Influenze dei soci e la normativa sui requisiti
Abbiamo avuto dimostrazioni di influenze da parte dei soci in questo accertamento perché il decreto ministeriale prevede cause di sospensione: sottoposizione a processo penale ma senza condanna definitiva. Tra i punti all'ordine del giorno il CDA ha l’obbligo di iscrivere la revoca dell'amministratore nella prima assemblea utile successiva alla revoca dell’incarico societario. Si chiede sostanzialmente ai soci nei casi di sospensione il potere di decidere se confermare o meno la fiducia nel CDA.
Il caso di Cesare Geronzi
In questo caso l'esperienza si è verificata con il caso del presidente del CDA di Capitalia, Cesare Geronzi. In quel caso era intervenuta la sospensione della causa ma successivamente poi c'è stata la rinnovazione della carica. In caso di insussistenza dei requisiti viene escluso il coinvolgimento dell'organo assembleare.
Disciplina dei requisiti e divieto di interlocking
La disciplina dei requisiti dell’art. 26 TUB deve essere poi integrata con una disposizione molto importante: l'art. 36, d.l. n. 201/2011 convertito nella l. n. 214/2011 noto come decreto legge “salva Italia”. L'art. 36 prevede l'introduzione del divieto di interlocking, è previsto che sia “vietato ai titolari di cariche societarie in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi che operano in mercati di credito, assicurativi o finanziari, di assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi d'imprese concorrenti”.
L’eventuale cumulo di incarichi comporta l'obbligo da parte del soggetto di scegliere a quale incarico rinunciare nel termine di 90 giorni; decorso tale termine senza rinuncia, il soggetto interessato decade da tutte le cariche assunte, decadenza accertata ex lege dall'organo di amministrazione, e in caso di inerzia dall'organo di vigilanza competente (BI). L’elemento più significativo tutelato è quello della concorrenza, il cumulo può importare conflitti d'interesse che poi possono pregiudicare la concorrenza.
Concorrenza nel settore industriale
Ma perché solo le imprese finanziarie, bancarie o assicurative? Perché non anche le imprese industriali? Il problema riguarda infatti anche queste ultime, inoltre c'è l'art. 2390 cc. che recita: "Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.".
Nello stesso articolo c'è anche una clausola di salvezza che manca nell'art. 36. In questo caso la norma non è derogabile statutariamente perché...
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