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Il matrimonio nullo nel diritto canonico e concordatario

Capitolo II – La nullità nel diritto matrimoniale canonico

Il regime della nullità nel diritto matrimoniale canonico: considerazioni generali

Rilevante importanza assume, all’interno del diritto canonico, il regime di nullità del matrimonio, il quale appare, col passare del tempo, sempre più ricco di sfaccettature, sia sotto un punto di vista teorico, sia sotto un profilo inerente la vita della comunità.

Per quanto attiene alla definizione di matrimonio all’interno della Chiesa, esso è considerato come un istituto di diritto naturale, con cui non solo si realizza l’unione coniugale e spirituale tra un uomo ed una donna, ma con cui si realizza la volontà di Dio; il matrimonio, infatti, è un istituto di origine divina, come precisa lo stesso libro della Genesi “l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla donna e i due saranno una sola carne” (Gn 2,24). Tale istituto di volontà divina possiede contorni precisi e ben delineati, tanto che ai nubendi non è consentito, in alcun modo, discostarsi da quello che è il rito ed il modello di matrimonio.

Emergono subito le differenze con il matrimonio civile, contemplato, nel nostro caso, all’interno del diritto civile italiano: per quest’ultimo non hanno rilevanza, per esempio, né la vita sessuale della coppia coniugata, né tanto meno la volontà della stessa di procreare. Il diritto canonico, invece, attribuisce un’importanza vitale al fine di generare una nuova creatura ed al contatto fisico con cui, appunto, i due sposi divengono una “sola carne”.

Per tal motivo il diritto canonico, nella sua evoluzione, per rispondere al secondo profilo di cui sopra (quello inerente la vita della comunità), ha ampliato i casi in cui può intervenire la nullità del matrimonio, proprio per rispondere alle esigenze concrete della comunità cristiana, che trova nel divorzio, contemplato dal diritto civile, una soluzione all’irreversibile rottura della vita coniugale, così come trova, molto spesso, nel semplice rapporto affettivo della coppia, priva di prole e di contatto fisico, la perfetta realizzazione della vita coniugale.

La Chiesa, dunque, ha ampliato i casi di nullità, ponendo la stessa come rimedio alla rottura dell’unione coniugale: certo esiste una differenza notevole tra la nullità ed il divorzio, in quanto la prima interviene sul momento costitutivo del matrimonio, mentre il secondo interviene su un vincolo coniugale validamente costituito; ciò che conta, però, è che la coppia sia liberata dal vincolo stesso e, pertanto, poca importanza assume il mezzo con il quale giungere al fine. Nello stesso modo la Chiesa, qualora vi sia impotenza di una delle parti o impossibilità di procreare, pone una serie di rimedi di nullità, per garantire il fine ultimo del matrimonio, la procreazione e la fusione in una sola carne.

Le fonti legislative

La regolamentazione giuridica del matrimonio è contenuta all’interno del Codex iuris canonici promulgato nel 1983 e sostitutivo di quello precedente del 1917. Il codex, come ben sappiamo, scaturì dal Concilio Vaticano II, che ebbe il compito di innovare la visione della Chiesa nel mondo moderno. Al matrimonio sono dedicati ben 111 canoni all’interno del libro IV dei sacramenti, ai quali l’intera Chiesa cattolica deve attenersi. Importanza vitale hanno anche le pronunce della Rota Romana, tribunale di ultima istanza, costituito presso la Santa Sede, la cui giurisprudenza ci è d’aiuto nello studio del regime di nullità del matrimonio.

Sistematica generale delle nullità canoniche

La nullità del matrimonio è riconducibile a tre categorie di motivi:

  • Motivi riguardanti la “capacità personale dei nubendi” di contrarre matrimonio, la propria habilitas, che qualora mancante al momento della celebrazione, invalida il matrimonio stesso;
  • Motivi riguardanti il “consenso”: è dal consenso delle parti di voler contrarre matrimonio che si arriva al concreto sacramento; se il consenso mancava al momento della celebrazione o in qualche modo è stato viziato da qualsivoglia motivo, allora il matrimonio è invalido;
  • Motivi riguardanti le “formalità della celebrazione”: il matrimonio è un atto giuridico solenne che richiede ad substantiam determinati requisiti, l’inosservanza dei quali determina l’invalidità.

