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Integrazione Europea

L'integrazione europea ha avuto inizio dopo la II guerra mondiale sotto la spinta della necessità politica di rimuovere le cause di scontro tra i Paesi del Vecchio Continente per evitare una III guerra mondiale.

Punto di partenza del processo si ha nel 1950 quando viene siglata la Dichiarazione Schuman.

Si affermava che la fusione delle produzioni del carbone e delle acciaio sarebbe diventata la base comune per lo sviluppo economico che avrebbe rappresentato la causa dei conflitti tra Francia e Germania.

Si tratta del primo discorso in cui compare il concetto di Europa intesa come Unione Economica.

Ma già prima della Dichiarazione erano stati introdotti i concetti di pace e cooperazione. Lo dimostra la costituzione italiana in cui è scritto (art.11) che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla o libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Nel 1949 c'è quindi l'istituzione del Consiglio d'Europa (cde).

Nel 1950 il cde approva la Convenzione Europea x la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Cedu).

Nel 1951 parte l'avventura europea 6 stati (già membri del cde) istituiscono la Comunità del Carbone e dell'Acciaio (ceca) europeo primo traslamento di sovranità statuale.

Il processo d'integrazione può essere diviso in 3 fasi principali: fase istitutiva 1, fase di revisione 2, fase 3 (sovranazionale).

Fase 1

1957 → vengono sottoscritti i trattati di Roma e istituiti la Comunità Economica Europea (cee) e la Comunità Economica Europea dell'Energia Atomica (euratom) che si aggiungono alla ceca.

Si inizia la creazione di un mercato economico comune in condizioni di concorrenza garantita e non inquinata da interventi statuali e da operatori privati mono/oligopolistica.

Fase 2

Processo di revisione dei trattati che può essere a sua volta diviso in 3 fasi.

1) Atto Unico Europeo (1986)

Rappresenta un primo significativo traguardo nel processo di integrazione europea in 4 principali direzioni:

  • avvio del riequilibrio istituzionale → i poteri del Parlamento europeo sono potenziati
  • avvio di una cooperazione di politica estera → x rafforzare la presenza esterna della comunità
  • avvio del passaggio da un mercato comune ad un mercato interno → spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali

2) Trattato di Maastricht (1992)

  • La CEE viene rinominata Comunità Europea (CE) → perdendo la sua connotazione economica x sottolineare l’evoluzione da mercato a spazio pubblico con cittadinanza e moneta comune
  • Viene istituita l’Unione Economica e Monetaria e sono previste le fasi x la sua attuazione e il passaggio alla moneta unica
  • È prevista una nuova procedura di codecisione → il Parlamento europeo e il Consiglio hanno uguali poteri di approvazione degli atti comunitari

3) Trattato di Amsterdam (1997)

  • Evoluzione dei principi democratici dignità libertà uguaglianza solidarietà cittadinanza giustizia
  • con la possibilità x il Consiglio di sanzionare gli S.N. che dovessero dar luogo a violazioni gravi e persistenti
  • Vennero decisi i criteri condizionanti l’ingresso di nuovi S.N. ● criterio politico = riguarda la presenza di istituzioni stabili garanzie della democrazia e dei diritti ● criterio economico = riguarda la presenza di un’economia di mercato adattabile ed in grado di competere con l’economia di mercato dell’Unione ● criterio amministrativo = riguarda la capacità di assumere e rispettare gli obblighi derivanti dallo status di SM

SOFT LAW

Sistema di regole di matrice sovranazionale liberamente comunicate al mercato e che sono in grado di produrre effetti economicamente rilevanti nella platea dei destinatari.

Tendenze abbiano origine al di fuori del tradizionale sistema legale proprio x questo motivo non hanno alcuna tutela giurisdizionale propria.

Trattandosi, quindi, di un sistema privo di forza coercitiva, la soft law non può sostituire le norme ordinarie ha solo un ruolo integrativo della disciplina del mercato - le regole integrano e completano le prescrizioni dell'ordinamento

Mentre l'hard law si riferisce sul complesso normativo ordinario

Principio di sussidiarietà

Principio regolatore Secondo il quale, se un ente inferiore (st)è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore (ue)non deve intervenire, ma solo sostenere l'azione.L'ente superiore può intervenire solo se è in grado di svolgere tale funzione in maniera migliore rispetto all'ente inferiore.

La sussidiarietà può essere verticale: distribuzione delle competenze amministrative tra i diversi livelli di governo territoriali orizzontale: contempla la suddivisione dei compiti tra la PA e i privati cittadini

Verticale: individuato tra i pubblici poteri

Orizzontale: individuato tra il pubblico e il privato

Autorità Amministrative Indipendenti

Per AAI si intendono generalmente quei soggetti, istituiti con legge, che esercitano in prevalenza funzioni amministrative e ad alto contenuto tecnico, tali da designare una posizione di autonomia e di indipendenza dall'esecutivo e garantire una maggiore imparzialità.

Costituiscono un fenomeno recente nel nostro ordinamento (sono state introdotte a partire dagli anni 90 e si sono moltiplicate rapidamente e senza un disegno preordinato) e cominciano ad emergere una nuova tipologia di "autorità".

Oggi, questo fenomeno si è stabilizzato; l'esigenza di coniugare queste strutture si esercisce, ma mancano che vengano confermate quelle casuole più di regolazione che si sono create col passaggio da stato interventista a regolatore.

Differente

Si notano piuttosto aumenti nel tipo di vigilare assegnata.

Tratti comuni

  • L’indipendenza dall’esecutivo sul piano organizzativo.
  • Il fatto che le autorità sono organi collegiali composti da un presidente e un numero variabile di componenti che hanno un incarico di lunga durata ma non rinnovabile.

Banca D'Italia

È un caso particolare. Possiede i caratteri tipici delle AAI ma non è un organo collegiale.

  • È una persona giuridica di diritto pubblico nota in forma societaria.

Esercita il suo potere vigilando non solo sulle banche, ma anche su intermediari finanziari non bancari, gestione le crisi bancarie. Partecipa al Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)

Golden Power:

  • con il decreto del 2012 si passa al GP
  • l'esercizio dei poteri speciali; è ora consentito rispetto a tutte le società (pubbliche o private) che svolgono attività di rilevanza strategica
  • viene meno ogni connessione con una pregressa partecipazione dello stato al capitale sociale dell'impresa strategica oggetto dell'operazione straordinaria
  • sacrificata l'autonomia imprenditoriale ogni volta che entri in conflitto con gli interessi pubblici essenziali

Influenza dello stato nei settori della difesa e della sicurezza nazionale

  • poteri: imposizioni di specifiche condizioni in caso di acquisto di partecipazioni in imprese inclusive
  • in grado di compromettere la difesa e la sicurezza nazionale
  • Diritto di veto

Poison Pill:

strumento con cui si è introdotta la capacità a tal società, in cui lo stato detiene una partecipazione rilevante, di emettere azioni che attribuiscono il diritto a richiedere l'emissione di nuove azioni munite del diritto di voto

Ciò porta ad un aumento del capitale, grazie a cui l'azionista pubblico può accrescere la propria quota di partecipazione, contrastando, così, il tentativo di scalata ostile

Le imprese bancarie

hanno seguito un processo di privatizzazione, tuttavia, risolvendo la legge Amato, che ne riforma la struttura delle fondazioni bancarie, proprietarie delle banche, come enti no profit e non come strutture sindacali

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
31 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alex303 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Lemma Valerio.