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BANDO DI GARA

il bando di gara viene predisposto in occasione della determinazione a contrattare: è in quella sede che

si fanno delle scelte e si prendono le decisioni, si decide di realizzare una certa opera e si sceglie il

metodo di gara secondo una normativa ben dettagliate e precisa che stabilisce di volta in volta quali

sono i tipi possibili di gara. Dal 1992 le norme in materia di scelta del contraente del bando di gara

sono molto rigorosa anche per evitare possibili infiltrazioni di elementi inquinanti che possono alterare

il regolare svolgimento delle procedure di gara. La normativa sul bando di gara è vincolante sia per

coloro che partecipano alla gara sia per coloro che fanno parte della commissione di gara della stessa

amministrazione procedente. Nel caso in cui la commissione di gara si dovesse accorgere che una

clausola del bando è in contrasto con la legge, non può di applicarla ne modificarla ma semmai deve

applicarla così come è oppure rimettere gli atti all’amministrazione appaltante perché rivela la

determinazione di queste clausole del bando. Il bando di gara deve essere letto e pubblicato osservando

quelle regole che sono fondamentali nelle procedure di gara nel rispetto della par condicio delle parti

in maniera tale da garantire al massimo possibile la più larga partecipazione. Sulla natura giuridica di

questo invito a partecipare alla gara parleremo più in là perché varia la natura giuridica a seconda del

tipo di gara che si sceglie, cioè non c’è una natura giuridica unitaria terra tutte le forme di scelta del

contraente: così se è un’asta pubblica la si considera in un certo modo (offerta al pubblico articolo

1336c.c.) se no in un altro. Per questo motivo parleremo prima delle varie forme di gara e poi ritornare

al a parlare della natura del bando di gara. Dobbiamo stabilire come e quando si forma il consenso

come e quando si può considerare sorto il sinallagma, si può considerare ormai perfezionato il

procedimento di formazione della volontà delle parti contraenti. Alla scelta del contraente si procede

mediante questa gara. Ora però è importante vedere quali sono i possibili partecipanti a questa gara

varrà in relazione al tipo di via che si sceglie. Ci sono infatti tipi di gara a cui possono partecipare

indistintamente tutti, senza che si posseggano determinati requisiti (es. vendita al pubblico di un bene

patrimoniale unico requisito è avere il denaro necessario per acquistare il bene). In altri casi invece

occorre un requisito una capacità professionale, tecnica (tecnica perché l’amministrazione deve essere

garantita che i lavori che si devono appaltare siano eseguiti a regola d’arte) finanziaria (perché

l’impresa non vada incontro al fallimento, perché il fallimento della impresa aggiudicataria comporta

gravissimi problemi, ritardi nell’espletamento del contratto). È quindi richiesta una serie di

documentazioni ha i partecipanti alla gara. Qui è necessario sottolineare un punto: che alla gara quali

che siano possono partecipare non solo singoli soggetti singole imprese ma anche raggruppamenti

temporanei di imprese(RTI) o ATI. Chi sono imprese cioè che si mettono insieme per poter partecipare

a certe gare alle quali non potrebbero partecipare da sole, ma non per formare una società che come

sapete è un soggetto giuridico stabile e permanente ma solo un’associazione temporanea finalizzata

sia che l’appalto non

proprio a quel tipo di appalto e destinata a sciogliersi immediatamente dopo,

venga aggiudicato sia nel caso di aggiudicazione che i lavori non vengano completati. Associazione

temporanee di imprese da non confondersi con i consorzi di imprese che sono un’altra figura perché si

ricorre a questi raggruppamenti temporanei? Perché tra i requisiti del bando vi è quello di essere idonei

ad affrontare una appalto del genere: una piccola impresa può eseguire un piccolo appalto non ha la

capacità non è l’esperienza per affrontare appalti molto impegnativi allora ci è previsto un apposito

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albo d’albo nazionale costruttori ANC. Le imprese che operano nel campo delle costruzioni vi si

iscrivono ora ci sono due criteri di iscrizione :

1) iscrizione per categorie, per specializzazioni di lavoro (lavori in cemento armato lavori nelle

strade, lavori elettrici).

Nell’ambito delle singole categorie si distinguono nelle classifiche: lavori fino a 500 milioni,

2) fino ad un miliardo, 3 miliardi, 18 miliardi, senza limiti. Quindi vi sono varie classifiche

all’interno di ciascuna categoria. Ora quando si bandisce una gara si chiede l’ iscrizione nella

categoria corrispondente al tipo di lavoro da eseguire poi si va a guardare l’importo dei lavori

se l’importo dell’appalto è di 10 miliardi è chiaro che le piccole imprese automaticamente

escluse perché si richiede non solo l’iscrizione alla categoria corrispondente, ma

vengono

all’interno della categoria anche alla classifica corrispondente per un importo che copra

l’ammontare dei lavori da appaltare. Se l’importo è di 10 miliardi bisogna essere iscritti nella

classifica fino a 10 miliardi è l’impresa che si è iscritta nella classifica fino al 5 miliardi non

può eseguire i lavori, non è a delicata. Quindi non basta l’iscrizione alla categoria ma occorre

