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TUB.

Espansione territoriale di banche comunitarie: disciplinata fino al 1973 dal

• 1620/1919 che non faceva distinzione tra banche comunitarie e

extracomunitarie, ma semplicemente le classificava entrambe come banche

estere. L'apertura di succursale di primo impianto era disciplinata dall'art.5

della L bancaria secondo cui il CICR deteneva il potere di autorizzazione con

decreto del MINFIN in accordo con il MINAE, per le successive era

necessario l'intervento della BI. Non poteva essere sindacata nel merito di

condizione di reciprocità e per alcune determinate condizioni poste per la

serietà d'iniziativa, quali il capitale minimo, bilancio separato dalla casa madre

e deposito dell'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale nella cui

circoscrizione vi era la succursale. Una volta introdotta la distinzione tra

banche comunitarie e extracomunitarie nel 1973 vengono considerate

svantaggiose le condizioni di reciprocità e tutte le altre condizioni richieste dal

decreto del 1919. A tal proposito è intervenuta una delibera del CICR nel

1976che trasferisce il proprio potere di autorizzazione alla BI e elimina le

condizioni discriminatorie. Il DPR 350/85 ha esteso all'apertura di succursali

comunitarie la vigilanza strutturale e la discrezionalità della BI, ma questo

contrastava l'obiettivo Europeo di creare una mercato unico in cui le imprese

bancarie potevano muoversi liberamente sotto il principio del home country

controll, perseguito inizialmente attraverso l'armonizzazione massima delle

legislazioni nazionali con l'atto unico Europeo del 1986 che sostituiva il mutuo

riconoscimento. I presupposti erano l'armonizzazione minima dell'accesso e

della vigilanza prudenziale dell'attività bancaria con mutuo riconoscimento

con applicazione del principio del “hcc” per ottenere il diritto di stabilimento o

di prestazione dei servizi realizzando il mercato unico. A questi diritti

andavano affiancati limiti soggettivi (dettati dalla direttiva a coloro che per il

diritto comunitario erano enti creditizi) e oggettivi (per le attività disciplinate

nella seconda direttiva e ammesse al muto riconoscimento). L'ente creditizio

che vuole aprire una succursale in un altro paese membro ha l'onere di

notificare l'iniziativa all'autorità del paese di origine che opera sulla struttura

organizzativa e sulla situazione patrimoniale e economica dell'ente, che a sua

volta deve comunicare la propria decisione al paese ospitante che fa richiesta.

L'autorità del paese di origine obbliga le succursali a rispettare determinate

condizioni per motivi di interesse generale, di ordine pubblico ( norme sulla

trasparenza, antireciclaggio, credito al consumo , contratti bancari, garanzie

pignoratizie..). Trascorsi due mesi la succursale può iniziare a svolgere la

propria attività. Per la prestazione dei servizi non sono previsti ulteriori

controlli. Sotto l'aspetto della vigilanza vigeva l'hcc che conferiva al paese

ospitante potere d'informazione, potere sulla liquidità della succursale e misure

di politica-monetaria. Secondo il comma 3 dell'art.15 solamente l'apertura

della prima succursale è sottoposta alla procedura della comunicazione,

mentre per le operazioni la base è costituita dal diritto privato. L'art.55 TUB

stabilisce che la BI, in conformità con le deliberazioni del CICR, esercita

controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica;

l'art.17 TUB lascia alla BI il potere di disciplinare l'esercizio attività non

ammesse al mutuo riconoscimento effettuato da banche comunitarie nel

territorio della Repubblica; l'art.54 TUB conferisce alla BI la possibilità di

effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di

documenti e atti ritenuti necessari; l'art.79 TUB da il potere alla BI di vietare

l'apertura di succursali o l'iniziativa di nuovo operazioni in caso le condizioni

stabilite non vengano osservate. Secondo l'art.16 TUB che tratta la libera

prestazione dei servizi, le banche italiane possono esercitare le attività

ammesse al mutuo riconoscimento in uno stato comunitario senza stabilirvi

succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla BI. È necessaria la

comunicazione all'autorità del paese di origine che a sua volta deve notificare

alla BI che può apporre solo le condizioni concernenti il diritto interno e le

norme inderogabili che garantiscono l'ordine pubblico. Non vi sono poteri

ispettivi e il divieto di intraprendere nuove operazioni è meno stringente

poiché non affiancato da sanzione (chiusura della succursale) da parte della

BI.

Espansione territoriale di banche extracomunitarie: disciplinate dal 1620/1919

• fino al 1973. interviene la prima direttiva 77/780 che impone agli stati membri

di non applicare all'apertura di succursali di banche extracomunitarie,

condizioni più vantaggiose rispetto all'apertura di succursali comunitarie. La

seconda direttiva stabilisce l'obbligo di informazione da parte degli stati

membri alla Commissione Europea dell'apertura nel proprio territorio di

succursali di banche extracomunitarie e il compito di adoperarsi affinché negli

stati extracomunitari non vengano imposte condizioni per le banche

comunitarie svantaggiose rispetto a quelle previste per gli enti nazionali. Tutte

le condizioni previste per l'apertura di succursali dono disciplinate dall'art.14

del TUB. L'art.18 TUB tratta le società finanziarie ammesse al mutuo

riconoscimento, perciò controllate da banche e estende la libertà di

stabilimento e di libera prestazione dei servizi previsti per le banche italiane,

alle società finanziarie purché queste siano sottoposte a vigilanza prudenziale,

siano controllate da enti creditizi italiani e rispettino altre condizioni stabilite

dalla BI.

