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Estratto del documento

La BCE e il Sistema europeo

L'articolo 127 del TFUE definisce i compiti sia del Sistema europeo che della BCE. L'articolo 129 ne definisce l'organizzazione. L'articolo 132 ne stabilisce i poteri.

La finalità del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Tuttavia, subordinatamente al mantenimento di tale obiettivo, lo stesso articolo assegna al SEBC lo scopo di sostenere l'economia di un'economia di mercato aperta e in libera della Comunità, conformemente al principio di concorrenza.

Il Trattato attribuisce sei compiti al SEBC e alla BCE:

  • Definire ed attuare la politica monetaria della comunità;
  • Svolgere le operazioni sui cambi;
  • Detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
  • Promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento;
  • Autorizzare l'emissione di banconote ed emettere banconote insieme alle banche centrali;
  • Contribuire alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla

stabilità del sistema finanziario e svolgere compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale, assegnati dal Consiglio europeo, su proposta della Commissione, previa consultazione con la BCE. Per quanto concerne l’ultimo compito il diritto europeo ha operato una scelta in favore dell’indipendenza delle funzioni di politica monetaria da quella di vigilanza bancaria, adottando, per l’esercizio di quest’ultime, un modello decentrato, rispondente ai principi del mutuo riconoscimento e dell’armonizzazione minima delle legislazioni nazionali sui controlli bancari. Il modello decentrato come detto è stato in parte rivisto dopo la crisi del 2008, in quanto dal 2011 hanno iniziato ad operare quattro Autorità europee, tre per quanto riguarda la vigilanza microprudenziale dei mercati finanziari, una per la vigilanza macroprudenziale del sistema in generale. Gli artt. 129 e 283, nonché il protocollo sullo statuto del SEBC e della Banca centrale

La normativa europea regola l'organizzazione delle autorità monetarie europee, che comprendono la BCE e le banche centrali nazionali. Fino a quando ci sono paesi dell'Unione che non utilizzano l'euro, un ruolo fondamentale è svolto dall'Eurosistema, che concretamente svolge le funzioni del SEBC. È infatti l'Eurosistema a condurre la politica monetaria dell'Unione.

La BCE ha personalità giuridica. I suoi organi reggono il SEBC. Sono organi della BCE il consiglio direttivo e il comitato esecutivo. Il consiglio direttivo, che è l'organo decisorio più importante, comprende i membri del comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali degli Stati di cui l'euro è la moneta. Esso assume le decisioni necessarie per assicurare l'attuazione dei compiti del SEBC e formula la politica monetaria dell'Unione, comprese le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi e ai tassi di interesse.

riferimento e all'offerta di riserve nell'Eurosistema. Il comitato esecutivo è composto da un presidente, da un vicepresidente e da quattro membri, tutti nominati, per otto anni, su raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea e previa di comune accordo, tra i governi, consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE. Il comitato esecutivo prepara le decisioni del consiglio direttivo, attua la politica monetaria conformemente agli indirizzi e alle decisioni del consiglio direttivo, impartisce istruzioni alle banche centrali nazionali, gestisce l'attività corrente della BCE. Finchè esistono paesi con deroga, cioè Stati dell'Unione che non aderiscono alla moneta unica, presso la BCE opera un terzo organo decisionale, il Consiglio generale, che comprende il presidente, il vicepresidente e i governatori di tutte le banche centrali nazionali, aderenti e non. Nelle decisioni di politica monetaria il Consiglio

direttivo delibera di norma a maggioranzasemplice.

La BCE si avvale delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema per eseguire le operazioni cherientrano tra i suoi compiti (principio sussidiarietà).

La trasparenza e il conseguente obbligo di informazione da parte della BCEcome l'indipendenza è uno dei tratti principali che caratterizza la BCE. Questa deveSappiamoessere necessariamente correlata alla trasparenza dell'operato. Il trattato per questo impone allaBCE di rendere conto del proprio operato e detta, a tal fine, una serie di obblighi di informazione,anche nel presupposto che la comunicazione con il pubblico e con i mercati contribuisca in misuranotevole all'efficienza delle decisioni di politica monetaria e alla loro diffusa comprensione. LaBCE è tenuta a pubblicare relazioni trimestrali, una situazione contabile consolidata settimanaledell'Eurosistema, un bollettino mensile e un rapporto annuale sulla propria attività.

economia e finanza. Queste norme sono state introdotte per garantire un mercato equo e competitivo, promuovendo la concorrenza tra le imprese e prevenendo abusi di posizione dominante. Tuttavia, nonostante l'introduzione di queste norme, l'Italia ha ancora dei ritardi nella disciplina della concorrenza. Ciò è dovuto principalmente a una mancanza di efficacia nell'applicazione delle leggi esistenti e a una lenta procedura di sanzionamento delle violazioni. Inoltre, l'Italia ha anche una cultura economica che favorisce la presenza di cartelli e accordi anticoncorrenziali. Questo comportamento danneggia l'economia del paese, limitando la concorrenza e aumentando i prezzi per i consumatori. Per affrontare questi ritardi, è necessario rafforzare l'autorità antitrust nazionale, garantendo risorse adeguate e procedure più rapide per l'applicazione delle sanzioni. Inoltre, è importante promuovere una cultura della concorrenza tra le imprese e sensibilizzare i consumatori sui benefici della concorrenza. Solo attraverso un'applicazione efficace delle norme sulla concorrenza e una cultura economica orientata alla concorrenza, l'Italia potrà garantire un mercato equo e competitivo, favorendo la crescita economica e il benessere dei cittadini.settore. L'Italia ha adottato tardi una disciplina della concorrenza (basti pensare che negli Stati Uniti esiste in ogni modo l'ordinamento italiano dal XIX secolo, nella Germania dalla metà del XX secolo), ha ora una sovrabbondanza di norme non bene armonizzate tra di loro. Disciplina generale: intese e abusi di posizione dominante Alla disciplina in materia di concorrenza sono dedicati gli artt. 101 e 102, che riguardano le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante. A queste norme va aggiunto l'art. 106 che prevede l'applicabilità delle disposizioni in materia di concorrenza alle imprese pubbliche e alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale, nei limiti in cui ciò non osti all'adempimento della specifica missione ad esse affidata. Le concentrazioni sono invece disciplinate nel regolamento CE n. 139 del 20 gennaio 2004. A livello nazionale, la disciplina generale dellaconcorrenza è contenuta nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riproduce in gran parte il contenuto della disciplina antitrust europea. Oggetto di questa normativa sono le intese restrittive della libertà di concorrenza, l'abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione. L'art 2 della legge dispone che "sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante". Vengono considerati intese "gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni". Dunque la nozione di intesa ricomprende: l'accordo; la pratica concordata; deliberazioni di consorzi e/o associazioni di impresa. Per quantol'accordo, non è richiesta la vincolatività (sono inclusi nella categoria degli accordi, oltre ai contratti, i gentlemen's agreements e le lettere di intenti). Con l'espressione "pratica concordata" si fa riferimento a: - Un comportamento consapevole e uniforme di due o più imprese che prescinde dall'esistenza di un accordo; - Consente alle imprese partecipanti di coordinare le proprie attività ed eliminare in anticipo ogni incertezza relativa al comportamento dei concorrenti. Sono quindi elementi costitutivi delle pratiche concordate il coordinamento e la collaborazione (scambio di informazioni, partecipazione a riunioni comuni). Sono necessari contatti tra le parti (a differenza del parallelismo consapevole, che è un comportamento parallelo tra le imprese che deriva da una convergenza tacita tra di esse in assenza di contatti: non vi è violazione se si tenta di reagire razionalmente al comportamento noto o presunto dei concorrenti). Per quanto riguarda

Le deliberazioni di consorzi e/o di associazioni di imprese, che producono un comportamento coordinato in capo agli associati, bisogna tenere presente che si prescinde dall'avere vincolatività, dalla persona giuridica dell'associazione e dal fatto che le deliberazioni siano adottate in conformità con la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario (ex sent. Consorzio fiammiferi).

I consorzi sono una figura di diritto privato che tende a mettere in comune alcune fasi dei processi produttivi delle imprese onde raggiungere una maggiore efficienza ed economicità di questi fattori, ma che al contempo funge da garanzia della qualità dei prodotti. Le deliberazioni di consorzi sono soggetti esponenziali rispetto alle imprese, forniscono servizi comuni e, in particolare, il servizio di accertamento della qualità del prodotto offerto, in modo da attribuirgli in qualche consorzio.

In realtà, prima che l'AGCM si pronunciasse in merito, i...

consorzimodo il marchio del non erano solo consorzi di qualità, ma svolgevano un'attività che si concretizzava in un'intesa, perché da una posizione sovraordinata rispetto alle attività di produzione contingentava la possibilità di attribuire il marchio, determinando numericamente una limitazione quantitativa delle possibilità di offrire sul mercato il bene con quel marchio. Le intese, che possono essere orizzontali (intercorrono fra soggetti che si collocano allo stesso livello del ciclo produttivo/commerciale del prodotto) o verticali (fra soggetti che si collocano a livelli diversi del ciclo produttivo), come previsto dalla lettera del legislatore devono avere per oggetto o per effetto quello di falsare la concorrenza, laddove: per oggetto si intende che è vietata l'impresa che si proponga di realizzare direttamente o indirettamente, il risultato anticoncorrenziale (al di là del conseguimento dello stesso), mentre per

effetto che è vietata l'intesa la cui esecuzione realizzi il risultato anticoncorrenziale, anche se questo non era dichiaratamente voluto dai suoi autori

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
124 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/12 Storia economica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Carlo1988 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof De Benedetto Maria.