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CAPITOLO SESTO – IL MUNUS REGENDI. GLI UFFICI DELLA GERARCHIA ECCLESIASTICA

Distinzioni della giurisdizione ecclesiastica

La “Munus regendi” non è altro che la giurisdizione ecclesiastica, la quale appartiene al Romano Pontefice ed ai Vescovi e comprende la funzione legislativa, giudiziaria ed amministrativa. Può essere tanto di foro esterno, quanto di foro interno, così come può essere:

  • Ordinaria, se annessa all’ufficio;
  • Propria, se esercitata nomine proprio dal Romano Pontefice, dai Vescovi, dai prelati e dagli abati territoriali;
  • Vicaria, se esercitata nomine alieno da vicari generali, episcopali o apostolici;
  • Delegata.

Concetto di ufficio ecclesiastico

Per ufficio ecclesiastico si intende qualsiasi carica costituita per un fine spirituale, che implica il concetto di servizio a favore del Popolo di Dio. La costituzione di tali uffici può essere divina, se fatta ad opera del Romano Pontefice o dei Vescovi, o umana.

E qualora comporti la cura delle anime, occorre obbligatoriamente il sacerdozio da parte del soggetto al quale viene conferito l'ufficio. L'atto di preposizione, definito come provisio canonica, avviene ad opera dell'autorità ecclesiastica tramite una decisione discrezionale della stessa autorità, o tramite l'accettazione del designato o per conferma dell'eletto o per elezione. La materia è regolata dal codex iuris canonici. L'ufficio diviene vacante per morte del titolare, per rinuncia volontaria, per trasferimento richiesto ed accettato, per trasferimento o rimozione in seguito ad un reato o ad una grave mancanza. I provvedimenti di trasferimento e rimozione devono essere intimati per iscritto.

A) GLI UFFICI CON GIURISDIZIONE UNIVERSALE

Il Romano Pontefice

Il Romano Pontefice, definito come Papa o Sommo Pontefice, insieme alla curia romana, con la quale egli provvede al Governo della Chiesa universale, sono indicati con il nome di Santa

Sede o Sede apostolica rappresentano un'istituzione di diritto divino. Il Papa è il capo visibile della Chiesa, vicario di N.S. Gesù Cristo, capo invisibile. Egli è il successore di San Pietro e può stabilire le supreme verità in materia di fede e di morale, godendo del carisma di infallibilità. Egli rappresenta tutta la Chiesa, specie nei rapporti esterni, insieme con i "legati pontifici", detti anche "nunzi", decani dei corpi diplomatici in altri Stati. Nel proprio ruolo il Papa è coadiuvato dal cardinale vicario. Il Romano Pontefice, inoltre, è capo dello Stato della Città del Vaticano, costituito nel 1929 in seguito ai Patti Lateranensi che risolsero la questione romana. La vacanza della Sede apostolica può essere determinata da morte o da rinunzia; in quest'ultimo caso il collegio dei Cardinali ne esercita le funzioni, senza poter innovare la Chiesa stessa. Sarà lo stesso

sospendere o scioglierlo. Durante il sinodo, i Vescovi discutono e prendono decisioni su questioni di importanza per la Chiesa cattolica. La nomina dei Vescovi La nomina dei Vescovi spetta al Romano Pontefice, che può scegliere tra i candidati proposti da varie fonti, come i nunzi apostolici, i vescovi diocesani e le conferenze episcopali. Il Papa ha l'autorità di conferire l'ordinazione episcopale e di assegnare ai Vescovi le diocesi o altre responsabilità pastorali. Il collegio cardinalizio Il collegio cardinalizio è un organo consultivo del Papa, composto dai cardinali della Chiesa cattolica. I cardinali sono nominati dal Papa e hanno il compito di consigliarlo nelle decisioni importanti e di eleggere il nuovo Pontefice in caso di sede vacante. La maggior parte dei cardinali sono vescovi, ma possono essere anche presbiteri o diaconi. La sede vacante La sede vacante si verifica quando il Papa muore o rinuncia al suo ufficio. Durante questo periodo, il collegio cardinalizio si riunisce per eleggere il nuovo Pontefice, scegliendo tra qualsiasi fedele, anche non ordinato e consacrato, sebbene nella prassi venga sempre eletto un cardinale. Il concilio ecumenico e il collegio dei Vescovi Il potere giurisdizionale compete al Romano Pontefice, il quale è l'unico a poter convocare, trasferire, sospendere o sciogliere il collegio di tutti i Vescovi riuniti in concilio ecumenico. Egli stesso stabilisce quali saranno gli argomenti da trattare ed approva i decreti o le deliberazioni dello stesso concilio. L'ultimo concilio ecumenico, definito come Vaticano secondo, si è avuto nel 1962 ed è terminato nel 1965 ed è stato il ventunesimo. Il sinodo dei Vescovi Il sinodo dei Vescovi è un organo collegiale permanente, il quale si riunisce per favorire una stretta intesa tra il Papa ed i Vescovi stessi. Esso risponde direttamente al Romano Pontefice, il quale decide quando convocarlo, trasferirlo, sospendere o scioglierlo. Durante il sinodo, i Vescovi discutono e prendono decisioni su questioni di importanza per la Chiesa cattolica.