Intermediari finanziari:

Istituti di Moneta Elettronica (IMEL): introdotto dall'ordinamento comunitario con

la direttiva 2000/16. secondo l'art.1 TUB l'IMEL è un'impresa diversa dalla banca,

emette moneta elettronica, ma viene incluso nella nozione di ente creditizio.

L'ordinamento comunitario da la possibilità alla BCE di imporre all'IMEL la

detenzione di una riserva obbligatoria. L'oggetto sociale è l'emissione di moneta

elettronica, che secondo l'art.1 h ter rappresenta il valore monetario memorizzato in

un dispositivo elettronico rappresentante una credito di un soggetto nei confronti di

un emittente per effettuare operazioni di pagamento nei confronti di soggetti diversi

dall'IMEL. L'istituto non è una banca perchè non crea moneta, infatti non può

erogare più di quanto versato, disposizione che preclude la concessione di

finanziamenti sotto qualsiasi forma. Raccoglie solamente risparmi, ma non secondo

la disciplina dell'art.11 . Possono essere autorizzati dalla BI,rispettando i requisiti

previsti per le banche) alla prestazione di servizi di pagamento sovrapponendosi agli

stessi istituti di pagamento, destinando a tale attività un certo patrimonio. È

sottoposto a vigilanza prudenziale anche se alcuni di questi istituti possono essere

esonerati quando la quantità di moneta elettronica in circolazione non supera in

media il limite imposto dalla BI e in ogni caso 5mln€, quando gli esponenti aziendali

non sono stati accusati di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e altri reati

finanziari. Godono del mutuo riconoscimento ai fini della libertà di stabilimento e

della libera prestazione dei servizi, fatta eccezione per gli istituti esonerati dalla

vigilanza prudenziale. Colui che ha depositato presso l'IMEL, il cui importo è stato

cambiato da moneta legale a moneta elettronica, ha diritto di rimborso attraverso una

commissione sul conto corrente versata dall'IMEL per contratto. Il cliente può

chiedere il rimborso prima della scadenza del contratto o più di un anno dopo,

oppure la recessione dal contratto prima della sua scadenza. La moneta elettronica

non paga interessi. Il titolo V che tratta gli intermediari finanziari è stato interamente

ritrattato dal decreto 141/2010 che ha incluso tre categorie di soggetti: intermediari

finanziari, istituti di microcredito e CONFIDI. Gli intermediari venivano

inizialmente individuati in base all'attività svolta: intermediazioni in cambi,

prestazione di servizi di pagamenti, assunzione di partecipazioni e concessione

crediti. Tali soggetti dovevano essere autorizzati per potersi iscrivere all'albo

generale tenuto presso l'ufficio italiano cambi e i requisiti richiesti erano analoghi a

quelli previsti per l'avvio all'esercizio. Dovevano inoltre essere iscritti in un elenco

speciale tenuto dalla BI che comportava l'assoggettamento degli intermediari

finanziari a vigilanza prudenziale e strutturale. In seguito a verifiche di requisiti di

onorabilità dei soci avveniva l'iscrizione dell'intermediario in una sezione separata

dell'albo. Oggi è previsto un unico albo e viene presa un considerazione solo la

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, mentre l'assunzione di

partecipazioni e l'intermediazione in cambi vengono disciplinate dal diritto comune;

la prestazione di servizi di pagamento ha una disciplina separata proveniente dagli

istituti di pagamento. L'art.107 TUB disciplina l'autorizzazione per i soggetti

finanziari; l'art.113 TUB tratta i controlli sugli elenchi; l'art.106 e seguenti

individuano le attività riservate agli intermediari finanziari autorizzati dalla BI e

iscritti nell'albo dalla stessa tenuto come per le banche. È prevista la concessione di

finanziamenti sotto ogni forma (prestiti e crediti, rilascio di garanzie e impegni di

firma, locazione finanziaria, credito al consumo, credito ipotecario, credito su pegno

e rilascio fideiussione), è effettuata tra il pubblico quando è svolta con

professionalità, cioè in via continuativa e non è considerata tale quando vengono

effettuate operazioni di finanziamento per le imprese del gruppo 8 imprese

controllate, controllanti e collegate). L'autorizzazione è richiesta solo per l'esercizio,

ma non per la costituzione e quando ricorrono tutte le condizioni stabilite dalla legge

diventa un atto dovuto. Tali soggetti possono essere autorizzati all'esercizio di

pagamento purché vi sia un patrimonio da destinate a tale attività; posso svolgere

attività d'investimento, ovvero negoziare, per conto proprio o altrui, strumenti

finanziari derivati e attività di collocamento con o senza garanzie. Sono autorizzati

anche all'emissione di moneta elettronica. L'intera a

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A.A. 2013-2014
32 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marta06 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Salerno Maria Elena.