Estratto del documento

DIRITTO BANCARIO: finanziamenti in favore delle imprese

I 3 elementi fondamentali sono:

- Finanziamenti: si occupa di operazioni attraverso cui viene concesso del credito

- Imprese: non tutte le operazioni attraverso cui viene concesso del credito ma solo le

operazioni attraverso cui viene concesso credito alle imprese, non si approfondirà tutta la

tematica di erogazione del credito in favore di clienti detto retail

- Diritto bancario: riguarda le operazioni con cui si concede credito alle imprese da parte

delle banche, cioè soggetti professionali ben determinati. Il finanziamento può essere

concesso da chiunque (ex. prestito da amico, genitori o parente), quando è compiuta dalla

banca è governata da regole specifiche. La disciplina è principalmente contenuta non tanto

nel codice civile ma nel testo unico bancario

Finanziamento: non indica un tipo specifico di operazioni ma una famiglia di operazioni che

consistono in un’acquisizione da parte del soggetto finanziato di fondi/disponibilità monetarie con

obbligo di rimborso. Bisogna perciò avere due soggetti: un soggetto che conceda queste

disponibilità monetarie e un altro soggetto che le acquisti e che prevede il rimborso ad una certa

data.

L’unità minima si ritrova declinata in diversi schemi contrattuali: comportano l’acquisizione di

risorse monetarie con obbligo di rimborso ma che poi si atteggiano diversamente. Nelle operazioni

di finanziamento troviamo due schemi generali/prevalenti (conoscono poi ulteriori declinazioni):

• CONTRATTO DI MUTUO

• CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO

CONTRATTO DI MUTUO: si trova disciplinato nel codice civile ed è la forma più comune e generale

di finanziamento. Gli articoli di riferimento sono artt. 1813 – 1822 c.c. E’ un’operazione svolta

dalle banche ma può anche intercorre tra due soggetti privati. Non c’è corrispondenza tra

contratto di mutuo e banca. Può essere perfezionato da una banca ma anche prestato da un

soggetto privato. L’art. 1813 c.c. dice che il mutuo è un contratto con cui una parte consegna

all’altra una somma di denaro e l’altra alla scadenza si obbliga a restituire un ammontare analogo.

Quindi il mutuo è un contratto: il prestito di denaro richiama infatti il contratto di mutuo ed è

disciplinato dalla disciplina generale in materia di contratto oltre all’art. 1813 e seguenti.

Nel linguaggio comune, il prestito richiama l’operazione attraverso cui viene concesso a terzi

l’utilizzo del bene per un certo tempo e previsione di un obbligo di restituzione alla scadenza.

Questa idea di prestito porta ad escludere che con la consegna si abbia anche il trasferimento

della proprietà del libro (ad esempio presto il mio libro ma la proprietà del libro rimane mia, colui

che lo riceve lo può utilizzare e restituire alla scadenza ma dovrà restituire quel libro perché la

proprietà rimane in capo al soggetto che concede quel prestito). Nel caso del mutuo è diverso:

quando si consegna una somma di denaro chi la riceve può utilizzarla e spenderla (ad esempio

banconota da 100 € poi se restituisce la medesima banconota , sarebbe inutile l’operazione. In

realtà chi riceve la banconota ha la possibilità di utilizzarla). L’obbligo di restituzione si concreta

nella restituzione di un medesimo ammontare (banconote con ammontare analogo) art. 1814:

à

le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario: il contratto di mutuo determina il

passaggio di proprietà del denaro oggetto del finanziamento. Chi riceve la somma di denaro può

usarla nella maniera che ritiene più conveniente. Alla scadenza il mutuatario restituirà al mutuante

banconote di importo analogo e come il primo passaggio ha determinato un trasferimento di

proprietà dal mutuante al mutuatario, così il 2 passaggio (della restituzione) determinerà un

nuovo trasferimento di proprietà dal mutuatario al mutuante. Il contratto di mutuo è un contratto

a effetti reali* perché produce vicende di ordine traslativo (passaggio di proprietà del denaro dal

mutuante al mutuatario, passaggio della proprietà del denaro al momento della scadenza dal

mutuatario al mutuante) e come contratto che si perfeziona non con un semplice accordo ma sulla

base di una fattispecie più complessa che prevede: accordo + comportamento successivo

(costituito dalla consegna di denaro)

