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CREDITO, DEI MERCATI MOBILIARI E DELLE ASSICURAZIONI
La disciplina pubblica della finanza privata è fortemente influenzata dalla normativa europea. Inoltre, pur con differenze e interventi settoriali, molti sono i principi comuni dei singoli mercati. Questi aspetti consentono di affermare che quelli finanziari sono ormai mercati regolamentati. I mercati regolamentati sono caratterizzati da sei tratti fondamentali:
- Il mercato è definito e ne sono definiti i confini e i rapporti con i mercati contigui;
- Sono definite le finalità della disciplina, che sono normalmente di 4 tipi: liberalizzazione, stabilità, concorrenza e trasparenza;
- Nei mercati regolamentati i soggetti che vi hanno accesso sono individuati mediante l'autorizzazione e da albi;
- Nei mercati regolamentati sono stabilite almeno le regole fondamentali relative alle operazioni ammesse e ai prodotti che possono essere scambiati;
- Sono disciplinate le condizioni di crisi, per
Evitare la propagazione di danni che colpiscano i risparmiatori, i creditori, gli assicurati, le persone di cui si sia raccolto il risparmio; per ognuno dei settori di cui si compone la finanza privata vi è una autorità indipendente.
Le norme comuni in materia di procedimenti amministrativi: la legge n.262/2005 ha in parte risposto all'esigenza, da tempo posta, di una regolamentazione unitaria dell'attività delle autorità indipendenti. Ha, infatti, stabilito norme comuni (a Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e Commissione di vigilanza sui fondi pensione-COVIP) relativamente ai procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali ed a quelli relativi all'adozione di provvedimenti individuali.
I rapporti tra le discipline e le autorità di vigilanza nazionali: la presenza di rapporti misti ob.ibridi e il dissolvimento delle frontiere nazionali fanno sì che l'ordinamento attuale si presenti precario ed incompleto.
Di questa precarietà sono prova le disposizioni nazionali relative ai rapporti tra i diversi settori (es. rapporti tra industria e banca e rapporti di partecipazione tra banche e assicurazioni). Per quanto riguarda il sistema dei controlli, quello italiano è misto: per le banche e le assicurazioni si attribuiscono tutte le competenze di vigilanza all'autorità preposta al settore (Banca d'Italia o ISVAP); nei servizi di investimento, invece si ha la suddivisione delle competenze tra Banca d'Italia e CONSOB a seconda dell'interesse perseguito (stabilità o trasparenza). Per quanto riguarda la disciplina generale della concorrenza vi è la tendenza, come si è visto, alla concentrazione delle competenze nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, lasciando alle altre autorità interessate un ruolo essenzialmente consultivo. L'esigenza ormai prevalente nell'ordinamento europeo è quella.che si esprime con la frase di origine inglese "livellare il campo di gioco", stabilire cioè una disciplina comune ai diversi settori. Da tempo si discute pertanto, sulla possibile razionalizzazione del sistema italiano, ipotizzando la concentrazione dei controlli in una sola istituzione (come nel Regno Unito e in Germania) piuttosto che nella distribuzione delle funzioni di vigilanza in più autorità. La tendenza dell'ordinamento italiano è però ambigua. Il legislatore si è limitato a stabilire blande e flessibili forme di collaborazione e di coordinamento tra le autorità. La cooperazione internazionale e lo sviluppo della nuova architettura della vigilanza finanziaria europea: a livello internazionale si osserva la tendenza al progressivo rafforzamento delle sedi di cooperazione sia settoriale che intersettoriale. In ambito globale, nelle riunioni del G20 del 2008 e del 1009, è stata delineata una riorganizzazione degli.organismi competenti nella regolazione di specifici settori della finanza, che viene a ruotare intorno a 3 principali organismi: il G20, il Fondo monetario internazionale ed il "Financial Stability Board":- Il G20 ha la funzione di sovraintendere all'attività degli altri due enti e di assicurare il funzionamento del sistema di regolazione finanziario globale nel suo complesso;
- Il Fondo monetario internazionale verifica l'applicazione degli standard elaborati a livello globale;
- Financial Stability Board ha il compito di coordinare le attività delle autorità che operano a livello globale nel settore finanziario.
