DIRITTO CANONICO
PRIMA LEZINE
Il diritto canonico Il diritto ecclesiastico
È il diritto della chiesa cattolica (latina) È un diritto statale, regola anche il
È un diritto confessionale fenomeno della non credenza cioè il diritto
di non appartenere a nessuna
È un diritto sovrannazionale cioè un diritto confessione religiosa
che va oltre i confini di una determinata Regola il fenomeno religioso attraverso
nazione/stato. Il diritto canonico disciplina atti unilaterali e accordi bilaterali
la vita di ogni cattolico ovunque esso sia
indipendentemente dal luogo.
La Santa Sede indica il pontefice e i suoi stretti collaboratori
Attraverso il termine chiesa viene indicato il popolo di Dio (CHRISTIS FIDELIS = fedeli di cristo), viene
stabilito dal consiglio Vaticano 2.
Si diventa cristiani mediante il Sacramento del battesimo.
Sussiste un movimento, “Lo Sbattesimo”, per la chiesa apostasia, nato in Spagna, per tentare di cancellare
il battesimo e non venir più considerati cristiani.
Per risolvere tale situazione, dato che la chiesa non ha le facoltà di poter cancellare un Sacramento, viene
stabilito una sorta di escamotage per far si che, mediante una norma interna, non venga più concessa la
possibilità a terzi di venire a conoscenza dell’avvenuto sacramento (come avviene per le norme per la
tutelare della privacy).
Il rifiuto della religione Cattolica può procurarti la scomunica.
La scomunica consiste nell’esclusione del battezzato dalla comunione dei fedeli e l’impossibilità di
ricevere i sacramenti.
Principio di libertà religiosa, consiste nella facoltà di ogni individuo di decidere quale religione
professare senza subire conseguenze.
Le prime norme sussistono grazie ai Vangeli.
Esistono 3 tipi di diritto
IUS VETUS IUS NOVUM IUS NOVISSIMO
Diritto antico Diritto nuovo Diritto contemporaneo
0/33fino al XII Sec. Dal XII Sec.1140 fino Dal con il di Trento ad
1130-1140 al 1545-1563 oggi
Dal momento in cui avviene la Dal decreto di Graziano fino Dal concilio di Trento ad oggi
prima attività pubblica di Cristo al Concilio di Trento.
e termina nell’anno cui si può
collocare il decreto del maestro
Graziano
DATA
313 d.C. Editto di Milano o Editto di Costituirono il patto di
Costantino ad opera dei due tolleranza, (in vista di una
Augusti (quello d’Oriente e politica religiosa comune alle
quello d’Occidente) due parti dell’impero).
Consiste nel concedere la
possibilità a tutti i cittadini di
poter onorare la propria divinità
facendo terminare le
persecuzioni.
476 d.C Caduta dell’impero romano la chiesa d’Oriente con sede a
d’occidente Costantinopoli resta separata
a quella romana.
1582 Corpus Iris canonici La fonte del diritto canonico
utilizzata fino al 1917
1983 Promulgato da Papa Giovanni Codice di diritto canonico, è il
Paolo secondo codice della chiesa cattolica
che sostituisce il codice del
1917
1869-1870 concilio Vaticano 1 Tutti i vescovi del mondo si
riuniscono per aiutare il
pontefice a scrivere norme
per riformare la chiesa.
Termina a causa della breccia
di Porta Pia.
1962-1965 Concilio (Ecumenico) Portò dei mutamenti
Vaticano 2 importanti per cercare di
diventare più moderno
(EX: messa celebrata non più
in latino e preti rivolti verso i
fedeli)
1917 Codice Piano Benedettino Sostituisce il Corpus Iuris
Canonici, il quale regolava il
diritto canonico,
1990 Codice dei Canoni, Costituisce il codice comune
promulgato da papa Giovanni a tutte le chiese sui iuris
Paolo 2 diverse dalla chiesa latina,
disciplina unitaria delle
chiese orientali cattoliche
Il codice di diritto canonico è diviso in canoni (dal greco retta via).
Il diritto canonico è costituito da due anime
1) Derivante dalla parola di Dio (sacre scritture)
2) Derivante dalla produzione normativa umana.
SECONDA LEZIONE
LE FONTI DEL DIRITTO CANONICO,
Fonti storiche Fonti che non sono più vigenti ma che ci possono
aiutare a capire gli istituti attuali.
