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L’OPERATIVITÀ BANCARIA
Nella prima parte abbiamo visto gli assetti di vigilanza e nella seconda l'organizzazione dell'impresa
bancaria. Non abbiamo ancora parlato dell'operatività. Siamo partiti anche dai contenuti economici
dell'attività bancaria necessaria per comprendere la ratio della disciplina, ma alcuni aspetti
dell'operatività vanno comunque visti.
Due punti di vista:
1. Operatività come canali di comunicazione della banca nei rapporti con la clientela;
2. Operatività come insieme di norme speciali che si applicano ai rapporti contrattuali stipulati
con la clientela.
Parlando di operatività della banca non si può prescindere dalla considerazione dei terzi che hanno
rapporti con la banca e quindi i clienti. Si tratta di soggetti non vigilati ma non necessariamente,
nonostante questo le norme che vedremo si applicano anche a loro. Si tratta di una limitazione
dell'autonomia d'impresa per la banca, dal punto di vista del cliente si tratta invece di una limitazione
dell'autonomia negoziale. I soggetti terzi sono sottoposti a una serie di regole imperative non solo
poste a tutela del cliente ma di tutto il sistema bancario.
COME OPERA LA BANCA CON I PROPRI CLIENTI?
Le modalità operative sono varie, individuiamo 2 ambiti:
1. Attraverso luoghi fisici, spazi specificamente ed esclusivamente dedicati allo svolgimento
dell'attività bancaria. Si tratta innanzitutto della sede principale e secondaria e la direzione
generale che devono essere sul territorio italiano. Ci sono banche che svolgono attività solo in
un luogo come per esempio le più piccole BCC. L’altro spazio fisico per imprese bancarie più
grandi è quello delle succursali, termine giuridicamente tipico con il quale si indicano
legislativamente le filiali.
2. Attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, canale telefonico e internet. Si
parla in questo caso delle cd. banche online che operano prevalentemente se non
esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza; sempre più diffuse perché rispondono
a due esigenze fondamentali: risparmio dei costi per banca (struttura, organizzazione e
personale) e cliente, maggiore estensione dell'operatività anche a livello transnazionale. Si
aggiungono però problematiche giuridiche, per questa fattispecie, diverse e distinte
dall'operatività attraverso luoghi fisici.
Si tratta di due modalità alternative ma anche che si integrano l'una con l'altra. La maggior parte delle
banche nate online sono comunque caratterizzate dalla presenza di almeno una succursale. Le prime
sono state FINECO (vecchia BIPOP), ING DIRECT (in Italia non aveva succursali e ormai da qualche
anno ha aperto succursali). Perché questo? L'utilizzo di uno spazio fisico rimane importante infatti due
elementi sono essenziali nelle banche: contratti e danaro. Ma i contratti comportano relazioni tra
persone. La presenza di un posto fisico da comunque più sicurezze dal punto di vista della fiducia
verso i clienti.
LA SUCCURSALE 28.04.2014
La definizione si trova all'art. 1, lett. E, comma 2, TUB: “«succursale»: una sede che costituisce
parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l'attività della banca”.
Il primo elemento da tenere in considerazione è che la succursale è cosa distinta dalla banca in se,
l'impresa organizzata in forma societaria con personalità giuridica che svolge attività bancaria. La
succursale è lo strumento operativo della banca. La giurisprudenza parla anche di emanazione
periferica della banca, come se fosse un ramo d'azienda. Svolgimento diretto significa che
nonostante la succursale non abbia personalità giuridica, la sua attività viene giuridicamente imputata
alla banca.
Diverso è l'ufficio di rappresentanza della banca. La differenza è nel carattere della stabilità (la
succursale è un luogo fisico stabilmente preposto) e nei contenuti (nella succursale ci sono dipendenti
preposti alla stipulazione di rapporti contrattuali con la clientela, è il luogo dove tipicamente nasce il
rapporto contrattuale tra banca e cliente). Nell’ufficio di rappresentanza ci sono dipendenti che
svolgono attività di promozione dei prodotti creditizi e finanziari ma non sono legittimati alla
stipulazione di rapporti contrattuali.
Altra distinzione importante va riferita agli uffici dei cd. promotori finanziari. Si tratta di persone
fisiche non dipendenti della banca ma che hanno un rapporto di collaborazione finalizzato al
collocamento dei prodotti bancari e finanziari. Collocamento vuol dire che sono abilitati a raccogliere
da parte del cliente l'adesione al rapporto contrattuale con la banca. Sono agenti, professionisti
autonomi iscritti in un albo, non sono legittimati direttamente a sottoscrivere il contratto, lo raccolgono
solo con la firma del cliente, sono sottoposti a limitazioni anche dal punto di vista del pagamento. Non
possono infatti ricevere pagamenti in contanti ma solo assegni.
Svolgono generalmente la loro attività in uffici distinti dalla sede della banca, possono avere un
rapporto di esclusiva o con mandati con più banche.