Per concludere un contratto di mutuo non è sufficiente concordare su un futuro prestito ma è

necessario che l’accordo sia accompagnato dalla consegna di una somma di denaro oggetto del

finanziamento -> vengono definiti contratti reali: si perfezionano con accordo + comportamento

materiale cioè la consegna della cosa ex. Mutuo contratti consensuali: dove basta l’accordo

Il mutuo è un contratto reale che prevede accordo + consegna della somma di denaro

Diverso sono i contratti ad effetti obbligatori: produce obblighi di prestazione (ex. contratto di

lavoro subordinato: lavoratore si impegna a lavorare e datore di lavoro si impegna a corrispondere

una determinata retribuzione, non abbiamo vicende traslative)

*Contratti ad effetti reali: produce vicende di carattere traslativo ex. mutuo: quando si consegna la

cosa in denaro si ha anche il trasferimento della proprietà

Il mutuo produce anche effetti obbligatori perché chi riceve la somma di denaro è obbligato alla

restituzione alla sua scadenza ed è visto come assunzione di un impegno

In un contratto di mutuo che prevede la consegna della somma di denaro il 1 febbraio e la

restituzione della somma di denaro il 28 febbraio, c’è qualcuno che ci guadagna o ci perde? In

linea di principio no, le due prestazioni si pareggiano reciprocamente. Per il mutuatario (riceve in

prestito la somma) non vi sono sacrifici economici; per il mutuante quest’operazione non porta

vantaggi e remunerazioni. Quest’operazione è detta mutuo a titolo gratuito -> chi riceve il

finanziamento non affronta alcun sacrificio economico; per il mutuante l’operazione non

determina alcun vantaggio. Tuttavia i mutui raramente sono a titolo gratuito (ex. mutuo concesso

da genitori, parenti o amici), normalmente sono a titolo oneroso: chi concede in prestito una

determinata somma di denaro acconsente a farlo nella prospettiva di ottenere un vantaggio

economico (per il mutuante). Se il prestito è concesso dalla banca sarà necessariamente a titolo

oneroso perché la banca è un’impresa e svolge l’attività a scopo di lucro con l’idea di ottenere un

vantaggio.

Il mutuatario si troverà ad affrontare un sacrificio economico cioè dovrà corrispondere al

mutuante un corrispettivo per aver ricevuto la somma di denaro e per averla potuta utilizzare fino

alla scadenza. La remunerazione del prestito è data dagli interessi. Gli interessi corrispondo alla

remunerazione del finanziamento ottenuto. Il mutuo (contratto reale, contratto ad effetti reali)

può (perché se è a titolo gratuito non c’è corrispettività, ma se è a titolo oneroso ci troviamo di

fronte a un contratto a prestazioni corrispettive) anche essere un contratto a prestazioni

corrispettive o sinallagmatico *: la prestazione corrispettiva a fronte del pagamento degli

interessi che deve il mutuatario al mutuante è il differimento della richiesta di restituzione -> più

in là sarà fissata la data di scadenza del mutuo e quindi più in là il mutuante accetterà di ottenere

la disponibilità della somma prestata, maggiore sarà l’interesse che va così a remunerare la

disponibilità del mutuante a differire più avanti la richiesta di restituzione della somma.

*nel contratto a prestazioni corrispettive abbiamo 2 prestazioni che si incrociano: trasferimento

della proprietà a fronte del pagamento del prezzo

Quindi nel contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso saranno la disponibilità del

mutuante a differire la richiesta di restituzione e dall’altra la corresponsione degli interessi:

differimento contro corresponsione di interessi

Precisazione: Le prestazioni che fra loro si pareggiano non sono considerate prestazioni

corrispettive

L’ammontare di interessi forma oggetto di negoziazioni fra le parti in linea di principio (2 banche

chiedono tassi di interessi diversi, uno più gravoso e l’altro più vantaggioso), non è determinata dal

legislatore. In una situazione con soggetto in deficit monetario (ha bisogno di disponibilità

monetaria) e un soggetto in surplus (può privarsi della disponibilità di una somma di denaro e

concedere il prestito), la debolezza è il soggetto in deficit con conseguente disparità tra le parti:

può succedere che chi è in surplus cerchi di approfittarsene imponendo delle condizioni con

interessi eccessivi e usurari. Il mutuo con interessi può scivolare nella patologia con interessi

usurari. Perciò il legislatore è intervenuto con una disciplina apposita per tutelare la parte più

debole da comportamenti di abuso realizzati dalla parte più forte.

