L’ordinamento canonico, in coerenza con il concetto relativo

alla carità, non può che dare rilevanza giuridica alla dignità

di ogni persona, in quanto prossimo, senza aggiunta di altre

qualifiche (battezzato o non battezzato, fedele o non

fedele).

Tutto ciò, viene avallato da tutte quelle norme del Codice,

che richiamano, il concetto di “persona”, non in senso

tecnico, ma, in senso sostanziale, per indicare, cioè, la

realtà umana, a prescindere dalla sua titolarità delle

situazioni giuridiche disciplinate dallo stesso Codice.

Le persone fisiche, possono avere una condizione giuridica

dal punto di vista personale, locale, famigliare e rituale.

Secondo il canone 97, le persone fisiche, nella Chiesa,

diventano maggiorenni con il compimento dei 18 anni.

Il minore, che non ha ancora compiuto 7 anni, è considerato

infante, privo dell’uso della ragione, e, quindi, non

imputabile da un punto di vista penale.

Inoltre, non possono validamente agire da soli da un punto

di vista giuridico, ma, devono essere rappresentati da

genitori o tutori.

41

La persona fisica, può essere in una condizione di “incola”,

se, possiede un domicilio; di “advena”, se, possiede un

quasi-domicilio; di “peregrinus”, se, pur possedendo un

domicilio o un quasi-domicilio in un determinato luogo,

tuttavia, non si trova in quel luogo; di “vagus”, se, non ha,

in nessun luogo, un domicilio o un quasi-domicilio.

Il domicilio, si acquista in quel territorio di quella parrocchia

o di diocesi, in cui, si dimora anche da poco, con l’intenzione

di restarvi, a tempo indefinito, oppure, in cui si è dimorato

per oltre 5 anni.

Il quasi-domicilio, si acquista allo stesso modo, se,

l’intenzione, di dimorare, è per un periodo di 3 mesi, o se, la

dimora, si è protratta per questo periodo.

Il domicilio, o il quasi-domicilio, servono ad individuare la

sede giuridica di una persona.

Il domicilio, o il quasi-domicilio, può essere reale o legale.

Quello reale, si acquista con la permanenza in luogo per

oltre 5 anni (domicilio), o, per almeno 3 mesi (quasi-

domicilio).

Quello legale, si acquista da una disposizione di legge

(coniugi che hanno un domicilio in comune, a meno che, non

si siano separati).

Secondo il nuovo Codice, non è più necessario che, la donna

coniugata, abbia, come domicilio, o quasi-domicilio, quello

del marito.

Il domicilio reale, si perde per l’abbandono del luogo, e, per

l’intenzione di non farvi più ritorno; quello legale, per il

venir meno della causa, che, lo ha determinato (per

esempio, il raggiungimento della maggiore età).

Dal domicilio, o quasi-domicilio, dipende l’attribuzione, alla

persona, di una delle qualifiche, di cui al canone 100:

abitante, dimorante, forestiero, o girovago, con

l’individuazione del parroco, e, dell’ordinario-proprio. 42

Chi non ha né domicilio, né quasi-domicilio, avrà, come

parroco, e, come ordinario-proprio, il parroco e l’ordinario-

proprio del luogo in cui, attualmente, dimora.

Per consanguineità, si intende il vincolo che lega, in linea

retta, le persone che discendono l’una dall’altra (genitori e

figli), o, in linea obliqua o collaterale, le persone che non

discendono l’una dall’altra, ma, che hanno uno stipite in

comune (due fratelli).

Per quanto riguarda, invece, l’affinità, con questa, si

intende il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro

coniuge (cognati).

Il diritto canonico, calcola, i gradi di parentela, in linea retta

ed in linea collaterale.

In linea retta, si contano le generazioni partendo dal

soggetto di cui si vuole conoscere il grado di parentela, fino

al capostipite, escludendo quest’ultimo: nonno e nipote,

sono parenti in linea retta, di secondo grado

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher L6M di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Bilotti Domenico.