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12.03.2014
LA VIGILANZA BANCARIA
Nell’affrontare il tema relativo alla vigilanza bancaria è necessario accennare prima di
tutto al fatto che è stato approvato recentemente il regolamento relativo al meccanismo
unico di vigilanza bancaria europea che rivoluziona il sistema di vigilanza in tutto il
panorama europeo. Non è ancora coordinato al TUB. Partiremo dal TUB perché il
regolamento entrerà in vigore il 14.12.2014 e perché l'entrata in vigore del regolamento
comporterà delle modifiche ma che non sono ancora chiare. Iniziare dall’UE non sarebbe
opportuno.
Il titolo I del TUB è intitolato alle autorità creditizie. A livello di UE è armonizzato il
principio che le banche debbano essere sottoposte alla vigilanza di autorità, lo schema
quindi non è solo nazionale ma vi è stata armonizzazione a livello europeo. Non è stato
stabilito l'assetto della vigilanza, cioè le autorità preposte a questo tipo di vigilanza,
devono però essere bancarie e indipendenti dal potere politico (governo innanzitutto).
L'articolazione degli assetti non è ancora stata oggetto di armonizzazione, perché
l’esperienza a livello europeo era varia ed eterogenea. L’esito è stato che attualmente,
ogni paese quindi ha i suoi assetti di vigilanza. Stessa cosa per l'Italia, vedi art. 1 TUB che
risente ancora in maniera molto forte della legge del 1936 e 1938. La disarmonia è un
grosso problema dell'evoluzione normativa europea perché l'articolazione degli assetti è
poco compatibile col quadro Europeo.
Il Titolo I fa riferimento alle autorità creditizie: Comitato interministeriale per il
credito e risparmio (CICR), il ministro dell'economia e delle finanze e la Banca
d’Italia. Questo è l'ordine utilizzato dal TUB perché nella volontà del legislatore del 1993
il rapporto tra queste 3 autorità doveva essere di tipo gerarchico. L'eco della legge del
‘36-‘38 i vede nell'inserimento del ministro dell'economia e del CICR, ossia autorità
qualificate da una composizione di tipo politico. La novità è rappresentata invece dall'art.
5 TUB titolato “finalità e destinatari della vigilanza”. Infatti le finalità non sono politiche
ma individuate dal legislatore, anche se poi vengono individuate dall’art. 5 in maniera
piuttosto generica. Quindi si tratta di autorità con composizione politica ma non con fini
politici, l’attività non è libera ma vincolata dal legislatore.
CICR (art.2 TUB)
Comitato interministeriale vuol dire che viene costituito all'interno del consiglio dei
ministri. Ai sensi della legge 400/1988 è possibile costituire all’interno del CDM dei
comitati specializzati e il CICR è uno di questi. È composto dal ministro dell'economia e da
altri ministri di altri dicasteri che abbiano una rilevanza economica, del commercio
internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal
Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca
d'Italia (art. 2, comma 1 TUB). Funziona come organo collegiale quindi le decisioni
vengono prese a maggioranza dei componenti. Ha l'alta vigilanza in materia di credito e
di tutela per il risparmio. Inoltre delibera nelle materie di sua competenza attribuite dal
TUB e da altre leggi. Quindi poteri di alta vigilanza e regolamentare. Ma cosa vuol dire
alta vigilanza? È possibile riconoscere al CICR funzioni di indirizzo della vigilanza? Nella
legge 36-38 sia il ministero dell’economia che il comitato dei ministri avevano funzioni di
indirizzo di questo tipo. Attualmente invece si esclude la possibilità di un esercizio
strutturale della vigilanza, che viene limitata appunto dall'art.5 TUB che va a vincolare
anche l’attività del CICR. Concretamente allora cosa può fare il CICR? Precisamente non si