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14.05.2014

LA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Ci sono due attività che la banca non può assolutamente eseguire, cioè la gestione collettiva del

risparmio e l’attività assicurativa.

La gestione collettiva del risparmio non rientra nell’attività d’investimento. Il cliente conferisce

all’intermediario un patrimonio finalizzato alla gestione di questo patrimonio e quindi investimento

del patrimonio in strumenti finanziari, questo significa che l’intermediario gestisce il portafoglio del

cliente sempre sulla base di istruzioni da parte del cliente. In capo al cliente rimane il diritto di

intervenire da contratto. Il secondo aspetto è quello della separazione patrimoniale. Il patrimonio

del cliente è distinto da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Nella gestione

collettiva c’è sempre un intermediario che investe un patrimonio in beni. C’è comunque una

discrezionalità da parte del soggetto che gestisce ma ci sono 2 differenze rispetto alla gestione su

base individuale:

1. Il patrimonio che il cliente conferisce nella gestione collettiva si confonde con il patrimonio

di tutti gli altri clienti e va a finire in un fondo comune. C’è una confusione sia economica

che giuridica.

2. In ogni caso non è incorporato il diritto del cliente di dare delle istruzioni, l’assenza di

controllo diretto viene soppesata con presidi finalizzati a controllare l’attività degli

intermediari.

I vantaggi sono notevoli: consentono di canalizzare rilevanti quantità di denaro verso investimenti

in attività produttive. La gestione collettiva permette ad una fascia di popolazione molto più ampia

di aderire all’investimento. Dal punto di vista del cliente si ha infatti un alleggerimento dei costi. C’è

poi un altro tema: la qualità del governo societario delle società quotate. La gestione collettiva del

risparmio infatti comporta l’investimento del patrimonio in strumenti finanziari, e quindi in società

quotate. Entrano nel capitale di società quotate piccoli investitori. In questo caso c’è

l’intermediazione del soggetto che gestisce il patrimonio comune, è quindi portatore degli interessi

degli investitori diffuse e ha le competenze per comprendere cosa accada nella società e quindi

esercitare consapevolmente i diritti che gli spettano (per es. il diritto di voto).

LE SGR

Gli intermediati abilitati alla gestione collettiva del risparmio sono le SGR (società di gestione del

risparmio) e le SICAV (società d’investimento a capitale variabile). La disciplina è prevista nel TUF.

La legge che introduce nel nostro ordinamento i fondi aperti è la legge del 1983. La differenza tra

fondi aperti e chiusi è che i primi si rivolgono agli investitori piccoli perché consentono di entrare

nel fondo e di uscirvi in qualsiasi momento chiedendo alla SGR il rimborso dell’equivalente della

quota partecipativa. I fondi comuni mobiliari chiusi sono quelli nell’ambito dei quali l’investitore può

uscire dal fondo soltanto a determinate scadenze. Qual è la struttura del fondo comune? È

triangolare SGR, fondo comune e banca depositaria. Gli attori sono quindi 3. La SGR si costituisce

obbligatoriamente come SPA. L’oggetto sociale deve essere esclusivo. Una volta costituita la SGR

essa chiede l’autorizzazione alla BI. Una volta costituita e autorizzata, approva un regolamento del

fondo, un documento contrattuale che disciplina il funzionamento del fondo comune (chi partecipa,

il tipo di beni, modalità di rimborso delle quote). È un documento contrattuale vincolante per la

SGR. Bisogna poi costituire un fondo comune collocando i certificati di partecipazione al fondo. I

certificati di partecipazione al fondo comune sono strumenti finanziari. Le quote vengono quindi

emesse, collocate e poi sottoscritte dagli investitori. Dal punto di vista giuridico la natura dei fondi è

molto problematica. Qual è la natura giuridica? Da un lato il fondo collettivo non ha personalità

giuridica che però convive con l’autonomia del fondo come patrimonio distinto da quello della SGR

e da quello di ogni altro investitore. La SGR deve si agire in proprio in relazione al fondo ma deve

Dettagli
A.A. 2014-2015
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.