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Anatocismo bancario

Trae origine da una prassi negoziale particolarmente diffusa dagli anni '60 in virtù della quale nei rapporti bancari regolati in conto corrente (cc), la banca ad una scadenza periodica calcolava gli interessi debitori, dovuti dal cliente. Annotava quindi in conto corrente gli importi degli interessi debitori dovuti, all’esito di questa operazione si formava quindi un nuovo saldo che teneva conto dell'addebito, sul quale vengono calcolati gli interessi successivi. In realtà sarebbe più corretto parlare più che di anatocismo, di calcolo e capitalizzazione degli interessi.

Si trattava di prassi negoziali formalizzate dall’ABI. Tutte le banche si adeguavano quindi alle regole sull'operatività. Una parte della giurisprudenza però, ravvisa in questa prassi un'ipotesi di anatocismo. L’anatocismo è previsto dall'art. 1283 cc: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi." Quindi nei rapporti giuridici tra privati è legittima la produzione di interessi sugli interessi solo se una delle parti presenta domanda giudiziale oppure se c'è un accordo tra le parti. In casi diversi le clausole sono nulle. La giurisprudenza ritiene che la prassi applicata dalle banche rientri in questa fattispecie. Se le clausole vengono dichiarate nulle, questo comporta la restituzione degli interessi addebitati.

Su questa materia interviene il legislatore bancario negli anni 2000 introducendo una norma (art. 120 TUB) intitolata "decorrenza delle valute e calcolo degli interessi". Viene introdotto un comma 2: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

  • Nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Si vuole legittimare la prassi in uso tra le banche. Viene sancito che non si applichi la norma civilistica, in ragione della specialità dell’attività bancaria. Il calcolo degli interessi è funzionale alla certezza dei rapporti di conto corrente. Si inserisce però anche un paletto: la stessa periodicità degli interessi debitori deve essere anche applicata agli interessi creditori. È legittimo dunque per la banca l’addebitamento di interessi sugli interessi nel momento in cui...

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

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