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Diritto canonico

Fonti del diritto canonico

Il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica, il quale ha influenzato in alcune materie anche il diritto dello Stato (es. disciplina matrimoniale). Nella vita quotidiana questi due diritti vivono in simbiosi, poiché hanno molti elementi somiglianti.

Origine del termine "diritto canonico"

Perché si chiama diritto canonico? Il termine è di origine greca: canon (regole della Chiesa in materia spirituale) ≠ nomos (regole dell’imperatore). La Chiesa è una comunità confessionale che si pone fini diversi rispetto a quelli dello Stato (ordine sociale, sicurezza, benessere), ovvero pone la sua attenzione sulla salvezza eterna delle anime: il benessere ultraterreno che si verificherà quando l’anima raggiungerà la beatitudine eterna.

Il Concilio Vaticano II

Nel 1962 è stato costituito il Concilio ecumenico Vaticano II, che terminerà solo nel 1965, da cui ne deriverà la costituzione dogmatica “Lumen gentium”. La costituzione dogmatica tratta del mistero della Chiesa la quale ha una duplice dimensione: temporale e spirituale. Tutto inizia con il mandato che Gesù Nazareno ha dato ai suoi discepoli: continuare l’opera di salvezza per tutti gli uomini. La Chiesa quindi nasce da poche persone investite di una missione.

Dimensioni della Chiesa

Inoltre, si può individuare una dimensione naturale della Chiesa (intesa come comunità di uomini portatori di un messaggio di salvezza) e una dimensione soprannaturale (la missione di salvezza portata avanti da questi uomini non è stata decisa da loro). La Chiesa quindi si può considerare il sacramento primordiale, cioè il simbolo materiale che produce un effetto soprannaturale (Battesimo: l’acqua è il simbolo materiale, diventare figlio di Dio è l’effetto soprannaturale). Tutto ciò è regolamentato dal diritto poiché è ritenuto necessario per la coesistenza umana.

Influenza del diritto romano

Il diritto canonico ha preso spunto dalle regole che già esistevano (diritto romano). Lo strumento giuridico infatti è uguale, ma il modo di considerarlo è diverso: per la Chiesa il diritto e la giustizia vanno di pari passo (nozione realistica del diritto). La giustizia è quella virtù che riconosce a ciascuno ciò che è proprio (qui essere e dover essere coincidono).

Principio di giustizia

Il principio di giustizia ha quindi una corrispondenza con la salvezza dell’uomo. Il disegno di salvezza si snoda in due ordini:

  • La creazione: è il piano di diritto naturale, tutti gli uomini sono creati da Dio.
  • La redenzione: è il piano di diritto (rivelato?) ed è il piano della chiamata più perfetta, la missione iniziata da Cristo e portata avanti dalla Chiesa che permette alla natura imperfetta dell’uomo di essere redenta da Dio.

La creazione, quindi, riguarda tutti gli uomini, mentre la redenzione riguarda solo chi ha scelto di seguire la missione e la ricerca della salvezza.

Natura del diritto canonico

Il diritto canonico è un diritto aperto, ovvero i suoi canoni non esauriscono tutto il diritto poiché non sono presenti quei principi di giustizia che non sono ancora stati formulati in canoni (anche se sono ritenuti ugualmente facenti parte del diritto della Chiesa). Questo diritto è anche flessibile perché devono essere verificate ogni volta le varie congruenze con i principi di giustizia non scritti, secondo il principio di equità canonica.

Fonti e valore del diritto

Le fonti del diritto derivano dal disegno di salvezza, non dalla mente umana; il nucleo fondamentale del diritto è indisponibile. Si può dire quindi che il diritto ha un valore relativo, è considerato uno strumento con cui raggiungere la salvezza in quanto traduce un principio di giustizia in un principio di verità. Questa caratteristica è comune agli altri diritti delle altre confessioni religiose.

Editto di Milano e diritto naturale

Editto di Milano [313]: l’imperatore Costantino rende lecita la professione della religione cristiana. La Chiesa doveva regolare le materie spirituali e lo Stato quelle temporali, secondo il principio di divisione per competenza. Il diritto della Chiesa, a differenza delle altre confessioni, riconosce il diritto naturale e ciò gli permette di accettare il diritto dello Stato, cosa che non accade per la religione islamica ed ebraica che prevedono una subordinazione del diritto statale a quello religioso in quanto riconoscono solo il diritto (rivelato?).

