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12.03.2014

LA VIGILANZA BANCARIA

Nell’affrontare il tema relativo alla vigilanza bancaria è necessario accennare prima di

tutto al fatto che è stato approvato recentemente il regolamento relativo al meccanismo

unico di vigilanza bancaria europea che rivoluziona il sistema di vigilanza in tutto il

panorama europeo. Non è ancora coordinato al TUB. Partiremo dal TUB perché il

regolamento entrerà in vigore il 14.12.2014 e perché l'entrata in vigore del regolamento

comporterà delle modifiche ma che non sono ancora chiare. Iniziare dall’UE non sarebbe

opportuno.

Il titolo I del TUB è intitolato alle autorità creditizie. A livello di UE è armonizzato il

principio che le banche debbano essere sottoposte alla vigilanza di autorità, lo schema

quindi non è solo nazionale ma vi è stata armonizzazione a livello europeo. Non è stato

stabilito l'assetto della vigilanza, cioè le autorità preposte a questo tipo di vigilanza,

devono però essere bancarie e indipendenti dal potere politico (governo innanzitutto).

L'articolazione degli assetti non è ancora stata oggetto di armonizzazione, perché

l’esperienza a livello europeo era varia ed eterogenea. L’esito è stato che attualmente,

ogni paese quindi ha i suoi assetti di vigilanza. Stessa cosa per l'Italia, vedi art. 1 TUB che

risente ancora in maniera molto forte della legge del 1936 e 1938. La disarmonia è un

grosso problema dell'evoluzione normativa europea perché l'articolazione degli assetti è

poco compatibile col quadro Europeo.

Il Titolo I fa riferimento alle autorità creditizie: Comitato interministeriale per il

credito e risparmio (CICR), il ministro dell'economia e delle finanze e la Banca

d’Italia. Questo è l'ordine utilizzato dal TUB perché nella volontà del legislatore del 1993

il rapporto tra queste 3 autorità doveva essere di tipo gerarchico. L'eco della legge del

‘36-‘38 i vede nell'inserimento del ministro dell'economia e del CICR, ossia autorità

qualificate da una composizione di tipo politico. La novità è rappresentata invece dall'art.

5 TUB titolato “finalità e destinatari della vigilanza”. Infatti le finalità non sono politiche

ma individuate dal legislatore, anche se poi vengono individuate dall’art. 5 in maniera

piuttosto generica. Quindi si tratta di autorità con composizione politica ma non con fini

politici, l’attività non è libera ma vincolata dal legislatore.

CICR (art.2 TUB)

Comitato interministeriale vuol dire che viene costituito all'interno del consiglio dei

ministri. Ai sensi della legge 400/1988 è possibile costituire all’interno del CDM dei

comitati specializzati e il CICR è uno di questi. È composto dal ministro dell'economia e da

altri ministri di altri dicasteri che abbiano una rilevanza economica, del commercio

internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello

sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal

Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca

d'Italia (art. 2, comma 1 TUB). Funziona come organo collegiale quindi le decisioni

vengono prese a maggioranza dei componenti. Ha l'alta vigilanza in materia di credito e

di tutela per il risparmio. Inoltre delibera nelle materie di sua competenza attribuite dal

TUB e da altre leggi. Quindi poteri di alta vigilanza e regolamentare. Ma cosa vuol dire

alta vigilanza? È possibile riconoscere al CICR funzioni di indirizzo della vigilanza? Nella

legge 36-38 sia il ministero dell’economia che il comitato dei ministri avevano funzioni di

indirizzo di questo tipo. Attualmente invece si esclude la possibilità di un esercizio

strutturale della vigilanza, che viene limitata appunto dall'art.5 TUB che va a vincolare

anche l’attività del CICR. Concretamente allora cosa può fare il CICR? Precisamente non si

Dettagli
A.A. 2014-2015
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.