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TUB
213. Il dissesto o rischio di dissesto: è il presupposto ai fini dell'applicazione delle misure di
gestione della crisi
214. Il Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.: ha
introdotto limiti alle attività di investimento che possono essere poste in essere dalle
banche commerciali
215. Il fondo di garanzia viene utilizzato: soltanto se è stata deliberata una proposta di risoluzione
216. Il fondo di risoluzione: è finanziato dai contributi del settore bancario
217. Il fondo di risoluzione: non include garanzie pubbliche Il giudice, attraverso determinati
provvedimenti, può: limitare il segreto bancario
218. Il Gruppo bancario polifunzionale e la Banca Universale: sono due modelli diversi
219. Il gruppo di mediazione: risolve eventuali divergenze di opinioni che possono
emergere tra le autorità competenti degli stati membripartecipanti qualora il Consiglio
direttivo decida di fare obiezione su un progetto del Consiglio di Vigilanza
220. Il leasing finanziario: è un contratto atipico, da tempo diffuso nei paesi anglosassoni, con cui si
pongono in essere operazioni finanziarie
221. Il leasing operativo: è un contratto che prevede la concessione di beni strumentali all'attività
di impresa
222. Il legislatore italiano: ha affrontato il problema della disciplina dell'attività bancaria alla fine
degli anni '30
223. Il libretto di risparmio ha una funzione di: documentazione e legittimazione
224. Il metodo di rating interni prevede: due varianti, il metodo di base e quello avanzato
225. Il metodo di rating interni: è l’unico metodo di calcolo introdotto dall'accordo di Basilea II
226. Il metodo standard: è il metodo di calcolo introdotto dall'accordo di Basilea I
227. Il ministero dell'Economia e delle Finanze: è titolare di alcuni compiti specifici ridotti a seguito
degli interventi realizzati con la L. 262/2005
228. Il ministro del Tesoro: era titolare di compiti specifici come l'emanazione di provvedimenti
sanzionatori per le banche
229. Il modello bancario italiano: si differenzia sia dal modello tedesco sia dal modello inglese
230. Il modello di banca popolare: è riservato agli intermediari il cui attivo non superi gli 8 miliardi
di euro
231. Il modello di supervisione per finalità, è il modello nel quale: le autorità
preposte ai controlli di stabilità sulle banche sono diverse da quelle che si occupano della
trasparenza dei mercati mobiliari
232. Il modello di supervisione pubblica: durante la vigenza della legge del 1936 NON era
indipendente rispetto all'autorità governativa
233. Il moral hazard: è una politica di gestione rischiosa applicata in caso di bassa
capitalizzazione e che può portare ad alti rendimenti in caso disuccesso
234. Il Mvu: permette una scissione tra la funzione regolamentate e la funzione di controllo
operativo
235. Il pegno bancario omnibus è collegato: a due clausole particolari
236. Il penultimo comma dell'art. 2464 c.c., che secondo alcuni configura una garanzia personale
atipica, è: inattuato
237. Il prestito: è disciplinato dal TUB
238. Il primo paese in ambito europeo a dare avvio ad un progetto di riforma istituzionale dopo la
crisi 2007- 2009 è stato: la Gran Bretagna
239. Il primo risultato dell'introduzione dello Statuto speciale dell'impresa bancaria
fu: l'introduzione di un regime speciale di concordato preventivo
240. Il principio secondo cui il ricorso all'intervento straordinario pubblico deve essere ridotto al
minimo: è previsto dalla direttiva 2014/59/UE
241. Il principio Vier-Augen ha dato origine: alla netta distinzione tra funzione di supervisione
strategica e di gestione
242. Il problema di liquidità: consiste nell'incapacità di far fronte ai propri impegni di pagamento
243. Il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario-Finanziario si avvia mediante:
apposita domanda
244. Il processo di moltiplicazione dei depositi: si verifica ogni qualvolta i
soggetti che ricevono denaro dagli imprenditori depositano il denaro presso istituti bancari
245. Il processo di trasformazione del sistema bancario: subì una battuta di arresto per effetto
della trasformazione della Banca pubblica
246. Il prodotto necessario per l'attività di impresa: può sempre essere prodotto dall'impresa
stessa essendo frutto di un'attività accessoria
247. Il progressivo riconoscimento del carattere imprenditoriale dell'attività bancaria: è stato
riconosciuto anche in giurisprudenza
248. Il provvedimento della Banca d'Italia in tema di modifiche statutarie delle
banche: è rilasciato da Banca d'Italia Il rapporto Lamfalussy del novembre 2000: esprime
l'esigenza di un'armonizzazione massima Il recesso ex art. 120 bis TUB può essere esercitato: in
ogni tempo e senza preavviso
249. Il Regolamento 2014/806/UE: prevede un meccanismo di risoluzione unico delle banche e un
Fondo di Risoluzione Unico
250. Il regolamento 575/2013: ha imposto i buffers di capitale aggiuntivi
251. Il regolamento n. 1024/2013 stabilisce: un Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) per le
banche dell'area dell'euro
252. Il requisito dell'onorabilità: si perde a seguito della condanna conseguente alla commissione
