I principi dell’attività bancaria
Altre norme del 1993 risultano essere oggi molto moderne. L'articolo 5 del TUB è una delle norme cardine dell’ordinamento bancario e emerge la volontà del legislatore di individuare le finalità cui devono sottostare le autorità di vigilanza. Inoltre, l’articolo individua queste finalità come regole di condotta degli operatori e i principi legislativi su cui si fonda la disciplina di tutto il TUB:
- Sana e prudente gestione
- Stabilità complessiva
- Efficienza
- Competitività
- Osservanza delle disposizioni in materia creditizia
Si tratta di principi molto generali. La scelta di individuare tali principi permette margini di discrezionalità nell’esercizio dell’attività bancaria. La discrezionalità è strumentale ad un sistema di vigilanza elastico che adatta la norma al caso concreto. Tali finalità così ampie avevano posto il problema di un possibile ritorno al passato, mettendo in luce la dubbia natura dell’articolo 5. Molto moderno dopo la crisi, a livello UE si è prodotta una sequela di norme che limitano le autorità di vigilanza nazionale per garantire la stabilità finanziaria. Il legislatore UE l’ha resa di forte importanza pubblica.
L’articolo 5 va letto chiaramente in modo da delineare un modello di vigilanza finalizzato non ad indirizzare il sistema ma ad evitare i rischi per il sistema stesso. L’obiettivo è quindi quello di evitare che si creino rischi nel sistema bancario che si propaghino poi anche nel sistema finanziario ed economico più in generale. Quando si parla di sistema, non si parla di un sistema da indirizzare; il legislatore vuole sottolineare piuttosto come nel sistema bancario sia centrale la connessione di operatività degli operatori per l’enorme sistema di scambio imprescindibile tra i vari operatori. Non si stabilisce una gerarchia tra i vari principi previsti, si tratta di criteri tutti sullo stesso piano; a volte entrano in conflitto gli uni con gli altri (stabilità vs competitività del sistema). La BI, in tali situazioni, interviene a seconda dei casi per contemperare gli interessi in gioco.
Sana e prudente gestione: è un’espressione letteralmente riproposta dalla prima direttiva bancaria, a proposito della disciplina della partecipazione al capitale sociale delle banche non tutti possono acquistare percentuali notevoli di capitale.
Articolo 6 del TUF: “Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal cons...
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