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20.03.2014
Tale provvedimento è stato preso perché c’era un problema di adeguamento ma si è anche
cercato di favorire le banche che dovevano essere dotate di requisiti superiori rispetto al passato, a
se
guito dell’entrata in vigore di Basilea III. Si temeva che tale provvedimento potesse passare come
un contrasto alle direttive contro gli aiuti di stato. Si era approvato l’aumento di capitale 23.12.2013
perché le banche potessero già scrivere tali nuovi valori nel bilancio chiuso al 31.12.2013 -> ma
UE ha stabilito che tale innalzamento in merito a Basile III non ha il minimo valore: se ne sta
ancora discutendo. Le banche si stanno anche preoccupando della possibile minusvalenza
derivante dall’iscrizione del valore nominale delle quote eccedenti il 3%. Mentre in una normale
spa l’aumento nominale del capitale trova una sua giustificazione per via dei mezzi patrimoniali per
i quali i soci hanno contribuito; in BI la giustificazione è molto più debole in quanto i partecipanti
non hanno contribuito con mezzi patrimoniali propri.
Art. 6.6: nel bilancio le quote devono essere iscritte nel comparto delle attività finanziarie detenute
per la negoziazione, ai medesimi valori; questo a partire dall’esercizio 31.12.2014.
ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLA BI
I cambiamenti più significativi erano stati introdotti con la l. n. 262/2005. Sia assemblea che
consiglio superiore non possono avere ingerenze nello svolgimento delle attività pubbliche della BI
-> c’era qualcosa di simile, ma lo si è voluto sottolineare ed esplicitare (art. 5 e anche in statuto
BI). La BI ha una struttura che ricorda molto quella di una spa (era nata come società anonima).
Organi:
• Assemblea dei partecipanti: sia ordinaria, che straordinaria. L’assemblea si convoca
presso la sede centrale a Roma: con la partecipazione del Governatore si presenta la
relazione sull’attività svolta e le considerazioni del Governatore; si approva il bilancio e la
distribuzione degli utili. Il progetto di bilancio viene proposto dal consiglio Superiore.
• Consiglio Superiore: 13 consiglieri+ il governatore. Si nomina non in assemblea presso
sede centrale ma la proposta viene formulata da un comitato interno al consiglio superiore,
tutto cio consente una maggiore separazione dei partecipanti dall’amministrazione (si
prevedono requisiti che i candidati devono possedere). Dura in carica 5 anni ed è
consentito il rinnovo per 2 volte.
• Governatore: prima del 2005 era nominato dal Consiglio Superiore: potevano esservi
influenze dei partecipanti ed era un incarico a vita. Dopo il 2005 la nomina avviene con
decreto del presidente della repubblica su proposta del consiglio dei ministri, e contestuale
parere del consiglio superiore. Inoltre la durata è di 6 anni rispetto ai quali è consentito un
solo rinnovo. Il governatore è revocabile per gravi mancanze o se non soddisfi più
condizioni richieste per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali. Il governatore ha
rappresentanza nei confronti dei 3i; può assumere individualmente alcuni provvedimenti ma
questo nell’ambito del direttorio.
• Direttorio: governatore + direttore generale + 2 vicedirettori generali. Il voto del
governatore vale doppio. Direttore e vice vengono nominati formalmente dal consiglio
superiore ma delibera deve essere adottata su proposta del governatore e la nomina deve
essere approvata con decreto del presidente della repubblica, di concerto con il Ministero
dell’Economia e sentito il consiglio dei ministri, la durata in carica è di 6 anni.