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30.04.2014

OPERATIVITÀ BANCARIA NELLA RELAZIONE TRA BANCA E CLIENTE

Queste norme sono contenute negli artt. 115 ss. TUB, titolo VI. Si applicano a qualsiasi rapporto

bancario o finanziario svolto da banche e intermediari finanziari nel territorio italiano. Quindi qualsiasi

rapporto di finanziamento, di mutuo, di conto corrente, apertura di credito ecc. non si applicano invece

ai sevizi e alle attività d'investimento anche se svolte dalla banca. Non perché in questo caso non ci

siano necessità di tutela per il cliente ma perché la tutela speciale per attività d'investimento è

qualitativamente diversa e cioè dell’integrità ed efficienza del mercato mobiliare. La natura giuridica è

infatti notevolmente diversa. Ai rapporti d’investimento non sia applicheranno le norme degli artt. 115

ss. TUB ma le norme degli artt. 21 ss. TUIF. Quindi abbiamo un doppia ambito di applicabilità. Mentre

poi la tutela richiesta per i rapporti contrattuali tipicamente bancari serve per tutelare non solo il cliente

ma anche la stabilità del sistema bancario, l'interesse in questo caso tutelato è sempre l'efficienza del

mercato. In secondo luogo, il riferimento pressoché costante è relativo al rapporto tra banca e cliente.

Spesso poi non si distingue tra cliente persona fisica e giuridica piuttosto che consumatore e

operatore qualificato. In linea di principio, le norme che vedremo oggi si applicano ad ogni cliente

indipendente dalla qualità del cliente bancario. Perché non ci sono differenziazioni di disciplina che

sarebbero comunque giustificabili? Perché queste norme speciali sono sicuramente previste dal

legislatore del 1993 a tutela del cliente quale controparte contrattuale debole. Inoltre si tratta di norme

funzionali sì alla tutela del cliente ma anche alla tutela delle istanze compendiate nell'art. 5 TUB. Cioè

sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività

del sistema finanziario. Anche queste norme sono funzionali alla tutela di questi interessi. Ma perché

anche una disciplina speciale può essere funzionale alla tutela di queste istanze? Sicuramente c'è un

tema relativo all'assunzione dei rischi, però in realtà si tratta di assunzione dei rischi da parte della

banca. L’apparato di queste norme serve in realtà a consolidare la fiducia che la generalità del

pubblico ripone nella correttezza e nella trasparenza dei rapporti contrattuali che la banca va a

stipulare. So sostanzialmente che la controparte è obbligata a determinati adempimenti. Questo nesso

si trova in particolare all'interno dell'art. 127 TUB: “le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal

presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5, alla trasparenza delle

condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela”.

È un aspetto importantissimo: ci si occupa di norme relative a rapporti giuridici tra privati ma connotate

da una significativa valenza pubblicistica, quindi anche dirette al perseguimento di interessi pubblici,

l’ottica di tutela è quella del sistema. Il controllo e la vigilanza sul rispetto di queste norme è pure

demandata alle autorità pubbliche, in particolare alla BI. In questo senso si tratta di un altro ambito

che non verrà modificato dal MUVE. La vigilanza sulla tutela del cliente bancario rimarrà appannaggio

dell’autorità di vigilanza nazionale. Elemento giustificabile alla luce del fatto che le norme relative alla

trasparenza bancaria, non sono state tuttora oggetto di armonizzazione. Gli artt. 115 ss. effettuano

una serie di rinvii all’attuazione regolamentare da parte di altre autorità come per esempio il CICR che

ha un ruolo esclusivo ed incisivo. Il rapporto tra CICR e BI è problematico perché ci sono rapporti

giuridici tra privati che coinvolgono le banche e clienti, cioè soggetti terzi non vigilati, che subiscono

comunque una limitazione della loro autonomia, per la tutela di interessi pubblicistici. Molto spesso

però i principi legislativi possono essere integrati e derogati dall’azione regolamentare delle attività

creditizie. Abbiamo quindi una compressione dell’autonomia negoziale verso soggetti non vigilati da

parte di autorità amministrative indipendenti.

Abbiamo distinto in queste ultime lezioni tra organizzazione e operatività dell’impresa bancaria, ma si

tratta di due elementi strettamente connessi. La banca per rispettare tutti questi presidi deve avere

infatti una struttura organizzativa adeguata. Tant’è che la BI, che vigila sul rispetto di queste norme

contrattuali, se ravvisi delle criticità, può emanare provvedimenti non solo relativi all’operatività

(ordinanza di sospensione della stipulazione di una serie di rapporti contrattuali) ma anche relativi alla

struttura organizzativa.

Dettagli
A.A. 2014-2015
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.