anche l’iscrizione alla classifica giusta. Allora se l’importo è 10 miliardi e vi sono due imprese

iscritte nella classifica fino al 5 miliardi, queste si mettono d’accordo e coprono insieme

l’intero importo dell’appalto e così l’amministrazione appaltante è garantita. Il raggruppamento

che orizzontale perché si tratta i lavori omogenei riguardo alla categoria che concerne la

classifica. La legge stabilisce per evitare la formazione di raggruppamenti fin troppo eccessivi

di piccole imprese per coprire l’intero importo di appalto stabilisce che ciascuna delle imprese

che vanno a raggrupparsi deve essere iscritta per almeno un quinto (continuando nell’esempio

dell’appalto di valore di 10 miliardi, si possono mettere insieme imprese che sono iscritte per

almeno 2 miliardi) quindi terra formare il raggruppamento si richiede che ogni impresa che va

a raggrupparsi, per suo conto dev’essere abilitata per un importo almeno pari. Oltre al

raggruppamento orizzontale c’è un raggruppamento verticale che riguarda i casi in cui i lavori

da eseguire siano eterogeneo di varia natura e se i lavori sono di varia natura ci deve chiedere la

capacità professionale nei vari tipi di lavoro. Ci sono imprese che sono abilitate per costruire

strade all’aperto ci sono poi quelle che sono abilitate per lavori in galleria, se si deve costruire

una strada che passa in galleria, bisognerà richiedere i requisiti professionali di entrambe le

categorie: se una grossa imprese a la doppia o tripla iscrizione partecipa da sola, ma se invece è

richiesta l’iscrizione a due categorie diverse e un’impresa ne copre solo una, non può

partecipare alla gara poiché non ha la capacità professionale; però se quest’ultima impresa si

mette d’accordo con un’altra imprese che copre l’altra categoria l’unione fa la forza allora può

partecipare alla gara (raggruppamento verticale tra imprese iscritte in diverse categorie). Anche

in questo caso per evitare eccessive frammentazioni, la legge vuole evitare che si richiede un

più iscrizioni in diverse categorie, quando se ne può fare a meno, perché l’ordinamento non

vede di buon occhio questi raggruppamenti, per cui stabilisce che intanto si possono prevedere

più iscrizioni in più categorie in quanto questi lavori siano almeno il 20% (es. si deve fare

un’autostrada che costa 100 miliardi 80 miliardi di strada nazionale e 20 i miliardi di strada in

galleria e viceversa; se il lavoro specializzato è inferiore al 20% del totale non si può richiedere

la doppia iscrizione ma basta la semplice iscrizione in una sola categoria, quella preponderante)

la legge consente che l’impresa che ne iscritta ad una certa categoria del

perché questo? Perché

lavoro più importante, però è incapace di svolgere certi lavori specialistici, se questi lavori

specialistici non superano il 20% del totale l’impresa aggiudicataria che ha una sola iscrizione

può direttamente farsi assistere, ad aggiudicazione avvenuta, non nella fase ancora di

aggiudicazione, da una ditta specializzata in quel tipo di lavoro e aggregarsi (nel gergo forense,

giurisprudenziale viene chiamato piccolo raggruppamento). Si tratta di un raggruppamento che

avverrebbe dopo l’aggiudicazione oppure lo si può già dichiarare nella stessa? Il limite del 20%

e il limite minimo Massimo nello stesso tempo, minimo per la amministrazione la quale non

può chiedere la doppia iscrizione in se il lavoro specialistico non è superiore al 20%, perché in

questo caso l’impresa aggiudicataria può trovarsi altrove le esperienze che non ha, Massimo

perché se scatta il 20% si può richiedere la seconda iscrizione. In verità prescrivere l’iscrizione

a più categoria può essere l’iniziativa della partecipazione perché impedisce all’impresa che ha

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una sola iscrizione di partecipare ai lavori ecco perché quando questa commistione è limitata,

fino alla misura del 20% è considerata irrilevante per cui si consente che possa essere prescritta

una sola iscrizione, facendo a meno dell’altro al fine di favorire la più larga partecipazione

possibile anche se le amministrazioni appaltatrici preferiscono trattare con una sola impresa

perché l’amministrazione corre maggiori rischi quando vi sono

anziché con un raggruppamento

imprese raggruppate (statisticamente parlando può capitare che una delle imprese all’interno

del raggruppamento vada male, mentre che questo accada terra in una singola impresa è più

difficile). La legge richiede che questi lavori specialistici possano essere scorporabili dal

contesto, individuabili separatamente e se questi lavori non superano il 20% sarà l’impresa

aggiudicataria che cercherà le professionalità che le manca. Non si tratta di subappalto è vietato

subappaltare i lavori. E non è il subappalto perché a volte il bando può anche prescrivere che

l’impresa quando vi siano lavori che sono scorporabili mal di importo inferiore al 20%, dichiari

nella stessa offerta quale è la ditta della quale intende avvalersi per eseguire questi lavori

specialistici senza che vi sia subappalto. Ora quando è consentito il raggruppamento

tempo

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sigmadoradus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Bosco Giuseppe Maria.