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L'AGCM.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, costituita con la l. 287/1990, ha la potestà
a far data dall'approvazione della legge a tutela del risparmio del 2005 (prima il ruolo di
autorità garante era della Banca d'Italia) di applicare agli intermediari bancari le regole
antitrust in materia di:
divieto di intese lesive della concorrenza,
– di abuso di posizione dominante,
– di divieto di operazione di concentrazione che comportino l'eliminazione o la riduzione
– della concorrenza.
Per le imprese assicurative sussiste un criterio di attribuzione delle competenze che risponde ad
un
modello “per soggetto”. L'Ivass ha competenze atte a perseguire la stabilità e la competitività
del sistema, nonché ad assicurare la trasparenza dei prodotti offerti dalle imprese. Presidente
dell'Ivass è il direttore generale della Banca d'Italia. La Covip costituisce la vigilanza settoriale
per i fondi pensione.
Il Cicr
II poteri del Cicr.
Il Cicr è presieduto al ministro dell'Economia e delle Finanze ed è composto dai vertici di altri
dicasteri economici. Il Cicr non ha una struttura amministrativa per svolgere le proprie funzioni
ma si avvale della Banca d'Italia, la sua segreteria è composta da dipendenti della Banca
centrale. Nel t.u.b., all’art. 2, si attribuiscono al Cicr funzioni di “alta vigilanza” in materia di
credito e di tutela del risparmio. I compiti del Cicr sono di difficile individuazione. Il Cicr ha
compiti deliberativi in materia regolamentare e in alcuni casi su proposta della Banca d'Italia.
Con il recepimento della direttiva 2013/36/UE il legislatore ha cancellato dal t.u.b. tutte le
potestà normative del Cicr relative alla vigilanza prudenziale. Il Cicr mantiene il potere di
decidere in merito ai reclami contro i provvedimenti della Banca d'Italia adottati nell'esercizio
dei poteri di vigilanza. Lo strumento è in pratica inutilizzato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze.
I poteri del Ministro dell'economia e delle finanze
Il ministro dell'Economia e delle Finanze è titolare di alcuni compiti specifici ridotti a seguito
degli interventi realizzati con la l. 262/2005. Il ministro ha compiti regolamentari, circoscritti a
specifici argomenti e non di carattere ampio e generale. La principale potestà concerne
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e i requisiti dei
partecipanti al capitale. Per tali norme, in ragione del fatto che incidono sulla capacità delle
persone, il t.u.b. stabilisce un procedimento legislativo più rigoroso di quello normalmente
adottato. Il ministro ha poteri in via d'urgenza di sostituzione del Cicr e in materia di gestione di
crisi di banche. Il ministro non interviene più nel procedimento per disporre l'amministrazione
straordinaria delle banche che spetta solo alla Banca d'Italia, ma ha il potere di emanare il
decreto di liquidazione coatta amministrativa di banche.
33
I poteri delle
regioni. L'art. 117
Cost..
L'ordinamento italiano ha introdotto, sin dall'emanazione della Costituzione, potestà normative
e amministrative delle regioni a statuto speciale nei confronti delle banche la cui operatività
era limitata al territorio regionale. Con la riforma della Costituzione del 2001 è stata attribuita,
a tutte le regioni, potestà di legislazione concorrente per alcune categorie di banche a
carattere regionale (il riferimento alle sole categorie di banche a carattere regionale costituisce
un errore materiale del legislatore, tale potestà si riferisce in realtà a tutte le banche). La
portata dei poteri delle regioni in questa materia è stata progressivamente ridotta nel tempo.
La riforma costituzionale del 2001 infatti non ha scalfito l'impianto fortemente unitario della
regolamentazione e della vigilanza nel settore bancario. Sussiste inoltre un problema in ordine
alla compatibilità della persistenza di questi poteri in capo alle regioni rispetto al diritto
dell'Unione, che prevede l'attribuzione ad autorità europee di poteri di regolazione e di
vigilanza. L'art. 159 t.u.b., dedicato alle regioni a statuto speciale, prevede che “le valutazioni
di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia”. La Corte costituzionale, pronunciandosi sulla
legittimità dell'art. 159 t.u.b., ha ridotto in maniera significativa il novero delle potestà
regionali. L'art. 159, comma 2, t.u.b. individua alcune materie nelle quali gli eventuali poteri
delle regioni a statuto speciale possono essere esercitati solo previo parere vincolante della
Banca d'Italia. Sono inderogabili le norme del t.u.b. che attengono alle materie relative
all'attuazione del mercato unico europeo. In tale ambito, le potestà della Banca d'Italia devono
intendersi trasferite alla Bce qualora, a seguito dell'entrata in vigore del Mvu il potere sia stato
trasferito a quest'ultima.