Adattamento e flessibilità

Inoltre, nelle altre confessioni il diritto (rivelato?) viene applicato alla lettera, è intangibile, mentre nel diritto canonico vi è una mediazione umana grazie alla presenza di una gerarchia di governo che ha il potere di adattare le norme all’evoluzione storica e culturale. Dal XII sec. la Chiesa inizia ad avere un corpo organico, lo ius antiquum: era un diritto unitario comune a tutte le comunità cristiane (agli inizi la Chiesa era un insieme di comunità territoriali).

Prime fonti del diritto canonico

Le prime fonti sono le predicazioni degli apostoli, successivamente sulla base di questi insegnamenti le comunità hanno costituito delle regole. Quindi, questi insegnamenti oltre ad avere una natura dottrinale hanno natura anche disciplinare. Essi ci sono stati tramandati attraverso le collezioni (raccolte di norme non ordinate in modo organico, tuttavia presentano un primo elemento di tradizione) pseudo apostoliche (si rifanno agli insegnamenti degli apostoli, ma non sono autentiche anche se sono state utilizzate dalle prime comunità) provenienti dall’oriente (Palestina e Siria).

Collezioni apostoliche

  • Le prime collezioni sono intitolate “Didaké” (dottrina) e al suo interno si trovano, tutte unite, regole di diverso tipo come quelle disciplinari, i precetti morali e le prescrizioni liturgiche. La “Didaké” influenzerà le altre collezioni successive. Questo è un elemento fondamentale nel diritto canonico: la fonte principale influenza le altre.
  • Un'altra importante fonte è “Didascalia” o “dottrina dei dodici apostoli”. Successivamente le “Costituzioni apostoliche” verranno considerate eretiche e il Concilio del 691 conserverà solo 85 canoni di queste ultime.
  • La “Traditio apostolica” di Ippolito è stata costituita a Roma nel 218, ed è l’unica di cui si conosca l’autore oltre ad avere avuto una maggiore diffusione sia in oriente che in occidente.

Queste collezioni apostoliche sono apocrife però sono fonti di diritto divino rivelato. Gran parte dell’insegnamento di Cristo non si trova nel Nuovo Testamento. Un’altra fonte sono i canoni conciliari, elaborati nei concili o nelle riunioni dei vescovi. I vescovi si riuniscono per risolvere insieme problemi e questioni dottrinarie e disciplinari attraverso progressivi concili si viene a creare un insieme di norme comuni a tutti.

Concili e tradizioni

Il primo concilio è quello di Gerusalemme nel 50 d.C., nel primo millennio si fanno 8 concili ecumenici (primo a Nicea 325, ultimo a Costantinopoli tra l’869 e l’870). Oltre ai concili ecumenici ci sono concili più ristretti, particolari, però comunque anche gli altri vescovi recepivano i canoni elaborati nei concili locali e particolari.

Influenza dello ius antiquum

Nelle chiese orientali e ortodosse si utilizza ancora il ius antiquum. Per le chiese occidentali inizia la tradizione latina con i decretali dei romani pontefici. Dopo la caduta dell’impero romano d’occidente la Chiesa latina si organizza in modo centralizzato sotto la figura del pontefice. Il diritto della Chiesa così inizia a frammentarsi.

Collezioni e riforme

La collezione dionisiaca si discosta dalle altre perché l’autore Dionigi il Piccolo ha calcolato l’anno della nascita di Cristo. Il pontefice Gelasio I ha promosso un intervento di riforma. Riforme e nuove norme vanno sempre di pari passo. Dionigi il Piccolo raggruppò le diverse fonti: canoni apostolici, decretali, lettere che rispondono ad un quesito posto ad un romano pontefice da alcuni soggetti quali vescovi, abati o fedeli (questa norma non vale solo per il destinatario della lettera ma vale anche per gli altri casi analoghi in altri territori), scritti dei padri della Chiesa, canoni conciliari.

La collezione dionisiaca ha valore universale, inoltre Dionigi ha ricercato le norme genuine e originarie. Questa collezione è imposta dall’autorità del pontefice ed è la prima fonte dello ius antiquum. Successivamente si crea una frammentazione con la caduta dell’impero romano d’occidente e l’inizio dei regni barbarici. Vicende politiche diverse nei vari territori fanno sì che le norme delle comunità iniziano a differenziarsi. Tutte le comunità hanno come base lo ius antiquum ma poi iniziano a stratificarsi norme diverse per far sì che la comunità potesse adattarsi al mondo circostante.

Ad esempio in oriente è rimasto l’impero romano d’oriente dove c’è una sorta di simbiosi tra impero e Chiesa: cesaropapismo. L’imperatore si ingerisce nelle questioni dottrinarie e disciplinari della Chiesa e non ci sono differenze tra le norme dell’imperatore e le norme emanate dai padri delle comunità. Nelle collezioni, infatti, ci sono fonti ecclesiastiche e fonti civili: le regole si chiamavano nomocanones.

