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Estratto del documento

L'AGCM.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, costituita con la l. 287/1990, ha la potestà

a far data dall'approvazione della legge a tutela del risparmio del 2005 (prima il ruolo di

autorità garante era della Banca d'Italia) di applicare agli intermediari bancari le regole

antitrust in materia di:

divieto di intese lesive della concorrenza,

– di abuso di posizione dominante,

– di divieto di operazione di concentrazione che comportino l'eliminazione o la riduzione

– della concorrenza.

Per le imprese assicurative sussiste un criterio di attribuzione delle competenze che risponde ad

un

modello “per soggetto”. L'Ivass ha competenze atte a perseguire la stabilità e la competitività

del sistema, nonché ad assicurare la trasparenza dei prodotti offerti dalle imprese. Presidente

dell'Ivass è il direttore generale della Banca d'Italia. La Covip costituisce la vigilanza settoriale

per i fondi pensione.

Il Cicr

II poteri del Cicr.

Il Cicr è presieduto al ministro dell'Economia e delle Finanze ed è composto dai vertici di altri

dicasteri economici. Il Cicr non ha una struttura amministrativa per svolgere le proprie funzioni

ma si avvale della Banca d'Italia, la sua segreteria è composta da dipendenti della Banca

centrale. Nel t.u.b., all’art. 2, si attribuiscono al Cicr funzioni di “alta vigilanza” in materia di

credito e di tutela del risparmio. I compiti del Cicr sono di difficile individuazione. Il Cicr ha

compiti deliberativi in materia regolamentare e in alcuni casi su proposta della Banca d'Italia.

Con il recepimento della direttiva 2013/36/UE il legislatore ha cancellato dal t.u.b. tutte le

potestà normative del Cicr relative alla vigilanza prudenziale. Il Cicr mantiene il potere di

decidere in merito ai reclami contro i provvedimenti della Banca d'Italia adottati nell'esercizio

dei poteri di vigilanza. Lo strumento è in pratica inutilizzato.

Il Ministro dell'economia e delle finanze.

I poteri del Ministro dell'economia e delle finanze

Il ministro dell'Economia e delle Finanze è titolare di alcuni compiti specifici ridotti a seguito

degli interventi realizzati con la l. 262/2005. Il ministro ha compiti regolamentari, circoscritti a

specifici argomenti e non di carattere ampio e generale. La principale potestà concerne

requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e i requisiti dei

partecipanti al capitale. Per tali norme, in ragione del fatto che incidono sulla capacità delle

persone, il t.u.b. stabilisce un procedimento legislativo più rigoroso di quello normalmente

adottato. Il ministro ha poteri in via d'urgenza di sostituzione del Cicr e in materia di gestione di

crisi di banche. Il ministro non interviene più nel procedimento per disporre l'amministrazione

straordinaria delle banche che spetta solo alla Banca d'Italia, ma ha il potere di emanare il

decreto di liquidazione coatta amministrativa di banche.

33

I poteri delle

regioni. L'art. 117

Cost..

L'ordinamento italiano ha introdotto, sin dall'emanazione della Costituzione, potestà normative

e amministrative delle regioni a statuto speciale nei confronti delle banche la cui operatività

era limitata al territorio regionale. Con la riforma della Costituzione del 2001 è stata attribuita,

a tutte le regioni, potestà di legislazione concorrente per alcune categorie di banche a

carattere regionale (il riferimento alle sole categorie di banche a carattere regionale costituisce

un errore materiale del legislatore, tale potestà si riferisce in realtà a tutte le banche). La

portata dei poteri delle regioni in questa materia è stata progressivamente ridotta nel tempo.

La riforma costituzionale del 2001 infatti non ha scalfito l'impianto fortemente unitario della

regolamentazione e della vigilanza nel settore bancario. Sussiste inoltre un problema in ordine

alla compatibilità della persistenza di questi poteri in capo alle regioni rispetto al diritto

dell'Unione, che prevede l'attribuzione ad autorità europee di poteri di regolazione e di

vigilanza. L'art. 159 t.u.b., dedicato alle regioni a statuto speciale, prevede che “le valutazioni

di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia”. La Corte costituzionale, pronunciandosi sulla

legittimità dell'art. 159 t.u.b., ha ridotto in maniera significativa il novero delle potestà

regionali. L'art. 159, comma 2, t.u.b. individua alcune materie nelle quali gli eventuali poteri

delle regioni a statuto speciale possono essere esercitati solo previo parere vincolante della

Banca d'Italia. Sono inderogabili le norme del t.u.b. che attengono alle materie relative

all'attuazione del mercato unico europeo. In tale ambito, le potestà della Banca d'Italia devono

intendersi trasferite alla Bce qualora, a seguito dell'entrata in vigore del Mvu il potere sia stato

trasferito a quest'ultima.