Fonti di produzione tutti quegli atti o fatti mediante i quali vengono prodotte
le norme e sia gli organi che le producano.
Fonti sulla produzione Tutte quelle norme che hanno la funzione di produrne
altre
Fonti di cognizione tutti quegli strumenti per rendere conosciuta e
conoscibili a tutti.
Nel diritto canonico abbiamo una distinzione delle fonti secondo:
2
GLI AUTORI (ORGANI) CHE PRODUCONO LE LA TIPOLOGIA DELLE FONTI PRODOTTE DA
NORME QUEGLI ORGANI
CLASSIFICATE PER AUTORE Le fonti di produzione possono essere CLASSIFICATE
Norme pontefice PER TIPOLOGIA
Universali = quelle norme dirette a tutti i fedeli
Norme conciliari = quelle norme del concilio (ex: norme prodotte dal papa)
ecumenico e che hanno potere se autorizzato Particolari = quelle norme dirette ad un
dal pontefice
Norme episcopali =norme prodotte dai singoli particolare gruppo di cattolici (Ex:
prodotte da singoli vescovi)
vescovi o che vengono emanate dalla norme di diritto divino= le quali a loro volta
conferenza episcopale (composte da tutti i
vescovi italiani) sono universali
Norme consuetudinarie = fonti di fatto, Norme di diritto umano = possono essere sia
vengono prodotte dal popolo mediante un universali che particolari. Le norme di diritto
comportamento. umano devono rispettare le Fonti di diritto divino.
Nel diritto canonico non è mai penetrata la teoria della separazione dei poteri (per la chiesa cattolica, è possibile che
ci sia un’interferenza fra i vari poteri dello Stato poiché la teoria della separazione dei poteri, appartiene generalmente
a Stati democratici).
Il diritto canonico non parla mai di democrazia, poiché è un ordinamento di tipo NECESSITATATO cioè strettamente
vincolato ai contenuti del diritto DIVINO.
Il diritto canonico deve rispettare il diritto divino, il quale è possibile ricavarlo essenzialmente dalle Sacre scritture
(L’antico testamento che risulta produttivo se è compatibile al nuovo testamento ).
Il diritto canonico è ordinamento gerarchico, ma ammette che alla legge sia accompagnata dalla consuetudine
(comportamento ripetuto nel tempo, da un gruppo sociale che pone in essere un comportamento con la convinzione di
star rispettando una legge, quindi si sento comportamento giuridicamente vincolante/obbligate.)
Nel nostro ordinamento esistono 3 tipi di consuetudini:
secondo la legge = regolano materie in accordo con la legge, solamente se la legge le richiama
contro la legge = regola materie in modo opposto alla legge
al di là della legge =regola materie dove la legge non ha ancora disciplinato la fattispecie.
Il nostro ordinamento ammette soltanto le consuetudini secondo la legge, al contrario il diritto canonico ammette tutti e
tre i tipi di consuetudine, anche le consuetudini contro la legge ma, solo in riferimento alle leggi di natura umana.
LE FONTI DI DIRITTO UMANO si chiamano anche fonti di diritto ecclesiastico, perché sono prodotto dall’ ecclesia
cioè chiesa che significa riunione dei fedeli (non confondere con il diritto ecclesiastico).
IL DIRITTO DIVINO si distingue in
DIRITTO DIVINO NATURALE è un diritto non scritto, il diritto naturale dovrebbe essere rispecchiato dal
o diritto positivo, viene considerato come il diritto giusto(giustizia ) e che va oltre il fatto di essere positiva cioè
posta (scritta), ha un valore universale, principi impressi nell’ uomo e alla base dell’ordine naturale.
Da ciò, possiamo comprendere che si tratta di un DIRITTO uguale per tutti e che vale anche per chi non
crede perché deriva dalla natura stessa dell’uomo.
(EX: Principi che derivano dalla natura del matrimonio si intende come Unione)
DIRITTO DIVINO POSITIVO è costituito dall’insieme delle norme che sono state ricavate dalla rivelazione (la
o manifestazione di Dio nella storia).
Esse sono ricavabili :
Dall’antico testamento
Dal nuovo testamento
Dalla tradizione apostolica (tutti quegli scritti che derivano dagli apostoli e dai loro successori)
Il diritto divino è un diritto immutabile e perfetto perché saremmo blasfemi se dicessimo il contrario. La parte
mutabile e imperfetta del diritto non è il diritto per sé ma il modo in cui la chiesa recepisce il diritto,
l’interpretazione
(EX: Il rogo delle streghe poiché il diritto divino è sempre lo stesso.)