Frammentazione in occidente

In occidente c’è una situazione di frammentazione tra i diversi regni barbarici. Le chiese si devono adattare. Ad esempio la Spagna, sotto il regno dei visigoti, viene influenzata dalle abitudini di questi barbari, il re poi si converte e nasce una cooperazione tra Chiesa e visigoti. Si forma un diritto costituito dall’adattamento dello ius antiquum alle nuove esigenze e alla nuova situazione politica.

La collezione Hispana è stata formata intorno al 633/636 d.C., principale fonte del diritto nuovo basato sulle collezione dionisiaca a cui si aggiungono i canoni dei concili spagnoli. La collezione Hispana viene portata in Gallia, la quale è in ritardo rispetto alla Spagna per quanto riguarda la conversione al cristianesimo da parte dei capi politici barbari. Con la dinastia carolingia nascerà una cooperazione tra autorità politica ed ecclesiastica. La Gallia può usufruire della collezione Hispana.

Il papa Adriano I, nel 774, invia a Carlo Magno un insieme di leggi, un codice unitario, la collezione dionisiaca che doveva essere la base di diritto nei territori franchi. Questo codice era costituito dalla collezione dionisiaca, insieme ad alcune norme ritenute importanti da Adriano, la c.d. collezione dionisiaadriana, e poi la collezione Hispana.

Norme penitenziali

Le norme penitenziali si formano nelle sole isole britanniche nelle quali ci sono comunità cristiane molto diverse da quelle sul continente. Le regole di vita delle comunità erano anche date dalle regole monastiche le quali confondevano spesso le norme giuridiche da quelle morali (norme penitenziali). Le regole di comportamento nel caso venissero violate comportavano delle penitenze in base al comportamento e alla responsabilità del soggetto.

I penitenziali sono alla base del diritto penale canonico, hanno una carica di rinnovamento religioso, e vengono esportati nel continente grazie alle missioni che partono dalle isole britanniche. C’è bisogno di un diritto unitario, la Chiesa era ancora organizzata sulla base regionale. Dalla metà dell’XI sec. inizia un periodo di riforme all’interno della Chiesa. I romani pontefici hanno avviato una serie di riforme contro le ingerenze degli imperatori: la riforma gregoriana.

Riforma gregoriana

Gregorio VII papa dal 1073 al 1085, basa la riforma su due linee principali: la Chiesa afferma la sua indipendenza dall’autorità secolare (l’imperatore infatti doveva anche approvare il papa); inoltre il papa afferma il suo potere: si formalizza e ufficializza la gerarchia della Chiesa con a capo il papa. A questa riforma si accompagna un’attività di collezioni di norme. Diverse collezioni: dictatus papae è stato formato nel 1075 che raccoglie tutti i principi della riforma gregoriana. All’inizio si pensava fosse stato formulato da Gregorio VII ma in realtà è stato costituito da una persona a lui vicina che voleva ripristinare l’indipendenza e l’autorità del pontefice. Le varie collezioni raccolgono tutti i canoni antichi e nuovi che affermano la supremazia del pontefice.

Distinzione tra Chiesa latina e orientale

Chiesa latina (pontefice) ≠ Chiesa orientale (patriarca di Costantinopoli). Dopo la riforma gregoriana c’è un grande caos nelle fonti. Le collezioni non hanno canoni coordinati fra loro. Nell’epoca classica (XII sec. – XVI sec.) si mette ordine alle fonti. Innanzitutto c’è una riscoperta del diritto romano (Irnerio a Bologna riscopre il Corpus iuris civilis) e di un metodo giuridico → riscoperta dalla scienza giuridica (I fattore). Il secondo fattore è la riscoperta delle regole di concordanza che permettono di capire quali norme applicare al caso sulla base del metodo dualistico approfondito dalla scienza teologica. Nasce il diritto canonico.

Contributo di Graziano

A partire da Graziano il diritto canonico si sviluppa in modo omogeneo. Graziano ha alle spalle Ivo de Chartres, che ha compiuto diverse opere. Ivo nel prologo inserisce un elenco di criteri per armonizzare regole discordanti (universale-particolare, generale-speciale, divina-umana). Alla fine del XI sec. sono stati scritti tratti che hanno cercato di individuare regole da applicare di fronte ad una disomogeneità delle fonti. Graziano usufruisce di questi esempi e li estende al complesso e all’interezza del diritto canonico.

