Elementi di diritto canonico
Capitolo I – La chiesa
Il concetto di chiesa
La Chiesa, fondata da Gesù Cristo che ne è il capo invisibile, è una realtà spirituale che si configura come una società gerarchicamente organizzata dei battezzati, il cui fine ultimo è la “salvezza eterna delle anime” (la salus animarum), governata dal successore di Pietro, il Romano Pontefice, che ne è il capo visibile, e dai vescovi, successori degli apostoli in comunione con il Sommo Pontefice.
È quindi una corporazione istituzionale che presenta determinati caratteri essenziali:
- Santità, per l’origine ed il fine;
- Unità, in quanto è una per la fede;
- Universalità, in quanto istituita per tutte le genti;
- Apostolicità, in quanto gerarchicamente ordinata;
A cui si affiancano le proprie prerogative:
- Unicità, in quanto la sola fondata da Gesù Cristo;
- Necessarietà, in quanto unico mezzo di salvezza;
- Perfezione, in quanto contiene già al Suo interno tutti i mezzi per il proprio fine, la salvezza delle anime.
La struttura costituzionale della chiesa
L’organizzazione della Chiesa si basa sulla contemporanea presenza, tra i fedeli battezzati, di ministri sacri (il clero), i quali hanno ricevuto il sacerdozio ministeriale e devono distribuire i mezzi di grazia, oltre ad insegnare e governare, e di laici, i quali professano la fede.
L’ordinamento giuridico della chiesa
La Chiesa, in quanto organizzazione visibile sebbene con un fine spirituale, necessita di un proprio ordinamento giuridico, contemplando al suo interno tutti i mezzi di autosufficienza. Differentemente dagli Stati, inoltre, non conosce limiti territoriali, ma con essi deve convivere, in quanto i fedeli fanno parte di entrambe le comunità: per tal motivo è necessario un mezzo tecnico-giuridico di cooperazione, quale il concordato o la convenzione, e la Chiesa non può rinunziare ad esprimersi anche sulle azioni umane, proprio per tutelare i diritti fondamentali della persona. Per il conseguimento del proprio fine e per la conservazione della propria struttura istituzionale, la Chiesa ha bisogno di un proprio ordinamento, che si basa sul diritto canonico, il quale regola anche l’attività dei fedeli nei rapporti intersubiettivi.
Capitolo II – Il diritto canonico
Il concetto di diritto canonico
Il diritto canonico è l’insieme di norme che, per il raggiungimento del fine (salus animarum), regolano l’organizzazione della Chiesa e l’attività dei fedeli, dettando norme giuridiche direttamente o desumendole da altri ordinamenti (quelli degli Stati o di organizzazione sovrannazionali) o dall’autonomia privata (consuetudini) dei fedeli.
La giuridicità del diritto canonico
Essendo la Chiesa una società spirituale, l’insieme delle norme di condotta previsto all’interno del diritto canonico, non gode di giuridicità: la Chiesa, dunque, non è configurabile come società giuridica, in quanto unico ordinamento giuridico è quello dello Stato, unico detentore del potere coercitivo. Tuttavia ciò non esclude la presenza di norme imposte e ritenute obbligatorie dai fedeli per la realizzazione del fine ultimo.
Il diritto canonico come struttura della chiesa
Il diritto canonico non può essere considerato semplicemente come una forma giuridica, ma è la “struttura stessa della Chiesa”, in quanto inseparabile rispetto alla sostanza spirituale: il diritto canonico è stato definito come il modo giuridico della teologia o il modo teologico del diritto.
Diritto divino e diritto umano
Abbiamo detto che il diritto canonico regola la condotta dei fedeli, elimina i conflitti di interessi e le divergenze dottrinali, ma dobbiamo ricordare che esso è ispirato dal diritto divino: il diritto divino è fonte formale dell’ordinamento positivo, del diritto umano.
L’elasticità del diritto canonico
Il diritto canonico adatta la struttura giuridica, estremamente elastica, all’essenza salvifica, estremamente rigida.
