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Diritto bancario - assetti proprietari di Banca d'Italia Pag. 1
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17.03.2014

ASSETTI PROPRIETARI BANCA D'ITALIA

Dal punto di vista degli assetti non cambia molto dalla legge 36-38 al TUB. Vengono infatti fatte salve

tutte le norme riguardanti gli assetti proprietari della BI. L'organizzazione e la proprietà non cambiano.

In particolare stiamo parlando dell'art.161 della legge 12 marzo 1936. Non cambiano le norme ma

cambia il contesto. Le competenze in materia di politica monetaria ora non sono più della BI ma della

BCE. Inoltre dagli anni 90 in Italia inizia un processo di privatizzazione del sistema bancario, non solo

da parte del TUB ma anche da parte di differenti provvedimenti legislativi incentivando le banche enti

pubblici a trasformarsi in SPA. Inoltre molte banche privatizzate si aggregano tra loro. Quindi quei

soggetti che la legge 36-38 erano indicati come enti di diritto pubblico si erano trasformati in SPA di

diritto privato. Se si guarda agli attuali assetti della BI si vedrà che la maggior parte delle

partecipazioni fanno capo a casse di risparmio, gli unici due soggetti che hanno mantenuto il profilo

pubblicistico sono INPS e INAIL, quindi gli istituti di previdenza. Bisogna distinguere però la natura

pubblica dell'ente dalla natura privata delle società che partecipano. Nei primi anni 2000 si scatena un

dibattito relativo alla BI conseguente a due scandali societari: l'offerta pubblica di acquisto sulla Banca

Antoniana Veneta e Banca Nazionale del Lavoro. Si parla di società con azioni quotate e l'acquisto del

controllo non può avvenire in modalità private, l'offerta dell'acquisto della maggioranza delle quote

partecipative deve avvenire secondo modalità vigilate (Consob) e secondo presupposti che

l'acquirente deve presentare. Questa procedura si chiama appunto offerta pubblica d'acquisto. Le due

banche sono oggetto di attenzione da parte di una banca olandese ABN, e del banco spagnolo. I due

soggetti lanciano 2 offerte pubbliche d'acquisto. Ci furono tentativi di contrasto da parte di gruppi

italiani. I soggetti che cercarono di opporsi però lo fecero attraverso concertazioni che non furono rese

pubbliche al mercato alterando una sana competizione anche con profili penali. Questi due soggetti

erano la Banca Popolare di Lodi (Fiorani) e Unipol. L’opacità di queste controfferte venne in realtà

manifestata da parte della Consob. La BI invece fu compiacente con questa gestione, all'epoca la BI

era autorità di vigilanza competente in materia bancaria. Dopo questi scandali quindi si ricomincia a

parlare dell'anomalia delle competenze e della struttura della BI. Si arrivò quindi ad un intervento

legislativo sulla onda dell'urgenza: legge di tutela sul risparmio del 2005. Venne introdotto l'art.19

della predetta legge, che al comma 10 che detta una disciplina di rimando delegando anche al limite

della legittimità costituzionale. L’anomalia più grande è che la norma non detta alcun limite. la BI di

fronte a questa ambiguità detta una disciplina transitoria nel proprio statuto prevedendo che gli assetti

partecipativi avrebbero dovuto essere strutturati in modo da garantire autonomia, indipendenza ed

equilibrata distribuzione della quote, inoltre nelle more di attuazione del regolamento, le quote

partecipative di BI potessero essere trasferite soltanto ad enti pubblici o società controllate da enti

pubblici oppure ancora le fondazioni di origine bancaria (soggetti di diritto privato che sono il risultato

della privatizzazione delle casse di risparmio). Questo regolamento dell'art. 19 della legge del 2005

rimane inattuato per diverse ragioni. Vi sono grossi problemi di interpretazione della norma soprattutto

in relazione al calcolo del valore delle quote di BI. Non ci fu rivalutazione monetaria. Anche con

l'avvento dell'euro si ebbe una semplice conversione.

In una SPA l'influenza dei soci si manifesta principalmente nel diritto di voto per l'elezione degli

amministratori e nei conferimenti. In cambio di questi elementi il socio percepisce un utile, ma nella BI

non funziona così:

1. Gli associati non sono direttamente coinvolti nella scelta dei vertici a cui poi competono le

funzioni di vigilanza (governatore BI e direttorio)

2. Il 20% degli utili netti dovesse essere imputato a riserva statutaria, un altro 20% poteva

essere imputato a riserva statutaria di tipo straordinario e ai soci poteva essere destinato

una percentuale non superiore al 10% del capitale sociale, tutto il resto degli utili netti viene

destinata allo stato.

Da questo comprendiamo come una struttura di questo tipo non possa essere contaminato da conflitto

d'interessi. Dal 2005 al 2013 nessuno sollevo più il problema degli assetti proprietari di BI. Ora si

provvede con la legge 5/2014. Sono dedicati alla BI il titolo II e in particolare l'art.4 relativo al capitale,

Dettagli
A.A. 2014-2015
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.