Società di persone
Società in nome collettivo
Costituzione
La società in nome collettivo rientra fra le società di persone, ed è caratterizzata da un regime di responsabilità patrimoniale dei soci illimitato, ovvero di autonomia patrimoniale imperfetta. La costituzione avviene attraverso un atto costitutivo, il quale deve necessariamente indicare: il cognome e il nome, il luogo di nascita dei soci, il domicilio, la cittadinanza dei soci; la ragione sociale; i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l’oggetto sociale; il conferimento di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera; le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; la durata della società. L’atto costitutivo deve essere redatto attraverso scrittura privata autenticata, o attraverso atto pubblico e deve essere depositato entro 30 giorni per l’iscrizione presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sede sociale. Il deposito dovrà avvenire a cura degli amministratori, o se questi non vi provvedono, ciascun socio potrà provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Nel caso in cui l’atto costitutivo sia stato redatto in forma di atto pubblico l’obbligo di deposito grava anche sul notaio. Fino a quando l’atto costitutivo non è depositato, si applicano le disposizioni relative alle società semplici. Inoltre per i soci vige il divieto di concorrenza e quindi il divieto di esercitare per conto proprio attività concorrente. Per quanto riguarda gli utili, non può farsi luogo alla ripartizione se non per utili realmente conseguiti e nel caso in cui si manifesti una perdita tale divieto viene mantenuto fino al reintegro del capitale o alla sua riduzione in misura corrispondente.
Amministrazione
L’amministrazione della s.n.c. è caratterizzata da grande flessibilità, in quanto, salvo che non sia pattuito diversamente, l’amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntivamente, ciò significa che i soci possono compiere operazioni gestionali, senza la necessità di un previo accordo o di una deliberazione formale. In tali casi un socio può opporsi alla decisione intrapresa da un altro socio, prima che la decisione sia compiuta. I soci possono derogare alla norma, stabilendo nell’atto costitutivo un meccanismo di amministrazione congiuntiva. Tale meccanismo può prevedere la necessità del consenso unanime di tutti i soci, o prevedere un meccanismo di decisione a maggioranza. Gli amministratori hanno la rappresentanza della società e possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, devono tenere i libri e le scritture contabili, inoltre devono richiedere nel termine di 30 giorni l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo al Registro delle Imprese.
Conferimenti
La norma prevede che nelle società in nome collettivo possano essere conferiti non solo denaro ma anche crediti, beni in natura e prestazioni d’opera. Ad ogni modo il contratto sociale deve prevedere la tipologia dei conferimenti possibili, che in assenza di previsione specifica, si intendono in denaro. Inoltre il contratto sociale dovrà anche indicare l’ammontare dei conferimenti di ogni singolo socio, e nel caso non si tratti di conferimenti in denaro, devono essere indicate anche le modalità di valutazione dell’oggetto del conferimento. Qualora siano conferiti crediti, il socio che lo ha conferito risponde dell’insolvenza del debitore.
Responsabilità
La responsabilità personale dei soci è caratterizzata dai requisiti di sussidiarietà e solidarietà. In particolare i creditori potranno agire nei confronti dei patrimoni personali dei soci, solo dopo aver intentato di soddisfare, senza successo, la propria pretesa nei confronti del patrimonio societario. Inoltre in base alla solidarietà, l’azione potrà essere condotta dal creditore nei confronti di un singolo socio, il quale potrà essere così chiamato a soddisfare per intero il debito societario e solo successivamente potrà agire in regresso nei confronti degli altri soci, al fine di ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto alla propria quota di competenza. Inoltre entrambi i soci godono del beneficio di escussione tramite cui possono salvaguardare il proprio patrimonio mostrando ai creditori i beni aziendali su cui soddisfarsi. Il creditore particolare del socio, in tal caso, non può richiedere la liquidazione della quota del debitore.
Scioglimento
La società si scioglie oltre che per le cause previste dalle S.S., ovvero per decorso del termine, per il conseguimento dell’oggetto società o per l’impossibilità di conseguimento, per la volontà dei soci, in mancanza della pluralità dei soci, anche per provvedimento dell’autorità governativa e per la dichiarazione di fallimento. Nel caso in cui si manifesti una delle precedenti cause si avvia il procedimento di liquidazione attraverso cui vengono nominati i liquidatori e iscritto l’atto nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla delibera.
Aspetti fiscali
Nelle società di persone prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto all’elemento del capitale, infatti queste società non acquistano mai la personalità giuridica ed è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello del socio. Gli utili delle società di persone sono tassati per trasparenza, ovvero sono tassati direttamente in capo ai soci, indipendentemente dalla loro distribuzione. Ciò significa che qualora una Snc ottenga degli utili e questi siano reinvestiti nell’attività di impresa, in luogo di destinarli ai soci, questi saranno chiamati a versare le imposte IRPEF sulla quota di loro competenza. Da un punto di vista prettamente formale quindi, saranno i soci stessi ad essere debitori delle tasse sui redditi della società nei confronti dell’Erario. I soci dovranno pagare le imposte IRPEF relative alla quota di propria competenza, applicando l’aliquota progressiva in base al reddito totale. Le ritenute di acconto subite dalla società vengono assegnate ai soci e recuperate in fase di dichiarazione dei propri redditi. Le eventuali perdite sono anche imputate ai soci. Viceversa l’Irap è pagata dalla società.
