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CAPITOLO XXXVII: "CONTO CORRENTE DI BASE"

Nel 2011 è stata introdotta una tipologia di conto corrente semplificata, finalizzata a tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali. Il conto di base è a costi contenuti e trasparenti e ad operatività limitata (non consente aperture di credito o sconfinamenti). Al di sotto di determinate soglie di reddito se ne può beneficiare gratuitamente.

CAPITOLO XXXVIII: "IL CONTO DI DEPOSITO"

La prassi ha elaborato una nuova specie di conto, denominata "conto di deposito", che non trova disciplina nel codice e solo pochi cenni a livello di leggi tributarie. Per analogia legis vengono applicate le norme del conto corrente bancario semplice (disponibilità in ogni tempo delle somme depositate, solidarietà tra cointestatari...). Caratteristiche: gratuità per la tenuta, tassi di interesse superiori rispetto a quelli normalmente.

corrisposti da un conto corrente ordinario. È necessario un conto corrente tradizionale d'appoggio presso la stessa Banca, poiché le operazioni da o verso il conto di deposito sono limitate al conto corrente collegato. La ratio è quella di costituire un salvadanaio, utilizzabile per far fruttare il capitale. Le Banche possono concedere condizioni di favore al correntista che decide di vincolare le somme detenute nel conto di deposito. La semplicità del conto di deposito sgrava la Banca dall'analisi del merito creditizio. Il conto corrente di base presenta una operatività maggiore rispetto al conto di deposito.

CAPITOLO VIII: "LA RACCOLTA DEL RISPARMIO: PROFILI GENERALI"

Art. 10 "TUB" "la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria".

"È raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi,

Sia sotto altra forma”.È rilevante la sola raccolta di risparmio con obbligo di rimborso, la quale interpretazione si estende alla raccolta di risparmio con impegno restitutorio.

La raccolta del risparmio si divide in:

  1. raccolta pubblica: approssimativamente riservata alle Banche (in realtà solamente se “in incertam personam”);
  2. raccolta privata: effettuata sulla base di trattative personalizzate.

Il divieto riguardante la raccolta di risparmio tra il pubblico non è esteso ad organismi internazionali e territoriali e Stati.

Il CICR dispone gli strumenti finanziari per la raccolta del risparmio (devono contenere obbligo di rimborso...).

CAPITOLO IX “IL DEPOSITO BANCARIO”

Il deposito bancario è uno degli strumenti attraverso cui la Banca realizza la raccolta del risparmio. È uno dei 6 contratti tipici che trova la propria disciplina nel “C.C.” (capo XVII dei contratti bancari sezione I, dei depositi bancari, Art. 1834

ss.) e, con funzione integrativa, nelle "NUB". Le norme del capo differiscono da quelle generali previste nell'Art. 1776 "C.C." a causa delle differenti finalità di tutela, tanto da dover considerare il deposito bancario un modello negoziale autonomo. I dubbi possono sorgere in quanto presenta caratteristiche affini a: a) Mutuo ipotesi avvallata dal trasferimento di proprietà della somma; b) Deposito (civilistico) irregolare ipotesi avvallata dalla confusione nella merce da restituire. A questa ipotesi si deve il titolo gratuito riservato al contratto nella prassi. Caratteristiche generali del contratto Art. 1834 "C.C." "nei depositi di una somma di denaro presso una Banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza". Le obbligazioni delle parti Depositante: Il depositante è il titolare del rapporto nei confronti della Banca, il

risparmiatore.Il depositante deve mettere il bene oggetto del contratto a piena disponibilità della Banca.Il depositante ha diritto alla restituzione del bene alla scadenza prevista o qualora siverifichi una causa di scioglimento.

Banca:Obbligo principale di conservare (garantire la restituzione) la somma nominale messa adisposizione della Banca.L'obbligo di conservazione non impedisce alla Banca di utilizzarle per l'eserciziodell'attività economica che le è propria.

Forma e contenuto minimoIl contratto deve essere stipulato in forma scritta, in duplice copia e con clausole chiare,nel rispetto delle norme di trasparenza.Il deposito bancario è un contratto di adesione: i modelli saranno predispostiuniformemente e le clausole vessatorie devono essere sottoscritte specificatamente.Il mancato rispetto della forma determina la nullità relativa, invocabile dal solo cliente.Il mancato inserimento di clausole che costituiscono il

contenuto minimo del contratto determina la nullità relativa. Frequente sono le clausole di "ius variandi" (modifica unilaterale del contratto) esercitabili dalla Banca, a fronte delle quali è garantito il diritto di recesso senza spese e che in ogni caso devono presentare un giustificato motivo per la loro applicazione.

