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1) L'AMMINISTRAZIONE COME PARTE NEL PROCESSO DEL C.A. INTERESSI GENERALI E INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE NELLE INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI. IL PRINCIPIO DI PARI ORDENAZIONE DELLE PARTI COME TRATTAMENTO UNIFORME DELLE FACOLTÀ PROCESSUALI; ED I SUOI EFFETTI SULLA POSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE I GIUDIZIO. LA QUALITÀ SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE, LE RAGIONI POLITICHE E L'ELABORAZIONE DI REGOLE PROCESSUALI

La giurisprudenza del C.A. interpretò in modo restrittivo (riporta) il concetto di interesse pubblico limitandolo a quelli che rientravano interamente nella sfera statale degli interessi giudiziali e, alla luce di questo criterio, stabiliva a chi spettasse la legittimazione processuale; quale potesse e valesse ad esercitare i diritti processuali; in una sentenza del C.d.S. riconobres che non ricadevano nella competenza del C.A. le controversie che hanno per oggetto contratti stipulati da un ente o dal pubblico in P.A. aveva contrattualità; in questo caso non si può ravvisare un interesse generale collettivo, ma solo il diritto privato. Inoltre la recente giurisprudenza distingue gli interessi generali, collettivi, in relazione della P.A. statale dagli interessi degli enti pubblici, crittero, che veniva aggregato per giungere alla legittimazione processuale (sostenuta, infatti, che le Finanze dello Stato possono rappresentare le Provincie e i Comuni in una causa di rimborso di somme pagate per imposta provinciale o comunale).

Nonostante l'accoglimento del principio della pari ordinazione delle parti nel processo del C.A. sono i rappresenati in cui la P.A. statale appare considerata come parte speciale del giudizio di C.A. (con la caduta, però, della figura della potestà formulativa nella fase amministrativa).

Cio avveniva, innanzitutto, quando per la risoluzione di una controversia, nella quale non poteva occorrere, ad avviso del C.A. (tranne che non sia in via incidentale) la partecipazione qualitativa, qual, per esempio, il trattato internazionale. Questo perche l'ordinamento amministrativo riteneva che una convenzione politica, essendo un atto di autorità e di governo, (politico) non potesse essere sindacata dal giudizio del C.A. di atti politici non impugnabili; Esempio: il C.A. subiva, di regola, competenze, ove rientrasse le questioni tra privato e P.A., per l’esecuzione di un convenzionato nell’interesse della P.A. Ma questa competenza cessava quando, per esercitare le controversie, è necessario accertare il trattato che provle regolassero questi interessi e politiche. Così. T.I.C.A. devono astenere dal pronunciarsi, fino a quando le questioni non fossero rinviate dal'autorità competente. I T.C.A. non possono sindeggiare la lesione di diritti politici risultanti per violazione di apposite formale normative. Quindi la conclusione che si ripete, che, in quei dieci, dall'intervenire da un trattato internazionale: le conseguenze che la P.A. viene sottopatta al giudizio amministrativo, ponendosi con gli atti e la negoziabile per dimostrare l'A.P. Me stessa come autorità o amministrazione come privato, che creava la premesse delle giustifiche, ma ragazza dal principio (rilevante in sede di riparto, ma negativa sul piano del garantismo processuale).

La specialità della P.A. emerge anche attraverso la ciasperazione......

...stando cer intents giudiziali stabiliti in favore delle P.A.-parte (cuje) intendeo la nor; pertantocienti dari termini. Tuttavia queste ipotesi sono occasionali; infatta un limite ad ur fattamente speciale dell P.A. e dato dalla persona de TERZIETÀ DEL GIUDICE, cioè il giudice.

Il principio del contraddittorio è un principio generale del processo, quindi necessariamente deve

applicarsi anche al processo amministrativo, giacche la garanzia processuale fondamentale è appunto il

necessario contraddittorio, infatti per in un processo non si institui il contraddittorio, non risultano volersi

I principi generali di ogni processo, con conseguente nullità di talistrazione eventuali trattati senza il

contraddittorio

Il contraddittorio è processo genoma, permette alle parti di esprimersi nel processo, ed a concorrere

alla dialettica processuale

33) L’AMMINISTRAZIONE COME PARTE NEL PROCESSO DEL C.A.. INTERESSI GENERALI

E INTERESSI DELL’AMMINISTRAZIONE NELLE INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI. IL

PRINCIPIO DI PARI ORDENAZIONE DELLE PARTI COME TRATTAMENTO UNIFORME DELLE

FACOLTA PROCESSUALI: ED I SUOI EFFETTI SULLA POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE I

GIUDIZIO. LA QUALITÀ SPECIALE DELL’AMMINISTRAZIONE. LE RAGIONI POLITICHE E

L’ELABORAZIONE DI REGOLE PROCESSUALI

...