La chiesa è un soggetto di diritto e deriva direttamente dal diritto divino perché è stata voluta da Cristo nelle
sacre scritture.
Essa, benché sia un diritto divino e quindi immutabile ha il compito di durare nella storia quindi, devono
essere modificate non il diritto ma l’interpretazione delle norme.
3 IL DIRITTO UMANO ECCLESIASTICO si divide in
DIRITTO UMANO UNIVERSALE
o DIRITTO UMANO PARTICOLARE
o Il diritto umano ecclesiastico deve rispettare i principi di diritto divino.
Cioè deve avere come finalità principale la salvezza dell’anima “la salus animarum “, per la religione
cattolica l’anima si salva attraverso l’unità della chiesa voluta da cristo
TERZA LEZIONE
Il codice disciplina materie pratiche (EX: produzione della legge, l’interpretazione e l’attuazione della legge…)
All’ interno dell’attuale codice di diritto canonico, non sussiste una definizione di legge ma, alcuni teologi hanno tentato
di definire cosa fosse la legge.
La prima definizione di legge si ha nel 13 secolo da parte del teologo Tommaso d’Aquino (1226-1274).
“La legge è una disposizione della ragione, diretta al bene comune, promulgata da chi ha la responsabilità della
collettività.”
Ragionevolezza = rispecchia un comportamento coerente a determinati valori fondamentali che sono insiti
nell’ordinamento canonico (deve rispecchiare i valori della legge divina, naturale rilevata.)
Diretta al bene comune= il fine è un interesse generale non di singoli
Responsabilità della collettività = nel 13 sec si parlava più che della figura dell’autorità, di quella dei
responsabili dei fedeli cristiani.
Un’altra definizione di legge è quella ad opera di Francisco Suarez (1548-1617), filosofo spagnolo. (Dobbiamo
precisare che il quadro politico, nel periodo che visse Suarez, è rappresentato da tre Stati, della Spagna, Francia
e Inghilterra.)
“Comando della legittima autorità, per il bene dei sudditi comune, perpetuo e sufficientemente promulgato”
Comando= la chiesa inizia ad avere un ordinamento gerarchicamente più strutturato, il fedele è visto
come un suddito, per cui la legge di diritto umano viene vista come una norma di carattere imperativo e
per Suarez viene vista come un comando.
Rimane la caratteristica del bene comune della comunità già presente nella definizione di Tommaso
d’Aquino.
Parla della legittima autorità, sussistono due motivazioni:
1)Problema dello scisma tra chiesa Cattolica e ortodossa
2)Prima della costituzione dei grandi stati, il popolo era disciplinato dai vari ordinamenti giuridici dei
singoli Stati, era difficoltoso stabilire a quale ordinamento il popolo doveva far fronte.
Comune a tutti poiché la legge doveva essere generale (rivolta a tutti).
Perpetuo cioè in vigore fino a quando non viene abrogata da un’altra legge
Sufficientemente promulgato, questa è la grande novità del Suarez, cioè deve essere un atto
normativo che deve essere fatto conoscere sufficientemente alla comunità.
Queste due definizioni sono utili per poter esaminare la disciplina delle questioni pratiche che riguardano
la legge.
La legge ecclesiastica viene regolata nel libro primo, del canone 1 dell’attuale codice di diritto canonico.
Nel canone 7 invece, viene definito che “la legge è istituita nel momento in ci viene promulgata”.
La promulgazione delle leggi universali avviene mediante la pubblicazione nella ACTA
APOSTOLICAE SEDIS (atti della sede apostolica).
Queste leggi generalmente entrano in vigore dopo la vacatio legis che avviene 3 mesi dopo la
pubblicazione.
Le leggi particolari cioè quelle emanate dai singoli vescovi o dalle conferenze episcopali entrano in
vigore un mese dopo la pubblicazione, salvo sempre che non sia disposto in maniera differente.
L‘abrogazione di una legge può avvenire:
in modo tacito (viene introdotta nell’ordinamento una norma che è incompatibile con la
precedente e quindi in base al principio cronologico, la norma precedente viene abrogata.)
in modo espresso (mediante una norma che dichiarazione espressamente di volerne
abrogare un’altra).
