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Operatività bancaria nella relazione tra banca e cliente

Queste norme sono contenute negli artt. 115 ss. TUB, titolo VI. Si applicano a qualsiasi rapporto bancario o finanziario svolto da banche e intermediari finanziari nel territorio italiano. Quindi qualsiasi rapporto di finanziamento, di mutuo, di conto corrente, apertura di credito ecc. non si applicano invece ai servizi e alle attività d'investimento anche se svolte dalla banca.

Non perché in questo caso non ci siano necessità di tutela per il cliente, ma perché la tutela speciale per attività d'investimento è qualitativamente diversa e cioè dell’integrità ed efficienza del mercato mobiliare. La natura giuridica è infatti notevolmente diversa. Ai rapporti d’investimento non si applicheranno le norme degli artt. 115 ss. TUB ma le norme degli artt. 21 ss. TUIF. Quindi abbiamo un doppio ambito di applicabilità.

Mentre poi la tutela richiesta per i rapporti contrattuali tipicamente bancari serve per tutelare non solo il cliente ma anche la stabilità del sistema bancario, l'interesse in questo caso tutelato è sempre l'efficienza del mercato. In secondo luogo, il riferimento pressoché costante è relativo al rapporto tra banca e cliente. Spesso poi non si distingue tra cliente persona fisica e giuridica piuttosto che consumatore e operatore qualificato.

In linea di principio, le norme che vedremo oggi si applicano ad ogni cliente indipendentemente dalla qualità del cliente bancario. Perché non ci sono differenziazioni di disciplina che sarebbero comunque giustificabili? Perché queste norme speciali sono sicuramente previste dal legislatore del 1993 a tutela del cliente quale controparte contrattuale debole.

Inoltre si tratta di norme funzionali sì alla tutela del cliente ma anche alla tutela delle istanze compendiate nell'art. 5 TUB. Cioè sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario. Anche queste norme sono funzionali alla tutela di questi interessi. Ma perché anche una disciplina speciale può essere funzionale alla tutela di queste istanze?

Sicuramente c'è un tema relativo all'assunzione dei rischi, però in realtà si tratta di assunzione dei rischi da parte della banca. L’apparato di queste norme serve in realtà a consolidare la fiducia che la generalità del pubblico ripone nella correttezza e nella trasparenza dei rapporti contrattuali che la banca va a stipulare. So sostanzialmente che la controparte è obbligata a determinati adempimenti. Questo né si trova in particolare all'interno dell

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

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