La vigilanza bancaria
Nell'affrontare il tema relativo alla vigilanza bancaria è necessario accennare prima di tutto al fatto che è stato approvato recentemente il regolamento relativo al meccanismo unico di vigilanza bancaria europea che rivoluziona il sistema di vigilanza in tutto il panorama europeo. Non è ancora coordinato al TUB. Partiremo dal TUB perché il regolamento entrerà in vigore il 14.12.2014 e perché l'entrata in vigore del regolamento comporterà delle modifiche ma che non sono ancora chiare. Iniziare dall'UE non sarebbe opportuno.
Le autorità creditizie nel TUB
Il titolo I del TUB è intitolato alle autorità creditizie. A livello di UE è armonizzato il principio che le banche debbano essere sottoposte alla vigilanza di autorità, lo schema quindi non è solo nazionale ma vi è stata armonizzazione a livello europeo. Non è stato stabilito l'assetto della vigilanza, cioè le autorità preposte a questo tipo di vigilanza, devono però essere bancarie e indipendenti dal potere politico (governo innanzitutto). L'articolazione degli assetti non è ancora stata oggetto di armonizzazione, perché l'esperienza a livello europeo era varia ed eterogenea. L'esito è stato che attualmente, ogni paese quindi ha i suoi assetti di vigilanza. Stessa cosa per l'Italia, vedi art. 1 TUB che risente ancora in maniera molto forte della legge del 1936 e 1938. La disarmonia è un grosso problema dell'evoluzione normativa europea perché l'articolazione degli assetti è poco compatibile col quadro Europeo.
Le autorità creditizie: CICR, il ministro dell'economia e la Banca d'Italia
Il Titolo I fa riferimento alle autorità creditizie: Comitato interministeriale per il credito e risparmio (CICR), il ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Questo è l'ordine utilizzato dal TUB perché nella volontà del legislatore del 1993 il rapporto tra queste 3 autorità doveva essere di tipo gerarchico. L'eco della legge del '36-'38 si vede nell'inserimento del ministro dell'economia e del CICR, ossia autorità qualificate da una composizione di tipo politico. La novità è rappresentata invece dall'art. 5 TUB titolato “finalità e destinatari della vigilanza”. Infatti le finalità non sono politiche ma individuate dal legislatore, anche se poi vengono individuate dall'art. 5 in maniera piuttosto generica. Quindi si tratta di autorità con composizione politica ma non con fini politici, l'attività non è libera ma vincolata dal legislatore.
CICR (art.2 TUB)
Comitato interministeriale vuol dire che viene costituito...
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Diritto bancario - meccanismo unico di vigilanza bancaria europea e shadow banking system
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