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Estratto del documento

ECONDO ESTO NICO ANCARIO

Il mercato bancario, nonostante il primo Testo Unico, è comunque molto difficile, articolato, in

rapidissima trasformazione, e richiede sempre maggiori garanzie a tutela dei depositanti. Per

questo il legislatore interviene sul mercato bancario con un secondo Testo Unico del 1936, in cui

lo Stato cerca di vincolare ulteriormente rispetto a quanto già precedentemente fatto l’attività degli

operatori bancari estendendo gli strumenti giuridici, allargando il numero degli strumenti giuridici da

utilizzare, per controllare il comportamento delle banche su questa particolare tipologia di mercato.

Per questo il Testo Unico del 36:

• Prende lo strumento dell’autorizzazione ;

• Sottopone le banche al rispetto di alcuni atti posti in essere da Banca d’Italia . In particolare

le banche sono assoggettate alle cosiddette istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia, che

sono provvedimenti amministratavi aventi carattere imperativo volti a definire alcune

caratteristiche che l’attività bancaria deve possedere. Ad esempio attraverso le istruzioni di

vigilanza Banca d’Italia, secondo l’Art 32, dispone che le aziende di credito debbano

essere sottoposte, cioè debbano rispettare le istruzioni per le banche d’Italia in relazione a:

Forme tecniche dei bilanci ;

o Provvigione per i diversi servizi bancari .

o

Esiste un organo dello Stato che dice ai banchieri quali sono ad esempio le provvigioni che

devono richiedere per i propri servizi bancari. È un intervento autoritativo perché un organo

pubblico decide per degli imprenditori privati. L’interesse della Banca d’Italia che tutti

facciano i bilanci nello stesso modo è per avere la possibilità di un più facile confronto.

9.4 G C E

LI ARTICOLI DELLA OSTITUZIONE CONOMICA

Con la sottoposizione alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, essa comincia a vedere il suo

popolo delle banche: affinché io possa esercitare un controllo su di voi, voi dovete inviarmi dei

documenti tutti redatti allo stesso modo. Un mercato che era assolutamente di diritto privato, non

controllato dallo Stato, comincia progressivamente ad essere sempre più controllato dall’istituzione

pubblica. Con l’avvento della Costituzione repubblicana, precisamente all’Art 47, in realtà questo

concetto non cambia molto perché all’interno della nostra Carta Costituzionale ritroviamo alcuni

articoli che costituiscono la costituzione economica. Questi vanno a regolare le attività economiche

che si devono svolgere nel nostro paese. Gli Artt. più importanti sono 41, 42, 43 sulla libera

intrapresa economica, e 47 sulla tutela del risparmio.

L’Art 41 combinato con l’Art 43 sancisce alcuni punti fondamentali, ma come ogni articolo della

Costituzione, anch’essi sono frutto di un compromesso, e risentono delle impostazioni culturali che

i costituenti hanno messo al loro interno nello scriverli. Le impostazioni culturali presenti all’interno

dell’Assemblea Costituente sono: cattolici monteschiani, comunisti marxisti e repubblicano liberali.

Queste tre mentalità proprie di coloro che scrivono materialmente la Costituzione talvolta si

scontrano. Mentre i primi articoli trovano anche qualche punto di intesa, nella Costituzione

Economica è previsto lo scontro tra impostazioni culturali diametralmente opposte. L’Art 41

sancisce all’interno del nostro ordinamento il principio di libera intrapresa economica, e cioè che

la libertà economica è una delle espressioni della personalità dell’uomo. Si divide idealmente in 2

parti, una prima parte di grande apertura e una di chiusura:

Art 41 comma 1 . Prima parte. L’iniziativa economica privata è libera. Non esiste apertura

 più grande di questa, e si tratta di un’idea che appartiene ai liberali; 51

Art 41 comma 2-3 . Seconda parte. L’iniziativa economica privata non può svolgersi in

 contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla

dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni affinché l’attività

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali. Accanto

all’impronta liberistica si trova una mentalità a tutela dell’uomo, e una a valorizzazione

dell’intervento pubblico dello Stato sul mercato: idea cristiana e comunista.

Per quanto riguarda il comma 1 esso rappresenta un polo privatistico, ma nei commi 2-3 vi è una

limitazione all’attività economica privata in modo che essa sia regolata dallo Stato. Gli strumenti

attraverso cui lo Stato controlla la libera intrapresa economica sono le leggi, che determinano

programmi e controlli.

L’Art 41 viene ulteriormente aggravato dall’Art 43, un articolo molto importante perché segna una

grande incidenza dello Stato sul mercato:

Art 43

. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente oppure trasferire

 determinate imprese o categorie di imprese svolte dallo Stato o da enti pubblici o da

comunità di lavoratori o di utenti.

