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Trattamento fiscale delle mutue assicuratrici
Per le mutue assicuratrici è prevista la possibilità di non assoggettare a tassazione una quota del 30% dell'utile, ma solo nel caso in cui tale quota venga destinata ad una riserva indivisibile che deve essere prevista direttamente dallo statuto. Dunque si ha la partecipazione a tassazione dell'utile d'esercizio nella quota pari al 70%.
Le mutue assicuratrici sono società caratterizzate dall'interdipendenza che si manifesta tra socio e assicurato, infatti assicurandosi si diviene socio e il venir meno del rischio assicurativo comporta lo scioglimento anche del rapporto societario. In tali società per le obbligazioni risponde solo la società con il proprio patrimonio. I soci assicurati sono obbligati al pagamento di contributi che costituiscono sia conferimento, sia il premio assicurativo, tuttavia nel caso risultino insufficienti, l'atto costitutivo può prevedere speciali conferimenti da parte dei soci o di terzi. Di regola in.
società consortili e consorzi. Costituzione Il contratto di consorzio rientra nella categoria generale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, vale a dire di quei contratti in cui le prestazioni di ciascuno sono dirette al conseguimento di uno scopo comune. Questa collaborazione fra imprese può comportare una regolamentazione delle rispettive attività, dei diritti e dei doveri dei consorziati. Le società di mutua assicurazione Nelle società di mutua assicurazione coesistono due tipi di soci: i soci assicurati e i soci sovventori. Quest'ultimi possono essere nominati amministratori e possono avere attribuiti massimo 5 voti. Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione e sono regolate dalle norme sulle società cooperative. L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte degli assicurati.attività dei consorziati, oppure lo svolgimento di particolari fasi delle rispettive imprese consorziate. Si tratta quindi di una scelta collettiva, che ha l'obiettivo di creare guadagni per i singoli imprenditori coinvolti, derivanti da un incremento di utili o dalla garanzia di mantenere una determinata posizione sul mercato, più facilmente conservabile grazie alla forza del consorzio. Il contratto di consorzio, a pena nullità, deve essere posto per atto scritto. Nel testo si dovrà indicare: oggetto e durata; obblighi e contributi per i consorziati; attribuzioni di potere; condizioni di ammissione di nuovi consorziati; casi di recesso e esclusione; sanzioni per l'inadempimento. Inoltre non è prevista l'esistenza di un rapporto concorrenziale fra imprenditori coinvolti. I consorziati devono inoltre consentire a controlli o ispezioni effettuati dagli organi oggetto di definizione da parte del contratto. La durata di un consorzio, se non
è presente alcuna definizione nel contratto relativo, è di 10 anni. Anche l‘ammissione di un nuovo consorziato ha sostanziale rilievo nel contratto, questa può essere esclusa, oppure possono essere regolati i criteri di ammissione o il relativo procedimento di deliberazione.
Tipi di consorzio
Consorzi interni, nei quali i partecipanti regolamentano le proprie attività e le fasi delle imprese consorziate, tale fattispecie non ha soggettività giuridica, né autonomia patrimoniale. Inoltre nel consorzio con attività interna esiste un capitale comune solo in rapporto all‘attività comune, non è tuttavia presente un capitale in senso tecnico.
Consorzi con attività esterna, nei quali l’organizzazione dei consorziati è destinata ad attività rivolte verso l’esterno del consorzio stesso, tale fattispecie ha una propria soggettività e autonomia patrimoniale. In tal caso è presente un
distinto capitale del consorzio, poiché questo rappresenta una distinta persona giuridica, il quale è assoggettato a un vincolo di destinazione, in virtù del quale, per tutta la durata del consorzio, esso non può essere restituito o distribuito tra i consorziati e non può essere aggredito dai creditori particolari dei singoli consorziati. Nel caso venga costituito un ufficio, la sua sede deve essere indicata nel contratto, in tal caso il contratto deve anche contenere indicazioni circa l'ufficio amministrativo e circa le modalità di formazione e di liquidazione del fondo consortile. 17Società consortile, tale fattispecie è una società che svolge gli scopi del consorzio e si conforma alle norme relative al tipo di società prescelto, dunque la forma societaria sarà uguale a quella dei singoli tipi di società rappresentati. Il consorzio e la società consortile perseguono il medesimo scopo, ma ad essesi applica una disciplina civilistica parzialmente diversa. Il codice civile, infatti, non riconosce una disciplina specifica alla società consortile, dunque si applica la disciplina del tipo di società prescelto dalle parti, mentre si deve escludere l'applicabilità delle norme previste per i consorzi. Tuttavia non sono applicabili le norme che siano palesemente incompatibili con le finalità consortili, quale ad esempio la norma dell'unico azionista: il carattere mutualistico della società consortile esclude infatti che sia possibile realizzare l'oggetto sociale quando viene meno la pluralità dei soci. Amministrazione e liquidazione Nel consorzio con attività interna viene stabilito soltanto chi detiene la direzione, viceversa nel consorzio con attività esterna devono essere determinate nel contratto, le persone alle quali sono affidate la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e le stesse devono essereiscritte nel registro delle imprese. Le cause di scioglimento del consorzio sono: decorso del tempo stabilito per la sua durata; conseguimento dell'oggetto o impossibilità di conseguirlo; volontà unanime dei consorziati; deliberazione dei consorziati se sussiste una giusta causa; provvedimento dell'autorità governativa; altre cause previste nel contratto.