Il coordinamento e la cooperazione fra autorità nazionali preposte al settore finanziario

La presenza di molte autorità nel settore finanziario pone il problema del loro coordinamento:

tale

problema si pone perché l'attività posta in essere da un intermediario può essere soggetta al

controllo di più autorità □ ad es. il caso dell'organizzazione interna di banche e Sim, che sono

soggette sia al controllo della Banca d'Italia che a quello della Consob). Per tale ragione la l.

262/2005 ha incrementato il grado di coordinamento tra le autorità coinvolte. In alcuni casi la

tutela di interessi pubblici affidati alla cura di un'autorità possono risultare in conflitto con quelli

di cui si preoccupano altre autorità, ad esempio la tutela della stabilità e la divulgazione di

notizie. Nel nostro ordinamento la legge stabilisce le condizioni in presenza delle quali

l'interesse pubblico affidato ad una delle autorità coinvolte debba prevalere permettendo la

disapplicazione di altra parte dell'ordinamento finanziario.

34

I requisiti per l'esercizio dell'attività bancaria.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

L'art. 14 t.u.b. prevede, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

bancaria, la verifica delle condizioni attinenti:

alla forma giuridica,

– al capitale minimo iniziale,

– ai requisiti dei soggetti che dovranno svolgere le funzioni di amministrazione,

– direzione e controllo nella società bancaria,

ai requisiti per i titoli di partecipazioni rilevanti al capitale della banca,

– al programma concernente l'attività iniziale,

– all’insussistenza di stretti legami tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza

– e altri soggetti che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza,

alla presenza in Italia sia della sede legale sia della direzione generale.

La presentazione di un programma concernente l'attività iniziale.

La disposizione ha un rilievo contenuto, ma - in ragione della fragilità delle banche neocostituite

- si è ritenuto necessario che tale programma contenga informazioni analitiche sulle linee di

sviluppo dell'operatività, sulle previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale e una

relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa.

I requisiti degli esponenti aziendali.

I requisiti che devono essere posseduti dagli esponenti aziendali e dagli azionisti atti a

salvaguardare la sana e prudente gestione. Tali requisiti presentano ampi margini di

discrezionalità per l'autorità alla luce dei contesti ambientali di illegalità diffusa presenti nel

nostro paese.

La forma giuridica per l'esercizio dell'attività bancaria.

Il primo requisito individuato dall'art. 14 t.u.b. per l’esercizio dell’attività bancaria consiste nella

forma giuridica necessaria: I tipi societari ammessi sono:

1) la società per azioni

2) la società cooperativa a responsabilità limitata

La preferenza per tale forma segna l'abbandono dell'idea che le banche possano essere

strumento d'intervento pubblico nell'economia. L'interesse sociale è l'interesse comune dei

soci come accade per qualsiasi altra società. Si legittimano quindi i due modelli organizzativi

tradizionali nel nostro paese: le banche popolari e le banche di credito cooperativo.

Il requisito del capitale

Il secondo requisito previsto dall'art. 14 t.u.b. per l’esercizio dell’attività bancaria consiste

nell’individuazione di un capitale sociale iniziale minimo della banca. L'art. 14 t.u.b. rinvia la

definizione di tale capitale a provvedimenti della banca d'Italia, che esercita tale potere nel

rispetto delle soglie minime stabilite dalla normativa europea (dir. 2013/36/UE) Ad oggi il

capitale iniziale è pari a :

10 milioni di euro per le banche costituite in forma di società per azioni

– 5 milioni di euro per le Bcc.

– 35

Le banche popolari

Le banche popolari sono intermediari presenti nel nostro ordinamento giuridico sin dalla fine

dell'800. Le banche popolari sono organizzate nella forma societaria di cooperativa. Tali

banche sono caratterizzate dal principio democratico della gestione :

i soci hanno un solo voto, indipendentemente dal numero di azioni possedute,

– sono previsti limiti al possesso azionario,

– è stabilito un numero minimo di soci,

– sono disciplinate puntualmente le clausole di gradimento per l'ammissione a socio.

Le banche popolari:

non rientrano tra le società cooperative a mutualità prevalente secondo le

– disposizioni del codice civile

sono da sempre state escluse dal sistema della cooperazione protetta.

– alle banche popolari non si applicano le leggi d'incentivazione della cooperazione.

La disciplina applicabile alle banche popolari.

Le disposizioni speciali dettate per le banche

popolari.

Il t.u.b. ha dettato, sin dall'origine, alcune disposizioni speciali per le banche popolari. Un primo

gruppo di norme concerne il profilo organizzativo della società (previsioni relative al valore

minimo delle azioni e i soci). Altre disposizioni sono previste in materia di trasformazione,

fusione e limite alla distribuzione degli utili. Tali norme consentono il perseguimento delle

speciali esigenze sottese alla disciplina di vigilanza bancaria, senza distorcere il modello

societario cooperativo. Nel 2015 il legislatore italiano ha mutato l’approccio nei confronti delle

banche popolari co

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Crikia95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Abu Awwad Amal.