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DELL’UNIONE EUROPEA
È stato istituito un mercato comune nel 1957 chiamato poi successivamente mercato unico o mercato interno.
La comunità economica europea CEE era una delle tre comunità europee istituite negli anni 50, le altre
erano la CECA comunità europea carbone acciaio e Euratom.
- Con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht nel 1992, la CEE fu trasformata più semplicemente in
CE, Comunità Europea.
- Poi con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2007, l’Unione europea ha sostituito la CE.
La struttura dell’Unione europea è ripartita in 3 organi.
- organi sovranazionali: rappresentano interessi dell’unione ultra-statali, diversi da quelli degli Stati
(Commissione e CGUE)
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| Risolve conflitti e verifica rispetto del diritto europeo
Compiti di proposta legislativa
- organi multinazionali: rappresentano gli interessi delle collettività nazionali che fanno parte degli Stati
(Parlamento)
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Funzione decisoria
- organi intergovernativi: rappresentativi dei governi nazionali, degli interessi del vertice degli Stati
(Consiglio e Consiglio Europeo)
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Funzione decisoria Definisce gli orientamenti e priorità politiche generali dell’unione
Chiaramente l’unione europea è un potente strumento di integrazione degli ordinamenti giuridici.
Accanto all’Unione europea, nel 1992 è stato firmato l’accordo sullo spazio economico che ha istituito un
organismo internazionale denominato spazio economico europeo, SEE. Di questo fanno parte l’unione, gli
stati membri e tre membri della associazione europea di libero scambio: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
Tale accordo contiene tre gruppi di disposizioni: il primo riguarda la libera circolazione delle persone, delle
merci, dei servizi e dei capitali, il secondo gruppo contiene norme sulla concorrenza e sugli aiuti di stato e
infine il terzo contiene disposizioni sulla cooperazione al di fuori delle quattro libertà di circolazione.
Lo SEE ha anche propri organi, come il Consiglio e il Comitato misto, il Comitato parlamentare misto e un
Comitato consultivo diretto a realizzare la cooperazione tra le parti economiche e sociali.
I tre strumenti per la formazione del mercato interno
A seguito del mercato interno, i mercati perdono la loro identità nazionale e lo Stati viene progressivamente
affiancato da un organismo sovranazionale.
Si è arrivati alla formazione del mercato interno attraverso 3 strumenti:
- libertà circolazione merci, lavoratori, servizi e capitali
- disciplina concorrenza
- limitazione aiuti statali alle imprese 9
—> Il primo strumento è il principale, gli stati possono impedire la formazione di un mercato interno
attraverso la limitazione della circolazione delle merci avviene per esempio con tariffe doganali.
1) Libertà di circolazione
Sancita nel TFUE che afferma come il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale
è assicurata la libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali.
Circolazione merci
È assicurata in 5 modi:
- unione doganale
- divieto di imposizioni fiscali discriminatorie ed eliminazione disparità fiscali
- abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente
- riordinamento dei monopoli
- ravvicinamento delle legislazioni nazionali
1. Unione doganale: art 28 TFUE dispone che l’Unione comprende una unione doganale che si estende al
complesso degli scambi merci e comporta il divieto fra gli stati membri, dei dazi doganali alla
importazione e esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente.
Art 30 TFUE dispone che i dazi doganali sono vietati tra gli stati membri e tale divieto si applica anche
ai dazi doganali di carattere fiscale.
—> il divieto dei dazi è riferito sia al passato, ma diretto anche al futuro, nel senso che obbliga gli Stati
ad astenersi dall’introdurre nuovi dazi.
2. Divieto di imposizioni fiscali discriminatorie ed eliminazione disparità fiscali: art 110 TFUE dispone che
nessuno stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri stati membri
imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari.