La cessazione del rapporto, il recesso. Alla scadenza se a tempo determinato, per impossibilità sopravvenuta o per recesso di una delle parti. Nei contratti di durata il recesso del cliente può avvenire in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

Distinzioni. Il "C.C." distingue tra:

  • Il deposito di denaro: raccolta di risparmio;
  • Il deposito di titoli in amministrazione: prestazione di un servizio accessorio.

Il deposito regolare: non vi è il trasferimento della proprietà;

Il deposito irregolare: vi è il trasferimento di proprietà (col denaro è così).

Le 3

  1. Il deposito "ordinario": il cliente versa la somma in un'unica soluzione, la Banca rilascia una ricevuta di cassa e il cliente ritirerà alla scadenza, senza versamenti o prelievi;
  2. Il deposito "a risparmio": contempla pluralità di versamenti e prelievi realizzati in cassa e annotati sul libretto di deposito, ma non c'è un conto corrente;
  3. Il deposito "in conto corrente": rapporti plurimi che possono avvenire sia in cassa che mediante emissione di assegni da parte del depositante.

Sulla base delle modalità di restituzione del "quantum" si può distinguere tra deposito "a vista" o "a tempo".

  1. "A vista" quando la Banca deve restituire quanto depositato su semplice richiesta o dopo breve preavviso.
  2. "A tempo" o "vincolato" quando nel contratto è fissato un limite temporale prima del quale non il

Il depositante non può ottenere la restituzione. Nella prassi bancaria un deposito "vincolato" fa riferimento ad un deposito gravato da un vincolo che non consente il prelievo (in attesa del risultato del contenzioso).

Il libretto di deposito è un documento rilasciato dalla Banca al momento del perfezionamento del contratto, ovvero al trasferimento della disponibilità del denaro.

Il libretto svolge 2 funzioni rilevanti:

  1. Funzione probatoria
  2. Tale funzione opera su più livelli:

    1. Valore probatorio dell'avvenuto trasferimento del quantum, dato che il rilascio del libretto ne dipende;
    2. Valore probatorio delle singole operazioni, dato che versamenti e prelievi vengono annotati sul libretto.

    Art. 1835 "Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra Banca e depositante" (deroga al diritto comune, nel quale entrambe le parti devono

    essere imprenditori);

    c) Legittimazione del depositante per compiere le operazioni;

    2) Funzione circolatoria del credito documentato.

    Il decreto del 1929 prevedeva 4 tipologie di libretto:

    “Nominativi”: è presente il nome del depositante e solo lui può compiere operazionio nel conto;

    “Al portatore”: chiunque esibisca il libretto può compiere operazioni;o “Nominativi ma pagabili al portatore”: la Banca conserva un potere di indagineo esercitabile nei confronti del portatore che compie le operazioni;

    “Al portatore ma intestati ad una persona o contrassegnati in altro modo”: a tutti glio effetti al portatore.

    Il libretto al portatore è un titolo di credito poiché la legittimazione circola con il titolo.

    Il libretto nominativo NON è un titolo di credito poiché non è destinato alla circolazione ed è solamente documento di legittimazione.

    Art. 1836 “C.C.” ci diceva che, difronte

    ad un libretto al portatore, la Banca che senza doloo colpa grave adempieva la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante.
    Nel rispetto dell'evoluzione della disciplina antiriciclaggio le 4 tipologie di libretto si sono oggi ridotte al solo tipo "nominale" esigenze di tracciabilità del denaro.
    • I depositi finalizzati
    I depositi finalizzati sono depositi ibridi, affiancano schemi negoziali del deposito bancario a quelli del deposito civilistico.
    Il deposito civilistico ha ad oggetto la custodia di un bene a cura della Banca nell'interesse del cliente, sotto corrispettivo.
    La caratteristica del deposito finalizzato è il vincolo di scopo, che fa nascere:
    1. Deposito a custodia
    Scopo unico del depositante è la custodia di beni.
    La proprietà del bene non viene trasferita alla Banca.
    Si tratta di vero e proprio deposito regolare.
    Il documento di legittimazione è chiamato libretto al portatore.

    “polizza di deposito”.

    2) Deposito in garanzia

    Deposito con il solo scopo di creare una garanzia per un terzo.

    Ciò che è stato depositato può essere ritirato solo dal garantito fino al momento d’estinzione della garanzia.

    Diritto di prelievo

    Il libretto può essere a firma congiunta o disgiunta.

    In caso di morte di un intestatario in un rapporto a firma congiunta, è necessario il consenso di intestatario in vita ed eredi del decurius per compiere operazioni.

    In caso di morte di un intestatario in un apporto a firma disgiunta, intestatari superstiti ed eredi possono attinge disgiuntamente alle somme.

    Conti di pagamento

    Fattispecie sostanzialmente diversa dal deposito bancario e non appartenente all’attività bancaria in senso proprio.

    Vincolo di destinazione sulle somme depositate: il pagamento.

    L’essenza del deposit

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dbthecreator di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.