Sentimento religioso e logica giuridica
Per poter interpretare correttamente il diritto canonico è necessario “sentire cum Ecclesia”, in quanto in caso contrario tale diritto potrà essere analizzato solo esteriormente, molto spesso addivenendo ad una critica: il canonista possiede una logica giuridica del tutto particolare, ma se pensiamo che la logica giuridica debba essere una ed una soltanto, dobbiamo dire che il diritto canonico è congeniale al canonista, il quale sente cum Ecclesia. Tuttavia tutti noi siamo chiamati allo studio di questo diritto, il che potrebbe condurci o ad una critica dello stesso o a comprendere che tra diritto canonico e diritto statale sono presenti tante differenze, quante affinità.
N.B. il termine “sentire cum Ecclesia” fu coniato da Ignazio da Loyola, fondatore dell’ordine dei Gesuiti, e significa “Credere nella Chiesa”.
Diritto pubblico e diritto privato nell’ordinamento canonico
Nel diritto canonico la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, tra interesse individuale ed interesse sociale, non sussiste, in quanto l’interesse ecclesiale e quello individuale dei fedeli coincidono, perché volti al raggiungimento del medesimo scopo, ossia alla salvezza delle anime. Molto spesso il diritto canonico è stato definito come interamente pubblico, in quanto volto alla salvezza del singolo tramite la partecipazione alla società perfetta in Cristo: così non è, in quanto al massimo, chiarito che la dicotomia non esiste nel diritto canonico, lo stesso potrebbe essere inteso come prevalentemente privato, poiché niente riguarda più individualmente i singoli della salvezza della propria anima.
Le situazioni giuridiche soggettive nell’ordinamento canonico
Una parte di studiosi che ha definito il diritto canonico come unicamente pubblico, è arrivato alla conclusione che il diritto soggettivo si configurerebbe come inesistente, in quanto l’interesse del singolo cede dinanzi all’interesse sociale. Come abbiamo detto, invece, la distinzione non esiste all’interno del diritto canonico, data la stretta relazione tra interesse generale ed interesse individuale. Ogni norma del diritto canonico prende, infatti, in considerazione l’interesse ecclesiale attraverso quello individuale e viceversa: al massimo si può parlare di situazioni giuridiche soggettive di vantaggio, condizionate all’interesse generale. Dimostrazione dell’inesistenza della distinzione tra interesse sociale e diritto soggettivo sta nel fatto che la tutela giurisdizionale è apprestata da un unico organo.
Le partizioni del diritto canonico
Le norme di diritto canonico si distinguono in norme di diritto umano, se poste dalla Chiesa, e norme di diritto divino, se poste da Dio con la rivelazione (diritto divino positivo) o conoscibili con la ragione donata da Dio agli uomini (diritto divino naturale). Ulteriori distinzioni riguardano:
- La forma: norme scritte e non scritte (consuetudini, tradizioni);
- L’estensione: comuni o generali e particolari, speciali e singolari, se rivolte a casi specifici;
- Il rito: latino ed orientale con le varie distinzioni;
- La materia: costituzionale, patrimoniale, amministrativa, processuale ecc.;
- Il tempo: norme del diritto antico (precedenti al codex iuris canonici, promulgato da papa Giovanni Paolo II nel 1983) e norme del diritto nuovo (successive al codex iuris canonici).
Capitolo III – Le fonti di cognizione del diritto canonico
Distinzione delle fonti del diritto canonico
Le norme del diritto canonico sono contenute in raccolte o collezioni, definite come fonti storiche o come fontes cognoscendi, mentre le fonti di produzione sono definite fontes existendi e sono costituite dagli organi della Chiesa, che pongono tali norme, e fonti in senso formale, cioè le forme assunte dalle norme.
Le fonti del diritto divino positivo
Le fonti del diritto divino positivo sono contenute nella Sacra Scrittura o Bibbia, suddivisa in Vecchio Testamento (45 libri) e Nuovo Testamento (4 Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le lettere dei Santi Paolo, Giuda, Giovanni, Giacomo e Pietro e l’Apocalisse di S. Giovanni). Questi libri sono contenuti nel “canon” stabilito dal Concilio di Trento, ossia nell’elenco approvato dallo stesso, perciò definiti come canonici.