scioglierlo e se ratificarne o meno le decisioni, nel caso in cui lo stesso Pontefice abbia attribuito al sinodo una funzione deliberativa su una determinata materia.

I cardinali costituiscono il sacro collegio cardinalizio e sono i diretti collaboratori del Papa, il quale li sceglie tra i presbiteri dotati e ne rende noto il nome in concistoro, all'interno del quale il Sommo Pontefice ed i cardinali stessi si riuniscono per discutere questioni particolarmente rilevanti. Il concistoro può essere ordinario, ed in tal caso è possibile anche che sia pubblico, o straordinario.

I cardinali si distinguono in 3 ordini:

  • Episcopale, cui appartengono i titolari delle diocesi suburbicarie (Ostia, Frascati, Velletri ecc.) ed i Patriarchi orientali;
  • Presbiterale, cui appartengono i titolari di talune chiese di Roma;
  • Diaconale, cui appartengono i titolari di talune diaconie di Roma.

I cardinali, tanto collegialmente quanto singolarmente tramite gli uffici ai

Quali sono addetti, assistono il Sommo Pontefice, oltre a provvedere alla Sua elezione. I titolari delle diocesi suburbicarie, con l'approvazione del Papa, provvedono, poi, all'elezione del capo del collegio cardinalizio, il cardinale decano, il quale ordina Vescovo l'eletto al pontificato, qualora il nuovo Papa non sia già Vescovo. I cardinali incaricati di rappresentare il Papa in solenni celebrazioni sono detti "legati a latere". I cardinali preposti ai dicasteri della Curia romana devono risiedere a Roma e sono invitati a dimettersi al compimento del 65esimo anno di età, mentre i cardinali che siano Vescovi diocesani si recano a Roma di volta in volta convocati dal Pontefice.

La curia romana assiste e coadiuva il Sommo Pontefice nel proprio ruolo e nello svolgimento delle proprie funzioni. Essa è costituita dalla Segreteria di Stato (o papale), dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni, dai

Tribunali e da altre istituzioni con specifiche competenze (promozione del progresso, coordinamento dell'apostolato dei laici ecc.).

Le Congregazioni sono collegi di cardinali, presieduti da un cardinale prefetto, cui partecipano anche i Vescovi diocesani ed hanno svariate competenze inerenti i vari rami di attività della Chiesa.

Tra le istituzioni della Curia romana vi sono gli uffici, che hanno funzione amministrativa, come l'ufficio di statistica, il quale raccoglie dati utili e necessari per conoscere varie situazioni (in sostanza raccoglie dati che servono alla Chiesa per capire dove sta perdendo consensi e dove bisogna intervenire).

Importanti sono i Tribunali della Sede Apostolica:

  • La "Segnatura Apostolica", supremo tribunale di foro esterno, composto da cardinali, tra cui vi è un cardinale prefetto, competente a giudicare varie questioni, come quelle inerenti i conflitti di competenza della curia romana, la querela nullitatis, la domanda di...

restitutio in integrum, competente anche in caso di contenzioso amministrativo;

  • La Rota Romana, tribunale antichissimo, che tratta le cause in ultima istanza.