Aliquota Irpef
Scaglioni Irpef 2019 Imposta dovuta
| Fino a 15.000 euro | 23% | 23% del reddito |
| Da 15.001 fino a 28.000 euro | 27% | 3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro |
| Da 28.001 fino a 55.000 euro | 38% | 6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro |
| Da 55.001 fino a 75.000 euro | 41% | 17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro |
| Oltre 75.000 euro | 43% | 25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro |
Società in accomandita semplice
Costituzione
La costituzione avviene come per le S.n.c. e quindi prevede la sottoscrizione di un atto costitutivo attraverso scrittura privata autenticata, o attraverso atto pubblico, il quale deve essere depositato entro 30 giorni per l’iscrizione presso il registro delle imprese. L’atto Costitutivo deve indicare, oltre alle informazioni previste per le S.n.c. anche chi sono i soci accomandanti e accomandatari. Fino a quando la società non è iscritta nel Registro, si applicano le norme delle S.S. Ciò che la caratterizza è la presenza di due tipologie di soci: i soci accomandanti, ai quali non spetta l’amministrazione e che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, inoltre nell’ipotesi in cui questi inseriscano il proprio nome nella ragione sociale, risponderanno dinanzi ai terzi non più limitatamente alla propria quota sociale, bensì in maniera illimitata e solidale per le obbligazioni sociali; e i soci accomandatari, a cui spetta l’amministrazione della società in via esclusiva e dunque la gestione della società, questi godono di responsabilità di tipo illimitato e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali.
Amministrazione e conferimenti
Dalle righe di cui sopra dovrebbe essere chiaro come solo i soci accomandatari possano esercitare l’amministrazione societaria. I soci accomandanti invece sono privi di ogni potere, non possono pertanto compiere degli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria e non possono nemmeno negoziare e concludere affari in nome della società. Nel caso in cui il socio accomandante contravvenga a tale divieto, svolgendo di fatto delle operazioni di amministrazione e di gestione societaria, risponderà in maniera illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali contratte. Tuttavia i soci accomandanti possono essere coinvolti nella vita societaria, infatti possono prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e fornire autorizzazioni e pareri per poter compiere determinate operazioni. Per la nomina e revoca degli amministratori sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione della maggioranza dei soci accomandanti. In merito ai conferimenti, ci si riferisce agli stessi aspetti della s.n.c., ovvero la norma prevede possano essere conferiti non solo denaro ma anche crediti, beni in natura e prestazioni d’opera.
Scioglimento e aspetti fiscali
La società in accomandita semplice si scioglie, oltre che per le cause previste dalle S.n.c., ovvero per decorso del termine, per il conseguimento dell’oggetto società o per l’impossibilità di conseguimento, per la volontà dei soci, in mancanza della pluralità dei soci, per provvedimento dell’autorità governativa, per la dichiarazione di fallimento, anche per mancanza di soci accomandatari o di soci accomandanti, se nel termine di sei mesi non si ricostituisce la pluralità di categorie di soci. Nel caso di mancanza di soci accomandatari, gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio per il periodo necessario alla nuova nomina. L’imposizione fiscale risulta essere uguale a quella della S.n.c.: i redditi realizzati sono imputati ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute, in base al regime di trasparenza.
Società semplice
Costituzione
La società semplice può esercitare solo attività non commerciali, è quindi idonea soprattutto per attività agricole e professionali. Nella prassi comune tuttavia la società semplice trova collocazione anche per altre attività quali ad esempio, quelle volte alla ripartizione degli utili. Per quanto riguarda la sua costituzione, non vi sono formalità obbligatorie, potendo la stessa sorgere anche in seguito a forme non scritte, come un accordo verbale o la conduzione di comportamenti concludenti. Non risulta nemmeno necessario dotare la stessa di un capitale sociale minimo per il suo avvio. Una volta che i soci abbiano espresso la volontà di avviare la società, entro 30 giorni devono procedere alla sua iscrizione presso il registro delle imprese. L’approvazione del rendiconto è l’atto che fa scaturire il diritto del singolo socio a partecipare agli utili della società, i quali saranno suddivisi in base ai conferimenti apportati da ciascuno.
Amministrazione e conferimenti
Di norma la società semplice è amministrata in via disgiunta dai singoli soci amministratori. Nulla comunque impedisce che si preveda una amministrazione congiunta, in cui le decisioni societarie risultano essere vincolate al consenso unanime di tutti i soci amministratori. È altresì possibile che la società semplice sia gestita da un amministratore unico. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, inoltre possono essere revocati solo se ricorre una giusta causa. I soci che non controllano l’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto di gestione. In merito ai conferimenti, si opera come già visto per le S.n.c., l’unica differente previsione che si può effettuare è la formazione di un fondo comune per poter favorire l’esercizio di un’attività economica con lo scopo di dividerne successivamente gli utili tra le parti.
