Riassunti di diritto canonico
Storia del diritto canonico
Definizione di diritto canonico
Il diritto canonico è l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, cioè della collettività di uomini uniti dalla fede in Cristo (fedeli).
La Chiesa come popolo, comunità e società
La Chiesa è, secondo taluni autori, popolo, comunità e società:
- La Chiesa è un popolo nel senso che è l'insieme dei figli di Dio, cioè degli appartenenti alla stessa stirpe cristiana;
- Il termine comunità pone l'accento sulla relazione di solidarietà cristiana che lega persone accomunate da uguali ideologie, interessi e sentimenti;
- Infine, col termine società si vuole intendere che la Chiesa cattolica è un'entità stabile che ha una sua struttura giuridica organizzata sul territorio in modo unitario ed organico.
Chiesa e diritto
Dall'antichità cristiana sino ad oggi vi sono stati svariati movimenti ecclesiastici antigiuridici che rigettano il diritto come elemento che contrasta con il Cristianesimo in quanto limiterebbe la libertà d'azione ecclesiale dei fedeli. Tuttavia, la relazione tra Chiesa e diritto diviene necessaria se si pensa che all'interno della Chiesa cattolica convivono da sempre bisogni o impulsi contrapposti quali per es. unità e varietà, principio di autorità e principio di libertà, principio gerarchico e della comune responsabilità, uguaglianza essenziale e disuguaglianza funzionale, etc., i quali necessitano di un certo grado di equilibrio e di coerenza che possono derivare esclusivamente da un principio di ordine sociale qual è il diritto canonico.
Diritto divino e diritto umano
Il diritto divino è l'insieme delle norme naturali e positive che hanno come loro autore Dio, al quale è subordinato il diritto umano canonico. Il diritto divino può essere distinto in diritto divino naturale e diritto divino positivo:
- Il primo è costituito dall'insieme dei diritti e doveri connaturati alla dignità della persona umana dei quali l'uomo è venuto a conoscenza per mezzo della sua natura di essere razionale creato da Dio;
- Il secondo, invece, è costituito dai mezzi di salvezza istituzionalizzati dalla Chiesa e necessari per la redenzione e l'elevazione dell'uomo all'ordine soprannaturale.
Ebbene, il nucleo principale del diritto umano canonico è rappresentato dal diritto divino positivo. Il carattere giuridico del diritto canonico è stato più volte negato in passato attraverso varie tesi di matrice positivista: la prima e più rigida è quella della necessità della coazione all'interno di un ordinamento giuridico; da questo punto di vista solo all'ordinamento statale sarebbe attribuibile la giuridicità in quanto al suo interno sono previste forme di coazione a garanzia del rispetto delle norme dell'ordinamento stesso, cosa che invece non accade nell'ordinamento canonico il quale non prevede forma alcuna di coazione sui fedeli nel caso in cui questi si allontanino da esso; in realtà, ormai la pluralità dei canonisti considera quale caratteristica indispensabile di ogni ordinamento giuridico non già la coazione bensì l'imperatività delle norme di condotta.
Una tesi minore, decisamente più moderata, ha sostenuto invece la necessità del carattere soggettivo di un ordinamento giuridico ovvero l'esigenza che esso regoli non soltanto i rapporti verticali tra Chiesa e fedeli ma anche quelli orizzontali tra i fedeli. Oggi giorno, però, queste tesi sono state ormai abbandonate soprattutto grazie al contributo decisivo dato da Santi Romano attraverso la sua teoria della socialità del diritto e della pluralità degli ordinamenti giuridici, che egli stesso applicò al diritto canonico, secondo la quale affinché una norma di condotta possa essere qualificata come giuridica è necessario e sufficiente che sia imposta in un gruppo sociale, garantita istituzionalmente nonché considerata ed osservata in maniera generalizzata come norma vincolante i singoli individui facenti parte del gruppo sociale medesimo.
Il primo millennio
I primi testi cristiani ad assumere una forma legislativa (nel senso che le norme di condotta ivi contenute risultano essere imperative) sono i canoni dettati dai Concili, cioè le assemblee vescovili nelle quali si discutevano e decidevano questioni inerenti alla dottrina cattolica ed alla disciplina ecclesiastica. Alcuni di essi vennero definiti particolari e universali, altri ancora ecumenici; tra questi, otto sono i concili ecumenici più importanti:
- I Concilio di Nicea (325)
- I Concilio di Costantinopoli (381)
- Concilio di Efeso (431)
- Concilio di Calcedonia (451)
- II Concilio di Costantinopoli (553)
- III Concilio di Costantinopoli (680)
- II Concilio di Nicea (787)
- IV Concilio di Costantinopoli (869-870)
Il diritto canonico "classico"
Per diritto canonico classico s'intende il diritto canonico prodotto tra il 1140 e il 1325. Nel corso di questi circa due secoli di storia fu elaborato un sistema di diritto canonico coerente, completo ed attuale applicato in tutto l'Occidente cristiano. Il grosso di quest'opera di razionalizzazione del corpus iuris canonici fu svolto dalle collezioni canoniche il cui scopo fu quello di rendere pertinenti i canoni dei Concili del primo millennio, eliminando le molteplici discrepanze presenti tra canoni delle stesse. Tra queste collezioni meritano di essere nominate: il Decreto di Graziano, le Decretali di Gregorio IX, il Libro VI di Bonifacio VIII e le Decretali Clementine.
I fattori fondamentali che permisero la produzione di questo nuovo sistema di diritto canonico sono tre:
- In primo luogo, il consolidarsi indiscusso dell'autorità papale: tanti furono i papi che aumentarono il prestigio del pontificato in questo periodo storico legiferando mediante decretali che costituivano la soluzione di casi concreti rimessi all'autorità papale dalle autorità ecclesiastiche inferiori.