3. Abolizione restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente: arttt 34 e 35 TFUE: il primo
dispone che sono vietate fra gli stati membri le restrizioni quantitative alla importazione e qualsiasi
misura di effetto equivalente. Il secondo dispone che sono vietate tra gli stati membri le restrizioni
quantitative alla esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
L’art 36 TFUE invece afferma che sono impregiudicati i divieti o restrizioni alle importazioni e alle
esportazioni, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di
tutela della salute e della vita delle persone, di protezione del patrimonio artistico, di tutela della
proprietà industriale e commerciale, a condizione che tali divieti non costituiscano un mezzo di
discriminazione arbitraria.
4. Riordinamento dei monopoli: art 37 TFUE disciplina questo, e dispone che gli stati membri procedono
ad un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che
venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le
condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi.
5. Ravvicinamento delle legislazioni nazionali: art 114 TFUE dispone che il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del comitato
economico e sociale, possano adottare le misure volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il
funzionamento del mercato interno.
Inoltre l’art 115 TFUE afferma che il Consiglio deliberando alla unanimità secondo una procedura
legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,
adotta direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che
abbiano una incidenza diretta sulla instaurazione o sul funzionamento del mercato
interno. Si tratta di disposizioni
che non si riferiscono solo alla libera circolazione delle merci, ma che trovano in essa uno dei principali
ambiti di applicazione. 10
Circolazione lavoratori
Art 45 TFUE (caso amm.1 direttori musei)
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La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.
Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati
membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa
importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori
nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul
territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
—> per cui l’accesso agli impieghi nella p.a. è consentito quando si tratti di attività che non sono
necessariamente statali, come insegnamento o erogazione di servizi pubblici.
Qui rileva in particolare il DPCM 174/1994 che ha disposto l’obbligatorietà della cittadinanza italiana per
incarichi dirigenziali, vertici delle amministrazioni.
Rileva anche l’art 48 TFUE che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio adottano in materia di
sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, prevedendo
un sistema che consenta ai lavoratori migranti di continuare a godere delle varie prestazioni e di ottenere il
cumulo dei periodi assicurativi maturati nei diversi stati membri nei quali hanno svolto attività lavorativa.
Inoltre emerge anche l’art 153 TFUE che dispone come l’Unione sostiene e completa l’azione degli Stati
membri nel miglioramento dell’ambiente di lavoro, nelle condizioni di lavoro, nella sicurezza sociale, nella
protezione sociale dei lavoratori etc…
Diritto di stabilimento e circolazione dei servizi;
Direttive in materia di società e contratti pubblici
- Art 49 TFUE dispone che le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno stato membro nel
territorio di un altro stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende anche alle restrizioni relative
alla apertura di agenzie, succursali, da parte dei cittadini di uno stato membro stabiliti sul territorio di un
altro stato membro.
La libertà di stabilimento comporta accesso alle attività autonome e al loro esercizio e la costituzione e
gestione di imprese e di società alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei
confronti dei propri cittadini. 11
- Art 53 TFUE dispone che al fine di agevolare l’accesso alle attività autonome e l’esercizio di queste, il
Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi,
certificati, titoli vari.
- Art 56 TFUE dispone che le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE sono vietate
nei confronti dei cittadini degli stati membri stabiliti in uno stato membro che non sia quello del
destinatario della prestazione.
- Art 57 TFUE sono considerate come servizi le prestazioni fornite dietro retribuzione, in quanto non siano
regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
—> I servizi comprendono attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigiane,
attività delle libere professioni.
—> Per assicurare la circolazione dei servizi sono state adottate una normativa generale e varie discipline
settoriali:
• generale = 123/2006, si applica a qualunque servizio fornito dietro corrispettivo economico ad eccezione
dei servizi espressamente esclusi. Tale direttiva è volta a facilitare la libererà di stabilimento e di
prestazione di servizi nel mercato interno e a migliorare la qualità dei servizi offerti. Tali obiettivi sono
perseguiti attraverso 5 strumenti tra cui, il fatto che lo Stato membro dove opera l’operatore economico
può imporre il rispetto di regimi di autorizzazione, i