di reati espressamente individuati
253. Il richiamo delle cambiali nell'ambito dello Sconto è subordinato: al consenso dello scontante
254. Il ricorso a prove testimoniali nel processo per nullità formale è: sempre escluso
255. Il rilascio del provvedimento di accertamento necessario per l'iscrizione
nel registro delle imprese: è condizionato alla conformità delledeliberazioni assunte
dall'assemblea dei soci al progetto esaminato
256. Il rischio di controparte è: il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto
strumenti finanziari derivati risulti inadempiente
257. Il rischio di credito è: il rischio di perdita per inadempimento dei debitori
258. Il rischio di mercato è: il rischio di perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati
riguardanti strumenti finanziari, valute e merci
259. Il rischio operativo è: derivante dalla possibilità che la banca subisca perdite
derivante dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi
interni
260. Il ruolo di tutela del risparmio venne affidato principalmente: ad un Comitato di Ministri
261. Il significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca: è il
presupposto ai fini dell'applicazione delle misure straordinarie diprevenzione della crisi
262. Il sistema bancario del Regno Unito: è un sistema fortemente mercato-centrico
263. Il sistema bancario: ha origini molto antiche, tanto che le prime operazioni bancarie si
registrano già nel periodo babilonese
264. Il sistema della moneta scritturale prevedeva: che lo scambio della moneta
NON avvenisse direttamente ma soltanto tramite l'iscrizione inregistri contabili Il Sistema
europeo delle banche centrali: è composto dalle banche centrali di tutti gli Stati membri
dell'Unione europea
265. Il sistema finanziario è: un settore dell'economia che consente il
trasferimento di risorse accumulate da soggetti risparmiatori a soggetti imprenditori
266. Il soggetto che esercita l'attività bancaria: è rilevante nella disciplina del fenomeno bancario
267. Il solo requisito per l'acquisto di partecipazioni al capitale ad essere puntualmente definito è:
l'onorabilità
268. Il sovvenzionamento: è un finanziamento straordinario
269. Il superamento dello scarto può essere contestato dall'anticipato a mezzo di: opposizione
giudiziale
270. Il supervisory review and evaluation process: segue standard stabiliti con Basilea II e
aggiornati con Basilea III
271. Il T.U. Bancario: è stato emanato nel 1993
272. Il T.U. Bancario: indica le finalità perseguite dal sistema di vigilanza
273. Il T.U. Bancario: introduce norme che stabiliscono obblighi di trasparenza nei rapporti tra
banca e cliente
274. Il T.U. Bancario: sembra lasciare invariato l'impianto di supervisione pubblica, anche se tale
continuità rispetto al passato è solo apparente
275. Il t.u.b. non sanziona: la bancarotta fraudolenta
276. Il t.u.b.: non conteneva una definizione di crisi
277. Il t.u.b.: prevede norme sulla pubblicità delle condizioni negoziali offerte
278. Il T.U.B.: prevede regole organizzative speciali per le Bcc
279. Il tempo: gioca un ruolo fondamentale nei contratti di credito
280. Il termine di prescrizione del credito restitutorio del cliente è: dieci anni
281. Il terzo garante: può ottenere dalla banca informazioni rilevanti per lo svolgimento del
rapporto
282. Il terzo pilastro dell'Unione bancaria: è costituito da un sistema armonizzato di assicurazione
dei depositi
283. Il titolo riconosce al portatore: il diritto di ricevere una cifra pari a quella riportata nel titolo
284. Il Trattato di Maastricht del 1992: ha rivoluzionato la normativa bancaria
285. Il trattato di Roma: è stato concluso nel 1957 e preveda l'abolizione della restrizione alla libera
circolazione a persone, merci, servizi e capitali
286. Il TUB è intervenuto in materia di trasparenza bancaria con una disciplina: imperativa
287. Il TUB: ha esteso il proprio intervento ad alcuni settori finanziari
288. Il TUB: non contiene una definizione specifica di attività finanziaria
289. Il TUB: prevede solo una formula ampia che può dar vita a diverse interpretazioni
290. Il vantaggio della standardizzazione dei contratti bancari è: il risparmio di costi per il cliente
finale
291. Il vincolo di specializzazione temporale: stabiliva una rigida distinzione tra aziende di credito
ed istituti di credito specializzati
292. In base a quanto prevedeva il Banking Holding Company Act del 1956: la banca è
un'attività che esercita congiuntamente l'attività di raccoltadel risparmio e l'attività di
concessione di prestiti
293. In base alla direttiva 2014/59/UE, integra un sostegno pubblico
straordinario: un sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale chese erogato a
livello nazionale configurerebbe un aiuto di Stato
294. In base alla direttiva 77/780/CEE è “ente creditizio”: un'Impresa "la cui
attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico nel concedere
crediti per proprio conto
295. In base alla disciplina comunitaria della crisi dell'impresa bancaria, è un obiettivo di tutela: la
stabilità finanziaria
296. In base all'art. 35, comma 2, t.u.b.: lo statuto “rappresenta, diversame