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ESERCIZIO DEL CREDITO
Nel mondo dell'economia, l'attività bancaria riveste un ruolo assolutamente cruciale, una necessità peculiare che è esplicitamente riconosciuta dalla Costituzione italiana stessa, in particolare all'articolo 47. Questo articolo è il frutto di una decisione politica che prevede il controllo dell'attività creditizia, con lo scopo di influire indirettamente sulle dinamiche delle imprese produttive. L'idea è quella di impedire la presenza nel mercato di imprese che non sono degne di esserci, principalmente perché non generano ricchezza.
In questo quadro, il sistema normativo consente l'esistenza anche di piccole imprese, che pur essendo strutturata al di sotto dell'ideale, trovano compensazione grazie alla presenza di una solida struttura bancaria. Quest'ultima è in grado di discernere quali imprese siano effettivamente meritevoli di credito. Il controllo del credito, inteso nel
suo senso più ampio, implica che le banche debbano rispettare norme particolarmente severe, al fine di contenere al massimo il rischio d'impresa. Questo significa che quando una banca svolge la sua attività, è tenuta a farlo con estrema diligenza, vigilando costantemente per prevenire eventuali rischi d'impresa. E questa diligenza si riflette in un'analisi accurata del credito e quindi in una gestione scrupolosa del credito e selezione delle imprese meritevoli di finanziamento. Chiunque desideri avviare un'attività bancaria si trova di fronte a restrizioni organizzative e operative che non sono presenti in altri tipi di imprese. In questo contesto, il credito è sottoposto a controlli più severi per bilanciare l'esistenza di piccole imprese. Ecco perché l'autorizzazione all'attività bancaria è giustificata: prima di consentire l'avvio di un'attività bancaria,l'eventuale rischio di truffe o frodi. Inoltre, l'articolo specifica che gli intermediari finanziari possono svolgere anche altre attività connesse alla concessione di finanziamenti, come ad esempio la consulenza finanziaria o la gestione di portafogli di investimento. È importante sottolineare che l'autorità competente, ovvero la Banca d'Italia, ha il compito di verificare se l'organizzazione che intende svolgere l'attività bancaria è in grado di gestirla in modo adeguato. Questo controllo serve a garantire che l'attività bancaria venga condotta con la massima diligenza e prudenza, al fine di mantenere un mercato sano ed equilibrato. In conclusione, l'articolo 106 del Testo Unico Bancario regola l'attività di concessione di finanziamenti al pubblico, stabilendo chi può offrire tali servizi e quali altre attività possono svolgere gli intermediari finanziari. Questo meccanismo di regolamentazione e controllo assicura che solo entità affidabili e competenti possano offrire servizi finanziari al pubblico, proteggendo così gli interessi dei consumatori.possibili frodi o comportamenti scorretti. Il secondo comma delinea le ulteriori attività che possono svolgere gli intermediari finanziari, oltre alla concessione di finanziamenti. Queste attività includono l'emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento, a condizione che siano autorizzati e iscritti nei relativi albi come previsto dallo stesso TUB. Possono anche offrire servizi di investimento se autorizzati secondo il decreto legislativo specificato, e svolgere altre attività consentite dalla legge, o attività correlate o strumentali, sempre nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Il terzo comma afferma che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il consiglio della Banca d'Italia, definirà il contenuto specifico delle attività di concessione di finanziamenti e stabilirà in quali circostanze si considera che tali servizi siano offerti al pubblico. L'esercizio delcredito può essere illustrato attraverso un esempio pratico. Supponiamo che io fornisca un servizio di falegnameria, con l'accordo che il pagamento mi sarà restituito in un periodo di 120 giorni. In questa circostanza, non mi occorre l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza per concedere tale credito, poiché l'attività primaria del falegname non consiste nell'analisi e valutazione del credito. Tuttavia, se qualcuno afferma che il suo business è focalizzato sui mutui, allora l'essenza stessa dell'attività implica l'analisi del credito. In questo caso, le normative relative all'esercizio del credito devono essere applicate, poiché l'attività di fondo implica una selezione meticolosa delle imprese. La motivazione che sta dietro le regolamentazioni più severe sull'esercizio del credito è quella di garantire una selezione appropriata delle imprese. Pertanto, laddovela valutazione del credito è l'attività centrale, la normativa deve essere applicata. Al contrario, se la selezione di altre imprese non costituisce l'essenza dell'impresa, la normativa non dovrebbe trovare applicazione.
Di conseguenza, il credito commerciale, cioè la proroga del termine di adempimento dell'obbligo di pagare per un bene o un servizio, non rientra nel campo dell'esercizio del credito. Le imprese il cui compito principale non è l'analisi del credito non sono soggette a una disciplina rigorosa. Invece, l'attività di concessione di prestiti nel senso più stretto del termine è considerata parte dell'esercizio del credito. I finanziamenti in senso stretto sono ad esempio i mutui.