Rilevante è il ruolo della Segreteria papale, presieduta dal Cardinale segretario di Stato, che assiste personalmente il Sommo Pontefice, specie nei rapporti con gli altri cardinali.

B) GLI UFFICI CON GIURISDIZIONE PARTICOLARE

I vescovi e la curia diocesana

La Chiesa cattolica, come sappiamo, è una ed unica, suddivisa, però, in chiese particolari, definite come "diocesi", a capo delle quali viene nominato, tra i presbiteri più idonei e meritevoli, un Vescovo. Entro tre mesi dalla nomina, il Vescovo, in quanto successore degli Apostoli, deve ottenere la "consacrazione", con la quale viene investito del triplice munus (sanctificandi, docendi et regendi). Entro quattro mesi dalla nomina, o comunque entro due dalla consacrazione, il Vescovo deve assumere il governo della

La diocesi, oltre ad avere la funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria, ha anche l'obbligo della residenza. Tuttavia, i compiti giudiziari possono essere svolti anche da vicari giudiziali o da giudici, mentre i compiti amministrativi sono principalmente svolti da vicari generali o episcopali. Solo il potere legislativo viene esercitato direttamente dal Vescovo.

A seconda della richiesta del Vescovo o di una decisione del Romano Pontefice, può essere nominato un Vescovo coadiutore, che ha il diritto di succedere al Vescovo e viene costituito vicario generale. Inoltre, possono essere presenti Vescovi ausiliari, costituiti come vicari generali o almeno episcopali.

A metà strada tra il Romano Pontefice e i Vescovi diocesani ci sono gli Arcivescovi o Metropoliti, che esercitano le funzioni amministrative stabilite dalla legge, oltre a svolgere la funzione giurisdizionale nella propria arcidiocesi. Inoltre, possono esserci più diocesi che sono subordinate all'arcidiocesi.

facendo parte della stessa archidiocesi, costituiscono la provincia ecclesiastica, che ha personalità giuridica. I vescovi sono invitati a presentare le proprie dimissioni al compimento del settantacinquesimo anno di età o comunque in caso di impedimento a svolgere le proprie funzioni. Le conferenze episcopali Il nuovo codex iuris canonici ha previsto e disciplinato le "conferenze episcopali", ossia riunioni tra i Vescovi appartenenti alla stessa nazione, che permettono una maggiore collaborazione ed unione tra le diocesi. Le conferenze episcopali hanno personalità giuridica e funzione legislativa, sebbene i propri decreti debbano essere approvati dai due terzi dei voti e dalla ricognizione della Santa Sede. Fanno parte delle conferenze episcopali, che si devono riunire ogni anno o comunque all'occorrenza e che devono avere un proprio statuto, i Vescovi diocesani, i Vescovi coadiutori ed i Vescovi ausiliari. Organi ausiliari del Vescovo Il Vescovo diocesano,

Nel proprio ruolo, oltre ad essere assistito dalla curia diocesana, è coadiuvato da altri organi, quali il Sinodo diocesano, riunione presieduta dallo stesso Vescovo ed a cui prendono parte sacerdoti e fedeli prescelti, per aiutare il Vescovo nello svolgimento delle proprie attività.

Inoltre in ciascuna diocesi deve esserci il "consiglio presbiterale", che funziona da senato del Vescovo ed ha un proprio statuto, composto da sacerdoti eletti, nominati dal Vescovo o da membri di diritto. Tale consiglio ha un ruolo consultivo per gli affari di maggiore importanza, salvo che la legge non gli attribuisca maggiori poteri.

Entro un quinquennio esso deve essere rinnovato completamente e cessa dalle proprie funzioni durante il periodo di vacanza vescovile, sostituito in tal periodo dal "collegio dei consultori", composto da sacerdoti (minimo 6, massimo 12) nominati dal Vescovo e che durano in carica un quinquennio, scelti all'interno del consiglio presbiterale.

La conferenza episcopale, però, può decidere che le funzioni svolte dal collegio dei consultori, vengano adempiute dal "ca".
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
22 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Dammacco Gaetano.