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BANDO DI GARA
il bando di gara viene predisposto in occasione della determinazione a contrattare: è in quella sede che
si fanno delle scelte e si prendono le decisioni, si decide di realizzare una certa opera e si sceglie il
metodo di gara secondo una normativa ben dettagliate e precisa che stabilisce di volta in volta quali
sono i tipi possibili di gara. Dal 1992 le norme in materia di scelta del contraente del bando di gara
sono molto rigorosa anche per evitare possibili infiltrazioni di elementi inquinanti che possono alterare
il regolare svolgimento delle procedure di gara. La normativa sul bando di gara è vincolante sia per
coloro che partecipano alla gara sia per coloro che fanno parte della commissione di gara della stessa
amministrazione procedente. Nel caso in cui la commissione di gara si dovesse accorgere che una
clausola del bando è in contrasto con la legge, non può di applicarla ne modificarla ma semmai deve
applicarla così come è oppure rimettere gli atti all’amministrazione appaltante perché rivela la
determinazione di queste clausole del bando. Il bando di gara deve essere letto e pubblicato osservando
quelle regole che sono fondamentali nelle procedure di gara nel rispetto della par condicio delle parti
in maniera tale da garantire al massimo possibile la più larga partecipazione. Sulla natura giuridica di
questo invito a partecipare alla gara parleremo più in là perché varia la natura giuridica a seconda del
tipo di gara che si sceglie, cioè non c’è una natura giuridica unitaria terra tutte le forme di scelta del
contraente: così se è un’asta pubblica la si considera in un certo modo (offerta al pubblico articolo
1336c.c.) se no in un altro. Per questo motivo parleremo prima delle varie forme di gara e poi ritornare
al a parlare della natura del bando di gara. Dobbiamo stabilire come e quando si forma il consenso
come e quando si può considerare sorto il sinallagma, si può considerare ormai perfezionato il
procedimento di formazione della volontà delle parti contraenti. Alla scelta del contraente si procede
mediante questa gara. Ora però è importante vedere quali sono i possibili partecipanti a questa gara
varrà in relazione al tipo di via che si sceglie. Ci sono infatti tipi di gara a cui possono partecipare
indistintamente tutti, senza che si posseggano determinati requisiti (es. vendita al pubblico di un bene
patrimoniale unico requisito è avere il denaro necessario per acquistare il bene). In altri casi invece
occorre un requisito una capacità professionale, tecnica (tecnica perché l’amministrazione deve essere
garantita che i lavori che si devono appaltare siano eseguiti a regola d’arte) finanziaria (perché
l’impresa non vada incontro al fallimento, perché il fallimento della impresa aggiudicataria comporta
gravissimi problemi, ritardi nell’espletamento del contratto). È quindi richiesta una serie di
documentazioni ha i partecipanti alla gara. Qui è necessario sottolineare un punto: che alla gara quali
che siano possono partecipare non solo singoli soggetti singole imprese ma anche raggruppamenti
temporanei di imprese(RTI) o ATI. Chi sono imprese cioè che si mettono insieme per poter partecipare
a certe gare alle quali non potrebbero partecipare da sole, ma non per formare una società che come
sapete è un soggetto giuridico stabile e permanente ma solo un’associazione temporanea finalizzata
sia che l’appalto non
proprio a quel tipo di appalto e destinata a sciogliersi immediatamente dopo,
venga aggiudicato sia nel caso di aggiudicazione che i lavori non vengano completati. Associazione
temporanee di imprese da non confondersi con i consorzi di imprese che sono un’altra figura perché si
ricorre a questi raggruppamenti temporanei? Perché tra i requisiti del bando vi è quello di essere idonei
ad affrontare una appalto del genere: una piccola impresa può eseguire un piccolo appalto non ha la
capacità non è l’esperienza per affrontare appalti molto impegnativi allora ci è previsto un apposito
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albo d’albo nazionale costruttori ANC. Le imprese che operano nel campo delle costruzioni vi si
iscrivono ora ci sono due criteri di iscrizione :
1) iscrizione per categorie, per specializzazioni di lavoro (lavori in cemento armato lavori nelle
strade, lavori elettrici).