Il coordinamento e la cooperazione fra autorità nazionali preposte al settore finanziario
La presenza di molte autorità nel settore finanziario pone il problema del loro coordinamento:
tale
problema si pone perché l'attività posta in essere da un intermediario può essere soggetta al
controllo di più autorità □ ad es. il caso dell'organizzazione interna di banche e Sim, che sono
soggette sia al controllo della Banca d'Italia che a quello della Consob). Per tale ragione la l.
262/2005 ha incrementato il grado di coordinamento tra le autorità coinvolte. In alcuni casi la
tutela di interessi pubblici affidati alla cura di un'autorità possono risultare in conflitto con quelli
di cui si preoccupano altre autorità, ad esempio la tutela della stabilità e la divulgazione di
notizie. Nel nostro ordinamento la legge stabilisce le condizioni in presenza delle quali
l'interesse pubblico affidato ad una delle autorità coinvolte debba prevalere permettendo la
disapplicazione di altra parte dell'ordinamento finanziario.
34
I requisiti per l'esercizio dell'attività bancaria.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.
L'art. 14 t.u.b. prevede, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
bancaria, la verifica delle condizioni attinenti:
alla forma giuridica,
– al capitale minimo iniziale,
– ai requisiti dei soggetti che dovranno svolgere le funzioni di amministrazione,
– direzione e controllo nella società bancaria,
ai requisiti per i titoli di partecipazioni rilevanti al capitale della banca,
– al programma concernente l'attività iniziale,
– all’insussistenza di stretti legami tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza
– e altri soggetti che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza,
alla presenza in Italia sia della sede legale sia della direzione generale.
–
La presentazione di un programma concernente l'attività iniziale.
La disposizione ha un rilievo contenuto, ma - in ragione della fragilità delle banche neocostituite
- si è ritenuto necessario che tale programma contenga informazioni analitiche sulle linee di
sviluppo dell'operatività, sulle previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale e una
relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa.
I requisiti degli esponenti aziendali.
I requisiti che devono essere posseduti dagli esponenti aziendali e dagli azionisti atti a
salvaguardare la sana e prudente gestione. Tali requisiti presentano ampi margini di
discrezionalità per l'autorità alla luce dei contesti ambientali di illegalità diffusa presenti nel
nostro paese.
La forma giuridica per l'esercizio dell'attività bancaria.
Il primo requisito individuato dall'art. 14 t.u.b. per l’esercizio dell’attività bancaria consiste nella
forma giuridica necessaria: I tipi societari ammessi sono:
1) la società per azioni
2) la società cooperativa a responsabilità limitata
La preferenza per tale forma segna l'abbandono dell'idea che le banche possano essere
strumento d'intervento pubblico nell'economia. L'interesse sociale è l'interesse comune dei
soci come accade per qualsiasi altra società. Si legittimano quindi i due modelli organizzativi
tradizionali nel nostro paese: le banche popolari e le banche di credito cooperativo.
Il requisito del capitale
Il secondo requisito previsto dall'art. 14 t.u.b. per l’esercizio dell’attività bancaria consiste
nell’individuazione di un capitale sociale iniziale minimo della banca. L'art. 14 t.u.b. rinvia la
definizione di tale capitale a provvedimenti della banca d'Italia, che esercita tale potere nel
rispetto delle soglie minime stabilite dalla normativa europea (dir. 2013/36/UE) Ad oggi il
capitale iniziale è pari a :
10 milioni di euro per le banche costituite in forma di società per azioni
– 5 milioni di euro per le Bcc.
– 35
Le banche popolari
Le banche popolari sono intermediari presenti nel nostro ordinamento giuridico sin dalla fine
dell'800. Le banche popolari sono organizzate nella forma societaria di cooperativa. Tali
banche sono caratterizzate dal principio democratico della gestione :
i soci hanno un solo voto, indipendentemente dal numero di azioni possedute,
– sono previsti limiti al possesso azionario,
– è stabilito un numero minimo di soci,
– sono disciplinate puntualmente le clausole di gradimento per l'ammissione a socio.
–
Le banche popolari:
non rientrano tra le società cooperative a mutualità prevalente secondo le
– disposizioni del codice civile
sono da sempre state escluse dal sistema della cooperazione protetta.
– alle banche popolari non si applicano le leggi d'incentivazione della cooperazione.
–
La disciplina applicabile alle banche popolari.
Le disposizioni speciali dettate per le banche
popolari.
Il t.u.b. ha dettato, sin dall'origine, alcune disposizioni speciali per le banche popolari. Un primo
gruppo di norme concerne il profilo organizzativo della società (previsioni relative al valore
minimo delle azioni e i soci). Altre disposizioni sono previste in materia di trasformazione,
fusione e limite alla distribuzione degli utili. Tali norme consentono il perseguimento delle
speciali esigenze sottese alla disciplina di vigilanza bancaria, senza distorcere il modello
societario cooperativo. Nel 2015 il legislatore italiano ha mutato l’approccio nei confronti delle
banche popolari co