Queste imprese sono imprese relative ai servizi pubblici essenziali, fonti di energia, situazioni di

monopolio, che abbiano carattere di preminente interesse generale. Questo articolo fonda tutto il

grande intervento dello Stato nel settore di quelle che noi chiamiamo collettivizzazioni, e cioè

legittima lo Stato a riservare a se stesso o a propri enti pubblici particolari categorie di imprese:

grandi collettivizzazioni e nazionalizzazioni sono il trasporto municipale o le ferrovie dello Stato.

L’intervento dello Stato è molto penetrante, tanto che l’Art 43 dice che lo Stato si riserva, riserva a

se stesso e esclude gli altri. Da ciò non si sottrae nemmeno il mercato bancario ai sensi dell’Art 47.

L’art 47 sancisce un punto che a noi interessa relativamente all’ordinamento giuridico bancario. In

un certo senso recepisce l’impostazione pubblicistica contenuta nei due Testi Unici bancari del

1926 e del 1936, e sposa, aderisce ad essa, e cioè ad una logica per cui lo Stato è legittimato ad

intervenire sul mercato bancario.

Art 47 comma 1 . La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; la

 Repubblica disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Scinde in due la disciplina che deve regolare la raccolta del risparmio e quella che deve regolare

l’esercizio del credito. Tutte le attività bancarie si dividono proprio in queste due parti: una di

raccolta di fondi dal pubblico, una di erogazione di crediti. Tra queste ci deve essere un vincolo

funzionale: la banca assume, prende i depositi, ma non li può tenere nelle proprie casseforti, ma

deve restituire questi depositi tramite l’erogazione dei crediti alla comunità. Relativamente al primo

momento l’Art 47 dice che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio. Il governo dello Stato

italiano ha salvato delle banche per proteggere i risparmi dei risparmiatori: c’è un interesse

pubblico che lo Stato ritiene meritevole di essere conseguito, che è la condizione del risparmiatore.

L’Art 47 comma 1 seconda parte è rivolto alla seconda parte dell’attività bancaria, l’erogazione del

credito: la Repubblica disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Tre verbi che danno il

senso di un’impostazione protezionistica, un appoggio di diritto pubblico. Tre funzioni penetranti:

• Disciplinare : dettare regole primarie e secondarie atte a regolamentare il comportamento

degli esercizi di credito;

• Controllare : una funzione di diritto pubblico volta a verificare la rispondenza del

comportamento di un soggetto privato a determinati canoni definiti;

• Coordinare : non c’è nessuno degli interventi pubblici che non deve essere coordinato da un

soggetto pubblico, che ora è in capo alla Banca d’Italia. 52

L’Art 47 non è un articolo dirompente, ma è un articolo che non fa altro che recepire il Testo Unico

del 26 e del 36. Non dice niente di nuovo ma conferma e rafforza l’impianto pubblicistico di

regolamentazione del mercato. Accanto all’Art 47, solo con la riforma del titolo 5 della Costituzione

avvenuta ad opera della legge costituzionale del 2001, legge costituzionale numero 3, vi è l’Art

117, il quale sancisce che lo Stato possiede una competenza legislativa esclusiva, comma 2

lettera E, in tema del risparmio e dei mercati finanziari. Per la prima volta nel 2001 viene ribadita la

necessità di un impianto centrale e non regionale di regolazione del mercato finanziario

comprensivo della dizione bancaria.

L’Art 117 per la prima volta rafforza e sostiene la necessità che la disciplina normativa relativa alla

tutela del risparmio e al mercato finanziario sia unicamente ed esclusivamente posta in capo al

soggetto Stato, escludendo quindi tutti gli altri enti dalla disciplina normativa di questo tipo di

mercato, in particolare escludendo le regioni. Alle regioni in realtà viene ad essere concessa

unicamente ai sensi dell’Art 117 comma 3 la legislazione concorrente, in materia di casse di

risparmio rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a

carattere regionale. La Costituzione lascia che le regioni in concorrenza dello Stato possano

amministrare le singole realtà territoriali. L’Art 117 comma 3 prevede la potestà legislativa

concorrente per casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di

credito fondiario e agrario, sempre di carattere regionale.

La Costituzione è la nostra carta repubblicana, ai sensi dell’Art 47, che disegna e recepisce in toto

quella che è la necessità che lo Stato assuma il controllo del mercato del credito all’interno del

mercato regionale. L’Art 47 legittima che la regolazione del credito sia effettuata da

un’organizzazione pubblica ben precisa. Questa è composta a livello centrale da due organi molto

importanti:

• Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ;

• Banca d’Italia .

Tra l’uno e l’altro, in posizione di presidente del comitato interministeriale, vi è il Ministro per

l’Economia e le Finanze, il quale è anche organo autonomo che agisce attivando poteri di urgenza

in caso di crisi bancarie.

9.5 L A COMPOSIZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO

Il mercato finanziario si compone di tre settori molto importanti:

• Mercato bancario ;

• Mercato finanziario inteso in senso generale ;

• Mercato assicurativo .

Per il momento ci concentriamo sui primi due grandi settori. Il mercato bancario è caratterizzato

dalla presenza di alcuni

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federico ® di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Stefanelli Maria Alessandra.