Cambiamenti legislativi e implicazioni per le partecipazioni bancarie
Il 20 marzo 2014, una delle principali preoccupazioni del legislatore è stata la posizione predominante di Intesa San Paolo e UniCredit. Secondo l'art. 6.5 lett. C, entro 36 mesi è consentito il superamento della soglia del 3%, applicando il correttivo del congelamento dei diritti di voto che eccedono tale limite. Tuttavia, non vengono esclusi i diritti patrimoniali.
BI ha aumentato il capitale prima della l. n. 5/2014, in base a una disposizione che prevedeva l'aumento del capitale entro il 31 dicembre 2013. Sebbene 36 mesi possano sembrare un periodo lungo, è necessario per ristabilire gli equilibri, ma sembra anche che si voglia ritardare l'entrata in regime del sistema.
Autorizzazioni e modalità di intervento della BI
Secondo l'art. 4.6, per favorire il rispetto dei limiti, la BI è autorizzata ad acquistare partecipazioni proprie, con un limite temporale indefinito, e con modalità specifiche. Quando queste partecipazioni appartengono a BI, i diritti di voto sono congelati e i dividendi sono destinati a riserve statutarie. Questo dovrebbe rappresentare una sorta di intermediazione da parte di BI, che fornisce maggiori garanzie rispetto ad altri soggetti.
Problemi di governance e assetti patrimoniali
- Su assetti di governance: L'acquisto di azioni proprie crea confusione di ruoli, competenze e funzioni tra i vari organi. Questo è stato superato con il congelamento del diritto di voto.
- Su assetti patrimoniali: Si affronta il tema del valore nominale e reale del capitale, con il rischio di annacquamento del capitale di BI. Il legislatore non ha individuato limiti e criteri per l'acquisto di quote, si afferma solo che deve esserci autorizzazione del consiglio superiore e parere favorevole del collegio sindacale, come indicato nell'art. 36 Statuto BI. L'unico limite previsto è che il corrispettivo non può superare il valore nominale delle quote partecipative.
Dematerializzazione delle quote partecipative
È stata introdotta la possibilità di dematerializzare le quote partecipative per favorirne la negoziabilità. In precedenza, le quote erano rappresentate da titoli nominativi e il trasferimento avveniva mediante girata a un notaio, come un qualsiasi titolo di credito. Ora è necessario che il trasferimento venga annotato nel registro dei partecipanti presso la sede della BI, come previsto nell'art. 6.6 bis. Una volta perfezionato il trasferimento mediante girata, il consiglio superiore verifica, prima dell'annotazione nel registro, che sussistano tutti i requisiti. Questo processo potrebbe rendere il trasferimento inopponibile a BI se non è conforme.
La dematerializzazione delle quote implica che non devono necessariamente essere titoli fisici; alla carta si sostituisce l'annotazione contabile, che ha la stessa valenza legale. Tuttavia, la disciplina prevista dagli artt. 83-bis ss. del TUF non è compatibile in questo contesto.
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