Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 3
Diritto bancario - anatocismo e crisi bancaria Pag. 1
1 su 3
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

05.05.2014

ANATOCISMO BANCARIO

Trae origine da una prassi negoziale particolarmente diffusa dagli anni 60 in virtù della

quale nei rapporti bancari regolati in cc, la banca ad una scadenza periodica calcolava gli

interessi debitori, dovuti dal cliente. Annotava quindi in conto corrente gli importi degli

interessi debitori dovuti, all’esito di questa operazione si formava quindi un nuovo saldo

che teneva conto dell'addebito, sul quale vengono calcolati gli interessi successivi. In

realtà sarebbe più corretto parlare più che di anatocismo, di calcolo e capitalizzazione

degli interessi. Prassi diffusa. In realtà si trattava di prassi negoziali formalizzate dall’ABI.

Tutte le banche si adeguavano quindi alle regole sull'operatività. Una parte della

giurisprudenza però, ravvisa in questa prassi un'ipotesi di anatocismo. L’anatocismo è

previsto dall'art. 1283 cc: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono

produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale oper effetto di convenzione

posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei

mesi.” Quindi nei rapporti giuridici tra privati è legittima la produzione di interessi sugli

interessi solo se una delle parti presenta domanda giudiziale oppure se c'è un accordo tra

le parti. In casi diversi le clausole sono nulle. La giurisprudenza ritiene che la prassi

applicata dalle banche rientri in questa fattispecie. Se le clausole vengono dichiarate

nulle questo comporta la restituzione degli interessi addebitati. Su questa materia

interviene il legislatore bancario negli anni 2000 introducendo una norma (art. 120 TUB)

intitolata “decorrenza delle valute e calcolo degli interessi”. Viene introdotto un comma 2:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, maturati

nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni

caso che:

nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la

a. stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

Si vuole legittimare la prassi in uso tra le banche. Viene sancito che non si applichi la

norma civilistica, in ragione della specialità dell’attività bancaria. Il calcolo degli interessi

è funzionale alla certezza dei rapporti d conto corrente. Si inserisce però anche un

paletto: la stessa periodicità degli interessi debitori deve essere anche applicata agli

interessi creditori. È legittimo dunque per la banca l’addebitamento di interessi sugli

interessi nel momento in cui è legittimo da parte del cliente l’accredito di interessi sugli

interessi. Quindi vengono considerate nulle quelle stipulate precedentemente al 20 aprile

2000. Ma non vi è una violazione dei principi di eguaglianza? Sì ma non si poteva

nemmeno riconoscere un’efficacia retroattiva. L’incertezza non è stata risolta dalla norma

perché per i rapporti precedenti le clausole non sono nulle.

Inoltre la legge di stabilità 2014 in particolare la l. n. 147/2013 è intervenuta a

riformulare l'art. 120, comma 2, TUB.

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in

essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la

a. stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi

b. ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono

calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

È stata quindi introdotta un'altra condizione che prima non era prevista. La ratio sarebbe

quella di vietare la produzione di interessi sugli interessi. Con l'intervento del 2014

sembrerebbe essere stata introdotta una disposizione legislativa che vieta il calcolo

periodico di interessi debitori e quindi questa prassi bancaria. Secondo alcuni c'è un vizio

di fondo nella valutazione dato che l'art. 1283 cc vieta la produzione di interessi sugli

interessi ma presuppone che gli interessi maturati e scaduti che non possono produrre

Dettagli
A.A. 2014-2015
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.