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MERITO CONTROLLO CORTE CONTI
Le questioni di illegittimità costituzionale sono state precisate dall'art. 17 della legge n. 196/2009. Questa modalità ha distinto tra leggi che prevedono oneri autorizzati e limiti quantitativi temporali della spesa, e leggi che prevedono oneri stimati e valutati, per i quali la copertura può essere solo al momento dell'approvazione della legge. Sono oneri individuati e quelli con i quali si individuano diritti nei confronti di una platea di destinatari non determinata. In questi casi, ai fini di una corretta copertura, occorre prevedere una clausola di salvaguardia che dovrebbe garantire la corrispondenza tra l'onere e la relativa copertura, anche sotto il profilo temporale. La clausola consiste nell'individuazione di un meccanismo di reperimento dei fondi.
Anche la finanza regionale e locale, così
come quella statale, dipendono dalla normativa europea. L'attuazione del patto di stabilità e crescita, richiede che la finanza regionale e quella locale siano incluse nel processo di riduzione del disavanzo. Nel 2009 è stato avviato il federalismo fiscale per cui regioni e enti locali sono stati coinvolti maggiormente. I provvedimenti anticrisi hanno portato a decisioni finanziarie maggiormente accentrate, riducendo, attraverso la regola costituzionale dell'equilibrio tra entrate e spese, parte degli spazi di autonomia che l'ordinamento locale aveva ottenuto. L'azione dello Stato di coinvolgimento della finanza locale si trova, oggi, stretta tra le esigenze dell'UE, volte a evitare il rischio sistemico (perseguendo l'equilibrio del bilancio), e le esigenze che derivano dall'autonomia finanziaria degli enti, sia pure limitata dai principi di redistribuzione, e dalla regola aurea sancita nella Costituzione, che impone l'equilibrio del bilancio nel rispetto deidall' .EQUILIBRIO BILANCIO VINCOLI DERIVANTI ORDINAMENTO EUROPEO
Il patto di stabilità interno
L'UE ha richiesto che ogni Stato, ai fini dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita, elabori un diPATTO, nel quale siano indicati, , gli che, anche nell'ambito dellaSTABILITÀ INTERNO OGNI ANNO INTERVENTI, saranno adottati per raggiungere gli di convergenza fra le diverse economieFINANZA LOCALE OBIETTIVInazionali, stabiliti in sede europea. Ma l'autonomia di cui godono gli enti fa sì che lo debbaSTATOtali con gli ; e ciò avviene con la Stato-regioni-CONCORDARE INTERVENTI ENTI CONFERENZA UNIFICATAcittà , tenendo conto dei contenuti nel Def che, tra gli altri compiti, svolge quello di definire gli obiettivi per leamministrazioni centrali e per quelle locali. I risultati degli accordi vengono comunicati alla CommissioneEuropea e inseriti nella legge di stabilità approvata annualmente, che acquista, in tal modo, un ruolo didi tra finanza
Il modo in cui il Patto di Coordinamento tra Finanza Statale e Regionale è stato applicato non è esente da critiche, in quanto l'autonomia degli enti dovrebbe comportare trattamenti differenziati a seconda delle loro diverse funzioni e delle loro condizioni finanziarie. Infatti, i Comuni e le Province con una situazione finanziaria sana e un bilancio in pareggio hanno chiesto una maggiore libertà finanziaria rispetto a quelli con consistenti disavanzi. Di fronte a questa situazione, dal 2010 sono state introdotte nella gestione finanziaria degli enti, misure di flessibilità, tra cui la cessione reciproca di spazi finanziari che consente ad un ente locale, per un periodo determinato, di beneficiare di spazi finanziari ceduti da un altro ente, cioè un ente locale può aumentare la propria spesa oltre i limiti consentiti dal patto interno, e che dovranno essere restituiti nel tempo.dando luogo ad una sorta di patto di solidarietà tra enti locali. Per le spese del biennio successivo, il patto interno di stabilità coincide con la spesa sanitaria, finanziata, fino ad oggi, con somme trasferite dal bilancio dello Stato. Lo stato fissa dei livelli essenziali di assistenza, al di sotto dei quali le regioni non possono scendere, come disposto dalla Corte costituzionale. Ma le risorse finanziarie che lo stato trasferisce alle regioni non sono quasi mai sufficienti e sono costrette a trovare fondi destinati precedentemente ad altri scopi. Perciò, anche questa situazione, che vede le regioni strette tra le esigenze finanziarie dello Stato e la necessità di erogare un buon servizio sanitario, rischia di creare un divario tra regioni ricche e povere. In materia sanitaria, si è cercato di adottare una policy per la riduzione della spesa regionale attraverso il recupero di efficienza, da organismi come il SiVeAS (sistema nazionale di recupero efficienza).CONTROLLATOVerifica e controllo sull'assistenza sanitaria).
CAPITOLO VI - I BENI
Storicamente, vi è stata connessione tra i concetti di sovranità e di proprietà pubblica dei beni, soprattutto da Jean Bodin, è stata concepita come un insieme unitario di potestà suprema, di essere ad altre entità insuscettibili di essere trasferite né perse, di essere esercitate per un lungo periodo di tempo, limitate soltanto da alcune leggi fondamentali e dai diritti assoluti (proprietà privata). La proprietà pubblica è stata concepita come un insieme di beni (naturali o artificiali) destinati o utilizzati per il bene comune o per il servizio pubblico. Si tratta di beni sottratti a vicende caratteristiche alle altre categorie di beni, come la commerciabilità e all'ammissibilità dell'usucapione. I diritti su questi beni spettano alla collettività. Malgrado i mutamenti che il regime giuridico
Dei beni ha subito nel corso del tempo, dalle costituzioni europee si può tuttora estrarre un principio di distinzione non tra i beni appartenenti ai soggetti pubblici e privati, ma tra regime pubblicistico e quello privatistico dei beni. L'articolo 42 della Costituzione afferma "la proprietà pubblica", seguita da "i beni appartengono allo Stato o ad altri enti privati". Distinguere i beni pubblici dagli altri beni è fondamentale per assicurare che gli interessi della collettività emergano appieno e siano protetti. Ciò comporta:
- Sono inalienabili: qualsiasi atti di trasferimento è nullo (823 c.c.), che siano trasferiti dal demanio di un ente pubblico a quello di un altro ente pubblico, a condizione che la loro appartenenza a un ente specifico non abbia carattere di stretta necessità e il trasferimento non pregiudichi la demanialità dei beni;
- Sono
OGGETTIVO FUNZIONE: realizzino un interesse pubblico);
c) Un criterio sia che: sono beni pubblici quei beni che appartengono ad un ente pubblico, sono destinati a soddisfare un interesse pubblico e godono, pertanto, di un trattamento giuridico differenziato rispetto a quelli privati.
Sulla base di tali criteri la dottrina ha evidenziato che i BENI PUBBLICI vengono tradizionalmente definiti come quei beni appartenenti alle ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE FUNZIONALMENTE destinate in via immediata o mediata alla cura di INTERESSI PUBBLICI.
I principi costituzionali nazionali ed europei bisogna