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La finanza pubblica

La finanza pubblica può essere definita come l'insieme delle attività con cui i soggetti che compongono la Repubblica (lo Stato, le regioni e gli enti locali) si procurano le entrate necessarie a sostenere la spesa per l'erogazione dei servizi alla collettività, per consentire il funzionamento delle strutture pubbliche (es. acquisto delle sedi degli uffici) e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche (es. difesa).

Le entrate dello Stato possono essere costituite da:

  • tributi, maggiore entrata negli ordinamenti contemporanei;
  • ricavi derivanti dall'amministrazione del proprio patrimonio;
  • prestiti;
  • vendita di beni pubblici, i cui proventi sono una tantum.

L'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di effettuare è iscritto nel bilancio di previsione, che è il documento redatto ogni anno dall'organo di governo e presentato per l'approvazione alle autorità competenti.

assemblee rappresentative. Le entrate e le spese non sono predeterminabili con precisione all'inizio dell'esercizio finanziario, ma sono fondate su previsioni.

Le spese sono utilizzate per diverse destinazioni, potendo essere divise in due gruppi:

  • volte a soddisfare i bisogni della collettività le erogazioni finanziare possono avvenire sia in:
    • forma indiretta, attraverso la costruzione di opere pubbliche o l'offerta di servizi,
    • forma diretta, attraverso finanziamenti a singoli soggetti, a imprese o a categorie di imprese;
  • volte consentire il funzionamento delle strutture amministrative la finanza pubblica deve garantire le funzioni irrinunciabili dello Stato (difesa, ordine pubblico) e consentire il funzionamento degli uffici serventi a questi scopi.

2. La disciplina nazionale

La finanza pubblica risulta, quindi, di fondamentale importanza per attuare i fini dello Stato e per soddisfare i numerosi bisogni sociali volti ad aumentare il benessere.

collettivo.I fini dello Stato sono indicati dal “programma di governo”, votato da ciascuna assemblea rappresentativa nel momento in cui un nuovo governo si presenta per ottenere la fiducia. Tuttavia, in tempi recenti, si è affermata una tendenza a condizionare il programma di governo a un saldo che rispetti l'equilibrio di bilancio.

Per effetto della disciplina europea, l'attività finanziaria degli Stati è divenuta, in gran parte, “materia comunitaria”, ossia materia le cui decisioni dovevano essere sottratte alla sovranità degli Stati.

Si è così affermato un diritto finanziario composito, nel quale la componente europea è prevalente rispetto a quella nazionale.

Si può affermare che il diritto finanziario è stato oggetto di tre fondamentali interventi:

  1. l’ordinamento nazionale si è aperto a quello comunitario;
  2. la crisi finanziaria ha reso più dettagliate le regole europee.
già esistenti, prevedendone di nuove, più minuziose; - regole internazionali che hanno modificato i confini costituzionali dell'Unione. 423. La disciplina comunitaria Le norme comunitarie che riguardano la finanza degli Stati sono contenute, principalmente, nel Trattato di Maastricht (1992), nel Trattato di Amsterdam (1997) e nel Trattato di Lisbona (2009). Il Trattato di Lisbona è diviso al suo interno in due trattati: - quello sull'Unione europea detta i principi costituzionali, - quello sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) disciplina la parte operativa. Soprattutto dopo il Trattato di Lisbona, si è andata affermando l'esigenza di una politica condivisa, fondata sul rilievo delle politiche economiche degli Stati, considerate "una questione di interesse comune", da coordinare nel Consiglio europeo (art. 121 Tfue) e la necessità di rispettare i parametri fissati nel 1992, sul divieto di disavanzi e debiti.eccessivi.trattati sono parte integrante della Costituzione europea (non scritta in un documento formale) e ad esse è riconosciuto un valore costituzionale preminente, quindi, rispetto alle norme (anche costituzionali) degli Stati membri. Successivamente all'emanazione del Trattato di Maastricht, l'Unione europea ha introdotto, nel 1997, il c.d. "patto di stabilità e crescita". Questo ha previsto un ulteriore vincolo finanziario che impone agli Stati aderenti all'euro di raggiungere, a medio termine, il bilancio in pareggio o prossimo al pareggio, eccetto che in momenti di recessione economica. In materia finanziaria, la disciplina contenuta nel Trattato di Maastricht priva gli Stati che aderiscono al sistema monetario europeo della sovranità sulla moneta, attribuita alla banca centrale europea (Bce). Inoltre, il Trattato vieta i disavanzi eccessivi degli Stati aderenti all'Unione europea, indirizzandoli verso una politica che

impedisca disavanzi e debiti oltre predeterminate soglie: la differenza negativa tra entrate e spese, per non essere eccessivo, non deve superare il 3% del PIL. Altre importanti regole poste dalla disciplina europea sono quella della destinazione pubblica delle entrate percepite attraverso l'imposizione:

  • tributaria (art. 317 Tfue),
  • quella di buona gestione finanziaria (art. 119 Tfue),
  • quella, già menzionata, che le politiche degli Stati sono "questioni di interesse comune" (art. 121 Tfue),
  • dei principi di proporzionalità, sostenibilità, sussidiarietà, solidarietà e cooperazione (artt. 2, 3, 5 Tfue).

