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30.04.2014
OPERATIVITÀ BANCARIA NELLA RELAZIONE TRA BANCA E CLIENTE
Queste norme sono contenute negli artt. 115 ss. TUB, titolo VI. Si applicano a qualsiasi rapporto
bancario o finanziario svolto da banche e intermediari finanziari nel territorio italiano. Quindi qualsiasi
rapporto di finanziamento, di mutuo, di conto corrente, apertura di credito ecc. non si applicano invece
ai sevizi e alle attività d'investimento anche se svolte dalla banca. Non perché in questo caso non ci
siano necessità di tutela per il cliente ma perché la tutela speciale per attività d'investimento è
qualitativamente diversa e cioè dell’integrità ed efficienza del mercato mobiliare. La natura giuridica è
infatti notevolmente diversa. Ai rapporti d’investimento non sia applicheranno le norme degli artt. 115
ss. TUB ma le norme degli artt. 21 ss. TUIF. Quindi abbiamo un doppia ambito di applicabilità. Mentre
poi la tutela richiesta per i rapporti contrattuali tipicamente bancari serve per tutelare non solo il cliente
ma anche la stabilità del sistema bancario, l'interesse in questo caso tutelato è sempre l'efficienza del
mercato. In secondo luogo, il riferimento pressoché costante è relativo al rapporto tra banca e cliente.
Spesso poi non si distingue tra cliente persona fisica e giuridica piuttosto che consumatore e
operatore qualificato. In linea di principio, le norme che vedremo oggi si applicano ad ogni cliente
indipendente dalla qualità del cliente bancario. Perché non ci sono differenziazioni di disciplina che
sarebbero comunque giustificabili? Perché queste norme speciali sono sicuramente previste dal
legislatore del 1993 a tutela del cliente quale controparte contrattuale debole. Inoltre si tratta di norme
funzionali sì alla tutela del cliente ma anche alla tutela delle istanze compendiate nell'art. 5 TUB. Cioè
sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività
del sistema finanziario. Anche queste norme sono funzionali alla tutela di questi interessi. Ma perché
anche una disciplina speciale può essere funzionale alla tutela di queste istanze? Sicuramente c'è un
tema relativo all'assunzione dei rischi, però in realtà si tratta di assunzione dei rischi da parte della
banca. L’apparato di queste norme serve in realtà a consolidare la fiducia che la generalità del
pubblico ripone nella correttezza e nella trasparenza dei rapporti contrattuali che la banca va a
stipulare. So sostanzialmente che la controparte è obbligata a determinati adempimenti. Questo nesso
si trova in particolare all'interno dell'art. 127 TUB: “le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal
presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5, alla trasparenza delle
condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela”.
È un aspetto importantissimo: ci si occupa di norme relative a rapporti giuridici tra privati ma connotate
da una significativa valenza pubblicistica, quindi anche dirette al perseguimento di interessi pubblici,
l’ottica di tutela è quella del sistema. Il controllo e la vigilanza sul rispetto di queste norme è pure
demandata alle autorità pubbliche, in particolare alla BI. In questo senso si tratta di un altro ambito
che non verrà modificato dal MUVE. La vigilanza sulla tutela del cliente bancario rimarrà appannaggio
dell’autorità di vigilanza nazionale. Elemento giustificabile alla luce del fatto che le norme relative alla
trasparenza bancaria, non sono state tuttora oggetto di armonizzazione. Gli artt. 115 ss. effettuano
una serie di rinvii all’attuazione regolamentare da parte di altre autorità come per esempio il CICR che
ha un ruolo esclusivo ed incisivo. Il rapporto tra CICR e BI è problematico perché ci sono rapporti
giuridici tra privati che coinvolgono le banche e clienti, cioè soggetti terzi non vigilati, che subiscono
comunque una limitazione della loro autonomia, per la tutela di interessi pubblicistici. Molto spesso
però i principi legislativi possono essere integrati e derogati dall’azione regolamentare delle attività
creditizie. Abbiamo quindi una compressione dell’autonomia negoziale verso soggetti non vigilati da
parte di autorità amministrative indipendenti.
Abbiamo distinto in queste ultime lezioni tra organizzazione e operatività dell’impresa bancaria, ma si
tratta di due elementi strettamente connessi. La banca per rispettare tutti questi presidi deve avere
infatti una struttura organizzativa adeguata. Tant’è che la BI, che vigila sul rispetto di queste norme
contrattuali, se ravvisi delle criticità, può emanare provvedimenti non solo relativi all’operatività
(ordinanza di sospensione della stipulazione di una serie di rapporti contrattuali) ma anche relativi alla
struttura organizzativa.