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Diritto bancario - riflessi sistemici della crisi bancaria Pag. 1
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06.03.2014

RIFLESSI SISTEMICI DELLA CRISI

Anche negli Stati Uniti vi era stato il fenomeno della cartolarizzazione. La crisi è stata

caratterizzata da un ingente iniezione di liquidità da parte di BCE e degli stati, ciò ha

comportato un incremento del debito pubblico, con conseguente diminuzione del

valore dei titoli di Stato, i cui maggiori sottoscrittori erano le banche, di qui l’effetto

sistemico. Il rischio è insito nel tema dell’investimento correlato alla raccolta del

risparmio a vista.

Operazioni d’investimento possono costituire anche un traino per la raccolta del

risparmio. Ma nel caso in cui le due attività siano contemporanee, aumenta le

possibilità che le banche non riescano a far fronte alla richiesta di risparmio a vista.

Mentre l’operatività bancaria è sottoposta al rischio di credito, l’operatività

d’investimento aggiunge a ciò anche il rischio di mercato. Altro aspetto importante è

che lo svolgimento congiunto comporta rischi operativi, nel senso di

malfunzionamento degli strumenti e dell’organizzazione. Aumentano anche i rischi di

compliants, i rischi di adeguatezza: la banca deve adeguarsi alle direttive della BI, le

direttive sono assolutamente obbligatorie, se non vengono eseguite si è sottoposti a

sanzioni amministrative, se si trattano le due attività congiuntamente si aumentano i

rischi di perdite economiche, reputazionali e fiduciarie.

Intermediari: soggetti che intermediano per la contrattazione di quegli strumenti

finanziari emessi dagli emittenti -> è indispensabile la presenza del mercato.

I mercati mobiliari si distinguono in regolamentati e non. I mercati regolamentati

vengono disciplinati imperativamente, in particolare in relazione alle condizioni

d’accesso e le modalità di funzionamento delle transazioni -> in Italia i mercati

regolamentati sono gestiti da Borsa Italiana SPA. Gli intermediari possono essere solo

società (banche, imprese di investimento), fino al 1991 l’intermediazione era gestita

dagli agenti di cambio per ridurre i rischi. L’investitore infatti deve assumere un rischio

consapevole, inoltre si pone un rischio di patrimonializzazione, per di più vi è il rischio

dei conflitti d’interesse. La tutela per l’investitore è data dall’assunzione consapevole

del rischio.

Servizi ed attività d’investimento: si vuole sottolineare che banca può svolgere

attività per conto proprio oppure per conto e nell’interesse dei clienti, il rapporto è

sostanzialmente riconducibile al mandato; inoltre oggetto dell’attività sono gli

strumenti finanziari, cioè forme d’investimento generalmente incorporate in titoli che

hanno come caratteristica comune quella di essere idonei ad essere negoziati sul

mercato -> negoziabilità: non vi è operazione di investimento senza che vi sia

operazione con strumenti finanziari.

Strumenti finanziari (art. 1.2 TUF)

“Per "strumenti finanziari" si intendono:

a. valori mobiliari;

b. strumenti del mercato monetario;

c. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

d. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per

scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi

di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che

possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di

differenziali in contanti;

e. …”

Dettagli
A.A. 2014-2015
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.