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Diritto bancario - Banche di Credito Cooperativo e Gruppo Bancario Pag. 1
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17.04.2014

IL GRUPPO BANCARIO

Non si tratta di un'ipotesi alternativa rispetto alle predette forme organizzative, può però essere

individuata come 4 forma organizzativa perché nel TUB il gruppo ha una certa specificità. Anche se è

costituito da società che mantengono un'autonomia giuridica, il gruppo bancario può essere

considerato un’impresa unitaria dal punto di vista economico. In secondo luogo l'unitarietà del gruppo

risulta anche nella dialettica con l'autorità di vigilanza, rispetto alla BI il gruppo è considerato come un

interlocutore unico. Per gruppo si intende un insieme società unite attraverso nessi partecipativi o

contrattuali. Il codice civile non si occupava però di questo fenomeno. Soltanto con la riforma del 2003

sono state introdotte una serie di norme intitolate all'attività di direzione e coordinamento. La disciplina

del gruppo bancario è contenuta negli artt. 59 e ss. TUB è arrivata ben prima della disciplina del

2003. Si inizia a parlare di gruppo bancario col d.lgs. n. 356/1990 con l'introduzione di una disciplina

ad hoc per la costituzione dei gruppi creditizi e poi con la l. n. 287/1990 con la quale si consentivano

operazioni societarie che davano luogo a gruppi bancari e finanziari. Perché si sente l'esigenza di

disciplinare il fenomeno del gruppo?

1. Prima del TUB in Italia non c'era la possibilità da parte delle banche di svolgere qualsiasi

attività finanziaria, ma vigeva il principio della specializzazione. Nello stesso tempo c'era la

necessità di offrire alla clientela un più vasto spettro di servizi, il gruppo bancario permetteva di

mantenere la specializzazione, ma unendo più imprese si potevano svolgere in maniera

coordinata più servizi.

2. Si trattava di attività d'impresa molto più articolate, c'è una maggiore complessità e

articolazione del monitoraggio dei rischi.

C’è un profilo di direzione delle varie imprese e poi un profilo di responsabilità di fronte all'autorità di

vigilanza. Chi risponde nel momento in cui si tratta di banche tra loro coordinate? C’era la necessità di

semplificare il canale della vigilanza e scegliere un interlocutore nei confronti della BI L’esigenza è sia

economica che di monitoraggio dei rischi.

Il TUB introduce poi il modello di banca universale però nonostante questo la disciplina del gruppo

bancario viene articolata e specificata. Le ragioni sono le stessa predette, da un lato forte esigenza

economica: è vero che col TUB viene affermato un modello di banca universale ma le banche italiane

sono sempre state caratterizzate da una forte componente di territorialità. All’inizio degli anni 2000 le

BP hanno preferito il gruppo bancario all’alternativa delle fusioni. Rimane poi il tema dei rischi: on

l'evoluzione finanziaria il tema non solo rimane ma viene anche accentuato, c’è la necessità di un

monitoraggio. Si arriva quindi alla disciplina degli artt. 59 e ss. che continua a mantenere connotati di

specialità rispetto alla disciplina civilistica. L’esigenza prioritaria dell'ultima è quella di tutelare i soci di

minoranza. Il problema è quello di un fisiologico conflitto d'interessi in quanto la capogruppo può

assumere indirizzi che possono pregiudiziare la posizione della singola componente e quindi i soci di

minoranza. Nel gruppo bancario c'è un ulteriore problema, il fatto che il coinvolgimento di una pluralità

d'imprese comporta un aumento di rischi e quindi è necessario un monitoraggio dei rischi connessi

all’attività bancaria nella forma del gruppo, sana e prudente gestione complessiva del gruppo. La

tutela in questo caso non è dei soci di minoranza ma dei clienti della banca stessa. L’indirizzo della BI

finora è stata quella di rendere sempre più stringente l'attività di direzione e coordinamento della

capogruppo perché questo agevola l’attività di vigilanza. Il problema è che le singole banche

rispondono della propria attività nei confronti della clientela e non risponde invece la capogruppo.

Vediamo ora i profili di disciplina positiva. Il gruppo bancario non coincide con il gruppo societario, dal

punto di vista giuridico i presupposti sono diversi. Nel gruppo societario vi è un rapporto di controllo

alla base dell'identificazione del gruppo. Quindi è necessario e sufficiente l’esercizio di direzione e

controllo da parte della società di vertice. Nel gruppo bancario si parla di gruppo quando una banca

con sede in Italia, a sua volta non controllata da nessuna banca o società finanziaria italiana, controlla

società bancarie finanziarie e strumentali. Al vertice dev'esserci 1 banca e deve controllare società

bancarie, finanziarie, e strumentali oppure quando al vertice della catena partecipativa c'è una società

Dettagli
A.A. 2014-2015
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.