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Estratto del documento

Il matrimonio.

3.

Questa disciplina si trova nel libro IV, nella parte di “Numus santificandi”, cioè sulla funzione di santificare

della Chiesa. Il matrimonio fa parte dei 7 sacramenti.

La struttura del matrimonio ha una duplice dimensione: naturale per tutti gli uomini e, per i battezzati,

sacramentale. Quindi la struttura fondamentale del matrimonio (la dimensione naturale), la si ritrova nel

diritto naturale.

Nel codice dell’’83 ritroviamo la riflessione della Chiesa sul matrimonio, in particolare quella avvenuta nel

Concilio Vaticano II.

Se per il popolo di Dio la costituzione dogmatica è la “Lumen gentium”, per il matrimonio è la costituzione

pastorale “Gaudium et spes”.

Matrimonio canonico ≠ matrimonio civile:

- Per la Chiesa il matrimonio ha una sua struttura ontologica essenziale che si colloca su due livelli:

livello comune a tutti, rappresentato dal diritto naturale e il livello riservato ai battezzati,

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Diritto Canonico I

rappresentato dal diritto divino. Questa struttura non può essere modificata senza alterare l’essenza

del matrimonio. Il diritto della Chiesa può solo tutelare i diritti del matrimonio, non può quindi

modificare nulla.

Gli unici elementi che possono essere modificati sono quelli integrativi, provenienti dal diritto

umano, come la forma di celebrazione.

- Nell’ordinamento statale il matrimonio deve rispecchiare l’evoluzione dei costumi e della mentalità

all’interno della società. Quindi nell’ordinamento statale il matrimonio è soggetto ad un diritto che

può cambiare con l’evoluzione degli usi e costumi. Ad esempio, nello stato italiano l’introduzione

del divorzio è l’esempio dell’evolversi del diritto ai tempi e alle mentalità della gente.

Per la Chiesa invece, l’indissolubilità del matrimonio rimane una parte fondamentale della sua

essenza.

Matrimonio canonico ≠ matrimonio di altro ordinamento religioso:

- Per la Chiesa il matrimonio è un sacramento, si eleva ad una dimensione sovrannaturale. Ha una

dimensione sia naturale che sacra.

- Per le altre confessioni religiose il matrimonio è:

una realtà meramente naturale, non sacra: è un contratto lasciato alla disciplina dello

 Stato poiché non considerato un qualcosa di sovrannaturale.

una realtà sacra, come impegno dei coniugi preso davanti a Dio, cosa che però non

 muta la sua struttura poiché rimane sempre un contratto naturale.

Struttura fondamentale.

3.1.

La struttura fondamentale è stata scoperta nei secoli dalla Chiesa, si è evoluta fino ad arrivare a quella

disciplinata nel codice del 1983.

Merita effettuare una comparazione fra la visione presente in quest’ultimo codice rispetto a quello precedente

del 1917.

- Codice ’17: recepiva la visione classica con un impostazione molto istituzionale del matrimonio.

Questo era visto come interesse pubblico: un contratto ordinato a realizzare interessi superiori ai

coniugi, interessi che venivano definiti secondo una precisa gerarchia. Il fine primario era la

procreazione e l’educazione dei figli. I fini secondari erano invece, il mutuo aiuto tra i coniugi e il

rimedio alla concupiscenza. Quest’ultimo fine riflette la dottrina della Chiesa, che considera gli atti

sessuali leciti soltanto all’interno del matrimonio. Il rimedio alla concupiscenza è dato secondo una

visione negativa (sminuire l’unione dei coniugi a questo fine), ma deriva da una cultura che mirava a

reprimere gli istinti sessuali delle persone.

I coniugi attraverso un contratto si scambiavano il diritto l’uno sul corpo dell’altro al fine di poter

avere atti legittimi mirati alla procreazione.

- Codice ’83: il Concilio Vaticano II, attraverso la “Gaudium et spes”, ha ribadito il fatto che il

matrimonio ha una rilevanza pubblica e che segue una scala di valori ma, ha valorizzato l’incontro

interpersonale tra i coniugi. Quindi il matrimonio non è più l’unione di due persone che si scambiano

il diritto l’uno sul corpo dell’altra al fine della procreazione ma è prima di tutto un incontro tra due

persone che si donano uno all’altra al fine di realizzare una comunione di vita. L’elemento centrale

del matrimonio diventano i coniugi.

Definizione di matrimonio data dalla “Gaudium et spes” al numero 48: “L'intima comunità di vita e d'amore

coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire

dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono,

che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del

bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo . Perché è

Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini.”

