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Diritto bancario - meccanismo unico di vigilanza bancaria europea e shadow banking system Pag. 1
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03.04.2014

Concludiamo il discorso relativo all'autorizzazione con quello che sarà il regime a seguito

del MUVE. C’è in discussione un processo regolamentare presso la BCE relativo a questo

modello di vigilanza. Il dibattito è complesso perché non si escludono completamente le

autorità di vigilanza bancaria nazionali quindi sarà necessaria una collaborazione. Altra

fonte di complessità deriva dall'applicazione del diritto europeo agli ordinamenti

nazionali. Inoltre gli stessi regolamenti dell’UE consentono margini di discrezionalità,

margini ancora più ampi si riscontrano nelle direttive. Uno dei più importanti elementi

sarà che la BCE avrà il potere di autorizzazione e di revoca della stessa autorizzazione. La

procedura di autorizzazione non prevede un'esclusione delle autorità di vigilanza

nazionale, perché la richiesta, l'istanza dev'essere presentata alla BI che proporrà un

progetto di decisione con cui si prevede il rilascio della decisione, lo trasmette alla BCE

che ha 10 giorni di tempo per formalizzare eventuali obiezioni al rilascio

dell'autorizzazione. Se ci sono problemi la BCE emette un provvedimento motivato di

rigetto che andrà notificato a BI e soggetto istante, se non ci sono obiezioni, la decisione

si ritiene adottata dalla BCE. C’è un'importante ruolo istruttorio e propositivo della BI.

Diverso il caso in cui la BI esperisce l'istruttoria e all'esito dell'istruttoria ritenga che non

vi siano i presupposti, deve rigettare l'istanza di autorizzazione. Dal regolamento

sembrerebbe che l'iter si concluda qui, con la ratio di evitare un iter ulteriore inutile per

mancanza di presupposti. In questo caso sembra essere competente per l'impugnazione il

TAR Lazio.

PROBLEMI:

1. È legittimo mantenere il 2 comma dell'articolo 14? Relativo alla sana e prudente

gestione. C’è lontananza tra disciplina europea e nazionale. Secondo la normativa

europea il diniego può essere emesso solo se manchino le condizioni richieste dalla

direttiva 36. In questo caso c'è una clausola di chiusura oggettiva a differenza della

nostra normativa.

2. Altro tema delicato è quello della revoca dell'autorizzazione. La revoca della BCE potrà

essere o su proposta della BI oppure di propria iniziativa. Può revocare l'autorizzazione

nei casi di revoca previsti dal diritto dell'UE secondo la direttiva 36/2013. La direttiva

comunitaria prevede la revoca dalla BCE nel caso in cui la BI abbia dato autorizzazione

ma la banca non abbia iniziato la sua attività entro 6 mesi, nel caso in cui si accerti che la

banca istante abbia presentato false dichiarazioni. Poi troviamo una serie di ipotesi

conseguenti alla violazione da parte della banca degli obblighi informativi che gravano

sulla banca rispetto all'autorità di vigilanza. Si tratta di fattispecie previste dall'articolo 67

della direttiva. Queste fattispecie però non sono prescritte come obbligatorie. Questa

tipologia era stata prevista nl nostro ordinamento come estremamente restrittivo

prevedendo le ipotesi di revoca come estrema ratio. Da una parte si è cercato quindi di

alleggerire l'ipotesi di revoca e rafforzare l'autorizzazione, inoltre la revoca comporta dei

grossi costi per la banca. Inoltre il legislatore italiano ha previsto di intervenire in queste

situazioni con delle sanzioni piuttosto che con la revoca anche perché in caso di revoca

bisogna procedere alla liquidazione del suo patrimonio con consequenziale chiusura di

tutte le posizioni attive e passive della banca con evidenti effetti sul sistema. Le uniche

due fattispecie di revoca tassativa sono previste in caso di disposizione di liquidazione

coatta amministrativa di una banca dal ministero dell'economia (in caso di insolvenza)

oppure quando la banca non partecipi a sistemi di garanzia che le consentano il rimborso

dei depositi a vista entro determinati importi. Le banche sono obbligate a aderire a questi

sistemi di garanzia dalla direttiva europea. Queste sono le uniche due fattispecie di

Dettagli
A.A. 2014-2015
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.