Gli impedimenti matrimoniali: premesse generali

Per ciò che concerne la capacità personale dei nubendi, possiamo osservare come esistano una serie di circostanze, definite come “impedimenti”, che rendono un soggetto incapace di contrarre matrimonio: si tratta dei cosiddetti “Impedimenti dirimenti”, che un tempo si contrapponevano agli “impedimenti impedienti”, che non consentivano il matrimonio, sebbene non si riflettessero sulla validità dello stesso qualora fosse stato già celebrato.

Nella pratica, però, specialmente a partire dalla promulgazione del nuovo codex iuris canonici, la categoria degli impedimenti ha perso di importanza: oggi è possibile, addirittura, che il Vescovo diocesano, con proprio provvedimento, elimini gli impedimenti nel caso concreto, tramite una “dispensa”, la quale rende valido il matrimonio, sospendendo l’efficacia della legge.

Tipologie di impedimenti matrimoniali

  • Impedimenti inerenti la capacità personale al matrimonio: età, impotenza, precedente vincolo, ordine sacro, professione religiosa e disparità di culto;
  • Impedimenti inerenti un comportamento delittuoso: ratto e coniugicidio;
  • Impedimenti inerenti particolari legami esistenti nella coppia: parentela, adozione, pubblica onestà e affinità.

Gli impedimenti che riguardano la capacità personale al matrimonio

L’età

Primo impedimento che prendiamo in considerazione è quello inerente l’età anagrafica dei nubendi: l’uomo deve aver compiuto il sedicesimo anno di età, mentre la donna deve avere almeno 14 anni. Tenendo conto delle diverse civiltà alle quali tali limiti anagrafici devono applicarsi, è concesso alle varie Conferenze episcopali esistenti, di innalzare tale soglia: la Conferenza episcopale italiana ha previsto che possono contrarre matrimonio i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. In realtà solo la legislazione pontificia può stabilire degli impedimenti dirimenti e ciò significa che il limite dei diciotto anni è solo una proibizione che non incide sulla validità del matrimonio.

L’impotenza

Abbiamo già detto come lo stesso Libro della Genesi precisi che il matrimonio debba fare in modo che l’uomo e la donna diventino una “sola carne”, soprattutto sotto il punto di vista sessuale. L’impedimento dell’impotenza, infatti, è un impedimento di diritto naturale, per tal motivo non dispensabile in alcun modo. Neanche la volontà degli stessi nubendi può fare in modo che il matrimonio venga ugualmente celebrato.

Va chiarito, anzitutto, che stiamo parlando di impotenza, sotto il punto di vista fisico e psicologico, nella sua pura accezione, ossia intesa come impossibilità di avere un rapporto sessuale (impotenza coeundi) e non dell’impossibilità di procreare (impotenza generandi): sebbene la possibilità di generare prole sia importante anche per la Chiesa, essa non incide in alcun modo sulla validità del matrimonio. Va sottolineato, inoltre, che assume rilevanza non solo l’impotenza fisica, ma anche quella di tipo psicologico, che si manifesta quando un soggetto è incapace di avere rapporti con il proprio partner perché mentalmente bloccato nei confronti dello stesso: si tratta, in tal caso, di impotenza relativa e non assoluta, che incide ugualmente sulla validità del matrimonio.

Ovviamente l’impotenza, di qualsivoglia tipo si tratti, deve essere antecedente alla celebrazione, ed in tal caso interviene anche una presunzione giuridica secondo cui qualora il soggetto non abbia portato a termine il primo rapporto, si presume che egli fosse impotente già prima del matrimonio. Oltre che antecedente, l’impotenza deve essere perpetua, ossia non guaribile in nessun modo concreto.

