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LEZ N° 07 IL MODELLO DI BANCA NELLE DIVERSE EPOCHE STORICHE

A partire dal XII secolo, si comincia a registrare una sempre maggiore diffusione di mercanti

specializzati in operazioni finanziarie come la concessione di crediti al fine di consentire il

differimento dei pagamenti. Nel medioevo si sviluppò una prima significativa attività bancaria. In un

primo momento tale attività era esercitata da Enti religiosi e consisteva prevalentemente nella

concessione di prestiti grazie ai proventi derivanti dalla gestione di beni immobiliari. In detto

contesto, infatti, le attività finanziarie rivestivano un ruolo marginale. La diffusione delle attività

finanziarie avvennesoprattutto grazie all’attività dei mercanti che lavoravano, soprattutto nelle

grandi città, con capitali propri e solo in misura minore con capitali derivanti dai depositi effettuati. I

“cambiavalute” erano soggetti che, soprattutto in periodi di crisi, offrivano il cambio di valute estere

con moneta locale e, applicando determinate tariffe per tali servizi, arrivavano a guadagnare cifre

significative. Nel XVI secolo, accanto all’attività dei mercanti, fu particolarmente significativo il ruolo

assolto da soggetti privati che prestavano denaro in cambio di interessi. In detto periodo va

registrata anche la nascita dei monti di pietà: istituzioni che effettuavano prestiti dietro pegno.

LEZ. N° 08 GLI ISTITUTI DI EMISSIONE E LO SVILUPPO DELLE BANCHE NEL 19 SECOLO

. Gli Istituti di emissione e lo sviluppo delle banche nel XIX secolo Gli Istituti di emissione si sono

sviluppati in seguito all’attività di alcuni intermediari a partire dalla seconda meta del XVII secolo,

soprattutto in Inghilterra. La Bank of England, infatti, rilasciava come prova della passività

sussistente un titolo al portatore che conferiva a quest’ultimo un diritto ad ottenere a vista un

pagamento in moneta di una cifra pari a quella riportata nel titolo. Proprio grazie agli Istituti di

emissione si è sviluppata in maniera significativa la creazione di moneta dal credito. L’Istituto

concedeva prestiti (soprattutto nella forma dello sconto di cambiali) così da mettere a disposizione

degli imprenditori mezzi di pagamento, rappresentati dai propri debiti verso il pubblico. All’inizio del

XIX secolo si affermarono quelle che possono essere definite come le banche di deposito. Tali istituti,

come visto, concedevano prestiti attraverso le risorse che pervenivano tramite la stipulazione dei

contratti di deposito; tali prestiti non rivestivano un’unicaforma e spesso consistevano in operazioni

di credito a breve termine come lo sconto di cambiali con il quale i commercianti potevano ottenere

una certa liquidità.

LEZ. N° 09 LA BANCA MODERNA IN ITALIA

La banca moderna in Italia Si suddivide lo sviluppo della banca moderna in Italia in diversi periodi. °

Un primo periodo comincia con l’unità d’Italia e termina nel 1926: anno in cui viene emanata la prima

legge bancaria (R.D.L. 7/9/1926 n. 1511 ed il R.D.L. 6/11/1926, n. 1830). In questo lasso di tempo, è

possibile constatare come l’impresa bancaria italiana fosse assoggettata al diritto comune. Non

sussisteva un diritto bancario volto a dettare norme specifiche. ° Un secondo periodo va dal 1926 al

periodo precedente all’emanazione della legge bancaria 19361938. Tali anni sono stati caratterizzati

dalla grande crisi economica che ha modificato in maniera significativa il ruolo degli istituti bancari.

Anche in Italia, venne unificata la competenza ad emettere i titoli di banca. Ciò avvenne nel 1926,

quando venne individuato nella Banca d’Italia l’unico soggetto autorizzato all’emissione di tali titoli.

Al contempo si assistette all’emanazione dei provvedimenti per la tutela del risparmio. Inoltre, venne

emanata la prima legge bancaria, caratterizzata dall’imposizione di particolari regole di gestione e

del controllo pubblico sulle banche affidato alla Banca d’Italia. A seguito della crisi del 29, seguì in

Italia un periodo di risanamento bancario che va dal 1931 al 1936, caratterizzato dalla creazionedi un

Ente pubblico (l’Istituto per la ricostruzione industriale) che in un primo momento rilevò le

partecipazioni azionarie detenute dalle tre maggiori banche di deposito italiane divenendo

l’azionista di controllo delle principali società industriali italiane e, di poi, acquistò azioni delle stesse

tre banche, diventando azionista unico di Banco di Roma, Banca Commerciale e Credito Italiano.

LEZ N° 10 DALLA LEGGE BANCARIA DEL 1936 AI PRIMI ANNI 90

Nel 1936 venne emanata una nuova legge bancaria che rimase inalterata fino al 1993, quandonacque

il Testo Unico Bancario. La legge era stata emanata per perseguire un obiettivo di stabilità e con linee

guida. Inoltre, serviva per dare allo Stato un controllo globale sul mercato

finanziario. Il periodo successivo che va dagli anni ’40 agli anni ’90, si caratterizza per la rigida difesa

del principio di separatezza tra banche e industria (art. 41). Negli anni settanta, si senti la ncessità di

modificare le regole del sistema bancario. Infatti si cominciò a registrare la nascita deiprodotti

finanziari e dei nuovi servizi di investimento. Si registrarono anche Antitrust, Consob e Covip. La

trasformazione avviene per mezzo della legge 30 luglio 1990 n. 218. Trattto di Maastricht 1992. Testo

Unico 1993. Tutela risparmio 2005. Market Abuse 2006. Recep Mifid

2007. Lezione

LEZ. 12 LE FONTI E IL DIRITTO BANCARIO

Le fonti dell’ordinamento italiano possono essere classificate secondo diversi criteri. In applicazione

del criterio gerarchico, al vertice ad un’immaginaria piramide gerarchica, si trovanola Costituzione e

le leggi costituzionali. Le fonti primarie del diritto gerarchicamente sotto- ordinate rispetto alla

Costituzione sono: - legge; - decreti legge; - decreti legislativi nazionali e leggi regionali. Fra le fonti

secondarie assumono particolare rilievo: - i regolamenti; - e, da ultimo. gli usi e le consuetudini.

