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Enti Pubblici Economici

Sono titolari di impresa e agiscono con gli strumenti del diritto comune. La tendenza legislativa è quella di operarne la trasformazione in SpA. Rappresentano una categoria in via di estinzione, una tappa intermedia in vista della privatizzazione delle Aziende Autonome. Categoria particolarmente importante, riconducibile a quella degli enti pubblici economici è rappresentata dalle Aziende Speciali, enti strumentali di Comuni e Province, cui sono equiparati alcuni consorzi. Da notare che gli enti pubblici economici sono sottratti al regime fallimentare.

Esistono poi altri enti che hanno una particolare importanza, come:

  • Ordini e Collegi Professionali: sono enti pubblici associativi, ad appartenenza necessaria, esponenziali della categoria dei professionisti che realizzano l'autogoverno della categoria stessa. Raggruppano gli individui che svolgono peculiari attività professionali.
  • Camere di Commercio: sono enti di diritto

Le Camere di Commercio sono enti pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Sono enti ad appartenenza necessaria di tipo associativo a competenza territorialmente delimitata che raggruppano artigiani, commercianti, industriali e agricoltori.

L'organizzazione amministrativa territoriale non statale. Storicamente si è assistito ad una ingerenza notevole dello stato nei confronti delle regioni. Tale ingerenza è andata con il tempo decrescendo fino a giungere alla recente riforma del Titolo V della Costituzione che ha interessato la fisionomia delle Regioni. Oggi le Regioni dispongono di potestà legislative e amministrative. L'articolo 117 Cost. prevede la potestà legislativa regionale c.d. concorrente relativa ad alcune materie espressamente elencate, stabilisce che alle regioni spetta una potestà legislativa c.d. residuale, cioè ogni materia non espressamente attribuita allo stato. Le regioni ai sensi dell'articolo 118 Cost.

esercitano funzioni amministrative conferite ad esse per assicurarne l'esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I rapporti con lo stato e l'autonomia contabile della regione La Corte Costituzionale ha individuato quale principio generale al quale dovrebbero essere improntati i rapporti tra stato e regione quello della leale collaborazione, il quale implica che i poteri siano esercitati in base ad accordi e intese. Tale principio è oggi costituzionalizzato dall'articolo 120 della Cost. Nella prospettiva dei rapporti tra Stato e Regioni sono state previste alcune figure, come: - Rappresentante dello stato per i rapporti con il sistema delle autonomie - Commissione parlamentare per le questioni regionali - Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, la regione e le province autonome - Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali Tali conferenze sono organi statali a composizione mista. A garanzia

Dell'autonomia costituzionale riconosciuta alle Regioni, il potere di annullamento da parte del governo non è esercitabile nei confronti degli atti amministrativi regionali. Rimane vigente il controllo effettuato dalla Corte dei Conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio, la quale verifica anche il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla UE. Per quanto riguarda il controllo sugli organi, l'articolo 126 Cost. prevede la possibilità che con Decreto del PdR il Consiglio regionale venga sciolto e il Presidente della Giunta rimosso, nel caso in cui abbiano compiuto gravi violazioni di legge o atti contrari alla Costituzione. Le regioni, ai sensi dell'articolo 119 Cost., hanno autonomia finanziaria di entrata e spesa, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili.

Il presente articolo prevede l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale e la destinazione di risorse aggiuntive da parte dello stato. Non saranno più ammessi finanziamenti statali a destinazione vincolata nelle materie spettanti alla competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni.

L'organizzazione regionale deriva non solo dalle disposizioni costituzionali, ma anche da quelle statutarie. Gli organi della Regione sono:

  • Consiglio Regionale, che esercita la potestà legislativa
  • Giunta Regionale, organo esecutivo, che esercita la potestà regolamentare e dispone di poteri di impulso e di iniziativa legislativa
  • Presidente della Giunta Regionale, che rappresenta la regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti. È eletto a suffragio universale e diretto.

Nomina e revoca i componenti della giunta.

La forma di governo di ciascuna regione, a norma dell'articolo 123 Cost., è determinato dal proprio statuto. Poiché anche la regione dispone di funzioni amministrative, esiste un apparato amministrativo regionale che si divide in centrale e periferico. La Regione può inoltre avvalersi di enti dipendenti che si caratterizzano come uffici regionali entificati, ai quali residua una ridotta autonomia. Tra i soggetti di diritto pubblico operanti nell'ambito dell'organizzazione regionale, particolarmente importanti sono le aziende sanitarie regionali con il compito di assicurare livelli di assistenza sanitaria. Sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Le regioni inoltre possono assumere partecipazioni in società finanziarie regionali il cui oggetto rientri nelle materie regionali. Sono società

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create alloscopo di dare agli imprenditori aiuti finanziari. E’ inoltre prevista la presenza di Difensori civici regionali.