Molto spesso, oltre alla nullità per impotenza, su cui si pronuncia il tribunale ecclesiastico, si può avere anche lo scioglimento per matrimonio non consumato, unica ipotesi di divorzio ed eccezione all’indissolubilità del matrimonio, che si configura qualora gli sposi non abbiano consumato alcun rapporto sessuale: in tal caso il tribunale ecclesiastico deve rivolgersi alla Santa Sede, in quanto tale scioglimento è di competenza esclusiva del Romano Pontefice.

Il precedente vincolo matrimoniale

Il matrimonio, secondo il diritto canonico, è unico ed indissolubile, in quanto il vincolo che nasce con tale sacramento, può venir meno solo con la morte di uno dei due coniugi o nelle ipotesi di nullità o di scioglimento.

È importante sottolineare come la Chiesa ritiene validi i matrimoni dei propri battezzati solo se celebrati nelle forme previste dal diritto canonico: da ciò discende che una persona battezzata che contragga matrimonio secondo il rito civile, ben potrà sposare una terza persona con matrimonio religioso, non essendo, secondo la Chiesa, unita in matrimonio. Per i non battezzati, invece, la situazione è diversa: anche il rito civile impedisce a questi ultimi di unirsi in matrimonio secondo il rito canonico.

Ricordiamo, inoltre, che il divorzio civile non ha effetto per la Chiesa: il legame è indissolubile e la pronuncia di un giudice non può contrastare con quanto stabilito da Dio, cosicché due persone divorziate rimangono, per il diritto canonico, sposi a tutti gli effetti. Lo stato vedovile, al contrario, non impedisce di sposarsi nuovamente, essendo inesistente, addirittura, il lutto vedovile di 300 giorni previsto dal diritto civile.

Abbiamo detto che l’impedimento del precedente vincolo matrimoniale viene meno con la morte di uno dei due coniugi, con la dichiarazione di nullità, ma anche in caso di scioglimento: può trattarsi di scioglimento per matrimonio non consumato, ma anche di scioglimento “in favore della fede”, il quale si concretizza nel momento in cui viene tutelata la fede di una persona, messa in pericolo dal proprio matrimonio con altra persona non battezzata.

Gli impedimenti di natura religiosa: disparità di culto, ordine sacro, professione religiosa

Vi sono dei particolari impedimenti che risultano così strettamente legati alla religione, che è impossibile per uno Stato laico riconoscerli nel proprio ordinamento: si tratta della disparità di culto, della professione religiosa e dell’ordine sacro.

Si ha disparità di culto nel momento in cui un soggetto battezzato intende sposarsi con un soggetto ateo o di altra religione: l’impedimento è dispensabile, sebbene il battezzato debba firmare una dichiarazione con la quale si impegna a non smarrire la propria fede e ad educare la propria prole secondo gli insegnamenti cattolici, dichiarazione di cui deve essere a conoscenza anche l’altro soggetto.

L’impedimento della professione religiosa si ha, invece, nel momento in cui un soggetto si è impegnato a rispettare i consigli evangelici, ossia le tre regole fondamentali di povertà, obbedienza e castità. Stiamo parlando di monaci, frati, suore che fanno parte di una congregazione o di un ordine religioso: l’impedimento è dispensabile, ma comporta la dimissione dall’ordine di appartenenza.

Ultimo caso è quello dei ministri sacri o chierici, i quali hanno ricevuto il sacramento dell’ordine sacro, impegnandosi al celibato: non si tratta di un impedimento di diritto divino, in quanto le Sacre Scritture nulla impongono a riguardo; tuttavia la Chiesa latina rimane orientata verso questo punto fisso.