Particolarmente importante è il ruolo della normativa europea nell’ambito del diritto bancario,

contenuta nei Trattati che hanno un valore in astratto assimilabile a quello delle costituzioni

nazionali. Nei trattati è dettata la disciplina delle fonti di diritto derivato che sono rappresentate: -

dai regolamenti (assimilabili alle fonti primarie); - dalledirettive; - dalle decisioni; - dalle

raccomandazioni; - dai pareri.

LEZ. 13. Le obbligazioni bancarie

Le obbligazioni rappresentano la forma alternativa di raccolta del risparmio più diffusa nel mercato

italiano. In seguito all’emanazione del TUB, ogni Istituto bancario ha la possibilità di emettere

obbligazioni. È tuttavia fondamentale distinguere tra le obbligazioni emesse dalle società disciplinate

dall’art. 2410 c.c. Ciò in quanto è direttamente la legge a prevedere che alle obbligazioni bancarie non

si applichi gran parte delle norme previste per quelle emesse dalle società. Le obbligazioni bancarie

possono essere sicuramente definite come titoli rappresentatividi un debito e sono, pertanto,

annoverabili tra i titoli di credito. Si tratta di titoli per cui è previstauna durata minima pertanto le

obbligazioni bancarie sono annoverate tra i titoli di credito a medio/lungo termine.

LEZ 13. I buoni fruttiferi ed i certificati di deposito

I buoni fruttiferi e i certificati di deposito sono titoli rappresentativi della sussistenza di un deposito

bancario. Il TUB disciplina un’ampia possibilità di emettere titoli rappresentativi di depositi.

Peraltro, nella prassi gli unici titoli che concretamente vengono emessi sono proprio i buoni fruttiferi

ed i contratti di deposito. Per entrambe le tipologie dei titoli in questione (: buonifruttiferi e

certificati di deposito), è previsto un limite massimo di durata pari a 5 anni, essendo gli stessi emessi

sulla base di un rapporto individuale che, nella maggioranza dei casi, è a breve termine.

LEZ. 13. I pronti contro termine

Operazione che comporta la vendita di una determinata quantità di titoli con il contemporaneo

riacquisto entro un termine prestabilito di un pari quantitativo di titoli della stessa specie da parte

della medesima controparte ad un prezzo stabilito. Tale operazione è la conclusione di duecontratti

distinti con effetto simile (anche se non identico) a quello del contratto di riporto, disciplinato dal

codice civile, art. 1548.

LEZ.13 Gli strumenti più diffusi per la raccolta del risparmio

Il contratto tipico per la raccolta del risparmio è, il contratto di deposito bancario. Già dalla metàdegli

anni ’70 gli Istituti bancari iniziarono a raccogliere il risparmio con modalità diverse rispettoal

contratto di deposito. In particolare, si vuole fare riferimento all’emissione di titoli come i certificati

di deposito e i buoni fruttiferi. Oltre ai contratti di deposito, pronti contro termine, certificati, buoni

del tesoro, obbligazioni.

LEZ 13. Le forme contrattuali alternative al deposito bancario

Abbiamo diversi modelli negoziali per la raccolta del risparmio, rappresentati in larga parte dai

titoli di credito. Nel diritto dei contratti si è, infatti, registrato un ricorso sempre maggiore ai

contratti atipici. Detti contratti si sono spesso dimostrati essenziali per trovare un migliore

contemperamento dei diversi interessi delle parti contrattuali a fronte delle nuove esigenze da

soddisfare nella realtà empirica.

LEZ. 13. L'esercizio dell'attività di intermediazione creditizia: le formecontrattuali

L’attività di intermediazione creditizia può essere esercitata con diverse forme contrattuali ciascuna

delle quali può essere riferita all’attività di raccolta del risparmio o dell’esercizio delcredito. Il

contratto tipico per la raccolta del risparmio è il contratto di deposito bancario.

Peraltro, già dalla metà degli anni ’70 gli istituti bancari iniziarono a raccogliere il risparmio con

modalità diverse rispetto al contratto di deposito. In particolare, si vuole fare riferimento

all’emissione di titoli come i certificati di deposito e i buoni fruttiferi. Gli strumenti più diffusi per la

raccolta del risparmio sono: - i contratti di deposito; - i pronti contro termine; - i buoni fruttiferi; - i

certificati di deposito; - le obbligazioni.

LEZ. 14. L'attività di erogazione del credito

Pur in mancanza di una disciplina specifica, nel Testo Unico Bancario è possibile riscontrare diversi

riferimenti ad attività che, pur diverse tra loro, sono tutte riconducibili all’esercizio del credito. Dette

attività, infatti, pur essendo diverse tra loro, vengono utilizzato al fine di garantire:

- al soggetto richiedente una determinata somma di denaro; e - e all’istituto di credito la

possibilità di poter pe

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A.A. 2025-2026
198 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Corcioni Nicola.