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La finanza pubblica
La finanza pubblica può essere definita come l'insieme delle attività con cui i soggetti che compongono la Repubblica (lo Stato, le regioni e gli enti locali) si procurano le entrate necessarie a sostenere la spesa per l'erogazione dei servizi alla collettività, per consentire il funzionamento delle strutture pubbliche (es. acquisto delle sedi degli uffici) e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche (es. difesa).
Le entrate dello Stato possono essere costituite da:
- tributi, maggiore entrata negli ordinamenti contemporanei;
- ricavi derivanti dall'amministrazione del proprio patrimonio;
- prestiti;
- vendita di beni pubblici, i cui proventi sono una tantum.
L'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di effettuare è iscritto nel bilancio di previsione, che è il documento redatto ogni anno dall'organo di governo e presentato per l'approvazione alle autorità competenti.
assemblee rappresentative. Le entrate e le spese non sono predeterminabili con precisione all'inizio dell'esercizio finanziario, ma sono fondate su previsioni.
Le spese sono utilizzate per diverse destinazioni, potendo essere divise in due gruppi:
- volte a soddisfare i bisogni della collettività le erogazioni finanziare possono avvenire sia in:
- forma indiretta, attraverso la costruzione di opere pubbliche o l'offerta di servizi,
- forma diretta, attraverso finanziamenti a singoli soggetti, a imprese o a categorie di imprese;
- volte consentire il funzionamento delle strutture amministrative la finanza pubblica deve garantire le funzioni irrinunciabili dello Stato (difesa, ordine pubblico) e consentire il funzionamento degli uffici serventi a questi scopi.
2. La disciplina nazionale
La finanza pubblica risulta, quindi, di fondamentale importanza per attuare i fini dello Stato e per soddisfare i numerosi bisogni sociali volti ad aumentare il benessere.
collettivo.I fini dello Stato sono indicati dal “programma di governo”, votato da ciascuna assemblea rappresentativa nel momento in cui un nuovo governo si presenta per ottenere la fiducia. Tuttavia, in tempi recenti, si è affermata una tendenza a condizionare il programma di governo a un saldo che rispetti l'equilibrio di bilancio.
Per effetto della disciplina europea, l'attività finanziaria degli Stati è divenuta, in gran parte, “materia comunitaria”, ossia materia le cui decisioni dovevano essere sottratte alla sovranità degli Stati.
Si è così affermato un diritto finanziario composito, nel quale la componente europea è prevalente rispetto a quella nazionale.
Si può affermare che il diritto finanziario è stato oggetto di tre fondamentali interventi:
- l’ordinamento nazionale si è aperto a quello comunitario;
- la crisi finanziaria ha reso più dettagliate le regole europee.
impedisca disavanzi e debiti oltre predeterminate soglie: la differenza negativa tra entrate e spese, per non essere eccessivo, non deve superare il 3% del PIL. Altre importanti regole poste dalla disciplina europea sono quella della destinazione pubblica delle entrate percepite attraverso l'imposizione:
- tributaria (art. 317 Tfue),
- quella di buona gestione finanziaria (art. 119 Tfue),
- quella, già menzionata, che le politiche degli Stati sono "questioni di interesse comune" (art. 121 Tfue),
- dei principi di proporzionalità, sostenibilità, sussidiarietà, solidarietà e cooperazione (artt. 2, 3, 5 Tfue).
4. La crisi finanziaria e gli interventi sopranazionali
Le crisi finanziaria degli ultimi anni, che ha spinto alcuni Stati sull'orlo del default, ha messo in luce la debolezza dell'attività di vigilanza sulle finanze nazionali esercitata in sede europea e mostrato che le finanze degli Stati aderenti all'euro sono
collegate tra loro.Così, al momento di approvare una nuova normativa per potenziare la supervisione sugli Stati membri, l'Unione ha:
- rafforzato il controllo sul rispetto, da parte degli Stati, degli obiettivi del patto di stabilità e crescita (controllo successivo) e introdotto nuove forme di controllo preventivo;
- integrato l'organizzazione finanziaria, con la costituzione di nuovi organismi europei di vigilanza;
- introdotto nuovi meccanismi di salvataggio degli Stati in difficoltà, legati al principio del pareggio del bilancio, dettando un complesso di regole fiscali.
a. L'attività di controllo europeo si svolge con un controllo successivo (braccio correttivo) e con un controllo preventivo (braccio dissuasivo). Entrambi i momenti sono disciplinati dal Six Pack (composto da cinque regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio e da una direttiva), che ha sostituito il Patto di stabilità e crescita (reg. Ue n. 1173/2011).Il controllo
(due regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio) ha imposto agli Stati comportamenti da porre in essere nella seconda parte del Semestre europeo, dilatando, quindi, a dodici mesi, l'attività di controllo preventivo europeo. In particolare, il Two Pack ha previsto una serie di meccanismi di allerta, in presenza dei quali può evincersi un aggravamento prossimo delle condizioni finanziarie di uno Stato.
Sotto il profilo organizzativo, la necessità di esercitare un controllo, non limitato alla finanza pubblica, ma esteso, anche, a quella privata, ha portato alla costituzione di nuovi organismi di vigilanza, attivi dal 1° gennaio 2011:
- l'Autorità bancaria europea (Eba), nel settore bancario;
- l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), nel settore del mercato;
- l'Autorità europea per le assicurazioni e le pensioni (Eiopa), nel settore delle assicurazioni e delle pensioni.
Queste autorità,
Riunite sotto l'European system of financial supervision, esercitano un'attività di vigilanza preventiva in vista del mantenimento della stabilità finanziaria, operando in collegamento con le autorità nazionali.
Riguardo i nuovi meccanismi di salvataggio degli Stati, con un trattato internazionale, è stato costituito il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), dotato di personalità giuridica internazionale, con capitale proprio, sottoscritto dagli Stati, con la finalità di gestire la crisi finanziaria in via permanente e per stabilizzare la moneta unica. L'assistenza finanziaria ai singoli stati è concessa dal Mes, in cambio dell'adozione di particolari provvedimenti volti al risanamento finanziario, controllati da un organismo internazionale, la c.d. "troika", cui partecipano la Commissione europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale (Fmi). Nel 2012 è stato, poi, approvato
Il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria (Tsgc), che contiene il fiscal compact: in base a questo gli