L’impedimento riguarda non solo i sacerdoti (o presbiteri), ma anche i diaconi celibi, sebbene per coloro nominati diaconi quando erano già uniti in matrimonio questo divieto non valga (diacono permanente). L’impedimento è dispensabile, ma costringe il soggetto a rinunciare allo stato clericale.

Gli impedimenti da fatto delittuoso: ratto e coniugicidio

Tra gli impedimenti derivanti da fatto delittuoso troviamo il ratto e l’impedimento da delitto o da coniugicidio.

Si ha ratto o rapimento nel momento in cui la donna (e soltanto essa, ipotesi di disparità di trattamento giustificata) viene rapita con il preciso scopo di arrecarle un disonore e costringerla a sposarsi con il proprio rapitore. Neanche il consenso della donna basta ad eliminare tale impedimento: occorre che la stessa riacquisti la propria libertà e formi, senza vincoli e costrizioni, la propria volontà matrimoniale serenamente.

Altro impedimento è quello tradizionalmente denominato “impedimentum criminis” o da delitto o da coniugicidio, che si ha nel momento in cui al coniuge viene impedito di sposare l’omicida dell’altro coniuge o comunque nel caso in cui la volontà di uccidere sia imputabile ad entrambi gli amanti, uno dei quali è il coniuge della persona uccisa.

Gli impedimenti da vincolo familiare: parentela, affinità, pubblica onestà ed adozione

L’ultima categoria di impedimenti che prendiamo in considerazione si riferisce all’esistenza, tra coloro che intendono sposarsi, di un legame particolare. Può trattarsi di un legame di parentela in linea retta o in linea collaterale entro il quarto grado, di un legame di affinità in linea retta o di un legame scaturito da un’adozione civile. Caso particolare è quello della publica honestas (pubblica onestà), particolare caso che impedisce il matrimonio tra un uomo ed i parenti in primo grado della donna con la quale ha convissuto, e tra una donna ed i parenti in primo grado dell’uomo con il quale ha convissuto.

Il consenso matrimoniale: considerazione generali

Abbiamo già sottolineato come il consenso sia un elemento essenziale per giungere alla celebrazione del matrimonio, in assenza del quale il matrimonio è invalido a tutti gli effetti. Va chiarito che per consenso s’intende la reale volontà delle parti di unirsi in matrimonio e non la mera dichiarazione formale: il diritto canonico, infatti, non tutela né l’affidamento di una parte sulla dichiarazione dell’altra, né qualsivoglia altra circostanza, in quanto ciò che conta è il volere interno ai nubendi e non altro.

Ecco perché qualsiasi vizio o anomalia del consenso determina la nullità del matrimonio, tanto che la maggior parte delle cause di nullità dinanzi ai tribunali ecclesiastici, inerisce ad un vizio del consenso.

Il regime delle nullità consensuali nel codice canonico: inquadramento sistematico

All’interno del Libro IV del codice di diritto canonico, vi è un intero capitolo dedicato al consenso matrimoniale, con ben 9 canoni, i quali indicano tutte le carenze od anomalie che possono affliggere il consenso stesso.

Anzitutto viene presa in considerazione la “fonte del consenso”, ossia il complesso di facoltà psichiche da cui scaturisce la volontà di unirsi in matrimonio. In secondo luogo viene analizzato “l’oggetto del consenso”, ossia il matrimonio: non un qualunque matrimonio, ma il sacramento così come è inteso all’interno della Chiesa. L’oggetto del consenso viene, poi, preso in considerazione sotto un diverso profilo: oggetto del matrimonio è l’altra “persona” con la quale il nubendo intende divenire una sola carne. Ovviamente il consenso non deve scaturire in nessun modo da una violenza morale posta in essere, a danno del nubendo, da un altro soggetto.

La capacità al consenso matrimoniale: quadro normativo ed evoluzione giurisprudenziale

Passiamo all’analisi nel dettato normativo e giurisprudenziale riguardante la capacità di prestare un consenso valido e le sue implicazioni.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Dammacco Gaetano.
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