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GLI ENTI PUBBLICI STATALI
Vige l'obbligo di procedere alla soppressione degli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza
pubblica, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche
di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari. La predetta
soppressione opera per incorporazione in altro ente, ovvero per LIQUIDAZIONE.
In sunto le CONSEGUENZE DELLA QUALIFICAZIONE COME P.A. SOSTANZIALE (cioè
qualificata come amministrazione pubblica): l’attrazione nel pubblico comporta l’applicabilità della
disciplina pubblicistica tra cui: applicazione della l. n. 241/1990, applicazione del codice dei contratti
pubblici, sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, procedure selettive concorsuali,
obblighi di trasparenza, pubblicità (documenti come alcuni contratti che privati non sono obbligati
a mostrare in caso vi sia interesse) e tracciabilità.
La NATURA PUBBLICA è affermata dalla CORTE DEI CONTI sentenza nr. 467/05 (30 giugno 2005)
e cioè che «La giurisdizione della Corte dei conti sussiste ogni qual volta vengano utilizzati beni e denaro
pubblico per la cura di pubblici interessi», cioè qualifica la giurisdizione sulla base del dato oggettivo –
denaro pubblico.
Incidenza della qualifica dell’ente sul RAPPORTO DI LAVORO: nullità del RAPPORTO DI
IMPIEGO tra i dipendenti per assenza di concorso pubblico;
Conseguenze sulla FORMA DEGLI ATTI: OBBLIGO DI FORMA SCRITTA, conseguente
NULLITÀ dei contratti stipulati per difetto di forma e possibile ILLEGITTIMITÀ dei contratti nel caso di
vizi del procedimento che prelude alla relativa stipula. Dunque il procedimento amministrativo di
EVIDENZA PUBBLICA (gara mediante cui si sceglie la controparte dell’amministrazione [serve la
volontà delle 2 parti per stipulare l’accordo]) costituisce il presupposto stesso del contratto da
stipulare, con la conseguenza che la mancanza per qualunque causa del provvedimento presupposto del
contratto rende giuridicamente inesistente il contratto, perché deve considerarsi come mai stato stipulato e
come improduttivo di effetti.
Gli INDICI DI PUBBLICITÀ sono essenziali.
Riguardo la struttura amministrativa con ATTIVITÀ GIURIDICAMENTE RILEVANTI VERSO
L’ESTERNO, le pubbliche amministrazioni sono SOGGETTI GIURIDICI con PERSONALITÀ
GIURIDICHE, che AGISCONO SOLO MEDIANTE PERSONE FISICHE però (persone fisiche non
personificate). Si parla di ORGANO o IMMEDESIMAZIONE ORGANICA [dirigente che firma è
come fosse l’amministrazione. Ma qua non vi sono 2 persone (ente e persona sono stessa cosa),
mediante l’immedesimazione non sono gli effetti dell’atto a imputarsi, ma l’atto stesso si imputa
(viene considerato firmato dall’amministrazione), dunque non vi è teoricamente un mezzo
(amministratore), un artificio giuridico. 19/10/2023
IMPUTAZIONE GIURIDICA
ORGANO di una persona giuridica è la persona fisica o l'insieme di persone fisiche che agisce per essa,
compiendo atti giuridici. Gli atti giuridici compiuti dall'organo sono imputati alla persona giuridica,
come fossero stati compiuti dalla stessa, sicché si dice che tra organo e persona giuridica s'instaura
una RELAZIONE DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA detta anche RAPPORTO ORGANICO,
termine quest'ultimo ritenuto da molti improprio giacché il rapporto giuridico presuppone una
pluralità di soggetti di diritto tra i quali intercorre, mentre in questo caso vi è un solo soggetto, la
persona giuridica, del quale l'organo non è altro che una parte.
Quanto detto DIFFERENZIA L'IMMEDESIMAZIONE ORGANICA DALLA RAPPRESENTANZA,
essendo questa un vero e proprio rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto di diritto (il
rappresentante) agisce per un altro soggetto (il rappresentato), imputando a questo gli effetti dei propri atti.
L'organo, a differenza del rappresentante, non imputa alla persona giuridica soltanto gli effetti degli
atti compiuti, ma anche gli atti stessi; ne segue che, per l'ordinamento giuridico, SONO ATTI NON
DELL'ORGANO MA DELLA PERSONA GIURIDICA. La COMPETENZA definisce il perimetro
dell’imputazione soggettiva, ovvero l’ambito entro cui l’organo può impegnare l’ente.
L’UFFICIO, denota qualsiasi unità elementare nella quale si articola la struttura organizzativa della persona
giuridica, a prescindere dal fatto che le sue attività si traducano in atti giuridici. A ciascun ufficio sono
assegnate una o più persone fisiche, gli ADDETTI ALL'UFFICIO, fra i quali il titolare dell'ufficio (o
FUNZIONARIO) assume una posizione di preminenza (si dice, infatti, che è preposto all'ufficio)
essendo responsabile dell'unità organizzativa e dirigendone il lavoro. Oltre agli uffici che hanno
quale titolare una sola persona fisica, e sono detti MONOCRATICI, ve ne sono altri, detti
COLLEGIALI, la cui titolarità è attribuita ad un collegio, costituito da una pluralità di persone fisiche.
