Regime del MUVE e le autorizzazioni della BCE
Concludiamo il discorso relativo all'autorizzazione con quello che sarà il regime a seguito del MUVE. C’è in discussione un processo regolamentare presso la BCE relativo a questo modello di vigilanza. Il dibattito è complesso perché non si escludono completamente le autorità di vigilanza bancaria nazionali, quindi sarà necessaria una collaborazione. Altra fonte di complessità deriva dall'applicazione del diritto europeo agli ordinamenti nazionali. Inoltre, gli stessi regolamenti dell’UE consentono margini di discrezionalità, margini ancora più ampi si riscontrano nelle direttive.
Ruolo della BCE nell'autorizzazione
Uno dei più importanti elementi sarà che la BCE avrà il potere di autorizzazione e di revoca della stessa autorizzazione. La procedura di autorizzazione non prevede un'esclusione delle autorità di vigilanza nazionale, perché la richiesta, l'istanza dev'essere presentata alla BI che proporrà un progetto di decisione con cui si prevede il rilascio della decisione, lo trasmette alla BCE che ha 10 giorni di tempo per formalizzare eventuali obiezioni al rilascio dell'autorizzazione. Se ci sono problemi la BCE emette un provvedimento motivato di rigetto che andrà notificato a BI e soggetto istante; se non ci sono obiezioni, la decisione si ritiene adottata dalla BCE. C’è un importante ruolo istruttorio e propositivo della BI.
Ruolo della BI nell'autorizzazione
Diverso è il caso in cui la BI esperisce l'istruttoria e all'esito dell'istruttoria ritenga che non vi siano i presupposti: deve rigettare l'istanza di autorizzazione. Dal regolamento sembrerebbe che l'iter si concluda qui, con la ratio di evitare un iter ulteriore inutile per mancanza di presupposti. In questo caso sembra essere competente per l'impugnazione il TAR Lazio.
Problemi principali
- È legittimo mantenere il 2 comma dell'articolo 14? Relativo alla sana e prudente gestione. C’è lontananza tra disciplina europea e nazionale. Secondo la normativa europea il diniego può essere emesso solo se manchino le condizioni richieste dalla direttiva 36. In questo caso c'è una clausola di chiusura oggettiva a differenza della nostra normativa.
- Altro tema delicato è quello della revoca dell'autorizzazione. La revoca della BCE potrà essere o su proposta della BI oppure di propria iniziativa. Può revocare l'autorizzazione nei casi di revoca previsti dal diritto dell'UE secondo la direttiva 36/2013. La direttiva comunitaria prevede la revoca dalla BCE nel caso in cui la BI abbia dato autorizzazione ma la banca non abbia iniziato la sua attività entro 6 mesi.
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