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16.04.2014
Abbiamo avuto dimostrazioni di influenze da parte dei soci in questo accertamento perché il decreto
ministeriale prevede cause di sospensione: sottoposizione a processo penale ma senza condanna
definitiva. Tra i punti all'ordine del giorno il CDA ha l’obbligo di iscrivere la revoca dell'amministratore
nella prima assemblea utile successiva alla revoca dell’incarico societario. Si chiede sostanzialmente
ai soci nei casi di sospensione il potere di decidere se confermare o meno la fiducia nel CDA. In
questo caso l'esperienza si è verificata con il caso del presidente del CDA di Capitalia, Cesare
Geronzi. In quel caso era intervenuta la sospensione della causa ma successivamente poi c'era stata
la rinnovazione della carica. In caso di insussistenza dei requisiti viene escluso il coinvolgimento
dell'organo assembleare. La disciplina dei requisiti dell’art. 26 TUB deve essere poi integrata con una
disposizione molto importante: l'art.36, d.l. n. 201/2011 convertito nella l. n. 214/2011 noto come
decreto legge “salva Italia”. L'art. 36 prevede l'introduzione del divieto di interlocking, è previsto che
sia “vietato ai titolari di cariche societarie in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo e ai
funzionari di vertice di imprese o gruppi che operano in mercati di credito, assicurativi o finanziari, di
assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi d'imprese concorrenti”. L’eventuale
cumulo di incarichi comporta l'obbligo da parte del soggetto di scegliere a quale incarico rinunciare nel
termine di 90 gg; decorso tale termine senza rinuncia, il soggetto. Interessato decade da tutte le
cariche assunte, decadenza accertata ex lege dall'organo di amministrazione, e in caso di inerzia
dall'organo di vigilanza competente (BI). L’elemento più significativo tutelato è quello della
concorrenza, il cumulo può importare conflitti d'interesse che poi possono pregiudicare la
concorrenza. Ma perché solo le imprese finanziarie, bancarie o assicurative? Perché non anche le
imprese industriali? Il problema riguarda infatti anche queste ultime, inoltre c'è l'art 2390 cc. che recita:
"Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società
concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori
o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.". Nello stesso articolo
c'è anche una clausola di salvezza che manca nell'art. 36. In questo caso la norma non è derogabile
statutariamente perché gli interessi in gioco sono diversi, nell’impresa industriale prima di tutto
bisogna tutelare i soci. Se il cumulo è fatto presente ai soci e questi lo autorizzano non ci sono
interessi collettivi ulteriori da tutelare, interessi collettivi che invece stanno alla base dell'art 36. Inoltre
nell'art. 36 si attribuisce pari dignità alla stabilità e alla concorrenza del sistema bancario e finanziario.
Abbiamo concluso la disciplina degli esponenti aziendali. Rimaniamo ora nell’organizzazione
dell’attività bancaria ma con uno sguardo a BP, BCC e gruppi bancari.
LE BANCHE COOPERATIVE
L'art. 14 TUB stabilisce che la forma preferenziale per l'attività bancaria sia quella di SPA. Alla lettera
a si fa pero riferimento alla società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Quindi è consentita
questa alternativa. La disposizione nasce dalla volontà legislativa di mantenere asseti peculiari del
sistema bancario italiano e di evitare di incidere su alcuni centri d’interesse consolidati e significativi.
La disciplina di queste banche con questa forma specifica è disciplinata dagli artt. 28 e ss., TUB.
Mentre per le SPA bancarie è possibile individuare un percorso di avvicinamento alle SPA di diritto
comune, soprattutto con la riforma del 2003. Per quanto riguarda invece la banche cooperative il
percorso è stato esattamente opposto quindi una sempre più differenza tra BC e società cooperative.
Il legislatore della riforma del 2003 (che riguarda anche le società cooperative, SPA e SRL), si era
posto il problema di far rientrare nella riforma anche le BC. La risposta è stata negativa ma poi in sede
di adeguamento del TUB alla riforma si è fatta una selezione delle norme applicabili o meno alle BC. I
principi base però rimangono. Mutualità innanzitutto significa che si svolge un’attività d’impresa
finalizzata a garantire beni e servizi ai propri soci generalmente a condizioni migliori di quelle di
mercato. C’è quindi una tendenziale coincidenza tra soci e fruitori dell’attività d’impresa. Non significa
che viene esclusa ogni finalità di lucro. Per le imprese a mutualità prevalente è escluso il lucro
soggettivo mentre sono sottoposte alla vigilanza del ministero dello sviluppo economico. Per quelle a