- la vigilanza macroprudenziale è affidata al Comitato europeo per il rischio
- la vigilanza microprudenziale è affidata alle tre autorità di vigilanza finanziaria:
- l’Autorità bancariaeuropea (con sede a Londra)
- l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (con sede aParigi)
- l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (con sede aFrancoforte)
Il riciclaggio consiste nella reimmissione di denaro di provenienza illecita nell’economia legale, al fine di dissimularne od occultarne l’origine. Nella sua forma più semplice, il riciclaggio implica la conversione di denaro di provenienza illecita in altri strumenti di pagamento, passando per il canale bancario o finanziario. Per questo motivo, la disciplina “antiriciclaggio” si basa principalmente sulla collaborazione degli operatori bancari e finanziari. I controlli antiriciclaggio sono stati via via estesi ad altre categorie di operatori.
Antiriciclaggio è stata introdotta in Italia verso l'inizio degli anni '90 e da allora, è in costante evoluzione. Le disposizioni fondamentali sono contenute nel decreto legislativo n.231/2007. La disciplina antiriciclaggio ha innanzitutto, l'obiettivo di circoscrivere i pagamenti in contante e titoli al portatore, superiori ad un certo ammontare, ad alcune categorie di intermediari. Si tratta di una disposizione importante anche per la tracciabilità delle transazioni e, dunque, per il contrasto all'evasione fiscale e, pertanto, oggetto di attenzione nell'ambito delle manovre economiche dei diversi governi. L'ultima modifica è stata apportata nel 2011 abbassando la soglia del limite all'uso del contante e dei titoli al portatore a 2.500 euro. Il sistema nazionale antiriciclaggio si basa sulla "Unità di informazione finanziaria-UIF". Per prevenire e contrastare il riciclaggio e il
finanziamento del terrorismo, la UIF analizza le operazioni sospette segnalate dagli intermediari finanziari e da altri soggetti a ciò obbligati, nonché ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Si avvale del contributo delle autorità di vigilanza e coopera con le autorità e le forze di polizia competenti. Nei rapporti con l'estero, a fini di antiriciclaggio, è previsto l'obbligo, per chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, di dichiarare tale somma all'autorità doganale.
CAP.7 LE PRIVATIZZAZIONI
PRIVATIZZAZIONI DI IMPRESE, DI ATTIVITÀ PUBBLICHE DI EROGAZIONE E DI BENI
Il termine "privatizzazione" descrive la sostituzione del regime di diritto pubblico con un regime di diritto privato. Essa può riguardare i soggetti, le attività e i beni pubblici. La privatizzazione dei soggetti
può essere di due tipi:
- formale la trasformazione di un ente pubblico in una persona giuridica formalmente privata, ma ancora sottoposta a controllo pubblico (è il caso degli enti pubblici economici trasformati in società per azioni controllate dallo Stato);
- sostanziale cessione del controllo dell'ente a soggetti privati (es. Telecom S.p.A., trasformata in società per azioni a partecipazione pubblica, il cui controllo è stato successivamente ceduto a privati)
La privatizzazione delle attività si può riferire ad ogni specie di attività pubblica, tuttavia se ne distinguono 2 tipi:
- Attività pubbliche aventi natura economica: questo tipo di privatizzazione, quando comporta la sottoposizione dell'attività alla disciplina della concorrenza e ad un insieme di regole tratte dal diritto privato, viene definita liberalizzazione.
- Attività pubbliche non imprenditoriali (erogative): in questo
Caso le attività trasferite a privati non sono economicamente autosufficienti e quindi, i poteri pubblici debbono intervenire finanziando l'attività conferita. Queste vicende non rappresentano delle vere e proprie privatizzazioni, essendo più correttamente inquadrabili nell'ambito delle cosiddette esternalizzazioni. L'esternalizzazione si differenzia dalla privatizzazione in senso proprio in quanto la disciplina dell'attività non viene interamente affidata al diritto privato, ma resta in parte attratta nella sfera del diritto amministrativo.
La scienza giuridica ha individuato 4 principali tipi di impresa pubblica:
- L'impresa-organo (dello Stato o di ente pubblico)
- L'impresa-ente pubblico (nazionale o locale)
- L'impresa-società con partecipazione pubblica (nazionale, regionale o locale)
- Il gruppo pubblico
L'impresa organo:
rovincia, il comune, l'università, l'ospedale, ecc.