IL MUTUO
Art. 1813 c.c
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante.
cose della stessa specie e qualità. Tra i contratti previsti dal codice civile e maggiormente utilizzati dalle banche per la concessione del credito vi è il mutuo. In questo contratto una parte concede all'altra il godimento di una somma di denaro e in cambio l'altra si impegna a
Come si è visto il mutuo è contratto definito dall'art. 1813 c.c. in base al quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di cose fungibili o denaro a fronte dell'obbligo dell'altra parte di restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Si osserva pertanto che in linea di principio debba esserci identità qualitativa e quantitativa tra le cose consegnate e quelle restituite. Il mutuatario acquista la proprietà delle cose date a mutuo (art. 1814 c.c.) ed è tenuto al pagamento degli interessi anche se si sia trovato per cause di forza maggiore nella condizione di non potere concretamente usare la
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somma mutuata.L’art. 1815 c.c. stabilisce che, salvo diversa volontà delle parti, Il mutuo è oneroso in quanto, di regola, obbligo del mutuatario è la corresponsione degli interessi sulla somma di denaro ricevuta. È senz’altro contratto a prestazioni corrispettive, in quanto gli interessi costituiscono controprestazione.
Quanto alla struttura del contratto, secondo parte della dottrina, l’accordo sul dare e sul ricevere, costituisce elemento costitutivo ed importa che le parti ne abbiano concordato la durata, poiché il mutuo è un contratto di durata ed è concepita in funzione di un certo affare o ciclo di affari che il mutuo è destinato a finanziare, mentre il termine è solo un elemento naturale.
Mutuo VS Fido
Il mutuo e il fido sono due tipi di contratti differenti, nonostante entrambi siano forme di prestito. Mentre il mutuo è caratterizzato da una certezza e soddisfa un bisogno di liquidità immediato,
Il fido offre una disponibilità di denaro che può essere utilizzata o meno a discrezione del cliente. Nel caso del fido, la banca mette a disposizione una determinata somma di denaro e il cliente ha la libertà di decidere se utilizzarla o meno. Nel caso in cui il denaro venga utilizzato, i successivi versamenti ripristinano la disponibilità della stessa quantità. Questo significa che il cliente può attingere nuovamente alla somma quando ne ha bisogno. Pertanto, il fido risponde a un bisogno di liquidità temporaneo e incerto, poiché non è detto che il cliente abbia effettivamente bisogno di quella liquidità aggiuntiva. Il contratto di fido può durare fino a quando il rapporto tra il cliente e la banca cessa di esistere, a meno che non venga interrotto dal cliente o revocato dalla banca. D'altra parte, il mutuo è finalizzato a soddisfare un bisogno di liquidità certo e immediato. Questo tipo di finanziamento prevede che la banca conceda al cliente una somma di denaro per l'acquisto di un bene o per altre necessità specifiche. Il mutuo viene restituito in rate mensili, che comprendono sia il capitale che gli interessi. La durata del mutuo può variare a seconda delle condizioni contrattuali e delle esigenze del cliente. In conclusione, il fido e il mutuo sono due strumenti finanziari che offrono soluzioni diverse per soddisfare le esigenze di liquidità dei clienti. Il fido è più flessibile e adatto a situazioni temporanee e incerte, mentre il mutuo è più adatto per necessità di liquidità certe e immediate.contratto siconcretizza con la consegna dell'intera somma di denaro al momento della stipula. Il mutuo viene spesso utilizzato quando le persone desiderano acquistare una casa o un bene di valore, ma non dispongono dell'intero importo necessario. In questo caso, la banca eroga liquidità al cliente e viene stabilito un piano di rimborso rateale nel tempo.
LA FIDEIUSSIONE
La fideiussione è disciplinata negli articoli 1936 e seguenti.
La fideiussione è un meccanismo di garanzia fornito a favore di un individuo, per proteggere il creditore nel caso in cui un'altra persona abbia un debito nei suoi confronti. "fideiussore" è colui che si impegna personalmente verso il creditore per garantire l'adempimento di un'obbligazione di un terzo.
La fideiussione è valida anche se il debitore non ne è a conoscenza.
La forma scritta non è un requisito essenziale per la fideiussione. Infatti, la fideiussione è un negozio
Il fideiussore è un soggetto che si impegna verbalmente a garantire un obbligo giuridico, senza bisogno di una forma particolare per essere valido. La volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa in modo inequivocabile, ma non richiede necessariamente una forma scritta o l'uso di formule specifiche. La prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, inclusi testimonianze e presunzioni.
L'estinzione dell'obbligazione principale comporta anche l'estinzione della fideiussione, a meno che non sia stato stabilito diversamente dalle parti.
Ai sensi dell'art. 1950 c.c., il fideiussore ha diritto a essere rimborsato dal debitore principale, indipendentemente dalla consapevolezza o meno del debitore in merito alla fideiussione garantita. Questo rimborso, conosciuto come regresso, include l'importo principale del debito, gli interessi maturati e le spese sostenute dal fideiussore dopo aver informato il debitore principale dell'azione legale avviata contro di lui.
Il fideiussore ha anche il diritto di percepire gli interessi legali sulle somme pagate a partire dal giorno del pagamento. L'attività di concessione di garanzie rientra perfettamente nell'esercizio del credito. Perché la concessione di garanzie rientra nell'esercizio del credito?