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26.03.2014

A livello di UE in particolare in relazione all'attività bancaria europea ci troviamo di fronte ad un'autorità

amministrativa indipendente che non risponde agli enti dell'UE, specificamente preposta a delineare le

attività delle autorità nazionali. Dal punto di vista nazionale abbiamo invece autorità creditizie con una

composizione politica. Altro tema importante della vigilanza europea è che l'autorità bancaria europea

venga coinvolta nel processo di produzione normativa. L'EBA ha il compito di formulare progetti che

poi saranno approvati dalla commissione. Questo comporta un meccanismo di produzione normativa

molto simile a quella nazionale. Si tratta di una sottrazione parziale della produzione normativa alle

garanzie stabilite dal normale iter di approvazione con vantaggi e svantaggi. Infatti ci troviamo di

fronte ad un corpus normativo sottratto ad una tutela degli interessi in gioco. Quelle problematiche che

abbiamo già visto da tempo come dibattito nell'ordinamento nazionale si sta riproponendo in sede

europea. Altro tema importante che pone il ruolo dell'EBA è che ormai gli ambiti di discrezionalità del

processo normativo nazionale vengono progressivamente ridotti. Si tratta infatti di atti normativi

vincolanti per l'UE e inoltre si tratta di norme tecniche estremamente analitiche. Tutto quel

meccanismo di proposta di BI al CICR, e BI che attua le normative del CICR diventa inutile.

La presenza dell'EBA non poteva considerarsi il compimento di una vera e propria vigilanza europea,

non ha potere diretto sugli enti creditizi. Il 26 giugno 2012 il consiglio dell'UE pubblica un rapporto

sulla situazione dei paesi e quali potrebbero essere gli obiettivi di una vera e propria vigilanza

europea. Segue la proposta di un regolamento del 14 dicembre 2012. Viene quindi approvato

formalmente il regolamento 1024 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla BCE compiti specifici in

materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, entreranno in vigore dal 4 novembre 2014. Il

regolamento dev'essere letto in correlazione alla direttiva 36/2013 che abroga le precedenti direttive e

si occupa dell'accorpamento delle norme riguardanti la regolamentazione dell'autorizzazione

all'esercizio dell'attività bancaria. Altro contenuto è quello di accorpare le norme destinate alla

regolamentazione dei requisiti patrimoniali delle banche dell'UE. Unisce i due ambiti di disciplina che

prima erano disciplinati dalle direttive 46/48 del 1999. La direttiva traduce in atto normativo

giuridicamente vincolante gli indirizzi del comitato di Basilea III. Il comitato di Basilea nasce negli anni

‘70 nell'ambito della banca dei regolamenti internazionali con sede a Basilea, comitato che riunisce i

rappresentanti delle autorità di vigilanza di tutti gli stati che hanno voluto aderirvi, comitato

internazionale che negli anni ‘70 ha avuto il compito di individuare indirizzi di regolamentazione con

l'intento di regolarla a livello internazionale in ambito bancario. Il ruolo è stato sempre più importante

ed ora è preso come punto di riferimento per la redazione di norme giuridiche. La direttiva deve

essere vista anche in relazione ad un meccanismo di gestione della crisi a livello europeo. Verrà

creata un’altra autorità europea ad hoc finalizzata a gestire le crisi d'insolvenza delle banche dell'UE,

verrà creato un fondo unico che dovrà essere finanziato dalle banche che poi andrà a sostenere le

banche in situazione d'insolvenza.

Nel preambolo viene chiaramente sottolineato come il tema della stabilità finanziaria dell'UE sia un

presupposto fondamentale per l'integrità della moneta unica e per la ripresa economica. Nei

considerando si sottolinea come una vigilanza fondata sul mero coordinamento tra autorità non sia

sufficiente, mentre si sottolinea la necessità di un'integrazione. La scelta è stata di attribuire ad

un'autorità già esistente, compiti di vigilanza sulle banche. L’altro tema è: questo meccanismo di

vigilanza bancaria europea si applica solo ai paesi della zona euro o a tutti i componenti dell'UE? la

BCE infatti è la banca centrale solo della zona euro ma la stabilità finanziaria riguarda tutti.

Compromesso: obbligatorio per zona euro, per gli altri, a certe condizioni, hanno la facoltà di aderirvi

ma non l'obbligo. Questo porta profili di complicazione nel funzionamento e negli effetti.

BCE: la banca centrale europea è un istituto dell'UE con personalità di diritto pubblico ed è la banca

centrale competente alle scelte e all'attuazione della politica monetaria dei paesi che hanno aderito

all'euro, quelle scelte che hanno come finalità quella di garantire la stabilità dei prezzi. Prima erano

attribuite alla BI. Si tratta di provvedimenti che riguardano i tassi d'interesse. Una riduzione dei tassi

incrementa l'offerta di denaro e quindi funzionale all'attività creditizia. L’obiettivo è evitare situazioni di

Dettagli
A.A. 2014-2015
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.