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14.04.2014
un organo collegiale, non si può parlare di amministratore unico, e devono avere specifici
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Situazioni simili le avevamo
incontrate con l'art. 2382 cc. […] Gli stessi possono essere previsti dallo statuto per
amministratori e sindaci. Si tratta di un elemento solo eventuale però. Per le società
quotate invece il discorso è diverso: per i sindaci sono previsti requisiti di indipendenza
più stringenti (art. 148 e ss. TUF) e anche per alcuni componenti del consiglio di
amministrazione. In realtà queste soluzioni sono state introdotte successivamente al TUB
che hanno tratto dallo stesso il loro fondamento. Questo perché gli amministratori hanno
il controllo di un patrimonio che è costituito innanzitutto dal risparmio e solo in minima
parte dagli investimenti dei soci, quindi dai soldi di soggetti terzi dall'impresa. I requisiti
devono essere presenti in capo a tutti gli esponenti aziendali e determinati dal ministro
dell'economia. La normativa di riferimento è rappresentata in questo caso dal decreto
ministeriale n. 161/1998. Ci sono alcuni problemi: non è aggiornato al modello dualistico
e monistico di banca. Inoltre fino al 2003 l'art. 26 prevedeva unicamente i caratteri
dell'onorabilità e della professionalità. Il requisito dell’indipendenza è stato introdotto con
la riforma del diritto societario. Dopo 11 anni non sappiamo ancora cosa si intenda per
indipendenza degli amministratori di una banca. Il concetto è stato quindi sostituito da
una serie di disposizioni emanate dalla BI attraverso il suo potere regolamentare ma
senza copertura legislativa dato che non è prevista una delega alla BI di regolamentare
queste materie. In più si aggiunge un’ulteriore integrazione normativa rappresentata dai
progetti di norme tecniche elaborate dall’ABE e che saranno poi approvate dalla
commissione europea. In una materia in cui è così importante la certezza giuridica vi è in
realtà una disciplina dai caratteri molto mobili perché abbiamo una normativa di
riferimento non aggiornata. L’accertamento dei requisiti avviene poi sotto forma di
autocertificazione.
Professionalità: criterio molto importante è quello dell'esperienza, si prevede che può
essere nominato amministratore chi ha svolto almeno 3 anni o presso imprese o altri enti
pubblici con funzioni di amministrazione direzione o controllo o attività professionali in
ambito creditizio o comunque collegato all'ambito di operatività della banca oppure
insegnamento universitario in materie economiche e giuridiche. È richiesta una più
qualificata professionalità a 3 cariche apicali: presidente CDA, AD, DG (richiesti 5 anni).
Presidente CDA non può eseguire funzioni gestorie di carattere esecutivo.
Per quanto riguarda la professionalità per i sindaci si prevede che tali soggetti devono
essere iscritti nel registro dei revisori contabili. In realtà ci sono 2 inesattezze nella
norma. Secondo il d.lgs. 39/2010 i revisori devono essere esterni quindi la norma
presenta una dizione almeno impropria. L'art. 1 TUB equipara la posizione dei componenti
del consiglio di sorveglianza, e quindi l'art. 26 è stato riformulato tenendo conto del
modello dualistico e monistico. La prassi si è assestata nel segno di riconoscere ai
componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, gli stessi requisiti del
CDA.
Onorabilità: stessi previsti in negativo previsti per i soci, anche qui una possibile
obiezione riguarda la distinzione tra socio e componente di organo di amministrazione. Il
regolamento però prevede lo stesso tema.
Indipendenza: si tratta di un tema importantissimo, oggetto di attenzione anche in sede
di normativa europea. L’indipendenza da chi deve esistere nei confronti di chi? Dai soci
ma ci vorrebbero parametri di riferimento oggettivi per valutare questa indipendenza,
abbiamo una normativa completamente assente su cui è intervenuta la BI prevedendo
sostanzialmente che i requisiti d'indipendenza possano essere previsti solo ad alcuni