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Diritto Canonico I

In questa definizione si può notare il cambiamento rispetto al codice del 1917. L’oggetto del matrimonio è il

consenso dei coniugi. Ora, il bene dei coniugi viene prima del bene della prole, anche se ciò non vuol dire

ovviamente che il bene della coppia sia più importante

Viene modificata anche la concezione negativa del matrimonio come rimedio alla concupiscenza. Nella

donazione della persona che fanno i coniugi al fine di creare una comunione di vita, infatti, rientra anche il

fattore di intimità sessuale fra i due. Diventa un’espressione positiva, da promuovere in quanto rappresenta

una comunione d’amore.

Viene introdotto all’interno della “Gaudium et spes” un nuovo concetto in riferimento al matrimonio:

l’amore coniugale. Il Concilio Vaticano II ha deciso di non riportarlo però sul codice (dove la disciplina del

matrimonio è stata ricopiata dalla costituzione pastorale) poiché si è ritenuto che fosse un termine di facile

mal interpretazione.

Nel numero 49 della “Gaudium et spes” si pone una distinzione tra l’amore inteso come sentimento e

l’amore coniugale:” Proprio perché atto eminentemente umano, essendo diretto da persona a persona con un

sentimento che nasce dalla volontà, quell'amore abbraccia il bene di tutta la persona; perciò ha la possibilità di

arricchire di particolare dignità le espressioni del corpo e della vita psichica e di nobilitarle come elementi e segni

speciali dell'amicizia coniugale.”

Vediamo ora come il codice dell’’83 ha tradotto questi passi della “Gaudium et spes”.

Il titolo VII del libro IV è preceduto da dei canoni introduttivi che vanno dal 1055 al 1062 che delineano i

principi fondamentali del matrimonio.

- Canone 1055 da definizione del matrimonio, paragrafo I :”Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la

donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla

procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di

sacramento.”

Bisogna fare una distinzione tra 2 aspetti importanti: matrimonium in fieri e matrimonium in facto

esse (parte recepita dal diritto romano). La struttura fondamentale del matrimonio naturale, infatti,è

stata recepita dalla Chiesa dal diritto romano (es. il matrimonio si fonda sul consenso delle parti).

Matrimonium in fieri: è il momento di costituzione del matrimonio, quando i coniugi danno il loro

consenso.

Matrimonium in facto esse: è la conseguenza del consenso matrimoniale ed è la costituzione della

comunità di tutta la vita.

Fin qui, si è trattato della struttura essenziale del matrimonio naturale all’interno del codice.

Nella sua struttura naturale, il matrimonio si basa sulla donazione totale dei coniugi. La donazione di

una persona non è mai una donazione unilaterale, poiché sarebbe una schiavitù, è sempre una

donazione bilaterale così si rispetta sempre la dignità di entrambe le parti.

Paragrafo II: ”Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per

Per le coppie battezzate, con il consenso si costituisce anche il matrimonio

ciò stesso sacramento.”

inteso come elemento sacramentale.

- Canone 1056: “

Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio

cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.”

Proprietà essenziali del matrimonio: unità e indissolubilità. Unità significa esclusività, cioè il

matrimonio si fonda tra un uomo ed una donna e non tra un uomo e più donne, un uomo e un altro

uomo ecc.. L’indissolubilità e l’esclusività tradotta nel tempo: come non posso donarmi a più

persone, non posso farlo neanche nei periodi successivi al matrimonio. L’unione matrimoniale può

essere sciolto solo con la morte di uno dei due coniugi.

Ci sono riferimenti alla comunione di vita del matrimonio anche nella Genesi.

Abbiamo detto però che il matrimonio è anche un atto sacramentale, e inizia ad avere valore anche questo

con il consenso dei coniugi battezzati. Con il sacramento il matrimonio non è solo un modello di amore, ma

un amore che Dio vuole per la sua Chiesa.

Un matrimonio civile non vale come sacramento, occorre la forma canonica.

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Diritto Canonico I

- Canone 1057 atto costitutivo del matrimonio: “L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle

parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna

potestà umana.”

Quando il consenso è invalido, nessuna potestà umana può sostituirsi al consenso. Si può sempre

chiedere l’accertamento sulla validità del matrimonio presso i tribunali ecclesiastici, poiché le

sentenze non decadono come in ambito civile. Le sentenze dei tribunali ecclesiastici sono sempre

sentenze dichiarative di nullità, in quanto un matrimonio se presenta dei vizi sul consenso non è mai

stato valido.

Paragrafo II, oggetto del consenso: “Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la

donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.”

- Canone 1058 proclama diritto alla celebrazione del matrimonio :”Tutti possono contrarre il matrimonio,

se non ne hanno la proibizione dal diritto.”

Questo canone si rif&agr

Dettagli
A.A. 2016-2017
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreasalvatorefdkm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zuanazzi Ilazia.