Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 3
Diritto bancario - Banche Cooperative, le Banche Popolari Pag. 1
1 su 3
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

16.04.2014

Abbiamo avuto dimostrazioni di influenze da parte dei soci in questo accertamento perché il decreto

ministeriale prevede cause di sospensione: sottoposizione a processo penale ma senza condanna

definitiva. Tra i punti all'ordine del giorno il CDA ha l’obbligo di iscrivere la revoca dell'amministratore

nella prima assemblea utile successiva alla revoca dell’incarico societario. Si chiede sostanzialmente

ai soci nei casi di sospensione il potere di decidere se confermare o meno la fiducia nel CDA. In

questo caso l'esperienza si è verificata con il caso del presidente del CDA di Capitalia, Cesare

Geronzi. In quel caso era intervenuta la sospensione della causa ma successivamente poi c'era stata

la rinnovazione della carica. In caso di insussistenza dei requisiti viene escluso il coinvolgimento

dell'organo assembleare. La disciplina dei requisiti dell’art. 26 TUB deve essere poi integrata con una

disposizione molto importante: l'art.36, d.l. n. 201/2011 convertito nella l. n. 214/2011 noto come

decreto legge “salva Italia”. L'art. 36 prevede l'introduzione del divieto di interlocking, è previsto che

sia “vietato ai titolari di cariche societarie in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo e ai

funzionari di vertice di imprese o gruppi che operano in mercati di credito, assicurativi o finanziari, di

assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi d'imprese concorrenti”. L’eventuale

cumulo di incarichi comporta l'obbligo da parte del soggetto di scegliere a quale incarico rinunciare nel

termine di 90 gg; decorso tale termine senza rinuncia, il soggetto. Interessato decade da tutte le

cariche assunte, decadenza accertata ex lege dall'organo di amministrazione, e in caso di inerzia

dall'organo di vigilanza competente (BI). L’elemento più significativo tutelato è quello della

concorrenza, il cumulo può importare conflitti d'interesse che poi possono pregiudicare la

concorrenza. Ma perché solo le imprese finanziarie, bancarie o assicurative? Perché non anche le

imprese industriali? Il problema riguarda infatti anche queste ultime, inoltre c'è l'art 2390 cc. che recita:

"Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società

concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori

o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.". Nello stesso articolo

c'è anche una clausola di salvezza che manca nell'art. 36. In questo caso la norma non è derogabile

statutariamente perché gli interessi in gioco sono diversi, nell’impresa industriale prima di tutto

bisogna tutelare i soci. Se il cumulo è fatto presente ai soci e questi lo autorizzano non ci sono

interessi collettivi ulteriori da tutelare, interessi collettivi che invece stanno alla base dell'art 36. Inoltre

nell'art. 36 si attribuisce pari dignità alla stabilità e alla concorrenza del sistema bancario e finanziario.

Abbiamo concluso la disciplina degli esponenti aziendali. Rimaniamo ora nell’organizzazione

dell’attività bancaria ma con uno sguardo a BP, BCC e gruppi bancari.

LE BANCHE COOPERATIVE

L'art. 14 TUB stabilisce che la forma preferenziale per l'attività bancaria sia quella di SPA. Alla lettera

a si fa pero riferimento alla società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Quindi è consentita

questa alternativa. La disposizione nasce dalla volontà legislativa di mantenere asseti peculiari del

sistema bancario italiano e di evitare di incidere su alcuni centri d’interesse consolidati e significativi.

La disciplina di queste banche con questa forma specifica è disciplinata dagli artt. 28 e ss., TUB.

Mentre per le SPA bancarie è possibile individuare un percorso di avvicinamento alle SPA di diritto

comune, soprattutto con la riforma del 2003. Per quanto riguarda invece la banche cooperative il

percorso è stato esattamente opposto quindi una sempre più differenza tra BC e società cooperative.

Il legislatore della riforma del 2003 (che riguarda anche le società cooperative, SPA e SRL), si era

posto il problema di far rientrare nella riforma anche le BC. La risposta è stata negativa ma poi in sede

di adeguamento del TUB alla riforma si è fatta una selezione delle norme applicabili o meno alle BC. I

principi base però rimangono. Mutualità innanzitutto significa che si svolge un’attività d’impresa

finalizzata a garantire beni e servizi ai propri soci generalmente a condizioni migliori di quelle di

mercato. C’è quindi una tendenziale coincidenza tra soci e fruitori dell’attività d’impresa. Non significa

che viene esclusa ogni finalità di lucro. Per le imprese a mutualità prevalente è escluso il lucro

soggettivo mentre sono sottoposte alla vigilanza del ministero dello sviluppo economico. Per quelle a

Dettagli
A.A. 2014-2015
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.