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05.05.2014
ANATOCISMO BANCARIO
Trae origine da una prassi negoziale particolarmente diffusa dagli anni 60 in virtù della
quale nei rapporti bancari regolati in cc, la banca ad una scadenza periodica calcolava gli
interessi debitori, dovuti dal cliente. Annotava quindi in conto corrente gli importi degli
interessi debitori dovuti, all’esito di questa operazione si formava quindi un nuovo saldo
che teneva conto dell'addebito, sul quale vengono calcolati gli interessi successivi. In
realtà sarebbe più corretto parlare più che di anatocismo, di calcolo e capitalizzazione
degli interessi. Prassi diffusa. In realtà si trattava di prassi negoziali formalizzate dall’ABI.
Tutte le banche si adeguavano quindi alle regole sull'operatività. Una parte della
giurisprudenza però, ravvisa in questa prassi un'ipotesi di anatocismo. L’anatocismo è
previsto dall'art. 1283 cc: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono
produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale oper effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei
mesi.” Quindi nei rapporti giuridici tra privati è legittima la produzione di interessi sugli
interessi solo se una delle parti presenta domanda giudiziale oppure se c'è un accordo tra
le parti. In casi diversi le clausole sono nulle. La giurisprudenza ritiene che la prassi
applicata dalle banche rientri in questa fattispecie. Se le clausole vengono dichiarate
nulle questo comporta la restituzione degli interessi addebitati. Su questa materia
interviene il legislatore bancario negli anni 2000 introducendo una norma (art. 120 TUB)
intitolata “decorrenza delle valute e calcolo degli interessi”. Viene introdotto un comma 2:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, maturati
nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni
caso che:
nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la
a. stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
Si vuole legittimare la prassi in uso tra le banche. Viene sancito che non si applichi la
norma civilistica, in ragione della specialità dell’attività bancaria. Il calcolo degli interessi
è funzionale alla certezza dei rapporti d conto corrente. Si inserisce però anche un
paletto: la stessa periodicità degli interessi debitori deve essere anche applicata agli
interessi creditori. È legittimo dunque per la banca l’addebitamento di interessi sugli
interessi nel momento in cui è legittimo da parte del cliente l’accredito di interessi sugli
interessi. Quindi vengono considerate nulle quelle stipulate precedentemente al 20 aprile
2000. Ma non vi è una violazione dei principi di eguaglianza? Sì ma non si poteva
nemmeno riconoscere un’efficacia retroattiva. L’incertezza non è stata risolta dalla norma
perché per i rapporti precedenti le clausole non sono nulle.
Inoltre la legge di stabilità 2014 in particolare la l. n. 147/2013 è intervenuta a
riformulare l'art. 120, comma 2, TUB.
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in
essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la
a. stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi
b. ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono
calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
È stata quindi introdotta un'altra condizione che prima non era prevista. La ratio sarebbe
quella di vietare la produzione di interessi sugli interessi. Con l'intervento del 2014
sembrerebbe essere stata introdotta una disposizione legislativa che vieta il calcolo
periodico di interessi debitori e quindi questa prassi bancaria. Secondo alcuni c'è un vizio
di fondo nella valutazione dato che l'art. 1283 cc vieta la produzione di interessi sugli
interessi ma presuppone che gli interessi maturati e scaduti che non possono produrre