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Modi di acquisto dei beni

Acquisto: atto o fatto giuridico che ha come conseguenza di rendere titolare dell'acquirente un diritto di proprietà di un bene. Tutti gli atti e fatti i cui effetti portano alla titolarità di un diritto reale e di un diritto di credito.

Can. 1259 - La Chiesa può acquistare beni temporali in tutti i giusti modi di diritto sia naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro.

Chiesa: si intende non solo le persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche ma anche le persone giuridiche private ecclesiastiche perché il canone afferma un principio di diritto naturale e si può estendere anche a quelle private.

La norma esplicita quanto detto nel canone 1254 che parla del diritto nativo a possedere beni ecclesiastici. Carattere pubblicistico e manifesta una rivendicazione rivolta all'esterno cioè agli stati e agli ordinamenti giuridici civili. È inaccettabile l'imposizione di norme discriminatorie.

sullacapacità di acquistare beni o sull'utilizzo di specifici mezzi di acquisto. In tutti i giusti modi di diritto giusti modi: fa capire che si fa riferimento ad un principio superiore e non al dato positivo che si ricava dalla norma. A prescindere dal principio di legalità e la tipizzazione dei modi di acquisto, qualora vi siano mezzi legali ma non giusti, le persone giuridiche ecclesiastiche non dovrebbero farne uso perché contrarie a superiori valori morali. Classificazioni dei modi di acquisto: - Modi di diritto naturale: quelli che derivano direttamente dal diritto naturale e sono l'occupazione e l'accessione. - Modi di diritto positivo: tutti i modi previsti dalla legge sia canonica che civile. Questa distinzione è superata perché i modi di acquisto sono stati positivizzati e hanno ricevuto una regolamentazione e un riconoscimento positivo nel diritto civile. Classificazione soggettiva: - Modi di diritto pubblico: quelli in cuiuno dei soggetti del rapporto giuridico partecipa come ente dotato di potestà di imperio, creando un rapporto autorizzativo nel modo in cui la legge lo autorizza.- Modi di diritto privato: partecipazione paritaria dei soggetti del rapporto. Anche soggetti pubblici possono stipulare nei modi di diritto privato, rinunciando però della potestà. Abbiamo qui gli acquisti a titolo derivativo (quando si trasferisce il diritto dal precedente proprietario; nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso) e a titolo originario (quando il diritto di proprietà è indipendente da un eventuale precedente titolare). - La Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie. Principio generale: riconoscendo il nativo ius della chiesa di porre in essere obblighi e di esigere dai fedeli quanto necessario per il

perseguimento delle proprie finalità (questo si estrinseca nellapossibilità di imporre tributi e prestazioni pecuniarie in forma obbligatoria). A questo diritto devecorrispondere un dovere da parte dei fedeli; dovere enunciato nella parte del Libro I nella partedei diritti e doveri dei fedeli: dovere di sovvenire alle necessità della chiesa, fondato sullasolidarietà e corresponsabilità nel perseguimento dei fini della chiesa stessa.Duplice limite nel diritto di esigere:- non si può andare oltre a ciò che è necessario per il conseguimento delle proprie finalitàpoiché il diritto è connesso alle finalità dalla norma;- sono passibili di imposizioni da parte della chiesa solo coloro che sono stati battezzati oaccolti dalla chiesa cattolica.Il canone non parla di offerte ma imposizione, richieste.In alcuni paesi c'è un sistema particolare con l'obbligo di pagare una percentuale in

più (rispetto al nostro 5x1000)à ragioni che giustificano il sistema: solidarietà verso la chiesa e gli altri cristiani; obbedienza alla chiesa; esigenza di garantire alla chiesa libertà e indipendenza dallo stato; volontà di collaborare con la chiesa per il raggiungimento dei fini.

Can. 1261 - I fedeli sono liberi di devolvere beni temporali a favore della Chiesa. Il Vescovo diocesano è tenuto ad ammonire i fedeli sull'obbligo di cui nel can. 222, urgendone l'osservanza in maniera opportuna.

Can. 222 - I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri. Sono anche tenuti all'obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del comandamento del Signore, di soccorrere i poveri coi propri redditi.

Il diritto dei

Fedeli di devolvere i beni comporta il non essere ostacolati dall'autorità civile nell'adempimento del proprio dovere di contribuzione.

Modi di acquisto dei beni temporali:

  • Offerte spontanee o volontarie: modo principale e ordinario di acquisto dei beni da parte della chiesa. Sono fatte in assenza di un obbligo, però può essere anche a richiesta o invito.
  • Donazione: più utilizzata, contratto consensuale non unilaterale, formata da proposta e accettazione (come elemento costitutivo). Contratto attraverso cui il donate arricchisce il donatario senza alcun corrispettivo, solo per spirito di liberalità che sta ad indicare l'assenza di costrizione giuridica o morale. La donazione deve essere accettata.

Can. 1267 - Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica. Le offerte di cui nel §1 non possono

essere rifiutate se non vi sia una giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del can. 1295. Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.

Elementi:

  • Il soggetto
  • Possibile rifiuto
  • Accettazione di un'offerta gravata da onere o condizione: le sole persone giuridiche pubbliche hanno bisogno della previa licenza dell'ordinario.
  • Rispetto dei fini indicati dall'offerente

10/05

Le sentenze per orientamento uniforme e unanime definiscono la donazione come un contratto con il quale il donante trasferisce la proprietà al donatario, che deve accettare, che è necessario perché si concluda il contratto il concorso delle volontà di entrambi i soggetti. È un

contratto di liberalità, sinallagmatico (a prestazioni corrispettive). Nelle donazioni modali se dopo l'accettazione è presente il mancato adempimento dell'onere: si distinguono due casi

  1. Donazioni con carattere civilistico: risoluzione del contratto
  2. Donazione definitive e pie: sono rette dal diritto canonico e non dal diritto civile e si ritiene che nel caso di donazioni pie e definitive, esse siano irrevocabili. La proprietà si trasferisce irrevocabilmente, anche se non viene assolto l'onere. Perché la donazione in favore di cause pie si ritiene fatta a Dio, in vista della salvezza delle anime, del culto, o per l'sostentamento dei ministri di culto.

Eccezioni esplicite: questo principio non si applica quando si afferma che nella donazione il donante può revocare in caso di inadempimento degli oneri. Se il donante ha previsto questa clausola è una eccezione esplicita e quindi si può risolvere.

Eccezioni implicite:

Quando si afferma che non si può procedere a revoca in caso di inadempimento degli obblighi, è implicita perché lascia aperto alla possibilità di agire per revocazione in altri casi. Ad esempio, quando si dice che nel caso di inadempimento non si può chiedere la revocazione significa che in altri casi si può chiedere.

Caso di una sentenza del 1931 (visto in 1° e 2° grado):

Una signora a Tolosa (Francia), dalla morte del marito, porta una serie di titoli a casa del suo parroco che aveva visitato e accudito spiritualmente il marito nell'ultimo periodo della sua vita.

Nel giro di una 10 anni quintuplicano il loro valore. Dopo 10 anni, la signora chiede la restituzione di questi titoli: dice di averli lasciati lì per sicurezza. Poi dice di aver simulato una donazione.

Prevale nel diritto canonico la volontà e se si dimostra la non volontà, il contratto è nullo nonostante e anche se l'altra parte vi ha fatto affidamento.

Se c'è un vizio della volontà si può dichiarare nullo (questo vale anche per il matrimonio). Il parroco dice che era una donazione e diceva che all'inizio non voleva nemmeno accettare. La sentenza dice: da ragione al parroco perché le prove testimoniali e scritte (atto di donazione davanti al notaio). Principio di canonizzazione delle leggi civili francesi.

Offerte richieste: i fedeli oltre alla modalità delle offerte spontanee possono prestare aiuto alla chiesa attraverso offerte che vengono loro richieste dalla chiesa stessa. Can. 1262 - I fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale. Affida alle episcopali il compito di attuare la normativa necessaria in materia di offerte richieste per dettare la disciplina in merito alle offerte richieste. Alle conferenze e non ai singoli vescovi perché se fossero i singoli sarebbe una normativa parcellizzata.

mentre la conferenza garantisce uniformità. Collette: contraddistinte dalla caratteristica di seguire ad una precisa richiesta della chiesa; è la chiesa che prende l'iniziativa chiedendo l'intervento economico da parte dei fedeli per avere un aiuto in vista di specifiche finalità. Possibile classificazione sulla base dell'ambito a favore del quale sono disposte: collette parrocchiali, diocesane, nazionali e universali. Il can 1266 prevede che l'ordinario del luogo disponga collette speciali per sovvenire a necessità (anche universali). Duplice competenza: richiede una stretta collaborazione tra ordinario del luogo e conferenza episcopale. Questue: richiesta di elargizione fatta per raccogliere offerte da utilizzare per qualsiasi fine e rivolte in generale ai fedeli (non si possono fare a persone determinate, ma ad una generalità di fedeli). Dal can 1265 deduciamo dei principi: divieto posto a qualsiasi persona ecclesiastica privata sia

fisica che giuridica di farequestue, non importa la finalità (per evitare abusi)

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LucreziaeLudovica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Sammassimo Anna.