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TRASPARENZA
La legge 154 del 1992, legge sulla (ha avuto vita breve), è stata abrogata nell'anno successivo e fatta confluire nel Testo Unico Bancario all'ART 115 e seguenti, abrogata tutta tranne un articolo, il 10 (contenuto nel codice civile), riguardante la fideiussione omnibus, è stato aggiunto un limite all'importo della stessa.TITOLO VI
Tub importante per mantenere la concorrenza tra le banche e non essere norme che tutelano il cliente, quest'ultimo è tutelato solo indirettamente da queste norme. Il tub è stato DELEGIFICATO. (delegificare= sottrarre una determinata materia dalla disciplina di legge e disciplinarla con norme di rango inferiore) ART 115 tub le norme di tale articolo vengono applicate alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle BANCHE (italiane e non) e dagli INTERMEDIARI FINANZIARI. Ciò è diverso da quanto detto dalla regola generale, secondo cui ogni banca applica le norme delproprio paese d'origine.
ART 23 tuf → sottrae alle norme di trasparenza del tub alcune attività finanziarie, come: il servizio d'investimento. Per quanto riguarda le "attività miste", se prevale la parte bancaria si applicano le norme del tub, se prevale la parte finanziaria si applicano le norme del tuf.
ART 116 tub → pubblicità (a cosa è tenuta la banca prima che si venga a creare il contratto bancario) Norma di trasparenza dell'attività bancaria prima della stipulazione del contratto. Le banche e gli intermediari devono rendere noti ai clienti le condizioni economiche che garantiscono la sicurezza informativa. (DIVIETO DI RINVIO AGLI USI)
Queste norme si applicano alle operazioni svolte nel territorio della REPUBBLICA. La Banca d'Italia chiarisce questi dubbi. (es. server in Italia-italiane, server europeo-dipende dalla lingua con cui sono scritte le operazioni)
Nel caso di vendita di titoli di stato COMMA 2, è
inserito nel tub e non neltuf perché è stato scritto nel 1993 e il tuf nel 1998. Tutto ciò che riguarda la trasparenza oltre a questo è inserito nelle norme secondarie. Il CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio, organo di vigilanza presieduto dal ministro dell'economia e delle finanze) inizialmente aveva previsto 3 strumenti pubblicitari: 1. AVVISO SINTETICO: da presentare al pubblico, circa le peggiori condizioni cui si poteva incombere. 2. FOGLI INFORMATIVI ANALITICI: le banche dovevano predisporre degli opuscoli (in base all'operazione) e dovevano dare informazioni più dettagliate sul tipo di contratto e le varie condizioni peggiori per i clienti. 3. DOCUMENTO DI SINTESI: conteneva le condizioni economiche che la banca offriva a quel determinato cliente. Nel 2009 le cose sono cambiate, il foglio informativo da informazioni sulla banca ed è stato eliminato l'avviso sintetico e inserito un cartello che indicaI principali diritti del cliente sono:
- Il contratto è redatto per iscritto e una copia va consegnata al cliente.
- Le informazioni pubblicizzate non sono offerte al pubblico e il contratto non si conclude con l'accettazione del cliente.
- La banca è tenuta a presentare una guida su come fare ogni tipo di operazione.
È importante distinguere tra atti dispositivi e di costituzione di un contratto. Ad esempio, per creare un conto corrente è necessaria la firma, mentre per un bonifico no. Se siamo di fronte ad operazioni occasionali e se l'importo è modesto (<5000 euro), non è necessaria la forma scritta. In caso di mancanza della forma richiesta, il contratto è nullo.
agli usi– si ritiene nulla la clausola e non tutto il contratto;
in caso di applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate la inclausola è nulla, ma non l’intero contratto;
COMMA 8– la Banca d’Italia può prevedere che alcuni contratti abbiano forma predeterminata, ed ogni contratto difforme è da considerarsi nullo.
Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto: precontrattuale, contrattuale e periodica.
11/11/2019
I rapporti bancari sono contratti di massa e le modificazioni possono avvenire anche per situazioni di carattere generale. Es. se un cliente diventa più rischioso la banca può decidere di continuare ad erogargli il credito ma aumenterà i tassi d’interesse.
ART 118 tub– ius variandi.
Comma 1– nei contratti a tempo indeterminato la banca può modificare unilateralmente le condizioni del contratto anche senza il consenso del cliente, ma in determinate condizioni (es.
Una volta doveva essere garantita l'informazione al cliente tramite La Gazzetta Ufficiale, il cliente entro 15 giorni poteva decidere di rifiutare le nuove condizioni).
