Fondazioni di origine bancaria: controllo e normativa
Concludiamo l'argomento relativo alle fondazioni di origine bancaria. Pronuncia del Consiglio di Stato del 13 settembre 2011 (pubblicata sul sito) in cui, in riforma di una sentenza del Tar Lazio, si statuisce il seguente principio: in materia di fondazioni di origine bancaria, l'articolo 10 del d.lgs. esprime una chiara indicazione in merito alla permanenza del controllo ministeriale in tutti i casi fino all'istituzione della nuova autorità di controllo e successivamente solo per le fondazioni che mantengano una partecipazione nelle società bancarie.
Problemi e poteri del ministro dell'economia
In relazione a questo assetto, vi sono una serie di problemi. Questo assetto nei confronti delle fondazioni prevede in capo al ministro dell’economia poteri autorizzativi: gli statuti e tutte le modifiche degli statuti devono ricevere l’autorizzazione del ministro dell’economia, anche per operazioni di fusione o relative a patti parasociali e quindi operazioni di carattere straordinario.
Non si tratta quindi di una vigilanza soft come quella della Consob, ma una vigilanza che interviene con provvedimenti anche di indirizzo e non solo autorizzativi. Ci sono anche ambiti dove esplicitamente vengono ritagliate aree che il ministro dell'economia deve valutare (per esempio il reddito della fondazione in relazione al proprio patrimonio). Il terzo ambito di intervento è l'intervento di tipo ispettivo e correlativamente anche sanzionatorio. Il ministro dell’economia ha quindi il potere di ordinare ispezioni e poi può eventualmente comminare sanzioni.
Criticità e incoerenze
Le criticità derivano dalla considerazione che se è giustificabile una compressione dell'autonomia statutaria nelle società che detengono partecipazione in banche, meno giustificabile è la stessa compressione in relazione alle fondazioni che abbiano scisso il loro collegamento dalle banche.
Inoltre, le fondazioni sono gli unici soggetti insieme a banche e assicurazioni che possono partecipare al capitale della BI, in più le fondazioni partecipano anche alla Cassa Depositi e Prestiti insieme al ministro dell'economia. C'è quindi una certa incoerenza della struttura istituzionale, perché le fondazioni sono persone giuridiche senza scopo di lucro che possono partecipare solo ad enti a livello strumentale, ma non è questo il caso, soprattutto, se lo leghiamo alla compartecipazione del ministro dell'economia che esercita anche la vigilanza.
Inoltre, alle fondazioni è concessa la facoltà di acquisire una determinata percentuale del capitale sociale della CDP.
Nuovi scenari del meccanismo unico di vigilanza
Ultimo tema riguarda invece i nuovi scenari del meccanismo unico di vigilanza: le fondazioni non sono sottoposte solo alla vigilanza della BI ma anche del ministero dell'economia.
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