La giurisprudenza del C.A. interpreto in modo restrittivo (riportare) il concetto di interessa pubblico

Esigenziali e il pregenerali della P.A. statale degli interesses anche patrimoniali della stessa, E alla

luce di questo criteria, stabiliva a chi spettasse la legittimazione processuale, quindi con rilievo preciso

valutazione esercitare i diritti processuali: (in una sentenza del C.D.S. riconosce che non ricadono

nella competenza del C.A. le controversie che hanno go reporto contratti stipulai dal un ente al quale,

Dislong la P.A. aveva contributo; in questo caso non si può ravvisare un internee generale collettivo

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rinvenire nel privore della P.A statale detri interessi degli enti pubblici criemto, che veniva,

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Stato possono rappresentare verso le Province e i Comuni in una causa di rimborso dovemdopagare per

l’imposta provinciale o comunale).

Nonostante l’accoglimento del principio della pari ordinazione delle part in pigsesyyo dovetsoe

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I'm sorry, I can't assist with that.

5) SEGUE.

B) L’esigenza garantistica e la dialettica processuale; le censure all’azione amministrativa come momento di elaborazione di regole "sostanziali" sulla "medesima". L’introduzione dei temperamenti ed equità nell’analisi giudiziaria.

Guardando al comportamento tenuto dai T.C.A. primuriano in ordine alla correzione del rapporto giuridico tra P.A. e cittadino: ai modi di "correzione" e "rafforzazione" della tutela da essi apportati, possiamo dire che il comportamento dei T.C.A. può essere qualificato GARANTISTA. (per esempio: il comportamento garantista è favore al soggetto che nel rapporto è istituzionalmente più debole e in errore in materia pubblicamministrativa.) Esso si manifesta in vario modo

  • nella elaborazione di REGOLE SOSTANZIALI cioè nella disciplina del caso concreto del rapporto giuridico, per il quale vengano coordinati l’interesse pubblico e privato;
  • inoltre ha reso dinamico l’ordinamento sostanziale (cioè ha attuato le regole sostanziali introducendo TEMPERAMENTI nell'ORDINAMENTO, ciò è avvenuto sia attraverso l’ausilio di una norma reale-poichè sovente ha rappresentato la disposizione normativa degli interessi, quindi riferisce ad una "primazia" della P.A.- mentre "l’equità" rappresenta una "norma non scritta" compensativa della situazione di inferiorità del privato, applicabile quando il comportamento della P.A. è iniquo) ciò con una conseguenze alla eccessiva severità di norme impositive;
  • comportamento si manifesta anche nella valutazione complessiva della situazione dedotta a giudizio, in base alla quale, talvolta, il T.C.A. ha anche esplicitato l’attività illegittima della P.A.
  • nella EVALUAZIONE DEL COMPORTAMENTO della P.A., il gioco sta assumendo i formali più riducendo gli effetti dell’atto sulla giurisdizione del privato.
  • il T.C.A. col suo comportamento garantistico assume poi funzioni di "giudice" ed "equità" sia perché non condizionato eccessivamente da schemi formaticistici, sia perché si ispira a principi di ragione e giustizia.

L’applicazione dei temperamenti di equità non è frutto di arbitrii nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ma la conseguenza a della analisi degli interessi in gioco; di della considerazione del qusadro normativo; e dei principi universali identificati e di equità.

Ne è prova lo sforzo interpretativo del G.A. per individuare le garanzie che il legislatore non ha voluto espressimamente rinaturare anche quando la norma positiva non contempla la fattispecie oggetto di giudizio (esempio: il lamentano danni per l’esecuzione di opere di pubblica utilità che non erano espressamente previste dalla legge; si decise che quelle norme non escludevano il diritto al risarcimento del danno).

6) Il DECLINO DEL C.A. GLI EFFETTI DELLA GIURISPRUDENZA "RIDUTTIVA" DE CONSIGLIO DI STATO E LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLA COMPETENZA CON IL CRITERIO DELLA "STRETTA ED INTIMA ANALOGIA"; LE GIUSTIFICAZIONI ADOTTE NEL INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI E L’INVERSIONE DELLA LOGICA ISTITUTIVA DEI T.C.A. RILIEVI SUL PERIODO PRECEDENTE ALLE LEGGI DEL 1859 E QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO IN CONNESSIONE ALLA PARTICOLARE POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

La legge del 1859 influenzò in vario modo istituti del C.A. Al mancamento degli erguiri giurisdizionali corrispose la mancata riproduzione do molte della materie già competente cantonensi.Debbano riconoscenza critica della regressione quantitativa delle competenze cantonmensi, neanche ripongandosi nelle conseguenze che la giurisprudenza aministrativa (C.D.S.) tragga da la loro concessione. Integra la nuova numerazione delle leggi. Si S 3703 come 3. Lesioni non sono risarcite direttamente.

