La liquidazione coatta amministrativa
I presupposti della liquidazione coatta amministrativa (LCA) sono quelli della irreversibilità della crisi, non necessariamente uno stato d'insolvenza. La LCA ha come finalità quella di liquidare il patrimonio. Ci sono una serie di specialità dettate dalla speciale natura dei creditori. In particolare, continueranno ad essere in una procedura di crisi sotto la vigilanza della Banca d'Italia (BI). Qui troviamo una speciale tutela per i creditori tipici, cioè i depositanti: tutte le norme del TUB relative a LCA e AS sottolineano che le procedure si devono svolgere nell'interesse dei depositanti.
Per quanto riguarda i depositanti, si produce il diritto di chiedere il rimborso dell'equivalente (fino a 103 mila euro) ai fondi di garanzia, che devono provvedere entro un determinato tempo dalla dichiarazione della LCA. In Italia abbiamo 2 fondi:
- Fondo interbancario di tutela dei depositi al quale hanno l'obbligo di aderire tutte le banche che hanno forma giuridica di SPA e banche popolari.
- Fondo di garanzia dei depositi del credito cooperativo, dal 1997 per le BCC.
Il fondo si surroga al diritto di credito dei depositanti nella procedura di liquidazione. Ha diritto ad essere rimborsato prima dei depositanti che sono già stati in parte rimborsati. I depositanti invece non sono creditori privilegiati ma chirografari. Questo perché sono così tanti che non si può riconoscere privilegio ad ognuno.
Esclusioni dal diritto di rimborso
Da questo diritto di rimborso sono esclusi alcuni tipi di rapporti di deposito:
- Depositi intestati ad altri intermediari bancari.
- Quelli che fanno capo ai componenti degli organi sociali della banca e dell'alta direzione.
- Quelli che fanno capo ai soci rilevanti.
- Il risparmio raccolto sotto forma di obbligazioni, dato che l'essenza economica delle stesse unisce causa di risparmio e d'investimento, gli ultimi prevalgono.
L’obiettivo è quello di mantenere la fiducia dei piccoli risparmiatori.
La situazione degli investitori
Per quanto riguarda invece gli investitori? Il depositante è creditore di un diritto alla restituzione, l'investitore rimane titolare e proprietario degli strumenti finanziari che la banca negozia e gestisce. C’è in questo caso non tanto un diritto di rimborso ma più che altro un diritto alla restituzione di quegli strumenti finanziari specifici o del controvalore al momento della redazione dello stato passivo.
La tutela per questi soggetti passa attraverso una tutela ma poco significativa (20.000 €), ma soprattutto dalla disciplina applicata nella LCA. La banca che svolge attività d'investimento è obbligata ex art. 24 TUF a rispettare il principio di separatezza patrimoniale.
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