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TUB.
Espansione territoriale di banche comunitarie: disciplinata fino al 1973 dal
• 1620/1919 che non faceva distinzione tra banche comunitarie e
extracomunitarie, ma semplicemente le classificava entrambe come banche
estere. L'apertura di succursale di primo impianto era disciplinata dall'art.5
della L bancaria secondo cui il CICR deteneva il potere di autorizzazione con
decreto del MINFIN in accordo con il MINAE, per le successive era
necessario l'intervento della BI. Non poteva essere sindacata nel merito di
condizione di reciprocità e per alcune determinate condizioni poste per la
serietà d'iniziativa, quali il capitale minimo, bilancio separato dalla casa madre
e deposito dell'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione vi era la succursale. Una volta introdotta la distinzione tra
banche comunitarie e extracomunitarie nel 1973 vengono considerate
svantaggiose le condizioni di reciprocità e tutte le altre condizioni richieste dal
decreto del 1919. A tal proposito è intervenuta una delibera del CICR nel
1976che trasferisce il proprio potere di autorizzazione alla BI e elimina le
condizioni discriminatorie. Il DPR 350/85 ha esteso all'apertura di succursali
comunitarie la vigilanza strutturale e la discrezionalità della BI, ma questo
contrastava l'obiettivo Europeo di creare una mercato unico in cui le imprese
bancarie potevano muoversi liberamente sotto il principio del home country
controll, perseguito inizialmente attraverso l'armonizzazione massima delle
legislazioni nazionali con l'atto unico Europeo del 1986 che sostituiva il mutuo
riconoscimento. I presupposti erano l'armonizzazione minima dell'accesso e
della vigilanza prudenziale dell'attività bancaria con mutuo riconoscimento
con applicazione del principio del “hcc” per ottenere il diritto di stabilimento o
di prestazione dei servizi realizzando il mercato unico. A questi diritti
andavano affiancati limiti soggettivi (dettati dalla direttiva a coloro che per il
diritto comunitario erano enti creditizi) e oggettivi (per le attività disciplinate
nella seconda direttiva e ammesse al muto riconoscimento). L'ente creditizio
che vuole aprire una succursale in un altro paese membro ha l'onere di
notificare l'iniziativa all'autorità del paese di origine che opera sulla struttura
organizzativa e sulla situazione patrimoniale e economica dell'ente, che a sua
volta deve comunicare la propria decisione al paese ospitante che fa richiesta.
L'autorità del paese di origine obbliga le succursali a rispettare determinate
condizioni per motivi di interesse generale, di ordine pubblico ( norme sulla
trasparenza, antireciclaggio, credito al consumo , contratti bancari, garanzie
pignoratizie..). Trascorsi due mesi la succursale può iniziare a svolgere la
propria attività. Per la prestazione dei servizi non sono previsti ulteriori
controlli. Sotto l'aspetto della vigilanza vigeva l'hcc che conferiva al paese
ospitante potere d'informazione, potere sulla liquidità della succursale e misure
di politica-monetaria. Secondo il comma 3 dell'art.15 solamente l'apertura
della prima succursale è sottoposta alla procedura della comunicazione,
mentre per le operazioni la base è costituita dal diritto privato. L'art.55 TUB
stabilisce che la BI, in conformità con le deliberazioni del CICR, esercita
controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica;
l'art.17 TUB lascia alla BI il potere di disciplinare l'esercizio attività non
ammesse al mutuo riconoscimento effettuato da banche comunitarie nel
territorio della Repubblica; l'art.54 TUB conferisce alla BI la possibilità di
effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di
documenti e atti ritenuti necessari; l'art.79 TUB da il potere alla BI di vietare
l'apertura di succursali o l'iniziativa di nuovo operazioni in caso le condizioni
stabilite non vengano osservate. Secondo l'art.16 TUB che tratta la libera
prestazione dei servizi, le banche italiane possono esercitare le attività
ammesse al mutuo riconoscimento in uno stato comunitario senza stabilirvi
succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla BI. È necessaria la
comunicazione all'autorità del paese di origine che a sua volta deve notificare
alla BI che può apporre solo le condizioni concernenti il diritto interno e le
norme inderogabili che garantiscono l'ordine pubblico. Non vi sono poteri
ispettivi e il divieto di intraprendere nuove operazioni è meno stringente
poiché non affiancato da sanzione (chiusura della succursale) da parte della
BI.
Espansione territoriale di banche extracomunitarie: disciplinate dal 1620/1919
• fino al 1973. interviene la prima direttiva 77/780 che impone agli stati membri
di non applicare all'apertura di succursali di banche extracomunitarie,
condizioni più vantaggiose rispetto all'apertura di succursali comunitarie. La
seconda direttiva stabilisce l'obbligo di informazione da parte degli stati
membri alla Commissione Europea dell'apertura nel proprio territorio di
succursali di banche extracomunitarie e il compito di adoperarsi affinché negli
stati extracomunitari non vengano imposte condizioni per le banche
comunitarie svantaggiose rispetto a quelle previste per gli enti nazionali. Tutte
le condizioni previste per l'apertura di succursali dono disciplinate dall'art.14
del TUB. L'art.18 TUB tratta le società finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento, perciò controllate da banche e estende la libertà di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi previsti per le banche italiane,
alle società finanziarie purché queste siano sottoposte a vigilanza prudenziale,
siano controllate da enti creditizi italiani e rispettino altre condizioni stabilite
dalla BI.