Graziano era monaco nell’ordine dei Camaldolesi, insegnava teologia pratica a Bologna. (Teologia pratica = regole disciplinari.) È vissuto nella prima metà del XII sec., probabilmente l’opera è stata composta nel 1140. Non si sa se Graziano ha composto l’opera da solo o con l’aiuto dei suoi allievi, e se l’opera sia stata prodotta tutta insieme o in periodi diversi. Graziano era un maestro, la sua opera è un manuale scolastico per insegnare. L’opera nasce per la scuola. L’opera si chiama “Concordia discordantium canonum”.

Struttura dell'opera di Graziano

Sei pensa che sia composta in un vasto periodo di tempo. È divisa in 3 parti:

  • 101 distinctiones;
  • 36 causae;
  • 5 distinctiones.

Nell’opera ci sono ripetizioni e non c’è un ordine sistematico rigoroso. Nella prima parte, è prodotta dal suo allievo più importante, si parla della nozione del diritto e delle diverse partizioni delle fonti (divino e umano), dei chierici e di argomenti vari. Nella seconda parte sono trattati argomenti diversi: matrimonio, religiosi, potestà di governo, diritto penali, giudizi della Chiesa. La terza parte ha una maggiore omogeneità di contenuto: consacrazione e altri sacramenti e sacramentali. Quest’ultima parte viene chiamata “de consactationes”.

Metodo della dialettica

Non c’è ancora distinzione tra teologia, morale e diritto. Il metodo della dialettica consente di superare le antinomie. Graziano per ogni argomento pone un dubbio, elenca una opinione (tesi), poi le opinioni opposte (antitesi) e analizzando i pro e i contro arriva alla conclusione (sintesi). Il decreto di Graziano ha un immenso valore pratico perché raccoglie tutto il diritto canonico. Sotto il profilo formale Graziano era un maestro, non un legislatore, quindi le decretali pontificie sono divenute la principale fonte di produzione del diritto canonico.

Sviluppo del diritto canonico

Lo sviluppo del diritto canonico si ha attraverso la collaborazione tra maestri del diritto canonico e i romani pontefici. I romani pontefici precisano quale siano le norme da applicare. Gregorio IX si fa promotore di una raccolta di decretali che sono rimaste fuori dal Decretum di Graziano. Si fanno delle compilazioni autonome e poi gli stessi pontefici iniziano a fare delle compilazioni autentiche. Gregorio IX raccoglie l’interezza delle decretali emanate successivamente al Decretum Gratiani: “Liber decretalium extravagantes”.

Gregorio IX incarica Raimondo di Peñafort, monaco dell’ordine dei domenicani nel 1230 e l’opera viene finita nel 1234, la quale viene promulgata mandandola alle scuola di diritto canonico. Il Liber extra ha un metodo più sistematico rispetto al Decretum. Il Liber extra è diviso in 5 libri, ognuno con un argomento specifico:

  • Iudex: tratta delle fonti del diritto (iudex è colui che interpreta e applica, in senso di autore);
  • Iudicium: giudizi della Chiesa;
  • Clerus: chierici;
  • Connubia: matrimonio;
  • Crimen: diritto penale.

Quest’opera proviene dal legislatore non da un privato. Gregorio IX proibisce l’uso delle compilazioni fatte in precedenza. Bonifacio VII si farà promotore di un’altra compilazione. Nel 1296 incarica un gruppo di esperti giuristi di raccogliere le decretali che sono rimaste fuori dal Liber extra (i suoi sostanzialmente). Anche qui l’opera è divisa in 5 libri. In più ci sono 88 massime, antichi brocardi, composti da un civilista che si chiama Dino da Mugello e che dimostra la complementarietà di diritto canonico e civile.

Bonifacio VII promuove la sua compilazione nel 1298, la manda nelle università e proibisce l’uso delle compilazioni diverse dal Decretum, dal Liber extra e dal Liber sextus (perché è la continuazione del Liber extra). Dopo Bonifacio VII le vicende storiche indeboliscono l’autorità del romano pontefice che viene esiliato ad Avignone. Nonostante questo c’è una quarta compilazione promossa da parte di Clemente V. Egli non arriva a promulgare l’opera perché muore prima, nel 1314. A farlo, ci pensa Giovanni XXII che nel 1317 la promulga facendovi alcune aggiunte e chiamandola Clementinae.

Questa compilazione è autentica ma non esclusiva. Il papato è debole e quindi non vuole inimicarsi il re di Francia e non vuole che alcune decretali di Bonifacio VIII, non comprese nelle Clementinae, fossero escluse. La Chiesa aveva finalmente un corpo normativo completo. Poi c’è una crisi delle scuole di diritto canonico. Le altre raccolte sono fatte da privati. Giovanni Chappuis fa due raccolte: Extr

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreasalvatorefdkm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zuanazzi Ilazia.
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