La determinazione degli interessi avviene tramite la determinazione di una percentuale fissa

sull’ammontare del finanziamento determinata secondo cadenze temporali (2% annuo, 3% su

base semestrale). Accanto a questo, vi sono tassi di interesse variabili: il tasso di interesse è

agganciato a un parametro esterno soggetto ad oscillazioni detto TASSO EURIBOR: è il tasso medio

attraverso cui le banche giorno per giorno si prestano tra di loro denaro e può variare nel corso del

tempo. Viene preso come termine di riferimento per calcolare il tasso di interesse del singolo

finanziamento concesso al cliente a cui si aggiunge uno spread (tasso euribor + spread). La

concorrenza tra le banche si basa appunto sull’entità dello spread.

Tasso euribor = componente variabile Spread = componente fissa

La scadenza degli interessi è diversa dalla scadenza del termine di rimborso del prestito (rimborso

del capitale ha luogo alla scadenza del prestito invece la scadenza dell’obbligo di pagamento degli

interessi può avvenire nel corso del rapporto). Questi due obblighi possono risultare sfalsati sotto

il profilo della scadenza. Normalmente nei finanziamenti a medio lungo termine cioè con durata

maggiore o uguale a cinque anni è previsto un piano di ammortamento: presuppone un rimborso

rateale (e non una tantum) del capitale. Anziché prevedere la restituzione dell’intero capitale al

termine della scadenza, si prevede un rimborso progressivo del capitale attraverso la scadenza di

singole date; il capitale è rimborsato mano a mano attraverso la corresponsione di singole date.

Perciò il rimborso può essere:

• rateale cioè che prevede un piano di ammortamento

• a tantum (cioè l’identico importo alla scadenza).

Quando è previsto il piano di ammortamento la rata ha una doppia anima: una parte della rata è

costituita dal rimborso di capitale e dall’altra dalla voce di interessi. Con il piano di ammortamenti

si tende a fare in modo che con la rata il mutuatario corrisponda in parte capitale e in parte

interessi. Qui quei 2 obblighi tendono a coincidere nel pagamento della rata.

Abbiamo due metodi per determinare il piano di ammortamenti:

• Metodo di rimborso francese: consente di avere un piano di ammortamento in cui da un

lato è determinato il numero di rate e poi l’importo delle singole rate rimane identico. Però

almeno nella prima fase del piano di ammortamento si pagherà soprattutto interessi e solo

in un secondo momento si avrà il sopravvento della restituzione del capitale. Ha avuto la

più amplia diffusione a livello di prassi.

• Metodo di rimborso all’italiana: le rate presuppongono il rimborso della medesima quota

di capitale. L’importo delle singole rate non sarà identico perché varierà la voce relativa agli

interessi: saranno rata per rata determinati sulla base del capitale residuo da rimborsare

(maggiore all’inizio e via via diminuendo). È per questo recessivo perché il cliente vuole

conoscere l’importo della rata

Art. 1819 c.c. L’importo rateale è previsto dal legislatore. Il mancato pagamento anche di una sola

rata può legittimare il mutuante a richiedere fin da subito la restituzione dell’intero.

CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO: art. 1842 e seguenti del c.c. contratti con effetti

à

obbligatori

Mentre la disciplina del contratto di mutuo è collocata nell’ambito dei contratti comuni cioè

stipulati da chiunque, il contratto di apertura di credito bancario si inserisce nel capo 17° di c.c.

specificatamente riferito alla disciplina dei contratti bancari. Il contratto di apertura di credito

verrà stipulato da una banca o da un soggetto equiparato alla banca. Si tratta di un finanziamento

che può essere concesso a chiunque e vede come contraente una banca.

Questo si capisce dalla struttura di questo contratto che è anche il principale elemento di

distinzione dal contratto di mutuo.

Struttura: mentre nel mutuo abbiamo la consegna di una somma di denaro unita all’obbligo di

restituzione del tantundem; nei contratti di apertura di credito, una volta perfezionato, prevede

l’obbligo in capo alla banca di tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro in favore

del cliente se questi lo dovesse richiedere per un determinato periodo o senza limiti di tempo. Non

abbiamo immediatamente la consegna della somma di denaro dalla banca al mutuatario. Si stipula

il contratto senza il passaggio immediato degli importi ma la banca è obbligata a tenersi pronta se

e quando il cliente lo dovesse richiedere. Questa caratteristica fa sì che il contratto di apertura di

credito non è un contratto reale ma consensuale: è sufficiente l’accordo tra le parti.

