vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
26.03.2014
A livello di UE in particolare in relazione all'attività bancaria europea ci troviamo di fronte ad un'autorità
amministrativa indipendente che non risponde agli enti dell'UE, specificamente preposta a delineare le
attività delle autorità nazionali. Dal punto di vista nazionale abbiamo invece autorità creditizie con una
composizione politica. Altro tema importante della vigilanza europea è che l'autorità bancaria europea
venga coinvolta nel processo di produzione normativa. L'EBA ha il compito di formulare progetti che
poi saranno approvati dalla commissione. Questo comporta un meccanismo di produzione normativa
molto simile a quella nazionale. Si tratta di una sottrazione parziale della produzione normativa alle
garanzie stabilite dal normale iter di approvazione con vantaggi e svantaggi. Infatti ci troviamo di
fronte ad un corpus normativo sottratto ad una tutela degli interessi in gioco. Quelle problematiche che
abbiamo già visto da tempo come dibattito nell'ordinamento nazionale si sta riproponendo in sede
europea. Altro tema importante che pone il ruolo dell'EBA è che ormai gli ambiti di discrezionalità del
processo normativo nazionale vengono progressivamente ridotti. Si tratta infatti di atti normativi
vincolanti per l'UE e inoltre si tratta di norme tecniche estremamente analitiche. Tutto quel
meccanismo di proposta di BI al CICR, e BI che attua le normative del CICR diventa inutile.
La presenza dell'EBA non poteva considerarsi il compimento di una vera e propria vigilanza europea,
non ha potere diretto sugli enti creditizi. Il 26 giugno 2012 il consiglio dell'UE pubblica un rapporto
sulla situazione dei paesi e quali potrebbero essere gli obiettivi di una vera e propria vigilanza
europea. Segue la proposta di un regolamento del 14 dicembre 2012. Viene quindi approvato
formalmente il regolamento 1024 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla BCE compiti specifici in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, entreranno in vigore dal 4 novembre 2014. Il
regolamento dev'essere letto in correlazione alla direttiva 36/2013 che abroga le precedenti direttive e
si occupa dell'accorpamento delle norme riguardanti la regolamentazione dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività bancaria. Altro contenuto è quello di accorpare le norme destinate alla
regolamentazione dei requisiti patrimoniali delle banche dell'UE. Unisce i due ambiti di disciplina che
prima erano disciplinati dalle direttive 46/48 del 1999. La direttiva traduce in atto normativo
giuridicamente vincolante gli indirizzi del comitato di Basilea III. Il comitato di Basilea nasce negli anni
‘70 nell'ambito della banca dei regolamenti internazionali con sede a Basilea, comitato che riunisce i
rappresentanti delle autorità di vigilanza di tutti gli stati che hanno voluto aderirvi, comitato
internazionale che negli anni ‘70 ha avuto il compito di individuare indirizzi di regolamentazione con
l'intento di regolarla a livello internazionale in ambito bancario. Il ruolo è stato sempre più importante
ed ora è preso come punto di riferimento per la redazione di norme giuridiche. La direttiva deve
essere vista anche in relazione ad un meccanismo di gestione della crisi a livello europeo. Verrà
creata un’altra autorità europea ad hoc finalizzata a gestire le crisi d'insolvenza delle banche dell'UE,
verrà creato un fondo unico che dovrà essere finanziato dalle banche che poi andrà a sostenere le
banche in situazione d'insolvenza.
Nel preambolo viene chiaramente sottolineato come il tema della stabilità finanziaria dell'UE sia un
presupposto fondamentale per l'integrità della moneta unica e per la ripresa economica. Nei
considerando si sottolinea come una vigilanza fondata sul mero coordinamento tra autorità non sia
sufficiente, mentre si sottolinea la necessità di un'integrazione. La scelta è stata di attribuire ad
un'autorità già esistente, compiti di vigilanza sulle banche. L’altro tema è: questo meccanismo di
vigilanza bancaria europea si applica solo ai paesi della zona euro o a tutti i componenti dell'UE? la
BCE infatti è la banca centrale solo della zona euro ma la stabilità finanziaria riguarda tutti.
Compromesso: obbligatorio per zona euro, per gli altri, a certe condizioni, hanno la facoltà di aderirvi
ma non l'obbligo. Questo porta profili di complicazione nel funzionamento e negli effetti.
BCE: la banca centrale europea è un istituto dell'UE con personalità di diritto pubblico ed è la banca
centrale competente alle scelte e all'attuazione della politica monetaria dei paesi che hanno aderito
all'euro, quelle scelte che hanno come finalità quella di garantire la stabilità dei prezzi. Prima erano
attribuite alla BI. Si tratta di provvedimenti che riguardano i tassi d'interesse. Una riduzione dei tassi
incrementa l'offerta di denaro e quindi funzionale all'attività creditizia. L’obiettivo è evitare situazioni di