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06.03.2014
RIFLESSI SISTEMICI DELLA CRISI
Anche negli Stati Uniti vi era stato il fenomeno della cartolarizzazione. La crisi è stata
caratterizzata da un ingente iniezione di liquidità da parte di BCE e degli stati, ciò ha
comportato un incremento del debito pubblico, con conseguente diminuzione del
valore dei titoli di Stato, i cui maggiori sottoscrittori erano le banche, di qui l’effetto
sistemico. Il rischio è insito nel tema dell’investimento correlato alla raccolta del
risparmio a vista.
Operazioni d’investimento possono costituire anche un traino per la raccolta del
risparmio. Ma nel caso in cui le due attività siano contemporanee, aumenta le
possibilità che le banche non riescano a far fronte alla richiesta di risparmio a vista.
Mentre l’operatività bancaria è sottoposta al rischio di credito, l’operatività
d’investimento aggiunge a ciò anche il rischio di mercato. Altro aspetto importante è
che lo svolgimento congiunto comporta rischi operativi, nel senso di
malfunzionamento degli strumenti e dell’organizzazione. Aumentano anche i rischi di
compliants, i rischi di adeguatezza: la banca deve adeguarsi alle direttive della BI, le
direttive sono assolutamente obbligatorie, se non vengono eseguite si è sottoposti a
sanzioni amministrative, se si trattano le due attività congiuntamente si aumentano i
rischi di perdite economiche, reputazionali e fiduciarie.
Intermediari: soggetti che intermediano per la contrattazione di quegli strumenti
finanziari emessi dagli emittenti -> è indispensabile la presenza del mercato.
I mercati mobiliari si distinguono in regolamentati e non. I mercati regolamentati
vengono disciplinati imperativamente, in particolare in relazione alle condizioni
d’accesso e le modalità di funzionamento delle transazioni -> in Italia i mercati
regolamentati sono gestiti da Borsa Italiana SPA. Gli intermediari possono essere solo
società (banche, imprese di investimento), fino al 1991 l’intermediazione era gestita
dagli agenti di cambio per ridurre i rischi. L’investitore infatti deve assumere un rischio
consapevole, inoltre si pone un rischio di patrimonializzazione, per di più vi è il rischio
dei conflitti d’interesse. La tutela per l’investitore è data dall’assunzione consapevole
del rischio.
Servizi ed attività d’investimento: si vuole sottolineare che banca può svolgere
attività per conto proprio oppure per conto e nell’interesse dei clienti, il rapporto è
sostanzialmente riconducibile al mandato; inoltre oggetto dell’attività sono gli
strumenti finanziari, cioè forme d’investimento generalmente incorporate in titoli che
hanno come caratteristica comune quella di essere idonei ad essere negoziati sul
mercato -> negoziabilità: non vi è operazione di investimento senza che vi sia
operazione con strumenti finanziari.
Strumenti finanziari (art. 1.2 TUF)
“Per "strumenti finanziari" si intendono:
a. valori mobiliari;
b. strumenti del mercato monetario;
c. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi
di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che
possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
e. …”