Le fonti del diritto umano fino alla codificazione
Prima della codificazione del diritto canonico, le collezioni di diritto umano si distinguono in tre periodi:
- Primo periodo: va dalla nascita della Chiesa sino al Decreto di Graziano nel XII secolo; si tratta di canoni dei concili, leggi imperiali e atti pontifici;
- Secondo periodo: va dal Decreto di Graziano al Concilio di Trento del 1545; il monaco benedettino camaldolese Graziano nel 1148 pubblicò la sua opera “Concordia Discordantium canonum”, definita come Decreto Graziano, che raccoglieva il diritto canonico. L’opera era composta da tre parti: la prima divisa in Distinzioni e queste in canoni, in cui si affrontano i problemi generali del diritto ed il governo ecclesiastico, con il rapporto tra le varie cariche; la seconda parte suddivisa in Cause, queste in Questioni e queste ultime in canoni, dedicata a vari temi e riguardanti vari problemi; la terza parte, inerente i sacramenti, divisa in Distinzioni e queste in canoni. In seguito, nel 1582, venne pubblicato il Corpus iuris canonici, comprendente il Decreto di Graziano, le decretali di Gregorio IX e di Bonifacio VIII e le Clementine di Clemente V.
- Terzo periodo: va dal secolo XVI, nel quale ci fu il Concilio di Trento (1545-1563) sino all’emanazione della codificazione del diritto canonico; si ebbero soltanto raccolte di Bullaria, ossia di atti pontifici e di decisioni delle Congregazioni e dei tribunali. Il Concilio di Trento ebbe 25 sessioni, riguardanti la fede ed i costumi, oltre alla condanna delle eresie ed alla definizione dei dogmi.
La codificazione del diritto canonico
La difficoltà di consultare le diverse fonti del diritto canonico, sparse in diverse raccolte, fece nascere l’esigenza di unificare l’intero complesso di norme all’interno di un codice: i lavori iniziarono nel 1904, su espressa volontà di papa Pio X, e terminarono nel 1917, con la promulgazione da parte di Benedetto XV del Codex iuris canonici, diviso in 5 libri (Norme generali, Delle persone, Delle cose, Dei processi, Dei delitti e delle pene). Nel 1959 papa Giovanni XXIII annunciò il rinnovamento del Codex, che avrebbe dovuto inglobare anche le 4 costituzioni, i 9 decreti e le 3 dichiarazioni che scaturirono in seguito nel Concilio Vaticano II del 1962-1965. Nel 1983 fu Giovanni Paolo II a promulgare il nuovo codex iuris canonici, diviso in 7 libri (Delle norme generali, Del popolo di Dio, La funzione di insegnare della Chiesa, La funzione di Santificare della Chiesa, I beni temporali della Chiesa, Le sanzioni, I processi), composto da 1752 canoni (gli articoli).
Capitolo IV – La normativa canonica
La legge canonica
All’interno del diritto canonico, le leggi ecclesiastiche obbligano tutti i battezzati nella Chiesa cattolica o comunque convertiti alla stessa, che abbiano compiuto i 7 anni di età ed abbiano l’uso della ragione: esse possono essere “generali”, ed in tal caso emanate con la pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis con un periodo di vacatio legis di 3 mesi, oppure “particolari”, le quali vengono emanate secondo la previsione del legislatore ed entrano, solitamente, in vigore dopo un mese dalla promulgazione. L’interpretazione delle leggi ecclesiastiche può essere autentica, qualora venga fornita dal legislatore, o dottrinale. L’abrogazione della legge può essere espressa o tacita.
Tra l’altro, nell’ambito del diritto canonico, sono previsti due istituti che non godono del carattere della generalità e dell’astrattezza: il privilegio, che permette una deviazione dal diritto comune, e la dispensa, che sospende la legge ecclesiastica in uno o più casi particolari.
La consuetudine
Anche in diritto canonico assume un valore importante la consuetudine, che si ha nel momento in cui una comunità di fedeli, per un periodo protratto di tempo, osserva un determinato comportamento con la convinzione di innovare il diritto: si tratta, dunque, di una fonte di diritto non scritto, la quale assume giuridicità con l’approvazione del legislatore. Può trattarsi di una consuetudine secundum legem, praeter legem o contra legem canonicam, sebbene non possa contrastare col diritto divino e debba godere di rationabilitas.