La posizione e le funzioni degli enti locali

I Comuni, le Province e le Città Metropolitane rappresentano gli ulteriori livelli di autonomia riconosciuti dalla Costituzione. Essi sono denominati Enti Locali, e sono al pari delle Regioni, con le quali formano la categoria dei governi locali, enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Oggi l’autonomia di questi poteri locali è sancita direttamente dalla Costituzione, la quale li indica accanto allo Stato come ordinamenti costituenti la Repubblica. L’articolo 118 Cost. dispone che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La presenza della Regione non offusca il ruolo dell'ente locale al quale la Regione deve attribuire le funzioni.

Funzioni del Comune

Ai sensi dell'articolo 118 Cost. al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative. Tale regola generale può essere derogata solo per assicurarne l'esercizio unitario. Comuni, Province e Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. Esistono poi le funzioni fondamentali, strumento attraverso il quale lo Stato può sottrarre alcuni ambiti al processo di conferimento, secondo la linea ascendente o discendente. In sostanza difendere gli enti locali dalle leggi regionali. L'individuazione di tali funzioni spetta al governo. Comuni, Province e Città Metropolitane sono dotate di potestà regolamentare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il Comune gestisce inoltre alcuni servizi.

La competenza statale riguarda la titolarità delle funzioni, mentre l'esercizio di tali funzioni è demandato al sindaco, quale ufficiale del governo. In questa situazione, il sindaco si presenta come organo dello Stato.

Le funzioni della Provincia sono quelle di rappresentare un ente intermedio tra il Comune e la Regione. Alla Provincia sono attribuite funzioni amministrative di interesse provinciale relative a settori specifici tassativamente indicati. La Provincia è inoltre titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. La Provincia assume particolare importanza nel settore ambientale.

L'organizzazione dei Comuni e delle Province è disciplinata dalla legge dello Stato. Il Testo Unico (TU) stabilisce norme sull'elezione dei consigli, sul numero dei consiglieri e sulla loro posizione giuridica, senza fare distinzione tra Comune e Provincia. Gli organi di governo (che rimangono in carica per 5 anni) sono il Sindaco o il Presidente della Provincia, che sono organi

responsabile dell'amministrazione. Rappresenta l'ente. Può ricoprire al massimo 2 mandati. 15. Consiglio Comunale o Provinciale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha competenza limitata ad alcuni atti fondamentali indicati dalla legge. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. 16. Giunta Comunale o Provinciale, organo a competenza residuale. Collabora con il Sindaco o Presidente della Provincia. I Dirigenti svolgono la propria attività sulla base di incarichi a tempo determinato, e sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza. A loro è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e possono esercitare funzioni delegate dal sindaco. Altra figura di spicco è quella del segretario che è legato con un rapporto funzionale a tempo determinato con l'ente. Dipende da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico sottoposta alla.vigilanza del ministro dell'interno ed è nominato dal sindaco tra gli iscritti in apposito albo per la durata del mandato del sindaco. Nel caso in cui il segretario non venga riconfermato dal nuovo sindaco, il segretario è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni, dopo i quali viene collocato in mobilità presso altre amministrazioni. Controlli sugli atti e sugli organi degli enti locali Con l'abrogazione dell'articolo 130 Cost. i controlli necessari sugli atti degli enti locali sono stati eliminati. Il controllo veniva effettuato dal Co.re.co. e dal Difensore civico. Oggi esiste l'annullamento straordinario governativo, la Corte dei conti ha istituito un'apposita sezione per il controllo degli enti locali ed ha reso obbligatorio il controllo di gestione. Residuano controlli interni la cui organizzazione è effettuata dagli enti stessi. Il controllo sugli organi spetta invece allo stato.ma di contabilità e rendicontazione finanziaria rimane comunque regolato da norme nazionali e regionali. I Comuni e le Province devono redigere annualmente il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere approvati dagli organi di governo dell'ente. Questi documenti contengono le previsioni di entrate e spese per l'anno in corso e il rendiconto delle entrate e spese effettivamente realizzate nell'anno precedente. Inoltre, i Comuni e le Province devono tenere una contabilità generale, che registra tutte le operazioni finanziarie dell'ente, e una contabilità analitica, che permette di monitorare in dettaglio le spese e le entrate per ogni settore o servizio. Per garantire la trasparenza e la correttezza dei conti, i Comuni e le Province devono sottoporre i propri bilanci e la propria contabilità a controlli esterni, effettuati da organismi indipendenti come la Corte dei Conti o gli organismi regionali di controllo. In conclusione, la normativa ha conferito ai Comuni e alle Province una maggiore autonomia finanziaria, ma ha anche stabilito regole precise per la gestione della contabilità e dei rapporti finanziari, al fine di garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
38 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Spampinato Biagio.