Comma 2: Lo ius variandi è ammesso quando il cliente ha espressamente riconosciuto il potere alla banca e questa variazione discenda da un giustificato motivo. La Banca deve inviare in forma scritta o PEC la richiesta di modifica contrattuale con preavviso di almeno 2 mesi. Queste modifiche non possono implicare l'introduzione di nuove clausole, ma solo la modifica di clausole già esistenti. Queste modificazioni sono sempre gratuite per il cliente e quest'ultimo non deve quindi pagare. Vanno inoltre evidenziate le modifiche con alcuni accorgimenti grafici, infine con il resoconto annuale vanno indicate quante variazioni ci sono state nel corso dell'anno.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, lo ius variandi è consentito solo se non riguarda tassi d'interessi.
ART 119 tub - Comunicazioni periodiche alla clientela
COMMA 1 - Nei contratti di durata i soggetti indicati all'ART 115 rendono al cliente una comunicazione chiara in merito al rapporto e il CICR indica le modalità con cui vanno fornite.
COMMA 2 - Per i contratti di conto corrente l'estratto conto va inviato a discrezione del cliente 1 volta all'anno o con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione da parte del cliente gli estratti conti si intendono approvati tacitamente trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
L'estratto conto non viene inviato con posta raccomandata quindi come si fa a provare che la ricezione è avvenuta in data X? La prova può essere fornita tramite presunzione (se nella stessa via del cliente ce ne sono altri che l'hanno ricevuta in data X si può presumere la data in cui sarebbe avvenuta la ricezione).
Se il contratto prevede una clausola con condizioni contrattuali diverse dalle norme, prevale la norma più favorevole per il cliente. Nel codice civile l'ART 1832 2 COMMA L'approvazione non preclude l'impugnazione dello stesso, che deve avvenire, entro 6 mesi dalla ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, tramite raccomandata. Tra i 60 giorni e i 6 mesi cosa prevale? La norma del codice e del tub si fondono, fino al 60 giorno il cliente può contestare l'estratto conto. Dal giorno 61 l'onere della prova non grava sulla banca ma sul cliente. (es. domanda: chi è il cliente in un rapporto al portatore? Dipende, c'è chi pensa sia l'ultimo e chi pensa sia il primo). Il cliente, o colui che gli succede, ha il diritto di ottenere a proprie spese la documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, non oltre 90 giorni. ART 120 bis Il cliente può recedere in.Ogni momento dal contratto bancario (a favore della concorrenza bancaria) Il cliente oggi ha diritto ad una riduzione proporzionale dei costi nel caso di estinzione prematura di un finanziamento. Le spese diverse dagli interessi sono però oggetto di contenzioso attuale (es. spese notarili o perizie)
CAPO II-CREDITO AI CONSUMATORI
Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi non imprenditoriali, non commerciali, non artigianali, non da libero professionista e che quindi sta agendo come persona comune.
Il consumatore deve conoscere alla perfezione qual è il costo del credito.
ART. 124 bis tub può succedere che il consumatore non sia in grado di capire quanto peso finanziario può sopportare, quindi il soggetto che sta concedendo lo stesso deve valutare la situazione creditizia del cliente. Fino a qualche tempo fa una valutazione del genere era impossibile, mentre oggi grazie a varie banche dati ciò diventa possibile.
CAPO III-REGOLE GENERALI E
CONTROLLIART 127 tub– COMMA 1–Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. COMMA 2– Le nullità previste dal seguente titolo operano soltanto dal cliente e possono essere fatte valere d’ufficio dal giudice. (NULLITA’ RELATIVA)12/11/2019 COMMA 01–Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre all’art. 5 (tratta della vigilanza), alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca D’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.Se un cliente entra in banca e apre un conto corrente, le Autorità creditizie non si devono prefissare come obiettivo la tutela del cliente della banca. (art.5)ART 128 tub–La Banca d’Italia può dettare delle norme, può
chiedereinformazioni alle banche o fare ispezioni. Sono i 3 principi del potere di vigilanza. La Banca d'Italia riceve spesso esposti dai clienti che informano l'autorità relativamente a segnalazioni, ma se il privato vuole iniziare una controversia nei confronti della banca deve rivolgersi al giudice civile e non alla Banca d'Italia. Nel contempo la Banca d'Italia, senza avvisare il cliente, scrive una lettera alla banca che il cliente lamenta, chiedendo chiarimenti. La suddetta banca è tenuta a spiegare le motivazioni di tale manovra, se si scopre un illecito il cliente verrà ristorato. Se le lamentele sono varie, allora la Banca d'Italia mette in atto le manovre di vigilanza e potrà mettere in atto un'ispezione e, in caso, irrogare sanzioni. ART 128 bis tub I soggetti di cui all'art 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.