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Il principio dell'effetto utile
Il principio dell'effetto utile impone un'applicazione e un'interpretazione delle norme comunitarie funzionale al raggiungimento delle loro finalità. Con l'elaborazione di tutti questi principi ci troviamo ancora in una fase precoce dell'integrazione, dove le legislazioni nazionali erano molto diverse l'una dall'altra e dove l'integrazione era portata avanti essenzialmente dalla Corte di Giustizia. In un secondo momento, è intervenuta la legislazione europea attraverso un processo di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Questo comporta il fatto che le diverse legislazioni dei vari Paesi membri abbiano iniziato a convergere in un'unica direzione. Questo fenomeno è conosciuto anche a livello internazionale, ma a livello comunitario è un fenomeno particolare per la qualità e la quantità del ravvicinamento. Ci sono diverse gradazioni di.ravvicinamento:✔ coordinamento delle legislazioni: adozione di disposizioni comuni intese a creare dei meccanismi per evitare che l'applicazione divergente possa dar luogo a contrasti → non c'è un intervento sulle singole legislazioni, ma si creano degli strumenti per evitare il contrasto tra legislazioni nazionali. Questo meccanismo di coordinamento era soprattutto tipico delle origini delle Comunità.
✔ armonizzazione delle legislazioni (oggi il meccanismo più comune): il Consiglio e il Parlamento emanano delle direttive che hanno come obiettivo l'emanazione di norme nazionali sulla base di un modello comune (la direttiva indirizza la materia nazionale, ad esempio per quanto riguarda la materia degli appalti pubblici).
✔ uniformazione delle legislazioni: sostituzione della normativa nazionale con normative europee. È il caso dei regolamenti e delle direttive self-executing.
Il ravvicinamento delle legislazioni è uno strumento
funzionale al processo di integrazione ed è caratterizzato da una certa dinamicità, in quanto il contenuto e l'intensità dell'armonizzazione dipendono dal livello di integrazione che gli Stati membri vogliono raggiungere. Questo è uno degli strumenti per raggiungere l'integrazione. Tutti questi principi e meccanismi di ravvicinamento ci pongono un ulteriore problema: si tratta del problema del rapporto tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento nazionale e l'impatto del primo sul secondo. © Lisa Bonetti – 79Diritto amministrativo – Prof.ssa Antonella Perini Il principio del primato del diritto UE e i rapporti fra l'ordinamento europeo e quello nazionale Ci sono due orientamenti: A) integrazione fra ordinamenti (tesi monista: l'ordinamento è quindi uno solo): tesi sostenuta dalla Corte di Giustizia europea, secondo la quale l'ordinamento europeo è un ordinamento giuridico a sé- Separazione degli ordinamenti interni e comunitario: tesi dualista: "ordinamenti separati e autonomi fra di loro"
- Contrasto tra ordinamento europeo e ordinamento nazionale: il primo prevale sul secondo
- Posizione della Corte costituzionale italiana: inizialmente sostenuta la tesi della separatezza, successivamente evolutasi
- Riforma del 2001: l'art. 117 Cost. prevede che la potestà legislativa sia subordinata ai vincoli comunitari
- Limitazioni alla sovranità nazionale giustificate in base all'art. 11 Cost. (organizzazioni che promuovono pace e giustizia)
non era direttamente subordinata ai vincoli comunitari. Ci sono state delle progressive aperture dell'orientamento della Corte costituzionale a partire dalla sovraposizione nella sentenza Costa vs Enel:
- Legge italiana successiva in contrasto con norme comunitarie prevale in virtù del criterio cronologico (C. cost. 14/1964), in quanto c'è una equiordinazione tra norma comunitaria e norma nazionale → Questo però significa che qualsiasi legge italiana può modificare il Trattato istitutivo, perciò questa posizione è risultata problematica.
NB: La Corte di Giustizia invece ha sempre sostenuto l'integrazione tra i due ordinamenti e tale integrazione comporta non solo il principio dell'efficacia diretta (riconosciuto anche dalla Corte costituzionale), ma anche del principio del primato del diritto UE (in questo momento non riconosciuto dalla Corte costituzionale). - Legge italiana successiva in contrasto con la norma comunitaria
Dei fini da essa stessa amministrative. L'individuazione di quali soggetti predeterminati. L'attività de qua si distingue da rientrino nel novero delle PA risulta essere attività quella politica, dal momento che quest'ultima è alquanto complessa. Libera salvo eventuali vincoli imposti dalla Noi ci occuperemo maggiormente della PA in senso Costituzione e dal diritto comunitario. L'attività soggettivo-strutturale. amministrativa si distingue per essere vincolata nei fini imposti dalla legge e dagli atti generali di indirizzo (cioè dalla politica). Tali limiti riguardano tanto l'attività amministrativa vincolata, quanto quella discrezionale. © Lisa Bonetti – 81 Diritto amministrativo – Prof.ssa Antonella Perini L'ISTAT predispone ogni anno un elenco dove sono indicate tutte le PA, con l'obiettivo di poter individuare tutti quegli enti che devono rispettare il Patto di stabilità e crescita:
organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio e ministeri, agenzie statali, enti produttori di servizi economici, amministrazioni indipendenti, enti a struttura associativa, enti di ricerca, amministrazioni locali, università pubbliche, etc. Questo elenco lungo numerose pagine ci fa capire quanto sia complicato individuare soggetti pubblici.
L'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 ci dà un'indicazione su cosa dobbiamo intendere quando parliamo di PA: "[p]er amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli"
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARA).