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ECCLESIASTICA

La qualificazione dell'ordinamento canonico, come esclusivamente o prevalentemente pubblico, non è infrequente, nella dottrina della fine del secolo passato e degli inizi di questo. Tale posizione dottrinale, ha oggi il suo più strenuo difensore in Pio Fedele, il quale affermava che "non solo la distinzione tra dir. privato e dir. pubblico deve considerarsi estranea all'ordinamento canonico, ma tutto il dir. della Chiesa deve considerarsi come pubblico.

Da ciò ne segue che il dir, non ha per fine la tutela di interessi particolari, ma bensì la salvezza delle anime. Queste opinioni di Pio Fedele, non furono accolte da altri autori. Oggi ad es. rappresenta un principio della costituzione della Chiesa, il riconoscimento ai fedeli di un ambito di autonomia.

Bisogna osservare a riguardo, che il fine della salvezza delle anime, giustifica non solo l'esistenza di un'organizzazione ecclesiastica, ma anche l'esistenza dei dir.

Fondamentali che la costituzione della Chiesa riconosce e tutela e della posizione dei soggetti che hanno la titolarità di tali dir. I dir. fondamentali pertanto, segnano un ambito di azione – libera e responsabile – costituzionalmente protetto. Al riguardo assumono un particolare significato, le situazioni giuridiche contenute, secondo l’espressione di Hervada, nella conditio libertatis, “vale a dire, sferedi attività miranti a conseguire fini e compiti cristiani, lasciati alla piena responsabilità del fedele”. Pervada, ha poi sintetizzato le attività proprie dell’organizzazione ufficiale (ecclesiastica); egli scrisse che “la funzione centrale del ministero ecclesiastico, è quella tradizionalmente denominata cura delle anime o funzione pastorale, che comprende l’amministrazione dei sacramenti e in generale il culto divino, la predicazione del Vangelo e altre attività che mirano immediatamente

La Chiesa cattolica ha diverse funzioni. La prima è quella di promuovere la formazione e la santificazione di tutti i fedeli. La seconda è quella di custodire e difendere la dottrina cattolica, decidendo sulle controversie dottrinali e formulando le verità in materia di fede e di costumi. Infine, la Chiesa ha il compito di ordinare la vita sociale del popolo di Dio.

Per quanto riguarda la funzione di governo, l'organizzazione ufficiale della Chiesa ha diverse competenze. Queste includono la direzione, la coordinazione e il controllo delle attività di organizzazione ecclesiastica. Inoltre, la Chiesa formula norme fondamentali, comuni e generali per la partecipazione alla vita del popolo di Dio, al fine di garantire l'integrazione di ogni fedele nella comunità religiosa. Infine, la Chiesa prende decisioni sulle controversie dottrinali e sulle questioni di disciplina ecclesiastica.

giudizio di conformità al Vangelo riguardante le attività e la spiritualità dei fedeli e delle istituzioni, nella misura in cui hanno una dimensione sociale". d) "La regolazione, l'incoraggiamento, l'aiuto e, se necessario, la supplenza dell'attività spettante all'ambito del privato". Tali criteri, chiari come principi generali, non escludono l'esistenza di zone intermedie, nella quali può non risultare facile determinare se siamo nel campo dell'organizzazione ufficiale o in ambiti spettanti all'autonomia privata; determinare ciò in tal caso sarà compito della giurisprudenza. Infine, non vi è dubbio che nel Codice del 1983 (a differenza del Codice del 1917), il principio di autonomia (privata) è implicitamente accolto. IV. TECNICHE GIURIDICHE PER L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI. 35. GARANZIA DEI FEDELI IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL

POTERE. L'applicazione del Codice del 1917, ha propiziato situazioni di mancanza di difesa e di insicurezza giuridica. Tali mancanze, furono criticate dalla dottrina.

Le critiche dottrinali, assunsero maggior forza, dall'epoca del Concilio Vaticano II, via via che i canonisti svilupparono la teoria dei dir. fondamentali del fedele.

I principi direttivi per la revisione del Codice, stabilirono una stretta relazione far i dir. fondamentali dei fedeli e la regolazione giuridica della regolazione del potere. Nel n.7 degli stessi, era sviluppata un'eccellente analisi critica dell'insufficienza del sistema canonico in tal campo, ed erano indicati alcuni criteri per la riforma:

  1. L'uguaglianza di tutela giuridica per i superiori e per i sudditi, in modo da far scomparire ogni sospetto di arbitrarietà nell'amministrazione ecclesiastica.
  2. La chiara distinzione delle funzioni della podestà ecclesiastica (legislativa, amministrativa e giudiziaria).
  3. Il

controllo giudiziale degli atti amministrativi. Il Codice del 1983 pone l'attenzione su questi problemi e pone l'attenzione sui dir. fondamentali dei fedeli. Nel corso di tutto il Codice si avverte inoltre un desiderio di precisione terminologica e la necessità di definire se per determinati atti è necessaria la podestà legislativa, esecutiva o giudiziale.

36. TECNICHE ORGANIZZATORIE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PODESTÀ DI REGIME.

A) PRELIMINARI.

Gli organi costituzionali, hanno podestà di regime ordinaria propria, e lo sviluppo dell'organizzazione ecclesiastica, rende necessario considerare le tecniche organizzatorie di attribuzione di funzioni e di podestà.

B) L'UFFICIO ECCLESIASTICO.

Si denomina podestà ordinaria "quella che dallo steso dir. è annessa ad un ufficio". La nozione di ufficio ecclesiastico, si riferisce anche agli organi ausiliari del Romano Pontefice e del vescovo diocesano.

Il titolare

Una delle funzioni pubbliche è la Chiesa-istituzione; l'ufficio è pertanto una tecnica di decentramento di funzioni pubbliche, che legittima determinati soggetti allo svolgimento di funzioni e, quando necessario, all'esercizio degli atti della podestà di governo necessari per il compimento delle funzioni ordinarie alle quali è riconosciuta la competenza.

L'atto, in virtù del quale una persona concreta è legittimata ad essere titolare d'ufficio, è la provvista canonica ed è un decreto amministrativo singolare che consta di 3 fasi: la natura della persona, la collazione del titolo giuridico e la presa di possesso.

La podestà ordinaria vicaria si denomina podestà spettante in virtù di un ufficio costituito per esercitare funzioni in nome di un altro ufficio costituzionale; gli uffici vicari acquisiscono quindi parte della competenza.

dell'ufficio principale, ma, come ha segnalato Delgado "con carattere non proprio, ma derivato o partecipato". La competenza dell'ufficio vicario, non è né distinta né esclusiva. Fra le conseguenze più caratteristiche di questa tecnica di organizzazione, vi è la possibilità di avocare a sé, per determinate materie, la competenza decentrata agli uffici con podestà ordinaria vicaria. È stato segnalato da Souto che l'avocazione "è una facoltà dell'organo superiore, derivante dal principio di gerarchia, che regge la struttura organizzativa. D) LA DELEGA. La delega è stata descritta da Souto come "una tecnica di trasferimento di funzioni; per ragioni di urgenza, di utilità o necessità, le funzioni di un ufficio, sono trasferite ad una determinata persona o ad un ufficio avente carattere transitorio. Particolare importanza ha, sotto un profilo pratico la suddelegazione.che è l'atto del delegato, mediante il quale egli trasferisce ad un terzo, in tutto o in parte, le funzioni a lui stesso conferite. La suddelegazione è consentita con molta ampiezza, se la potestà è stata delegata dalla Santa Sede (in tal caso è possibile suddelegare, sia per un caso concreto sia con carattere generale); più restrittivi sono i criteri, se la potestà è delegata da un'autorità inferiore alla Santa Sede. E) LA PROROGA DI COMPETENZA. L'errore o il dubbio sono di fatto quando riguardano circostanze del caso, quando cioè vi è perplessità circa l'applicazione di una norma, sono viceversa di diritto, quando l'oggetto dell'errore o il dubbio, riguardano il significato stesso della parola norma. In entrambi i casi la Chiesa può dare la proroga di competenza, attribuendo validità all'atto. Il par. 2 del can. Afferma che la proroga di competenza,

è applicabile alla facoltà di confermare,udire confessioni e assistere al matrimonio, indipendentemente dal problema di natura dottrinale, setali facoltà possono essere ricondotte o no, alla nozione di podestà esecutiva di regime.

37. LA DINAMICA DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA PRIVATA.

Il principio costituzionale dell’autonomia, ha come naturale conseguenza, la possibilità di dareorigine a relazioni giuridiche, protette dall’ordinamento canonico. L’atto o il negozio giuridico, è lamanifestazione tipica dell’iniziativa privata, che può dar luogo alla costituzione di associazioni efondazioni.

Come ha avvertito Molano, per iniziativa dei fedeli, possono sorgere ordinamenti giuridici privati,costituiti da un insieme di situazioni giuridiche, nelle quali è stabilito lo statuto e il regime internodell’istituzione, dei suoi membri e delle sue attività. In tali norme giuridiche, si trova buona partedel dir.

privato canonico. Infine la trattazione della relazione esistente fra gli ordinamenti privati el'ordinamento canonico, è uno dei problemi centrali posti dal riconoscimento dell'autonomiaprivata.

VII. INTRODUZIONE.

38. NOZIONE DI ORDINAMENTO CANONICO.

Si denomina ordinamento canonico, l'insieme dei fattori che formano la struttura giuridica de4llaChiesa cattolica, cioè, la struttura giuridica della Chiesa considerata nella sua unità. L'omogeneitàdi tali fattori, dipende dal fatto, che il dir, è il risultato della loro interconnessione, sicchè quandouno di essi manca, il dir, non esiste affatto o la sua efficacia è in maggiore o minore misura limitata.I fattori di indole giuridica che è possibile osservare nella vita della Chiesa, debbono esserecompresi nella loro duplice funzione: in quanto ci mostrano il popolo di Dio giuridicamentestrutturato e, nello stesso tempo, in quanto cercano ininterrottamente di

rendere attuale la sua organizzazione giuridica. Questa duplice prospettiva, permette di classificare l'insieme di fattori, che fanno della Chiesa

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ninkasi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Lo Castro Gaetano.