Mentre il mutuo è necessariamente un contratto effetti reali, i contratti di apertura di credito sono

a effetto obbligatorio: l’impegno a tenere a disposizione una somma di denaro e, fintantoché

non vi è la richiesta da parte del cliente e conseguentemente il passaggio di denaro, non vi sono

effetti reali perché non c’è alcun passaggio di denaro. E’ perciò un contratto ad effetti obbligatori

che può produrre effetti reali quando vi sarà la consegna della somma di denaro subordinata alla

richiesta specifica del cliente. La richiesta specifica del cliente può anche non esserci siccome è

stipulata in previsione di un futuro bisogno di liquidità che può non avverarsi e perciò senza

richiedere la somma di denaro (il contratto rimane in essere fino alla scadenza dove poi cesserà).

Se la somma di denaro viene richiesta, da quel momento in poi ci sarà un obbligo di

corresponsione degli interessi (la banca infatti presta soldi in una logica di impresa): la vicenda

viene a mimare un normale mutuo. La somma sarà così restituita (non c’è il piano di

ammortamento qui perché non interviene subito la somma di denaro) alla scadenza del contratto:

se il cliente usa la somma, questa dovrà essere restituita al più tardi alla scadenza del contratto.

Da quando c’è il contratto, senza ancora la richiesta, c’è un obbligo in capo al cliente che non è un

obbligo di corrispondere interessi del mutuo ma sarà una commissione che andrà a remunerare il

semplice impegno della banca di tenere a disposizione una somma di denaro. Dal punto di vista

del cliente la controprestazione si divide in 2 voci:

-commissione in favore di banca per tenere a disposizione la somma di denaro per tutto l’arco del

contratto

-dopo che apertura di credito è utilizza, obbligo di corresponsione di interessi

Riassunto: il contratto di apertura di credito è un contratto ad effetti obbligatori e l’atto di

ripristino produce traslatività in verso opposto

Il contratto di apertura di credito può essere:

- semplice: cliente usa l’importo, restituisce il tantundem alla scadenza del contratto

- regolato in conto corrente: è consentito al cliente compiere più atti di prelievo e ripristino

della provvista cioè più utilizzi e versamenti (ad ex. metto a disposizione 100 €, il cliente

può usare 20€ due giorni dopo, dopo quattro giorni riceve un pagamento da cliente e versa

15euro, poi il giorno successivo ne utilizza 30, poi il giorno dopo lo ripiana e così via).

Questo è detto effetto fisarmonica

L’apertura di credito è detta anche fido che assiste il conto corrente bancario la cui funzione è

quella di assicurare una liquidità di cassa all’impresa, di gestire il problema che spesso i flussi di

entrata di cassa e di uscita non corrispondono e sono sfalsati (ad esempio non ho fatture di

ingresso ma in uscita come pagamenti nei confronti dei fornitori, IVA e stipendi). Questo contratto

offre così un’elasticità di cassa: anche se non ha liquidità sufficiente per far fronte ai pagamenti

scaduti, consente di attingere a questa sorta di riserva.

Presenta vantaggi per:

-impresa/cliente: siccome è prevedibile che in futuro ci saranno carenze di liquidità è da preferire

l’apertura di credito rispetto alla tantum perché nel mutuo gli interessi sono da corrispondere fin

da subito mentre in questo caso c’è la commissione a fronte dell’impegno della banca a tenere

una somma di denaro ma sarà sempre inferiore agli interessi garantirà una maggiore flessibilità.

à

Il mutuo prevede un piano di ammortamento che indica quando la somma dovrà essere

rimborsata e prevede una commissione: il rimborso anticipato include i minori interessi perché

maturano giorno per giorno a c

Anteprima
Vedrai una selezione di 16 pagine su 73
Appunti diritto bancario Pag. 1 Appunti diritto bancario Pag. 2
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 6
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 11
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 16
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 21
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 26
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 31
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 36
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 41
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 46
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 51
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 56
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 61
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 66
Anteprima di 16 pagg. su 73.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto bancario Pag. 71
1 su 73
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze politiche e sociali SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SignorPepe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Minneci Ugo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community