IMPUTAZIONE- AMBITO Imputazione formale – imputazione di risultati Imputa effetti ed atti
Anche fatti illeciti? Responsabilità Ascrizione/imputazione
Gli ORGANI possono essere:
DIRETTI, organi dello stato che svolgono compiti amministrativi, o INDIRETTI, enti diversi dallo Stato
cui sono attribuite funzioni amministrative;
MONOCRATICI, il cui titolare è una sola persona fisica, o COLLEGIALI, con più titolari che
costituiscono un collegio, L’ORGANO COLLEGIALE viene istituito quando vi è necessità di
ponderare più interessi, di darvi rappresentanza o quando la materia sia caratterizzata da una particolare
complessità tecnica), La modalità di espressione della volontà è con VOTO, ed essa si imputa al
collegio come organo. Ciascuno è responsabile se non si astiene o vota contro alla decisione o è
assente);
Altri termini legati all’organo:
VIRTUALE (o PERFETTO), possono deliberale solo se presenti tutti i membri, O REALE (o
IMPERFETTO), possono anche disporre solo con una parte dei componenti;
VALUTAZIONE;
PONDERAZIONE;
DELIBERAZIONE, atto richiesto al fine della regolare costituzione del collegio, volto a permettere
l’intervento nel processo decisionale dei singoli componenti. Se non inviato a tutti comporta un VIZIO
PROCEDIMENTALE rendendo irregolare la seduta e illegittime le deliberazioni in essa adottate;
QUORUM COSTITUTIVO (o STRUTTURALE), indica il numero/percentuale minima di
presenti che devono votare affinché sia valida con gli effetti proposti (il numero legale), o il
QUORUM DELIBERATIVO (o FUNZIONALE), numero/percentuale minima per essere eletti
o si vinca la votazione;
PROVA DI RESISTENZA Nel caso di conflitto di interessi interno all’organo collegiale (nel
monocratico non possibile) si applica la prova di resistenza (se soggetto si fosse astenuto il
risultato complessivo sarebbe cambiato?), se l’influenza non va oltre il mero esprimere il voto
l’atto è legittimo;
CONVOCAZIONE dei membri;
VERBALIZZAZIONE di quanto stabilito dall’organo;
PROROGATIO, fino a che il nuovo collegio/titolare non è costituito/individuato rimangono in
carica i componenti precedentemente nominati;
INTERRUZIONE RAPPORTO.
MUNUS ED OFFICIA sono termini nati da una teoria di M.S. Giannini, per distinguere l’analisi degli
uffici (l’organizzazione), al diritto amministrativo vero e proprio (vengono dati dei fini, come li
persegue, perché mi fido di essa…). Il termine UFFICIO è usato per indicare uno degli elementi nei
quali si articola la struttura organizzativa di un ente, prerogative che riguardano il rapporto di servizio,
il termine MUNUS viene invece utilizzato per indicare il cosiddetto ufficio soggettivo, ossia la
situazione in cui una persona (anche giuridica) è investita del compito di perseguire un interesse pubblico
definito dalla legge [perché mi affido all’amministrazione].
Troviamo dunque due TIPOLOGIE DI RAPPORTI, di SERVIZIO (rapporto che nasce dal
momento in cui soggetto diventa servente rispetto ad un pubblico interesse che gli viene affidato dal
provvedimento) o D’UFFICIO (articolazione interna pubblica Amministrazione, che sono
disciplinate dal contratto di lavoro).
RELAZIONI ORGANIZZATIVE sono:
GERARCHIA, riguarda sia il rapporto tra PERSONE DELLA STESSA STRUTTURA che il
RAPPORTO TRA UFFICI. Contenuti tipici della gerarchia sono: COMANDO, un ordine puntuale
che deve essere eseguito, non vi è possibilità di sottrarsi all’ordine nemmeno se questo è illegittimo
(non risponde chi esegue ma chi somministra il comando), unico limite qualora l’esecuzione del
comando comporti la commissione di reati, AVOCAZIONE, atto con cui organo superiore assume
su di sé l’esercizio di funzioni spettante a organo subordinato, RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE, POTERE DISCIPLINARE, SOSTITUZIONE in caso di inerzia;
DIREZIONE, atto tipico della direzione è la DIRETTIVA. Si tratta di un atto che stabilisce il FINE
da raggiungere ma non indica puntualmente la strada per raggiungerlo. Vi è responsabilità del soggetto
diretto per i risultati raggiunti e per il modo in cui vengono raggiunti (essendoci discrezionalità);
COORDINAMENTO, vi è chi dubita si tratti di una relazione organizzativa in senso proprio,
riguardando soggetti in rapporto di reciproca indipendenza. Più soggetti, ciascuno per quanto di
propria competenza, che perseguono un fine complessivo di interesse pubblico;
CONTROLLO, può essere precedente/successivo, di merito/di legittimità, interno/esterno.
Solitamente chi ha il controllo è in una situazione di indipendenza all’interno
dell’organizzazione, in considerazione della neutralità della funzione.
Le RELAZIONI possono inoltre essere INTERSOGGETTIVE [controlli esterni],
INFRASTUTURALI, INTERORGANICHE.
La COMPETENZA, quando si parla di essa abbiamo la FUNZIONE AMMINISTRATIVA
GENERALE, all’interno di essa vengono ATTRIBUITE delle COMPETENZE. L’INCOMPETENZA
è uno dei vizi tipici che sono sanzionati quando amministrazione emana provvedimento, essa può
essere ASSOLUTA, quando l’atto è emanato da organo totalmente incompetente, comporta nullità
o difetto di attribuzione, o RELATIVA, quando l’atto emanato proviene da organo che appartiene
allo stesso plesso organizzativo del competente. Gli strumenti che incidono sono AVOCAZIONE,
DELEGAZIONE, AVVALIMENTO, contratto di cooperazione tra due imprese [impresa che non
partecipa alla gara mette a disposizione di un'altra i mezzi necessari per l’esecuzione del contr