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14.05.2014
LA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
Ci sono due attività che la banca non può assolutamente eseguire, cioè la gestione collettiva del
risparmio e l’attività assicurativa.
La gestione collettiva del risparmio non rientra nell’attività d’investimento. Il cliente conferisce
all’intermediario un patrimonio finalizzato alla gestione di questo patrimonio e quindi investimento
del patrimonio in strumenti finanziari, questo significa che l’intermediario gestisce il portafoglio del
cliente sempre sulla base di istruzioni da parte del cliente. In capo al cliente rimane il diritto di
intervenire da contratto. Il secondo aspetto è quello della separazione patrimoniale. Il patrimonio
del cliente è distinto da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Nella gestione
collettiva c’è sempre un intermediario che investe un patrimonio in beni. C’è comunque una
discrezionalità da parte del soggetto che gestisce ma ci sono 2 differenze rispetto alla gestione su
base individuale:
1. Il patrimonio che il cliente conferisce nella gestione collettiva si confonde con il patrimonio
di tutti gli altri clienti e va a finire in un fondo comune. C’è una confusione sia economica
che giuridica.
2. In ogni caso non è incorporato il diritto del cliente di dare delle istruzioni, l’assenza di
controllo diretto viene soppesata con presidi finalizzati a controllare l’attività degli
intermediari.
I vantaggi sono notevoli: consentono di canalizzare rilevanti quantità di denaro verso investimenti
in attività produttive. La gestione collettiva permette ad una fascia di popolazione molto più ampia
di aderire all’investimento. Dal punto di vista del cliente si ha infatti un alleggerimento dei costi. C’è
poi un altro tema: la qualità del governo societario delle società quotate. La gestione collettiva del
risparmio infatti comporta l’investimento del patrimonio in strumenti finanziari, e quindi in società
quotate. Entrano nel capitale di società quotate piccoli investitori. In questo caso c’è
l’intermediazione del soggetto che gestisce il patrimonio comune, è quindi portatore degli interessi
degli investitori diffuse e ha le competenze per comprendere cosa accada nella società e quindi
esercitare consapevolmente i diritti che gli spettano (per es. il diritto di voto).
LE SGR
Gli intermediati abilitati alla gestione collettiva del risparmio sono le SGR (società di gestione del
risparmio) e le SICAV (società d’investimento a capitale variabile). La disciplina è prevista nel TUF.
La legge che introduce nel nostro ordinamento i fondi aperti è la legge del 1983. La differenza tra
fondi aperti e chiusi è che i primi si rivolgono agli investitori piccoli perché consentono di entrare
nel fondo e di uscirvi in qualsiasi momento chiedendo alla SGR il rimborso dell’equivalente della
quota partecipativa. I fondi comuni mobiliari chiusi sono quelli nell’ambito dei quali l’investitore può
uscire dal fondo soltanto a determinate scadenze. Qual è la struttura del fondo comune? È
triangolare SGR, fondo comune e banca depositaria. Gli attori sono quindi 3. La SGR si costituisce
obbligatoriamente come SPA. L’oggetto sociale deve essere esclusivo. Una volta costituita la SGR
essa chiede l’autorizzazione alla BI. Una volta costituita e autorizzata, approva un regolamento del
fondo, un documento contrattuale che disciplina il funzionamento del fondo comune (chi partecipa,
il tipo di beni, modalità di rimborso delle quote). È un documento contrattuale vincolante per la
SGR. Bisogna poi costituire un fondo comune collocando i certificati di partecipazione al fondo. I
certificati di partecipazione al fondo comune sono strumenti finanziari. Le quote vengono quindi
emesse, collocate e poi sottoscritte dagli investitori. Dal punto di vista giuridico la natura dei fondi è
molto problematica. Qual è la natura giuridica? Da un lato il fondo collettivo non ha personalità
giuridica che però convive con l’autonomia del fondo come patrimonio distinto da quello della SGR
e da quello di ogni altro investitore. La SGR deve si agire in proprio in relazione al fondo ma deve