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02.04.2014
Nella scorsa lezione eravamo arrivati ai requisiti patrimoniali, continuiamo con l'analisi
delle condizioni.
Presentazione di atto costitutivo e statuto insieme alla presentazione di
1. un programma di attività.
Si tratta di una bozza, non c'è ancora stata la stipulazione dell'atto costitutivo e lo statuto
tra i soci. L'atto costitutivo è il documento attraverso il quale la società si costituisce e il
contenuto è determinato dal codice civile, se le parti vogliono disciplinare alcuni elementi
dello stesso in maniera diversa devono allegare lo statuto. Lo statuto in relazione alla
costituzione della banca è richiesto necessariamente e non solo nell'ipotesi prevista, è
ritenuto un strumento essenziale e indispensabile, per una necessità di
procedimentalizzazione e formalizzazione dell'attività bancaria: lo statuto è il documento
che può essere verificato dall'autorità di vigilanza.
Il governo societario di una SPA può essere anche regolato da patti parasociali. Ci sono
anche accordi parasociali di gestione, regolando quelli che possono essere i criteri di
gestione societaria. La BI da un lato non li esclude perché accordi parasociali che hanno
ad oggetto diritti dei soci sono funzionali o possono essere funzionali alla stabilità degli
assetti proprietari. D'altra parte ci possono anche essere svantaggi, come per esempio il
consolidamento potrebbe essere un ostacolo a processi di ricapitalizzazione. La BI
prevede quindi che negli statuti delle banche debbano essere evitate clausole di blocco.
La BI però non dice va evitata la stipulazione ma va evitato il riferimento, tutto deve
essere compreso nello statuto. Art: 20 TUB: se i soci decidono di stipulare un patto
parasociale anche questo patto dev'essere comunicato alla BI. Attualmente i parti
parasociali sono utilizzati per ottenere gli utili maggiori con un minimo investimento
quindi si determina una riduzione di responsabilità da parte del socio e una liquidità
inferiore. È diventato un meccanismo di rottura tra la proporzionalità che ci deve essere
tra potere e rischio. Si tratta di una situazione tipicamente italiana (un po' meno diffusa in
spagna e Francia). A livello UE c'è la direttiva riguardante le società quotate finalizzata a
obiettivi di trasparenza. A livello di disciplina bancaria comunitaria invece il tema dei patti
parasociali non è considerato perché non rappresenta un terreno comune per gli altri
paesi dell'UE. Attualmente non si sa cosa ne sarà a seguito del 14 novembre.
Le modifiche dello statuto della società bancaria: l'art 56 TUB prevede che la BI
accerta che queste non vadano contro la sana e prudente gestione. Non si parla di una
vera e propria autorizzazione, si parla di accertamento ma poi c'è il 2 comma dove si
verifica che l'accertamento è una condizione di efficacia della modifica stessa. Si fa
riferimento a qualsiasi modificazione, prima dell'assemblea straordinaria la proposta o il
progetto della modifica deve essere inviata alla BI, solo quando la BI da l'autorizzazione si
può procedere all'assemblea straordinaria. Non si tratta una procedura standardizzata ma
derivante dalla prassi. Si utilizza questo iter per problemi di costi, gestione e reputazione
che altrimenti ci sarebbero con un iter invertito. Di che tipo di accertamento si tratta
però?? sono caratteri altamente discrezionali.
La BI prescrive anche come devono essere delegate le competenze. Un conto è garantire
la trasparenza, questa situazione è totalmente diversa. Che fine fa l'autonomia
d'impresa? Quali sono poi i fondamenti normativi?
Ritornando all'art.14 è richiesto oltre ad atto costitutivo e statuto, il programma di
attività, documento che lì anche la normativa comunitaria, prescrive di redigere e
trasmettere, si tratta di un documento di competenza non dei soci ma dei futuri
amministratori che disciplina concretamente il tipo di operatività della banca. Per