Responsabilità
L’autonomia patrimoniale è imperfetta quindi il creditore sociale potrà aggredire anche il patrimonio personale del socio per poter soddisfare le proprie pretese di credito, ma tuttavia solo in via sussidiaria, considerato che prima il creditore sociale dovrà cercare di escutere il patrimonio sociale e solo in caso di insufficienza di quest’ultimo, passare a quello dei singoli soci. Di contro, è previsto che il creditore personale del singolo socio non possa aggredire il patrimonio della società semplice per poter soddisfare le proprie pretese, anche se potrà soddisfarsi sulla quota di utili che spettano al socio debitore e compiere degli atti di natura conservativa sulla quota che a questi spetta nella liquidazione. Inoltre il creditore particolare potrà richiedere la liquidazione della quota stessa del debitore.
Liquidazione e aspetti fiscali
La società semplice si scioglie quando: è decorso il termine che era stato fissato nell’atto costitutivo e i soci non abbiano posto in essere comportamenti utili per prorogarlo; se è da ritenersi conseguito l’oggetto sociale o se diviene impossibile conseguirlo; per volontà di tutti i soci, o quando la pluralità dei soci viene meno e non è ricostituita nel termine di sei mesi. Se i soci sono in disaccordo può essere nominato un liquidatore per la liquidazione del patrimonio. In riferimento agli aspetti fiscali è necessario evidenziare il fatto che tale società non genera reddito di impresa, ma determina il proprio imponibile che poi viene ribaltato sui soci per trasparenza.
Società di fatto
Costituzione e conferimenti
Risulta essere una società che non è stata costituita secondo le forme e le modalità previste dalla legge, ovvero non è costituita in base a un contratto sociale orale o scritto, ma bensì sulla base di comportamenti concludenti, ossia comportamenti reciproci, dei singoli soci, finalizzati a uno scopo comune. Tale società svolge attività commerciale e quindi ha uno scopo lucrativo. La sua natura incerta dal punto di vista della data in cui viene a crearsi, pone la difficoltà di definire la sorte dei conferimenti immobiliari o, più in generale, dei diritti che richiedono una data forma, affinché sia efficace l'intestazione in capo alla società. Infatti, mancando un contratto sociale scritto, non è possibile costituire una società conferendo la piena proprietà di un bene immobile.
Responsabilità
Le società di fatto sono considerate dalla giurisprudenza come delle società in nome collettivo che non sono ancora state iscritte nel registro delle imprese, di conseguenza nei rapporti tra i soci valgono le disposizioni sulle S.n.c., mentre nei rapporti verso i terzi valgono le disposizioni sulla società semplice. Quindi, la società di fatto si distingue dalla società in nome collettivo solamente nei rapporti esterni e ciò è evidente nel fatto che i creditori particolari del socio, possono chiedere la liquidazione della quota sociale del socio debitore qualora i suoi beni personali non siano sufficienti a coprire il debito.
Società occulta
Una società si definisce occulta quando due o più persone decidono di costituire un’iniziativa economica comune attraverso un patto non scritto o destinato a rimanere segreto, impegnandosi a non rivelare all’esterno, nei rapporti con i terzi, la sua esistenza. L’attività di impresa, dunque, si presenta all’esterno come ditta individuale, mentre a tutti gli effetti, nei rapporti interni, essa risulta operativa. Attraverso una società occulta, pertanto, i soci della stessa limitano la propria responsabilità al solo patrimonio del soggetto che agisce come imprenditore individuale e che pertanto si presenta all’esterno come tale. In sostanza, nella società occulta i soci partecipano all’attività economica comune al fine di produrre un profitto da ripartire secondo gli accordi risultanti da un patto non conoscibile a terzi, attraverso un capitale comune costituito tramite conferimenti individuali. Nel caso di insolvenza, i creditori sociali possono agire in giudizio per dimostrare l'esistenza di una società di fatto tra gli altri soci della società e il socio occulto, per rivalersi su quest’ultimo che così avrebbe una responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei debiti e delle obbligazioni sociali. Si parla invece di società occulta quando un socio occulto si intromette all'interno di un'impresa individuale, venendo così a esserci una sorta di trasformazione societaria da impresa individuale a società di persone.
Società irregolari
Sono particolari società che, pur essendo state costituite conformemente alle forme e alle modalità previste dalla legge, non sono registrate nel registro delle imprese. L'iscrizione potrebbe o non essere mai avvenuta oppure, per un qualunque motivo, essa non è stata rinnovata o ancora è stata cancellata. Non essendo iscritte nel registro delle imprese, manca la cosiddetta pubblicità legale, il che significa che la forma della società, il suo nome e i patti tra i soci non sono resi pubblici.
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