Rationabilitas della legge e della consuetudine
La legge e la consuetudine, entrambe fonti del diritto canonico, devono perseguire il fine della Chiesa, devono, cioè, essere razionali ed idonee al loro scopo: qualora perdessero questo carattere, non sarebbero idonee al fine e pertanto non contemplabili all’interno dell’ordinamento canonico.
L’aequitas canonica
Ogni norma del diritto canonico ha una determinata ratio, ossia un determinato fine per il quale è stata posta in essere e che la norma stessa deve perseguire. L’aequitas canonica serve proprio per l’adeguamento della norma alla sua ratio: l’interprete, ed in particolar modo il giudice, deve utilizzare l’equità per dare la migliore interpretazione e la necessaria attuazione della norma, senza tra l’altro andare a stravolgere il diritto canonico e senza entrare in contrasto con il diritto positivo e con l’opera del legislatore. Il giudice deve utilizzare l’equità all’interno del diritto canonico, non come mezzo alternativo che lo trasformerebbe in un secondo legislatore.
Dispensa e privilegio
Abbiamo detto che la dispensa è un istituto del diritto canonico che permette la sospensione della legge ecclesiastica e la sua disapplicazione in uno o più casi concreti: questo, però, non significa che la dispensa mini la certezza del diritto nell’ordinamento della Chiesa, ma va anzi a fortificare tale certezza ed a garantire, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, l’eguaglianza tra tutti i fedeli, in quanto permette, in alcuni casi specifici, di perseguire ugualmente la salvezza dell’anima, facendo in modo che la legge si adegui al caso concreto. Stesse considerazioni valgono per il privilegio, tanto restrittivo quanto favoritivo, e per la grazia, vera e propria dispensa post factum. La dispensa ed il privilegio, sebbene il codex iuris canonici li qualifichi come atti amministrativi, non possono essere considerati né amministrativi, né legislativi, essendo impossibile una qualifica precisa di tali istituti.
Fine analogo a quello della dispensa hanno altri istituti, quali la dissimulatio e la tollerantia (far finta di non accorgersi e tollerare), i quali permettono di non applicare la legge in casi concreti nei quali difficilmente verrebbe osservata, dando luogo ad uno stato di peccato. Si conferma, tramite tutti questi istituti, il carattere di elasticità del diritto canonico, in grado di adattarsi alle diverse situazione concrete. Tali atti, tra l’altro, vengono posti in essere tramite i rescritti.
La certezza del diritto nell’ordinamento canonico
Noi sappiamo che il diritto statale, per garantire la certezza del diritto, ricorre a mezzi formali, quali la divisione dei poteri, la riserva della legge penale, la cosa giudicata, che garantiscono oltretutto un’eguaglianza totale dei cittadini dinanzi alla legge. Nel diritto canonico la certezza del diritto non è connessa a nessuno di questi punti, in quanto l’unico limite invalicabile è quello della legge suprema: neppure l’arbitrium iudicis, nell’attuazione del diritto, può oltrepassare tale limite, proprio per la consistenza dello stesso.
Gli statuti e le costituzioni
Anche entità collegiali, quali i consigli presbiteriali o le conferenze episcopali, possono porre in essere norme di diritto canonico, che assumono, però, giuridicità solo e solamente con l’approvazione da parte del legislatore.
I rescritti e gli atti ecclesiastici
Gli atti con i quali gli ufficiali ecclesiastici emanano provvedimenti giurisdizionali prendono il nome di “rescritti”. Essi possono essere emanati su istanza, ed in tal caso l’atto è invalido qualora nella stessa si omettano circostanze esistenti o si espongano circostanze false, oppure possono essere emanati “motu proprio” (di propria iniziativa). Vi sono, poi, tutta una serie di atti ecclesiastici diversi dai rescritti, che assumono diverse denominazioni in funzione del contenuto, quali le lettere encicliche, che espongono chiaramente la dottrina cattolica, le costituzioni apostoliche, le lettere apostoliche, gli atti pontifici ecc.
La canonizatio
Il diritto canonico, molto spesso, prende in considerazione nell’ambito del proprio ordinamento anche fonti esterne, quali i concordati o le norme statuali: in tal caso si ha la canonizatio, ossia la canonizzazione di una norma esterna all’ordinamento canonico per farla propria.
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