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03.04.2014
Concludiamo il discorso relativo all'autorizzazione con quello che sarà il regime a seguito
del MUVE. C’è in discussione un processo regolamentare presso la BCE relativo a questo
modello di vigilanza. Il dibattito è complesso perché non si escludono completamente le
autorità di vigilanza bancaria nazionali quindi sarà necessaria una collaborazione. Altra
fonte di complessità deriva dall'applicazione del diritto europeo agli ordinamenti
nazionali. Inoltre gli stessi regolamenti dell’UE consentono margini di discrezionalità,
margini ancora più ampi si riscontrano nelle direttive. Uno dei più importanti elementi
sarà che la BCE avrà il potere di autorizzazione e di revoca della stessa autorizzazione. La
procedura di autorizzazione non prevede un'esclusione delle autorità di vigilanza
nazionale, perché la richiesta, l'istanza dev'essere presentata alla BI che proporrà un
progetto di decisione con cui si prevede il rilascio della decisione, lo trasmette alla BCE
che ha 10 giorni di tempo per formalizzare eventuali obiezioni al rilascio
dell'autorizzazione. Se ci sono problemi la BCE emette un provvedimento motivato di
rigetto che andrà notificato a BI e soggetto istante, se non ci sono obiezioni, la decisione
si ritiene adottata dalla BCE. C’è un'importante ruolo istruttorio e propositivo della BI.
Diverso il caso in cui la BI esperisce l'istruttoria e all'esito dell'istruttoria ritenga che non
vi siano i presupposti, deve rigettare l'istanza di autorizzazione. Dal regolamento
sembrerebbe che l'iter si concluda qui, con la ratio di evitare un iter ulteriore inutile per
mancanza di presupposti. In questo caso sembra essere competente per l'impugnazione il
TAR Lazio.
PROBLEMI:
1. È legittimo mantenere il 2 comma dell'articolo 14? Relativo alla sana e prudente
gestione. C’è lontananza tra disciplina europea e nazionale. Secondo la normativa
europea il diniego può essere emesso solo se manchino le condizioni richieste dalla
direttiva 36. In questo caso c'è una clausola di chiusura oggettiva a differenza della
nostra normativa.
2. Altro tema delicato è quello della revoca dell'autorizzazione. La revoca della BCE potrà
essere o su proposta della BI oppure di propria iniziativa. Può revocare l'autorizzazione
nei casi di revoca previsti dal diritto dell'UE secondo la direttiva 36/2013. La direttiva
comunitaria prevede la revoca dalla BCE nel caso in cui la BI abbia dato autorizzazione
ma la banca non abbia iniziato la sua attività entro 6 mesi, nel caso in cui si accerti che la
banca istante abbia presentato false dichiarazioni. Poi troviamo una serie di ipotesi
conseguenti alla violazione da parte della banca degli obblighi informativi che gravano
sulla banca rispetto all'autorità di vigilanza. Si tratta di fattispecie previste dall'articolo 67
della direttiva. Queste fattispecie però non sono prescritte come obbligatorie. Questa
tipologia era stata prevista nl nostro ordinamento come estremamente restrittivo
prevedendo le ipotesi di revoca come estrema ratio. Da una parte si è cercato quindi di
alleggerire l'ipotesi di revoca e rafforzare l'autorizzazione, inoltre la revoca comporta dei
grossi costi per la banca. Inoltre il legislatore italiano ha previsto di intervenire in queste
situazioni con delle sanzioni piuttosto che con la revoca anche perché in caso di revoca
bisogna procedere alla liquidazione del suo patrimonio con consequenziale chiusura di
tutte le posizioni attive e passive della banca con evidenti effetti sul sistema. Le uniche
due fattispecie di revoca tassativa sono previste in caso di disposizione di liquidazione
coatta amministrativa di una banca dal ministero dell'economia (in caso di insolvenza)
oppure quando la banca non partecipi a sistemi di garanzia che le consentano il rimborso
dei depositi a vista entro determinati importi. Le banche sono obbligate a aderire a questi
sistemi di garanzia dalla direttiva europea. Queste sono le uniche due fattispecie di