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FACTORING
Il factoring è una figura negoziale di matrice anglosassone. Con questo termine, si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore (denominato "cedente") si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri della sua attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (denominato "factor") il quale, dietro un corrispettivo consistente in una commissione, assume l'obbligo a sua volta a fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, allariscossione di tutti o di una parte di tali crediti, fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. La garanzia dell'inadempimento dei debitori e la gestione dei crediti, nell'economia del contratto sono rilevanti allo stesso modo. Il factoring d'oltreoceano,Pertanto, si caratterizza non tanto come strumento di finanziamento alternativo rispetto ai metodi tradizionali, ma come strumento di fornitura alle imprese di alcuni servizi gestionali.
Il factoring in Italia si presenta invece con caratteristiche parzialmente differenti, come strumento di finanziamento all'impresa, alternativo e concorrenziale rispetto ai classici contratti bancari. Il potenziamento dell'aspetto creditizio dell'operazione si deve al fatto che, nella maggioranza dei casi, il factor, a seguito della cessione, normalmente pro solvendo, da parte del fornitore dei propri crediti d'impresa, non solo s'impegna ad incassarli ed a contabilizzarli, ma concede anche delle anticipazioni degli stessi, sulle quali decorrono interessi convenzionali fino alla data di scadenza, o fino a quella di effettivo incasso. Secondo le condizioni generali elegge 52/91 contratto secondo la (che non nomina il factoring in sé, che pertanto rimane un atipico, ma si limita a
Disciplinare la cessione dei crediti d'impresa in deroga rispetto al cedente deve essere sempre un imprenditore (disciplina codicistica). È infatti difficile immaginare un soggetto che, non svolgendo attività di impresa, abbia un cospicuo portafoglio crediti da rendere liquido e contemporaneamente senta il bisogno di usufruire dei servizi di gestione e contabilizzazione dei crediti stessi. Requisiti soggettivi sono previsti anche per il factoring: il TUB ribadisce che possono acquistare crediti d'azienda solo le banche e gli intermediari finanziari non bancari. La natura creditizia dell'operazione viene così confermata dal fatto che l'attività di factoring è consentita solamente a soggetti che professionalmente concedono finanziamenti. In quanto contratti conclusi o da banche o da intermediari finanziari non bancari, ai negozi di factoring si applicano anche le norme in tema di trasparenza delle operazioni finanziarie.
Il fornitore è tenuto al pagamento dei compensi concordati. Momento immancabile del contratto è invece, la cessione dei crediti al factor: le condizioni generali prevedono la possibilità di convertire sia la cessione in massa di tutti i crediti, anche futuri, del fornitore, sia quella di procedere, concluso il contratto quadro, alla cessione di volta in volta del singolo credito. Il comma 3 dell'art 3 della legge 52/91 però fissa un limite alla cedibilità dei crediti futuri, stabilendo che la cessione in massa di crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che "sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo non superiore ai 24 mesi". Il comma 4 la cessione di crediti futuri in massa si considera valida, solo se è indicato il debitore ceduto. In quest'ultimo caso si renderà sufficiente un'unica comunicazione dell'avvenuta cessione. Dalla cessione dei crediti sorgono obblighi sia
A carico del cedente e del cessionario gravano obblighi di collaborazione. Sul fornitore gravano con il factor al fine di perseguire il buon fine della cessione stessa, in particolare:
- Il cedente si impegna a riferire qualunque notizia di rilievo riguardante la solvibilità dei debitori ceduti e le eccezioni da costoro sollevate.
- Si impegna a far sì che il pagamento dei crediti ceduti venga effettuato esclusivamente al factor ed a trasferirgli gli effetti e le somme che i debitori dovessero erroneamente pagare nelle sue mani.
- Si obbliga inoltre a non modificare, con il debitore, le condizioni di vendita e/o prestazione di servizi, senza il consenso scritto del factor.
Oltre ai doveri di collaborazione, il fornitore è poi tenuto a:
- Egli garantisce di essere l'unico titolare dei crediti (in caso contrario prevale comunque la cessione notificata per prima al debitore o quella che è stata per prima accettata con atto di data certa).
neiRegolamenti e Comunicazioni della Consob Provvedimenti della Banca d'Italia, nei eDecreti del Ministro del Tesoronei .
Per gestioni patrimoniali si intende sia la gestione su base individuale, sia lagestione collettiva di un portafoglio di investimento. In entrambi i casi l'investitore affida ad un'impresa autorizzata una consistenza patrimoniale affinché, attraverso una gestione professionale, il relativo valore venga incrementato nel tempo. La commissione dovuta al gestore viene calcolata in base alla consistenza del patrimonio e non in base all'andamento di gestione. Detto ciò possono comunque esistere nei contratti di gestione le cd. commissioni di "overperformace", dovute solo nel caso in cui la gestione abbia reso oltre certi parametri. Nella determinazione del corrispettivo che il cliente deve al gestore sono comunque ritenute nulle le clausole che rinviano agli usi: in tal caso nulla è dovuto. Elemento comune ad entrambe le
Forme di gestione è la discrezionalità nella scelta dell'investimento: il gestore, all'interno dei limiti stabiliti ad inizio rapporto, sceglie con discrezionalità cosa e quando acquistare, senza il preventivo assenso dell'investitore.
Nella gestione collettiva del risparmio l'investitore affida il proprio patrimonio ad una SGR (società di gestione del risparmio) e non può intervenire in alcun modo nella gestione che è esclusivamente affidata alla SGR, la quale sceglie senza vincoli come investire, seguendo unicamente le caratteristiche relative al livello di rischio concordato inizialmente con l'investitore. L'investitore, nel caso in cui si trovasse in disaccordo con la gestione, può solamente chiedere la liquidazione della propria quota di investimento.
La gestione individuale invece (riservata oltre che alle SGR, anche alle banche e alle Società di Intermediazione Mobiliare, le SIM)
L'investitore ha un rapporto diretto con il gestore e può intervenire nell'attività di gestione ordinando la vendita di alcuni titoli e l'acquisto di altri. Inoltre, nella gestione collettiva, il denaro dell'investitore confluisce insieme al denaro di altri investitori all'interno di fondi di investimento o di SICAV (azioni di società di investimento a capitale variabile), concorrendo ad un rischio economico comune con gli altri investitori: l'investitore diventa titolare di una quota del fondo e non degli strumenti finanziari che quel fondo ha acquistato, mentre nella gestione individuale il denaro dell'investitore resta separato da quello degli altri e l'investitore diventa diretto titolare degli strumenti finanziari acquistati dal gestore per suo conto.
Nella gestione collettiva, i fondi comuni e le SICAV possono investire acquistando strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili, mentre la gestione su base individuale permette all'investitore di scegliere direttamente gli strumenti finanziari in cui investire.
individuale può avere ad oggetto solo strumenti finanziari. La legge, come già