Aspetti fiscali
I consorzi e le società consortili non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate, tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto e riguarda sia gli utili realizzati verso terzi, sia l'eccedenza di contributi versati dalle imprese consorziate. Poiché l'attività consortile presuppone un'attività di impresa, sarà soggetto all'Ires, all'irap e ad ogni altra imposta. Il legislatore ha previsto l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali per la società consortile: gli
eventuali utili dei consorzi e della società consortile non sono soggetti ad imposizione fiscale qualora siano reinvestiti, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, a tal fine gli utili devono essere accantonati in bilancio in un'apposita riserva indisponibile;
non sono tassati i versamenti da parte degli associati, che confluendo nel fondo consortile, costituiscono il capitale del consorzio;
i corrispettivi percepiti dal consorzio a seguito di un'attività svolta dallo stesso nei confronti di terzi, ma effettuata per conto di uno o più consorziati, non concorrono a formare il reddito imponibile del consorzio stesso, ma confluiscono nel reddito imponibile del singolo consorziato.
Associazioni
Costituzione
Sono società che perseguono finalità di utilità sociale, o scopi culturali o ricreativi, queste nascono da motivazioni di natura etica, morale, di solidarietà, altruismo e dedizione. Dunque sono
società senza finalità di lucro volte al soddisfacimento dei bisogni della comunità a cui si riferiscono. Esse si dividono in due grandi categorie, a seconda che abbiano ottenuto o meno il cosiddetto riconoscimento, attraverso la registrazione al registro pubblico delle imprese. Ciò determina differenze in tema di formalità necessarie per la loro costituzione e di disciplina giuridica applicabile: - Per le associazioni non riconosciute, non è richiesta alcuna forma particolare per la costituzione e dunque valgono gli accordi tra gli aderenti in qualsiasi forma esplicitati, ne consegue che non sono persone giuridiche e pertanto sono sottoposte ad autonomia patrimoniale imperfetta attraverso cui per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il fondo comune dell’associazione e poi coloro che hanno effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente. - Le associazioni riconosciute si costituiscono per atto pubblico e dunque assumono autonomia patrimoniale perfetta.patrimoniale perfetta, in questo caso l'Atto pubblico dovrà contenere: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe; disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative; obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; criteri di ammissione ed esclusione degli associati.
Conferimenti
Il patrimonio dell'associazione è composto da tutti gli immobili, i beni e il denaro intestati all'associazione stessa. Questi valori possono entrare a far parte del patrimonio in vari modi, come conferimenti, donazioni, quote associative, contributi dei soci per lo svolgimento delle attività organizzate, corrispettivi derivanti da attività commerciale, raccolte pubbliche di fondi o contributi pubblici. Ricordiamo che tutti i beni e
denaro conferiti o intestati all'ente associativo o che comunque entrano a far parte del suo patrimonio, sono di esclusiva proprietà dell'associazione e sono in perpetuo destinati al raggiungimento dello scopo stabilito dallo statuto. Un altro elemento che caratterizza l'associazione, oltre allo scopo, è la sua struttura: si parla a questo proposito di rapporto associativo a struttura aperta, intendendo con ciò riferirsi al fatto che nuove parti possono intervenire nell'associazione già costituita senza che questo comporti un cambiamento nell'atto costitutivo, e potendo quindi l'associazione raggiungere, a causa delle continue adesioni, anche un numero illimitato di membri. Organi Presidente, a cui spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci. Inoltre a lui spetta la rappresentanza legale dell'associazione.fronte ai terzi e anche in giudizio. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Solitamente resta in carica per la stes