Intermediari finanziari:
Istituti di Moneta Elettronica (IMEL): introdotto dall'ordinamento comunitario con
la direttiva 2000/16. secondo l'art.1 TUB l'IMEL è un'impresa diversa dalla banca,
emette moneta elettronica, ma viene incluso nella nozione di ente creditizio.
L'ordinamento comunitario da la possibilità alla BCE di imporre all'IMEL la
detenzione di una riserva obbligatoria. L'oggetto sociale è l'emissione di moneta
elettronica, che secondo l'art.1 h ter rappresenta il valore monetario memorizzato in
un dispositivo elettronico rappresentante una credito di un soggetto nei confronti di
un emittente per effettuare operazioni di pagamento nei confronti di soggetti diversi
dall'IMEL. L'istituto non è una banca perchè non crea moneta, infatti non può
erogare più di quanto versato, disposizione che preclude la concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma. Raccoglie solamente risparmi, ma non secondo
la disciplina dell'art.11 . Possono essere autorizzati dalla BI,rispettando i requisiti
previsti per le banche) alla prestazione di servizi di pagamento sovrapponendosi agli
stessi istituti di pagamento, destinando a tale attività un certo patrimonio. È
sottoposto a vigilanza prudenziale anche se alcuni di questi istituti possono essere
esonerati quando la quantità di moneta elettronica in circolazione non supera in
media il limite imposto dalla BI e in ogni caso 5mln€, quando gli esponenti aziendali
non sono stati accusati di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e altri reati
finanziari. Godono del mutuo riconoscimento ai fini della libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi, fatta eccezione per gli istituti esonerati dalla
vigilanza prudenziale. Colui che ha depositato presso l'IMEL, il cui importo è stato
cambiato da moneta legale a moneta elettronica, ha diritto di rimborso attraverso una
commissione sul conto corrente versata dall'IMEL per contratto. Il cliente può
chiedere il rimborso prima della scadenza del contratto o più di un anno dopo,
oppure la recessione dal contratto prima della sua scadenza. La moneta elettronica
non paga interessi. Il titolo V che tratta gli intermediari finanziari è stato interamente
ritrattato dal decreto 141/2010 che ha incluso tre categorie di soggetti: intermediari
finanziari, istituti di microcredito e CONFIDI. Gli intermediari venivano
inizialmente individuati in base all'attività svolta: intermediazioni in cambi,
prestazione di servizi di pagamenti, assunzione di partecipazioni e concessione
crediti. Tali soggetti dovevano essere autorizzati per potersi iscrivere all'albo
generale tenuto presso l'ufficio italiano cambi e i requisiti richiesti erano analoghi a
quelli previsti per l'avvio all'esercizio. Dovevano inoltre essere iscritti in un elenco
speciale tenuto dalla BI che comportava l'assoggettamento degli intermediari
finanziari a vigilanza prudenziale e strutturale. In seguito a verifiche di requisiti di
onorabilità dei soci avveniva l'iscrizione dell'intermediario in una sezione separata
dell'albo. Oggi è previsto un unico albo e viene presa un considerazione solo la
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, mentre l'assunzione di
partecipazioni e l'intermediazione in cambi vengono disciplinate dal diritto comune;
la prestazione di servizi di pagamento ha una disciplina separata proveniente dagli
istituti di pagamento. L'art.107 TUB disciplina l'autorizzazione per i soggetti
finanziari; l'art.113 TUB tratta i controlli sugli elenchi; l'art.106 e seguenti
individuano le attività riservate agli intermediari finanziari autorizzati dalla BI e
iscritti nell'albo dalla stessa tenuto come per le banche. È prevista la concessione di
finanziamenti sotto ogni forma (prestiti e crediti, rilascio di garanzie e impegni di
firma, locazione finanziaria, credito al consumo, credito ipotecario, credito su pegno
e rilascio fideiussione), è effettuata tra il pubblico quando è svolta con
professionalità, cioè in via continuativa e non è considerata tale quando vengono
effettuate operazioni di finanziamento per le imprese del gruppo 8 imprese
controllate, controllanti e collegate). L'autorizzazione è richiesta solo per l'esercizio,
ma non per la costituzione e quando ricorrono tutte le condizioni stabilite dalla legge
diventa un atto dovuto. Tali soggetti possono essere autorizzati all'esercizio di
pagamento purché vi sia un patrimonio da destinate a tale attività; posso svolgere
attività d'investimento, ovvero negoziare, per conto proprio o altrui, strumenti
finanziari derivati e attività di collocamento con o senza garanzie. Sono autorizzati
anche all'emissione di moneta elettronica. L'intera a