- In secondo luogo, il diritto canonico classico poté usufruire di una valida tecnica legislativa recepita dal diritto romano.
- Infine, il nascere di una scienza del diritto che cominciò, proprio in questo periodo, a studiare il diritto canonico e confrontarlo con il diritto romano, segnalandone le coincidenze e le discrepanze e contribuendo alla nascita di un autonomo corpus iuris canonici. In ciò ebbe notevolissima importanza il sorgere spontaneo di numerose università italiane, prima tra tutte la prestigiosa Università di Bologna.
Il diritto canonico nell'età moderna
La fonte principale del diritto canonico nell'età moderna è il Concilio ecumenico di Trento (1545-1563) perché con esso viene riaffermato il principio del dogma cattolico, messo in dubbio dai protestanti, e si da il via ad una riforma disciplinare della Chiesa cattolica. Il Corpus Iuris Canonici ha subito una modifica ulteriore ad opera delle Estravaganti di Giovanni XXII e delle Estravaganti Comuni ed ha continuato ad essere vigente fino all'entrata in vigore del Codice del 1917.
Il Concilio Vaticano I
Il Concilio Vaticano I iniziò i suoi lavori l'8 dicembre 1869 ma dovette subito essere interrotto nel luglio del 1870 a causa della guerra civile che portò alla conquista di Roma da parte dell'esercito del Regno d'Italia. Esso, nonostante ciò, ha una notevole importanza per due fondamentali ragioni:
- In primo luogo, definì la dottrina del primato e dell'infallibilità del Papa, ponendo le basi per l'affermarsi della centralità del governo della Chiesa, che non verrà mai meno fino al Concilio Vaticano II.
- In secondo luogo, anche se non risulta da alcuna decisione del Concilio Vaticano I, pare che durante i lavori di assemblea molti dei vescovi che vi presero parte manifestarono il desiderio di una codificazione del diritto canonico.
Il codice del 1917
Nel 1904 hanno inizio i lavori preparatori del Codice di diritto canonico per opera di papa Pio X che dureranno 13 anni; nel 1917 il codice venne promulgato dal suo successore papa Benedetto XV ed entrò in vigore il 19 maggio del 1918. Il codice era diviso in cinque libri: norme generali, persone, cose, processi, delitti e pene ed era formato da 2414 canoni. La sistematica è stata palesemente ispirata a quella delle Istituzioni di Gaio che ispirarono successivamente le Institutiones di Giustiniano; lo stesso papa Pio X annunciò sin dall'inizio che il nuovo codice avrebbe avuto a modello i codici civili moderni. Dopo la promulgazione del codice di diritto canonico venne istituita una commissione per l'interpretazione autentica del Codice che è riuscita ad imporsi alla dottrina ed alla giurisprudenza sino agli anni '60.
Il Concilio Vaticano II
Il Concilio Vaticano II ebbe inizio l'11 ottobre 1962 ad opera di papa Giovanni XXIII e fu chiuso l'8 dicembre del 1965 sotto il pontificato di papa Paolo VI; ad esso vi presero parte più di duemila vescovi provenienti da tutte le parti del mondo. Il Concilio approvò una serie di documenti di fondamentale importanza:
- Quattro costituzioni, delle quali due hanno carattere dogmatico, una ha carattere liturgico e una costituisce una riflessione pastorale sulle relazioni tra la Chiesa cattolica ed il mondo contemporaneo;
- Nove decreti riguardanti la vita pastorale, la formazione sacerdotale, le chiese orientali cattoliche, la vita missionaria, i mezzi di comunicazione sociale, etc.;
- Tre dichiarazioni sulla libertà religiosa, l'educazione cristiana e le relazioni tra la Chiesa e le altre religioni non cristiane.
Le costituzioni, in linea generale, trattano argomenti di carattere dottrinale o ai quali si è voluto dare un certo grado di solennità; i decreti hanno un'applicazione essenzialmente pratica; le dichiarazioni, invece, trattano argomenti ai quali non si è voluto dare lo stesso tono solenne delle costituzioni.
I principi fondamentali che sono emersi dal Concilio Vaticano II possono essere brevemente elencati:
- Il principio della dignità della persona umana e la considerazione della libertà religiosa quale diritto naturale fondamentale di ogni uomo degno di essere riconosciuto a livello costituzionale;
- Il corollario logico della libertà religiosa: il principio di uguaglianza tra i fedeli che deve essere riconosciuto a livello costituzionale ed internazionale;
- La dottrina dello sviluppo dei carismi personali;
- La dottrina della collegialità dell'episcopato destinato ad integrare il principio dell'infallibilità del pontefice;
- La dottrina delle relazioni tra Chiesa e Stato che afferma l'indipendenza tra le due istituzioni in temporalibus e la sovranità di ciascuna nelle rispettive sfere di competenza: lo Stato in temporalibus, la Chiesa in spiritualibus.
Dunque, il Concilio Vaticano II ha messo in crisi le dottrine che erano alla base del Codice del 1917 promuovendo una profonda revisione legislativa dello stesso che si è conclusa con la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico del 1983.
Il codice del 1983
Il nuovo Codice di diritto canonico viene promulgato il 25 gennaio del 1983 da papa Giovanni Paolo II. Consta di 1752 canoni ed è diviso in sette libri:
- Le norme generali;
- Il popolo di Dio;
- La funzione di insegnare della Chiesa;
- La funzione di santificare della Chiesa;
- I beni temporali della Chiesa;
- Le sanzioni della Chiesa;
- I processi.