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13.03.2014
I PRINCIPI DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Altre norme del 1993 risultano essere oggi molto moderne.
Art. 5 TUB: è una delle norme cardine dell’ordinamento Bancario, emerge la volontà
del legislatore di individuare le finalità cui devono sottostare le autorità di vigilanza;
inoltre l’articolo individua queste finalità come regole di condotta degli operatori e i
principi legislativi su cui si fonda la disciplina di tutto il TUB:
• Sana e prudente gestione
• Stabilità complessiva
• Efficienza
• Competitività
• Osservanza delle disposizioni in materia creditizia
Si tratta di principi molto generali -> scelta di individuare tali principi per consentire
margini di discrezionalità nell’esercizio dell’attività bancaria. La discrezionalità è
strumentale ad un sistema di vigilanza elastico che adatta la norma al caso concreto.
Tali finalità così ampie avevano posto il problema di un possibile ritorno al passato ->
si metteva in luce la dubbia natura dell’art. 5 e molto moderno dopo la crisi, a livello
UE si è prodotta una sequela di norme che limitano le autorità di vigilanza nazionale a
garantire la stabilità finanziaria -> il legislatore UE l’ha resa di forte importanza
pubblica. L’art. 5 va letto chiaramente in modo da delineare un modello di vigilanza
finalizzato non ad indirizzare il sistema ma ad evitare i rischi per il sistema stesso.
L’obiettivo è quindi quello di evitare che si creino rischi nel sistema bancario che si
propaghino poi anche nel sistema finanziario ed economico più in generale. Quando si
parla di sistema, non si parla di un sistema da indirizzare, il legislatore vuole
sottolineare piuttosto come nel sistema bancario sia centrale la connessione di
operatività degli operatori per l’enorme sistema di scambio imprescindibile tra i vari
operatori. Non si stabilisce una gerarchia tra i vari principi previsti, si tratta di criteri
tutti sullo stesso piano; a volte entrano in conflitto gli uni con gli altri (stabilità vs
competitività del sistema); la BI, in tali situazioni, interviene a seconda dei casi per
contemperare gli interessi in gioco.
Sana e prudente gestione: è un’espressione letteralmente riproposta dalla prima
direttiva bancaria, a proposito della disciplina della partecipazione al capitale sociale
delle banche non tutti possono acquistare percentuali notevoli di capitale.
Art. 6 TUF: “Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate
a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le
informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione
internazionale.”
Art. 7 TUF: “La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri a esse assegnati
dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle
medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla
Banca d’Italia e alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel
presente decreto, un’indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto,
notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette
autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d’Italia e della Consob durante l’espletamento
dell’indagine.”
Art. 8 TUF: “Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e
le informazioni in possesso della Banca d'Italia.”