4. La crisi finanziaria e gli interventi sopranazionali

Le crisi finanziaria degli ultimi anni, che ha spinto alcuni Stati sull'orlo del default, ha messo in luce la debolezza dell'attività di vigilanza sulle finanze nazionali esercitata in sede europea e mostrato che le finanze degli Stati aderenti all'euro sono

collegate tra loro.Così, al momento di approvare una nuova normativa per potenziare la supervisione sugli Stati membri, l'Unione ha:

  1. rafforzato il controllo sul rispetto, da parte degli Stati, degli obiettivi del patto di stabilità e crescita (controllo successivo) e introdotto nuove forme di controllo preventivo;
  2. integrato l'organizzazione finanziaria, con la costituzione di nuovi organismi europei di vigilanza;
  3. introdotto nuovi meccanismi di salvataggio degli Stati in difficoltà, legati al principio del pareggio del bilancio, dettando un complesso di regole fiscali.

a. L'attività di controllo europeo si svolge con un controllo successivo (braccio correttivo) e con un controllo preventivo (braccio dissuasivo). Entrambi i momenti sono disciplinati dal Six Pack (composto da cinque regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio e da una direttiva), che ha sostituito il Patto di stabilità e crescita (reg. Ue n. 1173/2011).Il controllo

successivo è abbinato al rafforzamento delle sanzioni, attivabili nei confronti di Stati che non abbiano rispettato i parametri di Maastricht, riguardo al deficit. Una prima sanzione si fonda sull'apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivi, guidata dalla Commissione che la inizia con una relazione indirizzata al Comitato economico finanziario. La procedura si chiude, quando il disavanzo economico è rientrato, con una dichiarazione del Consiglio in cui si afferma che non esiste più un disavanzo eccessivo dello Stato membro. Ulteriori sanzioni riguardano casi di volontaria ed errata rappresentazione dei dati da parte di uno Stato membro. Nello svolgimento di queste attività, la Commissione ha visto rafforzato il proprio ruolo, con l'introduzione del reverse majority voting, in base al quale una proposta della Commissione di sanzionare uno Stato può essere respinta solo con un voto contrario del Consiglio a maggioranza qualificata.disciplina preventiva, la cui funzione guida è rappresentata dal raggiungimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine (Omt), consiste in un programma triennale, specifico per ciascuno Stato membro, volto al conseguimento di un disavanzo strutturale (il saldo nominale di bilancio, al netto degli effetti del ciclo economico), inferiore all'1% del PIL. Per il rafforzamento del controllo preventivo, il Six Pack ha introdotto il Semestre europeo: un periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno nel quale la Commissione esercita un'attività di vigilanza, sulle decisioni finanziarie più rilevanti adottate dai singoli Stati membri. Durante il semestre, è prevista la presentazione alla Commissione (chiamata ad approvarli), da parte degli Stati, dei piani di riforma nazionali e dei programmi di stabilità. Tra gli atti di supervisione finanziaria rientrano anche quelli previsti dal Two pack, che ha rafforzato il Six Pack. Il Two Pack

(due regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio) ha imposto agli Stati comportamenti da porre in essere nella seconda parte del Semestre europeo, dilatando, quindi, a dodici mesi, l'attività di controllo preventivo europeo. In particolare, il Two Pack ha previsto una serie di meccanismi di allerta, in presenza dei quali può evincersi un aggravamento prossimo delle condizioni finanziarie di uno Stato.

Sotto il profilo organizzativo, la necessità di esercitare un controllo, non limitato alla finanza pubblica, ma esteso, anche, a quella privata, ha portato alla costituzione di nuovi organismi di vigilanza, attivi dal 1° gennaio 2011:

  • l'Autorità bancaria europea (Eba), nel settore bancario;
  • l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), nel settore del mercato;
  • l'Autorità europea per le assicurazioni e le pensioni (Eiopa), nel settore delle assicurazioni e delle pensioni.

Queste autorità,

Riunite sotto l'European system of financial supervision, esercitano un'attività di vigilanza preventiva in vista del mantenimento della stabilità finanziaria, operando in collegamento con le autorità nazionali.

Riguardo i nuovi meccanismi di salvataggio degli Stati, con un trattato internazionale, è stato costituito il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), dotato di personalità giuridica internazionale, con capitale proprio, sottoscritto dagli Stati, con la finalità di gestire la crisi finanziaria in via permanente e per stabilizzare la moneta unica. L'assistenza finanziaria ai singoli stati è concessa dal Mes, in cambio dell'adozione di particolari provvedimenti volti al risanamento finanziario, controllati da un organismo internazionale, la c.d. "troika", cui partecipano la Commissione europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale (Fmi). Nel 2012 è stato, poi, approvato

Il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria (Tsgc), che contiene il fiscal compact: in base a questo gli
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fefina10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Savino Mario.