4
La Gerarchia non è da considerare dalle fonti (atti prodotti) ma bisogna considerarla da parte dell’autorità che
emana tale fonte.
EX: Esistono vari documenti prodotti dal pontefice come le bolle pontificie, encicliche, chirografa, brevità, lettere
apostoliche.
Le leggi pontificie, non importano una maggiore o minore efficacia, la differenza tra l’utilizzo di una fonte o un'altra, è
da considerare esclusivamente in base all’argomento o all’estensione dell’efficacia.
EX:
Le lettere apostoliche →solitamente trattano argomenti di maggiore importanza
Le lettere encicliche →sono rivolte a tutto il mondo cattolico/gran parte
Nel canone 9 “Le leggi riguardano le cose future, non le cose passate, a meno che non si
disponga nominatamente in esse delle cose passate.”
È presente il PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA DELLA LEGGE, generalmente le leggi del diritto canonico
hanno come caratteristica l’irretroattività, cioè valgono per il futuro e non per il passato, garantendo la certezza del
diritto.
Non viene escluso che in alcuni casi esplicitamente previsti dal legislatore, si possa estendere l’efficacia della legge al
passato.
Per quanto riguarda L’ESTENSIONE DEL CARATTERE DELLA LEGGE:
le leggi universali riguardano tutti quelli per i quali sono state emanate le leggi universali ovunque essi si
trovano.
Le leggi particolari vincolano solo quelli che si trovano in un determinato territorio, la legge particolare
riguarda una determinata comunità di cattolici stanziata in un determinato territorio.
I soggetti passivi delle leggi umane, sono solo i battezzati delle Chiesa cattolica, il soggetto battezzato è
vincolato dalle leggi ecclesiastiche, ma deve essere capace, ad esempio un bambino non ha le facoltà di
applicare le leggi in autonomia.
La facoltà di poter essere soggetti passivi di diritto si acquista con il compimento del 7° anno d’età,
quando si inizia ad essere vincolati dalla legge ecclesiastica. Sono esclusi da tale vincolo i soggetti che
non hanno l’uso della ragione (incapaci).
Nel diritto canonico la maggiore età è fissata a 18 ma, abbiamo delle età differenti per avere la capacità
di poter accedere ai diversi sacramenti.
EX: La possibilità di poter accedere al sacramento del matrimonio avviene a 14 anni per la donna e a 16
anni per uomo.
L’istituto della chiesa cattolica, individua un’età idonea per poter accedere a determinati istituti giuridici,
tenendo conto degli elementi di sviluppo psicofisico dell’individuo umano.
QUARTA LEZIONE
“ Can. 17 - Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato
nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne
sono, al fine e alle circostanze della legge e all'intendimento del legislatore.”
Il canone 17 del cod. di diritto canonico, parla dell’interpretazione della legge (cioè l’applicazione della legge al caso
concreto). Alle leggi ecclesiastiche bisogna attribuire
Il significato proprio delle parole contenute nel testo, considerando il contesto dove essa è
contenuta.
nel caso in cui rimangono dubbie o oscure le letture del testo, si applicano i luoghi paralleli
(cioè come le altre norme che regolano la stessa materia vengono interpretate). Qual ora non
esistessero norme che regolano la stessa materia in altri testi.
Bisogna interrogarsi sul fine e le circostanze della legge (fine della legge cioè la ratio Legis, il
bene specifico tutelato dalla legge).
Ed infine si applica l’intendimento del legislatore (reali volontà del legislatore sul perché ha
deciso di legiferare).
5
Can. 18 - Le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che
“
contengono un'eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta.”
Il canone 18 stabilisce che per l’interpretazione delle leggi odiose, bisogna applicare un’interpretazione stretta.
Le leggi odiose sono le leggi che contengono restrizioni all’ uso libero dei diritti oppure quelle leggi che stabiliscono
una pena
Can. 19 - Se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia
“
particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per
casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della
Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi.”
Il canone 19 tratta del Diritto suppletorio (quei criteri a cui bisogna ricorrere nel caso in cui una materia manca di un
espressa disposizione di legge.)
Qual ora mancasse una legge speciale, particolare o una consuetudine,
Il diritto canonico stabilisce l’istituto dell’analogia. Per disciplinare tale fattispecie è necessario
ricorrere alle leggi emanate per casi simili, all’ analogia non è possibile ricorrere se si tratta di
norme penali, inabilitanti (sanciscono l&
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