Sono ancora altra cosa gli sportelli automatici della banca, in questo caso abbiamo un canale di
svolgimento dell'attività bancaria (di erogazione del danaro) ma ci può essere uno sportello che
acceda o meno ad una succursale. La caratteristica della succursale è invece quella della
completezza.
Disciplina delle succursali: c'è stata una forte evoluzione in materia. All’epoca della legge 36-38
c'era la doppia autorizzazione (verso la banca ad essere costituita come spa bancarie e poi all’inizio
dell’attività), in più vi era la prevista terza autorizzazione per l'apertura delle succursali (per ognuna
che veniva aperta). La valutazione circa l’apertura della succursale veniva basata su considerazione
di sistema (presenza di succursali sul territorio, estensione a livello territoriale della banca). Il numero
di succursali è necessario per stabilire le quote di mercato tra ciascuna banca e quindi la concorrenza
tra gli enti creditizi. Con la prima e la seconda direttiva bancaria (anni ’70 e ’80) e l'entrata in vigore del
TUB la situazione cambia completamente, c'è stata una liberalizzazione nel segno della libertà di
stabilimento degli enti creditizi su tutto il territorio UE e del mutuo riconoscimento. L’apertura di
succursali viene considerata come espressione dell'autonomia decisionale dell'imprenditore creditizio.
Si sancisce quindi il principio di libertà di stabilimento (art.15 TUB) nel territorio della repubblica e
dell'UE di succursali di enti creditizi. Non sono più necessarie autorizzazioni ma ciò non significa che
non vi siano limiti. Ha comportato l'abrogazione della necessità di autorizzazione ma rimane l'obbligo
di una comunicazione preventiva da parte della banca all'autorità di vigilanza competente (BI). La
comunicazione non avviene per singole succursali ma si tratta di comunicazione congiunta. In sede di
costituzione della banca l’ente creditizio dovrà informare del numero e del luogo delle succursali. Deve
essere inviato anche il programma di attività in cui è contenuto anche la pianificazione
dell’articolazione delle succursali. Dopodiché ci sarà anche una informativa periodica relativa
all’articolazione territoriale dell’attività. Se la succursale dev'essere aperta nel territorio della rep
28.04.2014
italiana e in 60 gg la BI non emette comunicazione si può provvedere. Se si tratta di apertura in paese
europeo la Bi comunicherà all’autorità competente dello stato ospitante la volontà dell’ente creditizio di
aprire una succursale e decorsi 60 gg dal momento della ricezione della comunicazione all'organo di
vigilanza del paese in cui avrà sede la succursale si può procedere. La BI potrebbe formulare rilievi
nelle more di questi termini o anche successivamente, con divieto di apertura e ordine di chiusura ma
non con riferimento a profili di sistema ma profili relativi alla situazione della singola banca
(adeguatezza strutture organizzative, situazione finanziaria, economica, patrimoniale della banca).
L’apertura di succursali richiede una struttura in grado di monitorare tutta una serie di aree operative,
ci devono essere quindi sia i luoghi che le risorse finanziarie. Residua un'ipotesi in cui la BI è
destinataria di vera e propria richiesta di autorizzazione nei casi di apertura di una succursale in un
paese diverso da quelli dell'UE. È richiesta in questo caso l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. La
situazione rimane invariata a seguito dell'entrata in vigore del MUVE. L’informazione preventiva
dev’essere indirizzata alla BI e non alla BCE. C’è un solo caso in cui subentra la BCE cioè l'ultimo
caso dell'apertura extra euro, in un paese che non partecipi al MUVE.
Il tema delle succursali ha avuto una fortissima rilevanza economica negli anni 2000. La presenza
numerosa delle succursali era senz'altro elemento che aggiungeva un significativo valore economico
alla banca. Ora si sta assistendo al processo inverso. L’esito di queste concentrazioni ha avuto come
risultato una distribuzione della succursale abbastanza inefficiente. In secondo luogo la contrazione di
risorse patrimoniali e gli altissimi costi delle succursali ha portato una progressiva chiusura delle
succursali. Vengono ora considerate più un costo che un onere. Altro tema molto importante riguarda
le banche di credito cooperativo, qui la disciplina ha una sua specialità relativa all'ambito di operatività:
le succursali possono essere aperte solo nell'ambito territoriale di operatività. Altro tema spinoso
riguarda la stipulazione dei rapporti contrattuali. La succursale è il luogo nel quale devono essere
adempiuti oneri di pubblicità. Altro aspetto è quello della imputazione degli effetti giuridici del
personale ad una banca. Il tema è quello della rappresentanza del dipendente assunto dalla banca
che lavora presso la succursale. La banca è caratterizzato da un articolato assetto di deleghe: CDA,
amministratore delegato, direttore generale. In fondo ci sono tutti i dipendenti che lavorano nelle
succursali (dirigente, vice preposto e impiegati). Ciascuno di questi soggetti ha poteri di
rappresentanza che hanno dei limiti. Ma i terzi ogni volta devono chiedere di esibire la procura?
L'indirizzo giurisprudenziale consolidato è nel senso di riconoscere al dirigente della succursale la
qualità di in