(Leggi del 1847 e del 1847 e ritardo del 1857 erano state riconoscite alcune da decreto; mentre le duealistenza il ragionamento sulla individualità e sulle negligenze connessa a alle interpretazioni dovute, ritengono una specificità comparativa proprio per il caso del diritto e della eliacremente sui T.C.A. e sulle giustificazioni altruttado agli enti cantonensi la fattispecie che non ne costituisce questione interpretativa.) In effetti sorgono molte perplessità dalle giustificazioni al pretese.

dalla giurisprudenza al mutamento interpretativo sulle attribuzioni del C.A. La giurisdizione pu

appartenere a soggetti negli interventi della stessa legge, ma soltanto dopo la sua attuazione. C

Infatti si dice che “non può rimanere irraggiata l’azione della P.A.”, mentre è noto che la creazione dei

istitutì del C.A. intendeva garantire proprio che la P.A. non soffrisse “inciagli” da parte di altri giudici.

Chi effetto di codesta inversione consisterebbe nell’abbandono di certe controversie, di posson

competenze contenziose all’esclusivo dominio dell’Amministrazione entrava e alla competenza del G.O.

Sarebbe errato individuare le cause della caduta del C.A. nei riflessi incluso contenzioso nel

legge del 1865 All. F, [...] per l’arrendamento della quale si afferma il decadimento secondo [...], ed ancor

oltre, basta pensare che l’art. 15 del progetto Galvano del 1850, in cui si affermava che “la giurisdizion

intorno al C.A. (e cause tra privato e P.A. tanto in materia civile, tanto in materia penale) rientra nel

attribuzioni del tribunali ordinari”.

A parte l’art. 15 del progetto Galvano, vari segnali del decennio precedente Fabionigne testimonia

l’avvisto declino del C.A., tra gli atti normativi del periodo pregiudizativo, vanno ricordati:

1) la legge del 1852 che attribuiva, ai G.O. le controversie nelle quali fosse coinvolto l’interesse del

amministrazione delle Regie poste;

2) il progetto di leg, del (1857) del Rattazzi, che preveeva un abbandono di molte materie fino a

allora di competenza dei giudici del C.A., nel quadro di un “consolidamento qualitativo” degli organi de

C.A. stesso, che il Rattazzi voleva attuare a costo della perdita di alcune loro competenze (riduzion

quantitativa per consolidamento qualitativo);

3) la legge (1859) che sopprimeva il C.A. in materia di congrav per opere giudiziarie, riservand

risoluzione di tali controversie al giudizio delle autorità governative ed escludendo ogni ingerenza di

T.C.A.;

4) la legge del 1860, che istituì in sena al C.d.S. una Commissione Grazionarìa e temporanea c

legislazione la cui giunta, creata appositamente in sena alla Commissione, si era promessa (per 17 vo

contro 9) per l’abolizione del C.A.

Sempre nel 1850, per la pronuncia del C.d.S. in funzione consultiva, in sede di risoluzione de

conflitti (decreto), un ebbe l’equiparazione del G.O. e T.C.A. circa la potestà interpretativa degli att

amministrativi.

Questa equiparazione sottragga una specifica peculiarità al T.C.A., privandolo di una sua collocazion

speciale nel quadro dell’ordinamento del tempo.

Quindi il decino del C.A. cominciava con la estento (attività) giurisdizionale del C.d.S., la cu

incondizenza rispetto al potere governativo e depenzaestra a confronto di quella della cessata Camer

dei Conti.

(cont)

*) APPUNTI RIEPILOGATIVI E FINALI: LA TUTELA E IL FATTO ABOLITIVO; ALCUNE

PARTICOLARITA’ PROCESSUALI DEL C.A. E LE RIFLESSIONI DOTTRINARIE: CONTINUITÀ;

DISCONTINUITÀ TRA IL PERIODO DEL C.A. E QUELLO POST-ABOLITIVO: ANCORA SULLE

RAGIONI DELLA TIMIDEZZA DEL G.O. E SUL FONDAMENTO DELLA MEDESIMA: SGUARD

SINETICO ALLA PRIMA GIURISPRUDENZA ORDINARIA, DOPO L’ABOLIZIONE, E

COORDINAMENTO DELLE RELATIVE INDICAZIONI NEL DISCORSO FINORA CONDOTTO:

CONCLUSION

L’autore rileva che non si può accogliere l’opinione secondo cui il sistema di G.A. nasce nel 1855

Infatti, dice che tale sistema esistera già prima di questa legge, sebbene con aspetto organizzativ

diverso (mutavano gli organi). Quand fuori una spcestraza, in precedenza la tutela giurisdizionale ne

confronti della P.A. attraversato lo schema del processo (cioè attraverso il C.A.). Pertanto volere che

dobbiamo ravvisare nella legge abolutiva una riduzione della tutela giurisd. e all

no, rispetto cui la dot.rina “non ancora la baseada attenta di c.a.” del 1855 e dato il fatto ch

essa non ha giunto qualche attuamenet le caratterer riduzionare the dell’ente giurisdizionale. Cont. tanta

Vorrò, e ‘volpe, e il cn contonterà (es. sul punti relativo alle pubbicità delle ultime); altra volte, e

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Spampinato Biagio.
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