Nell’ambito delle singole categorie si distinguono nelle classifiche: lavori fino a 500 milioni,
2) fino ad un miliardo, 3 miliardi, 18 miliardi, senza limiti. Quindi vi sono varie classifiche
all’interno di ciascuna categoria. Ora quando si bandisce una gara si chiede l’ iscrizione nella
categoria corrispondente al tipo di lavoro da eseguire poi si va a guardare l’importo dei lavori
se l’importo dell’appalto è di 10 miliardi è chiaro che le piccole imprese automaticamente
escluse perché si richiede non solo l’iscrizione alla categoria corrispondente, ma
vengono
all’interno della categoria anche alla classifica corrispondente per un importo che copra
l’ammontare dei lavori da appaltare. Se l’importo è di 10 miliardi bisogna essere iscritti nella
classifica fino a 10 miliardi è l’impresa che si è iscritta nella classifica fino al 5 miliardi non
può eseguire i lavori, non è a delicata. Quindi non basta l’iscrizione alla categoria ma occorre
anche l’iscrizione alla classifica giusta. Allora se l’importo è 10 miliardi e vi sono due imprese
iscritte nella classifica fino al 5 miliardi, queste si mettono d’accordo e coprono insieme
l’intero importo dell’appalto e così l’amministrazione appaltante è garantita. Il raggruppamento
che orizzontale perché si tratta i lavori omogenei riguardo alla categoria che concerne la
classifica. La legge stabilisce per evitare la formazione di raggruppamenti fin troppo eccessivi
di piccole imprese per coprire l’intero importo di appalto stabilisce che ciascuna delle imprese
che vanno a raggrupparsi deve essere iscritta per almeno un quinto (continuando nell’esempio
dell’appalto di valore di 10 miliardi, si possono mettere insieme imprese che sono iscritte per
almeno 2 miliardi) quindi terra formare il raggruppamento si richiede che ogni impresa che va
a raggrupparsi, per suo conto dev’essere abilitata per un importo almeno pari. Oltre al
raggruppamento orizzontale c’è un raggruppamento verticale che riguarda i casi in cui i lavori
da eseguire siano eterogeneo di varia natura e se i lavori sono di varia natura ci deve chiedere la
capacità professionale nei vari tipi di lavoro. Ci sono imprese che sono abilitate per costruire
strade all’aperto ci sono poi quelle che sono abilitate per lavori in galleria, se si deve costruire
una strada che passa in galleria, bisognerà richiedere i requisiti professionali di entrambe le
categorie: se una grossa imprese a la doppia o tripla iscrizione partecipa da sola, ma se invece è
richiesta l’iscrizione a due categorie diverse e un’impresa ne copre solo una, non può
partecipare alla gara poiché non ha la capacità professionale; però se quest’ultima impresa si
mette d’accordo con un’altra imprese che copre l’altra categoria l’unione fa la forza allora può
partecipare alla gara (raggruppamento verticale tra imprese iscritte in diverse categorie). Anche
in questo caso per evitare eccessive frammentazioni, la legge vuole evitare che si richiede un
più iscrizioni in diverse categorie, quando se ne può fare a meno, perché l’ordinamento non
vede di buon occhio questi raggruppamenti, per cui stabilisce che intanto si possono prevedere
più iscrizioni in più categorie in quanto questi lavori siano almeno il 20% (es. si deve fare
un’autostrada che costa 100 miliardi 80 miliardi di strada nazionale e 20 i miliardi di strada in
galleria e viceversa; se il lavoro specializzato è inferiore al 20% del totale non si può richiedere
la doppia iscrizione ma basta la semplice iscrizione in una sola categoria, quella preponderante)
la legge consente che l’impresa che ne iscritta ad una certa categoria del
perché questo? Perché
lavoro più importante, però è incapace di svolgere certi lavori specialistici, se questi lavori
specialistici non superano il 20% del totale l’impresa aggiudicataria che ha una sola iscrizione
può direttamente farsi assistere, ad aggiudicazione avvenuta, non nella fase ancora di
aggiudicazione, da una ditta specializzata in quel tipo di lavoro e aggregarsi (nel gergo forense,
giurisprudenziale viene chiamato piccolo raggruppamento). Si tratta di un raggruppamento che
avverrebbe dopo l’aggiudicazione oppure lo si può già dichiarare nella stessa? Il limite del 20%
e il limite minimo Massimo nello stesso tempo, minimo per la amministrazione la quale non
può chiedere la doppia iscrizione in se il lavoro specialistico non è superiore al 20%, perché in
questo caso l’impresa aggiudicataria può trovarsi altrove le esperienze che non ha, Massimo
perché se scatta il 20% si può richiedere la seconda iscrizione. In verità prescrivere l’iscrizione
a più categoria può essere l’iniziativa della partecipazione perché impedisce all’impresa che ha
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una sola iscrizione di partecipare ai lavori ecco perché quando questa commistione è limitata,
fino alla misura del 20% è considerata irrilevante per cui si consente che possa essere prescritta
una sola iscrizione, facendo a meno dell’altro al fine di favorire la più larga partecipazione
possibile anche se le amministrazioni appaltatrici preferiscono trattare con una sola impresa
perché l’amministrazione corre maggiori rischi quando vi sono
anziché con un raggruppamento
imprese raggruppate (statisticamente parlando può capitare che una delle imprese all’interno
del raggruppamento vada male, mentre che questo accada terra in una singola impresa è più
difficile). La legge richiede che questi lavori specialistici possano essere scorporabili dal
contesto, individuabili separatamente e se questi lavori non superano il 20% sarà l’impresa
aggiudicataria che cercherà le professionalità che le manca. Non si tratta di subappalto è vietato
subappaltare i lavori. E non è il subappalto perché a volte il bando può anche prescrivere che
l’impresa quando vi siano lavori che sono scorporabili mal di importo inferiore al 20%, dichiari
nella stessa offerta quale è la ditta della quale intende avvalersi per eseguire questi lavori
specialistici senza che vi sia subappalto. Ora quando è consentito il raggruppamento
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